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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2024, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in funzione di Giudice Unico, in persona del Dott. Alessandro Emanuele Lenoci, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al N. 10009 dell'anno 2016 del Registro Generale Affari
Contenziosi,
TRA in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore e , rappresentati e difesi Parte_2
dalle Avv.te C. Lombardi e D. Stasi, presso il cui studio legale, sito in Foggia, eleggono domicilio
OPPONENTI – ATTORI IN RICONVENZIONALE
E in persona del rappresentante legale pro-tempore e per essa, in Controparte_1
qualità di mandataria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Cavallo, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. T. Manta, sito in Foggia
OPPOSTA – CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Labate, presso il cui studio legale, sito in Roma, elegge domicilio 1 INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
E in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per essa, in qualità di Controparte_4
mandataria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. R. Sardi, domiciliata come in atti
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
***************
Con ordinanza del 12.12.2023, il Tribunale – preso atto che con decreto del 23.11.2023 era stata disposta la sostituzione dell'udienza del 7.12.2023 con il deposito delle istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro-tempore e proponevano opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2108/2016, emesso nei loro confronti (nonché nei confronti di
, dal Tribunale di Foggia l'11.11.2016, su ricorso di per Parte_3 Controparte_1
il pagamento della somma di € 31.936,49 (di cui solo € 28.540,21 in solido tra la cooperativa opponente e lo quale fideiussore della prima), a titolo di canoni scaduti e non pagati di Pt_2
cui ai contratti di leasing finanziario nn. 807278, 919015, 919017, relativi alla locazione finanziaria di altrettanti beni mobili registrati, stipulati dall'opposta con Organizzazione_1
e poi ceduti a
[...] Parte_3
I debitori ingiunti, nello spiegare opposizione – ritenuto che avesse Controparte_1
ottenuto la tutela del proprio credito mediante l'avvenuta restituzione dei mezzi in suo favore ed il pagamento, in relazione al contratto n. 808278, della somma di € 3.173,08 e che la pretesa dell'opposta fosse in ogni caso infondata, poiché non adeguatamente documentata;
dedotto,
2 altresì, che la concedente avesse applicato interessi usurari e che avesse omesso di restituire alla utilizzatrice i canoni già incassati nel corso dell'esecuzione del rapporto;
allegata, infine,
l'inopponibilità nei confronti del fideiussore, , della cessione dei contratti di Parte_2
leasing oggetto di causa in favore di nonché la nullità della clausola negoziale, Parte_3
presente in tutti i suddetti contratti, che attribuiva alla concedente il diritto sia di ottenere il pagamento dei canoni scaduti, sia di trattenere quelli già riscossi, in uno alla restituzione dei beni oggetto del finanziamento – chiedevano che il decreto ingiuntivo impugnato fosse revocato e spiegavano domanda riconvenzionale di nullità negoziale e di restituzione dei canoni già versati all'opposta.
Si costituiva in giudizio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la Controparte_1
quale – ritenuto che l'opposizione e la domanda riconvenzionale ex adverso proposte fossero infondate – ne chiedeva il rigetto.
Con comparsa depositata il 17.10.2017, interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale – dedotto di Controparte_3
aver acquistato il credito vantato dall'opposta nei confronti degli odierni opponenti – si riportava alle difese di chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dalla stessa Controparte_1
opposta articolate.
Con comparsa depositata il 16.07.2018, si costituiva nuovamente Controparte_1
deducendo di aver ceduto in favore di il solo credito rinveniente dal Controparte_3
contratto di leasing n. 807278 e che pertanto la stessa fosse rimasta titolare dei crediti derivanti dai negozi nn. 919015 e 919017.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., con comparsa depositata il
4.07.2019, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in qualità di Controparte_4
intervenuta cessionaria di in relazione ai crediti derivanti dai contratti nn. Controparte_1
3 subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, limitatamente ai crediti oggetto di cessione.
Istruita la causa solo in via documentale, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.12.2023.
Indi, disposta la sostituzione dell'udienza del 7.12.2023 con il deposito delle sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale, con ordinanza del 12.12.2023, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi l'inefficacia della dichiarazione della procuratrice degli opponenti, avv. Concetta Lombardi dell'avvenuta cancellazione del co-difensore degli ingiunti, avv. Doroty Stasi dall'albo degli Avvocati di Foggia, non avendo la dichiarante documentato detta circostanza.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dover decidere la presente controversia in applicazione del principio processuale, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo cui “deve ritenersi consentito al giudice
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 8/03/2017, n. 5804, nonché, Cass. Civ.,
Sez. Un., 8/05/2014, n. 9936).
Orbene, nel merito l'opposizione è fondata e viene accolta.
Preliminarmente, occorre inquadrare giuridicamente i contratti di leasing finanziario stipulati nella specie da con tenuto Controparte_6 Controparte_1
conto che nel caso in cui i presupposti per la risoluzione per inadempimento dei suddetti contratti si siano verificati, come nel caso di specie, in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 124/2017 – che ha predisposto una disciplina organica ed unitaria dei negozi di leasing –
4 resta ancora valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. VI, 26/04/2022, n. 13039; nonché Cass. Civ., Sez. Un., 28/01/2021, n. 2061).
In particolare, si è al cospetto di un leasing di godimento, qualora l'ammontare complessivo dei canoni convenuti sia inferiore rispetto al prezzo di acquisto del bene concesso all'utilizzatore ed il prezzo di opzione del bene, da corrispondere al concedente alla fine del rapporto, sia corrispondente al valore residuo del bene medesimo, mentre si ha leasing traslativo nel caso in cui l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale investito dal concedente per l'acquisto del bene dal fornitore ed il valore residuo della res sia, alla fine del rapporto, nettamente superiore rispetto al prezzo di opzione: nel primo caso, dunque, le parti stipulano il negozio per la sola utilizzazione del bene da parte dell'utilizzatore, salva la facoltà riconosciuta a quest'ultimo di acquistare il bene alla scadenza del contratto;
nel secondo caso, viceversa, il canone pattuito consiste nella corresponsione anticipata di parte del prezzo, in previsione dell'acquisto della res alla scadenza del rapporto (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 29/03/2004, n. 6188).
A tale distinzione concettuale corrispondono conseguenze divergenti in tema di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore nella corresponsione dei canoni alla controparte, atteso che, nel caso del leasing di godimento deve trovare applicazione la disciplina generale in tema di risoluzione negoziale ex art. 1458 c.c. – di talché, non estendendosi la pronuncia risolutoria, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, alle prestazioni già eseguite, il concedente adempiente non è tenuto a restituire all'utilizzatore le rate già riscosse, alla stessa stregua di un rapporto di locazione ex artt. 1571 e ss. c.c. – mentre nel caso del leasing traslativo deve trovare applicazione in via analogica la disciplina, di natura inderogabile, di cui all'art. 1526
c.c., il quale prevede, al comma 1, che “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno” ed, al comma 2, che “Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta” (cfr. ex multis,
5 Cass. Civ., Sez. III, 14/03/2023, n. 7367; Cass. Civ., Sez. III, 17/05/2022, n. 15838; Cass. Civ.,
Sez. I, 30/03/2022, n. 10249; Cass. Sez. Un., 28/01/2021, n. 2061, cit.).
Ebbene, tanto assodato in punto di diritto, nel caso di specie i contratti di leasing finanziario addotti dall'opposta a supporto della pretesa di pagamento dalla stessa vantata, aventi ad oggetto il godimento di beni mobili registrati – ovvero: il contratto n. 807278, il semirimorchio Schmitz tg. AC 98039, del valore commerciale di € 27.500 + Iva al momento dell'acquisto dal fornitore;
il contratto n. 919015, l'autocarro IVECO tg. DC701SH, del valore commerciale di € 36.500,00 +
Iva al momento dell'acquisto dal fornitore;
il contratto n. 919017, il semirimorchio Schmitz, tg.
AD 72796, del valore commerciale di € 35.500,00 + Iva al momento dell'acquisto dal fornitore – parametrando sostanzialmente l'ammontare complessivo dei canoni – pari, rispettivamente, ad €
2.750,00 oltre Iva (il primo canone) e ad € 489,28, oltre Iva (i successivi 59 canoni mensili), per il contratto n. 807278; ad € 12.500,00 oltre Iva (il primo canone) e ad € 569,13, oltre Iva (i successivi 47 canoni mensili), per il contratto n. 919015; ad € 5.025,00 oltre Iva (il primo canone)
e ad € 573,35, oltre Iva (i successivi 59 canoni mensili), per il contratto n. 919017 – al capitale investito dalla concedente per l'acquisto dei mezzi e prevedendo, inoltre, un prezzo di opzione – pari, rispettivamente, ad € 275,00 “oltre Iva se dovuta”, per il contratto n. 807278; ad € 355,00,
“oltre Iva se dovuta” per il contratto n. 919015; ad € 335,00, “oltre Iva de dovuta” per il contratto n. 919017 – all'evidenza nettamente inferiore al presumibile valore dei veicoli alla fine dei rapporti, devono essere qualificati come negozi di leasing c.d. traslativo, come tali assoggettabili alla disciplina inderogabile di cui all'art. 1526 c.c.
Ciò posto, deve in via generale ritenersi che siano affette da nullità, per contrarietà alla norma inderogabile di cui all'art. 1526 c.c., le clausole negoziali, contenute nei contratti di leasing traslativo, le quali prevedano che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni, il concedente abbia il diritto, in uno alla restituzione del bene, anche all'integrale pagamento delle rate scadute fino alla risoluzione del contratto, senza alcuna previsione circa la restituzione delle rate già riscosse, con il contestuale trattenimento di
6 una somma a titolo di equo compenso per il godimento della res, in omaggio al comma 1 dell'art. 1526 c.c., ovvero, in caso di avvenuta pattuizione del diritto del concedente di trattenere le rate riscosse a titolo di indennità, la riduzione dello stesso indennizzo come previsto dal comma 2 dell'art. 1526 c.c.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, occorre nei casi de quibus “stabilire, alla luce della complessiva interpretazione del contratto, se la previsione della contestata clausola [di trattenimento dei canoni già riscossi e/o di pagamento dei canoni scaduti] sia affiancata o meno, e in quali termini, dalla possibilità di riduzione dell'indennità ai sensi dell'art. 1526, comma 2, cit.; perché è chiaro che il dovere dell'utilizzatore di pagare tutti i canoni scaduti esige, come bilanciamento, l'esistenza dei meccanismi correttivi di cui si è detto
(riconoscimento dell'equo compenso ovvero riduzione dell'indennità in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate pagate)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14/03/2023, n. 7367, cit.), essendo principio pacifico in giurisprudenza, quello secondo cui “il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene” (in termini, Cass. Civ., Sez. III, 24/01/2020, n. 1581;
Cass. Civ., Sez. III, 27/09/2011, n. 19732).
Orbene, nel caso di specie, l'art. 21 dei contratti di leasing nn. 807278, 919015, 919017, oggetto del giudizio, rubricato “Risoluzione anticipata ed effetti”, prevede che: I) in tutte le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine di cui al precedente art. 20 – ivi compresa quella derivante dal mancato pagamento delle rate della locazione finanziaria – “il Concedente avrà la facoltà a suo insindacabile giudizio […] di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione del veicolo; II) in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto […] al concedente resteranno acquisiti per l'intero ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati e ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta;
l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto […]”, mentre non sono previsti, nei suddetti negozi, meccanismi correttivi
(quali il riconoscimento dell'equo compenso all'utilizzatore, ovvero la riduzione dell'indennità in
7 caso di definitiva acquisizione al concedente dei canoni già riscossi), atti ad evitare l'indebito vantaggio per la concedente medesima di sommare ai canoni scaduti il valore residuo del bene, già conseguito, con la restituzione della res.
Sicché, in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale di invalidità negoziale spiegata dagli opponenti, deve dichiararsi la nullità parziale dei contratti di leasing finanziari nn. 807278, 919015, 919017, relativamente alla suddetta clausola n. 21 I) e II), poiché violativa del dictum di cui all'art. 1526 c.c. e deve di conseguenza ritenersi che gli effetti risolutori dei contratti de quibus siano regolati dalla disciplina generale, di natura inderogabile, recata dal citato art. 1526 c.c.
Ne consegue, pertanto, che, essendo incontestato tra le parti, che prima ancora del deposito del ricorso in sede monitoria la società opposta sia tornata nel possesso dei beni mobili oggetto di causa – sia pure a seguito dell'avvio della azioni esecutive promosse nei confronti dell'utilizzatore, come dalla stessa opposta dedotto e non contestato dagli opponenti – la concedente non ha diritto al pagamento dell'integralità dei canoni scaduti e non corrisposti dall'utilizzatore, come dalla stessa preteso nel presente giudizio, restando in ogni caso salvo il suo diritto di conseguire l'equo compenso ai sensi dell'art. 1526, comma 1 c.c., che nel caso di specie l'opposta non ha tuttavia nemmeno domandato, non avendo, a ben vedere, dedotto, nel Controparte_1
ricorso monitorio, l'avvenuta restituzione dei veicoli in suo favore ed avendo la stressa ingiungente espressamente affermato di aver agito, ai sensi dell'art. 21 dei contratti oggetto di causa, per conseguire, non già il corrispettivo del godimento del bene, ma l'integralità dei canoni scaduti e non pagati.
Né, peraltro, la società opposta ha allegato il valore di mercato degli autoveicoli oggetto di causa al momento della loro restituzione, né la stessa ha prodotto documentazione da cui dedurre tale valore monetario e dunque onde calcolare l'entità dell'equo compenso da riconoscerle ai sensi del citato art. 1526 c.c. (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 17/05/2022, n. 15838, cit., secondo cui
“Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà sicché, in caso di risoluzione
8 per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto. Invero, l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo, per un verso, il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel proseguo;
per altro verso, solo dopo l'avvenuta restituzione è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore”).
Sicché, in accoglimento del motivo di opposizione in parte qua articolato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
La domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni già ricossi è invece infondata e viene rigettata.
Avendo, invero, gli stessi opponenti contestato l'estratto conto prodotto dall'opposta a supporto della quantificazione del credito dalla medesima vantata nei loro confronti e non avendo, inoltre, gli ingiunti né allegato, né tantomeno documentato, il numero e l'entità dei canoni complessivamente corrisposti a in esecuzione dei contratti di leasing Controparte_1
oggetto del contendere, la domanda restitutoria in parte qua azionata deve essere rigettata, perché infondata.
Ogni ulteriore questione di rito e di merito sollevata dalle parti resta assorbita.
La soccombenza reciproca delle parti determina la compensazione integrale delle spese processuali dalle stesse sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro-tempore e , avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 2108/2016, emessa nei loro confronti dal Tribunale di Foggia l'11.11.2016, su ricorso di in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1
9 l'intervenuto ex art. 111 c.p.c. di in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore e di in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché sulla Controparte_4
domanda riconvenzionale articolata dagli opponenti nei confronti dell'opposta, ogni ulteriore questione di rito e di merito assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale di nullità negoziale e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dei contratti di leasing nn. 807278, 919015, 919017, relativamente alla clausola n. 21 I) e II), ivi contenuta, poiché violativa dell'art. 1526
c.c.;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni, articolata dagli opponenti;
4. Compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese processuali dalle stesse sostenute.
Foggia, 27.03.2024
Il Giudice
Dott. Alessandro Emanuele Lenoci
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919015 e 919017, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via