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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/11/2024, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Anna Nicolazzi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Maurizio d'Opaglio, via Roma, 79, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elena Contesini Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Gravellona Toce, c.so Sempione, 34, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revoca assegno di mantenimento del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI
Ricorrente e resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Verbania, accertata l'attuale insussistenza dei presupposti per il mantenimento del figlio convivente con il padre, divenuto maggiorenne ed Persona_1 indipendente economicamente, revocare l'assegno quale contributo di mantenimento del figlio , Per_1
pagina 1 di 3 posto a carico della madre sig.ra , come da Sentenza N. 91/2018 pubblicata in data Parte_1
06/03/2018, in favore del sig. per la somma di € 250,00 mensili;
Controparte_1
Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti, rinunciando i rispettivi difensori alla solidarietà ex art. 13 comma 8 L.P.F.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato per effetto della sentenza del tribunale di Parte_1 Controparte_1
nr. 91/2018 pubblicata il 06 marzo 2018, passata in giudicato il 9 ottobre 2018, con la quale è stato posto a carico della prima l'assegno di mantenimento per il figlio , nato il [...], di € 250,00 Per_1
mensili.
Con l'introduzione del presente giudizio l'obbligata ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti, nel corso del processo, hanno concordato sulla raggiunta indipendenza economica del medesimo e hanno condiviso la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Spese di lite compensate, come da conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del tribunale di Verbania n. 91/2018 pubblicata il 06 marzo 2018, passata in giudicato il 9 ottobre 2018, revoca il contributo al mantenimento del figlio posto a carico della madre Persona_1 Parte_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 25.11.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Anna Nicolazzi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Maurizio d'Opaglio, via Roma, 79, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elena Contesini Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Gravellona Toce, c.so Sempione, 34, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revoca assegno di mantenimento del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI
Ricorrente e resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Verbania, accertata l'attuale insussistenza dei presupposti per il mantenimento del figlio convivente con il padre, divenuto maggiorenne ed Persona_1 indipendente economicamente, revocare l'assegno quale contributo di mantenimento del figlio , Per_1
pagina 1 di 3 posto a carico della madre sig.ra , come da Sentenza N. 91/2018 pubblicata in data Parte_1
06/03/2018, in favore del sig. per la somma di € 250,00 mensili;
Controparte_1
Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti, rinunciando i rispettivi difensori alla solidarietà ex art. 13 comma 8 L.P.F.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato per effetto della sentenza del tribunale di Parte_1 Controparte_1
nr. 91/2018 pubblicata il 06 marzo 2018, passata in giudicato il 9 ottobre 2018, con la quale è stato posto a carico della prima l'assegno di mantenimento per il figlio , nato il [...], di € 250,00 Per_1
mensili.
Con l'introduzione del presente giudizio l'obbligata ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti, nel corso del processo, hanno concordato sulla raggiunta indipendenza economica del medesimo e hanno condiviso la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Spese di lite compensate, come da conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del tribunale di Verbania n. 91/2018 pubblicata il 06 marzo 2018, passata in giudicato il 9 ottobre 2018, revoca il contributo al mantenimento del figlio posto a carico della madre Persona_1 Parte_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 25.11.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
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