Articolo 21 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 20Articolo 22
Versione
15 ottobre 1950
Art. 21. (Chiamata di un terzo per ordine del giudice)

Il testo dell' art. 270 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 270 (Chiamata di un terzo per ordine del giudice). - La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.
"Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950