Articolo 3 della Legge 9 luglio 1967, n. 590
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 agosto 1967
Art. 3.
Il Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla ripartizione dei 420 mila quintali di grano di cui al precedente articolo 1 tra le aziende utilizzatrici del territorio di Trieste, provvedera' al pagamento delle differenze di prezzo e dei conseguenti oneri di finanziamento agli assuntori del servizio di stoccaggio del grano.
I fondi all'uopo occorrenti saranno messi a disposizione del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con ordini di accreditamento.
Entrata in vigore il 15 agosto 1967