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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2553/2024 RG (porta riunito
2570/24 RG) avente ad oggetto: “ retribuzione – trasferimento azienda ex art. 2112 c.c. – retrocessione azienda ”
TRA
e - rappresentati e difesi dagli Parte_1 Controparte_1
Avvocati MONTICELLI SILVIO e MONTICELLI GIULIA ed elettivamente domiciliati come nei ricorsi,
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore – CONTUMACE
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 il ricorrente Pt_1
come sopra in epigrafe indicato, ha agito nei confronti delle sopra
[...] indicate resistenti chiedendo - accertato il credito del ricorrente nella misura complessiva di 3.378,77 €, per i titoli di cui al ricorso nei confronti di con sede legale in (30171) Mestre (VE), Via Monte Grappa Controparte_3
n. 17, condannarsi quest'ultima in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la con sede Controparte_2 legale in (30171) Mestre (VE) via Monte Grappa n. 17 in persona del suo legale
1 rappresentante pro tempore, nella loro qualità di responsabili in solido tra loro ex art. 2112 c.c., al pagamento a favore del ricorrente della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; - con rifusione del compenso professionale di causa».
Ugualmente con ricorso depositato in data 10/1272024 la ricorrente ha agito nei confronti delle medesime resistenti Parte_2 chiedendo «- accertato il credito della ricorrente nella misura complessiva di
7.481,38 €, per i titoli di cui al ricorso nei confronti di con Controparte_3 sede legale in (30171) Mestre (VE), Via Monte Grappa n. 17, condannarsi quest'ultimo in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la con sede legale in Controparte_2
(30171) Mestre (VE) via Monte Grappa n. 17 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella loro qualità di responsabili in solido tra loro ex art. 2112 c.c., al pagamento a favore della ricorrente della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; - con rifusione del compenso professionale di causa».
In entrambi i giudizi le resistenti pur regolarmente raggiunte da notifica non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia.
Su dichiarazione della difesa di parte ricorrente è stata dichiarata l'interruzione del processo di poiché posta in liquidazione Controparte_3 giudiziale con sentenza del Tribunale di Venezia n. 46/2025 del 17/3/2025 successiva alla notifica.
I due procedimento riuniti sono stati istruiti sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti ricorrenti e l'esame di un teste.
*** *** ***
1. Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in data Pt_1
14/12/2023 e di aver lavorato alle dipendenze della con Controparte_3 sede legale in (30171) Mestre (VE), Via Monte Grappa n. 17 come impiegato e inquadramento al IV livello ex CCNL Commercio prestando la propria attività lavorativa nella sede della stessa posta in Venezia Via Orlanda n. 173 sino al
31.3.2024 come risulta dalla comunicazione di licenziamento e dalla busta paga di marzo 24; che in data 6/3/2024, per effetto di scioglimento anticipato
2 del contratto di affitto di azienda stipulato con la con Controparte_2 decorrenza dal 1/1/2023, la ha riconsegnato l'azienda alla Controparte_3 con sede legale in Controparte_2
(30171) Mestre (VE) via Monte Grappa n. 17; di avere tuttavia unitamente ad altri dipendenti, continuato a prestare la propria attività lavorativa in via
Orlanda n. 173 svolgendo le stesse mansioni attinenti al commercio e alla vendita di imbarcazioni, autoveicoli e motocicli nuovi ed usati;
di non aver percepito alla data di cessazione del rapporto intervenuto – appunto - il
31.3.2024 il saldo dell'importo netto indicato di € 3.378,77.
2. Ugualmente la ricorrente espone di essere stata assunta in CP_1 data 16/7/2021 e di aver lavorato alle dipendenze della con Controparte_3 sede legale in Venezia – Mestre Via Monte Grappa n. 17 come impiegata e inquadramento al IV livello ex CCNL Commercio prestando attività lavorativa nella sede della stessa posta in Venezia Via Orlanda n. 173 sino al 31/3/2024 data del licenziamento e di andare creditrice alla data di cessazione del rapporto di lavoro – intervenuto appunto il 31/3/2024 - dell'importo netto portato nella busta paga di marzo 2024 di € 7.481,38.
3. Entrambi i ricorrenti rilevano che la loro attività lavorativa non si è mai interrotta nel mese di marzo 2024 ed è proseguita allo stesso modo e nello stesso luogo, assieme alla stessa forza lavoro per cui si è realizzata la fattispecie di cui all'art. 2112 cc del trasferimento d'azienda.
4. Ciò posto, i ricorsi sono fondati e devono essere accolti atteso che i fatti sopra riportati, sussistenza del rapporto di lavoro e credito vantato alla cessazione sono provati dalle buste paga di marzo 2024 e dalla lettera di licenziamento, la retrocessione dell'azienda dalla alla Controparte_3 sono provate dal contratto di affitto d'azienda e dall'accordo di CP_2 scioglimento anticipato dal 6/3/2024 ed ancora la continuazione dell'attività lavorativa da parte dei ricorrenti nello stesso luogo e con le stesse mansioni nell'azienda retrocessa dalla deposizione testimoniale odierna del collega
. Testimone_1
5. si è pacificamente verificata la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. e conseguentemente la cessionaria è tenuto al pagamento dei CP_2
3 crediti vantati dai lavoratori alla data del trasferimento e della cessazione del rapporto.
6. Come correttamente indicato nei ricorsi il trasferimento d'azienda si realizza anche nel caso di “retrocessione” di azienda affittata con conseguente applicazione degli obblighi di solidarietà ex art. 2112 c.c. a carico di cedente e cessionario (Cass. 12909/03, 16255/2011, 1298/2023 e 19870/2024) e ciò per effetto della sostituzione, a prescindere dal mezzo tecnico-giuridico utilizzato (Cass. 5992/2004), del soggetto imprenditoriale nella titolarità delle due aziende, con la conseguenza non solo dell'automatica prosecuzione del rapporto di lavoro - peraltro pacificamente riscontrabile sulla base della busta paga di marzo 2024 - dei ricorrenti in capo al retro-cessionario, ma anche, ope legis, a suo carico, delle conseguenze di cui all'art. 2112 c.c., ed in particolare l'obbligo di corrispondere, in solido con l'alienante, indennità e retribuzioni spettanti ai dipendenti.
7. Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% per ogni ricorrente oltre il primo.
8. I ricorrenti sono esenti dal contributo unificato come da autodichiarazioni in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato che tra e Controparte_3 [...] si è verificata una fattispecie di trasferimento Controparte_2
d'azienda ex art. 2112 c.c. condanna Parte_3
[...
[...] a corrispondere a la somma al netto di €
[...] Parte_1
3.378,77 e a la somma al netto di € 7.481,38 per i titoli Controparte_1 di cui alla parte motiva oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex artt. 429 c.p.c. e a50 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800 + 30% per il secondo ricorrente per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all'udienza del 29/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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