Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, l. n.92/2012, deciso all'udienza del 6/5/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1161 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv. Quatrano Pasquale e Correra Parte_1
Nicoletta, presso i quali elettivamente domicilia in Nola (NA), via G. Imbroda n.262
RECLAMANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa CP_1 dall'avv. Francesca Ammendola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Duomo n. 296
RECLAMATA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t.. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3/5/24 il ricorrente in epigrafe ha proposto reclamo avverso la sentenza n.7772/24, pubblicata il 4/4/24, con cui il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza emessa nell'ambito del giudizio azionato dallo stesso ex art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla società resistente (alle cui dipendenze lavorava dall'1/8/12 come operatore ecologico)
IL reclamante ha censurato la sentenza sotto vari profili, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di primo grado diretta alla reintegra in servizio ed al risarcimento del danno ex art. 18 stat. lav., previa ammissione dell'istruttoria testimoniale omessa in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, la società reclamata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato per le varie ragioni evidenziate in memoria.
E' rimasta contumace anche nel presente grado di giudizio la società
chiamata in causa in primo grado in quanto Controparte_2 subentrata nell'appalto di pulizia facente capo alla CP_1
All'esito dell'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza di discussione la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto va rigettato in quanto infondato, condividendo la Corte il percorso motivazionale posto alla base della sentenza in questa sede impugnata.
Il licenziamento oggetto di causa, comminato ai sensi dell'art. 2119 c.c. e 73, comma 1, lett. F del CCNL di settore, consegue alla contestazione del 5/2/22, con cui veniva addebitata al Pt_1
l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro nelle giornate dell'11, 15, 17 e 24 gennaio 2022, nonchè del primo febbraio 2022 (ossia in 5 giorni, in cui lo stesso non si era presentato al lavoro senza preventiva autorizzazione e giustificazione), nonché la recidiva per analoghe contestazioni e reiterati comportamenti circa precedenti assenze ingiustificate per le quali egli aveva già ricevuto sanzioni conservative (la multa).
In questa sede del gravame l'attuale impugnante ha sostanzialmente reiterato le eccezioni e difese formulate in sede di opposizione, in ordine alle quali il Tribunale ha già risposto con congrua e specifica motivazione, non incrinata dalle doglianze mosse.
In particolare, con il primo motivo di reclamo, l'appellante ribadisce la tardività della contestazione disciplinare del 5/2/22 rispetto alle assenze contestate che non erano continuative, sostenendo che la società datrice di lavoro avrebbe potuto e dovuto contestare immediatamente l'assenza dal lavoro, mentre invece lo aveva fatto solo dopo la 5° assenza, non potendo ritenersi che si fosse accorta di tali assenze il mese successivo, quando, a dire dell'azienda, aveva acquisito il registro delle presenze del cantiere di Nola dove egli operava. La censura è infondata in quanto la contestazione si colloca nell'immediatezza dei fatti addebitati nel loro complesso, consistiti in cinque assenze intervenute in un arco temporale di circa 20 giorni, non intervallate, quindi, da notevole distanza l'una dall'altra; è peraltro del tutto plausibile, come già ritenuto dal primo giudice, la spiegazione resa dal datore di lavoro circa il fatto che la rilevazione delle presenze ed assenze al fine della redazione delle buste paga venisse effettuata ogni inizio del mese per quello precedente, considerato anche l'elevato numero di dipendenti dell'azienda (circa 900, di cui 80 presso il cantiere di Nola).
Il Tribunale, inoltre, ha anche correttamente osservato attraverso il richiamo ad alcune sentenze della Cassazione (cfr pag. 7 della sentenza impugnata) che il datore di lavoro ha il potere ma non l'obbligo di controllare in modo continuo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento (così Cass. 10069/2016).
Da condividere in quanto corretta è altresì l'interpretazione del primo giudice delle norme contrattuali che rilevano nella fattispecie concreta e che qui si richiamano integralmente.
Ai sensi dell'art. 40, comma 4, del CCNL FISE ASSOAMBIENTE: “1. Il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne giustificazione all'azienda nello stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, prima dell'inizio dell'orario di lavoro stabilito, per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative.
2. Il lavoratore non può assentarsi dal servizio se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
3. Salvo il caso di comprovato impedimento, qualsiasi assenza dal servizio senza giustificato motivo, indipendentemente dalla correlata trattenuta retributiva, è considerata arbitraria ed è soggetta a provvedimenti disciplinari.
4. L'assenza ingiustificata pari o superiore a quattro giorni calendariali è causa di licenziamento disciplinare, che deve essere preceduto dall'attivazione delle garanzie procedurali di cui alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali”.
Inoltre, l'art. 70, comma 4, lett. g, individua espressamente, tra i doveri posti a carico del lavoratore, l'obbligo di “comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal servizio”.
Nel caso concreto le assenze contestate all'odierno reclamante assommano a cinque giorni lavorativi;
in tale evenienza, il citato art. 40, comma 4, del CCNL, prevede espressamente il licenziamento disciplinare.
La dicitura di tale norma, che fa riferimento a “quattro giorni calendariali”, non può essere interpretata, come sostiene parte reclamante, nel senso che i giorni debbano essere necessariamente
“consecutivi”, non essendovi alcuna ragione logica che consenta di interpretare in tal senso la norma. E' piuttosto evidente, di contro, la volontà delle parti sociali di sanzionare la condotta delle reiterate assenze dal lavoro senza autorizzazione e giustificazione, a prescindere dal fatto che siano o meno consecutive.
Come correttamente osservato dalla convenuta in memoria, laddove le parti sociali hanno inteso alludere ai giorni consecutivi lo hanno fatto in maniera espressa ed inequivoca.
Si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 35 del citato CCNL che considera “in trasferta” il dipendente inviato per esigenze di servizio al di fuori del Comune ove è stabilita la sede di lavoro per un periodo non superiore a trenta “giorni calendariali consecutivi”.
Al contrario, l'art. 46, lett. B - laddove individua la durata del periodo di comporto complessivamente in “510 giorni calendariali” da calcolare nell'arco di “1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso” - fa chiaramente riferimento sia all'ipotesi del comporto secco che alla fattispecie del comporto frazionato e, dunque, non continuativo.
Se peraltro si aderisse alla suggestiva tesi del si Pt_1 arriverebbe alla conseguenza che il dipendente possa assentarsi ingiustificatamente ed in maniera discontinua varie volte nell'anno o nel corso del rapporto di lavoro, senza mai incorrere nel licenziamento ma solo in sanzioni disciplinari conservative, non potendo il datore considerare cumulativamente le assenze non continuative.
L'interpretazione della normativa contrattuale proposta da parte reclamante è, dunque, errata e pertanto anche questo motivo di censura va disatteso.
La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela, infatti, l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Non rileva tanto l'effettività della malattia o di altro impedimento al lavoro, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità.
La locuzione "salvo il caso di giustificato impedimento", attiene all'impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione. In caso contrario, ossia in caso di mancata dimostrazione di una situazione che abbia impedito al dipendente di comunicare l'assenza, la stessa è considerata ingiustificata.
E' prevista una gradualità delle sanzioni conservative in ragione del protrarsi dell'inadempimento, in quanto la sanzione espulsiva riguarda l'ipotesi in cui l'assenza ingiustificata, nel senso sopra descritto, travalichi il quarto giorno (cfr in tal senso Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2020 n. 13904).
La ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all'esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell'assenza di un suo dipendente;
la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all'imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell'assenza non assistita dall'adempimento degli obblighi di comunicazione costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un'assenza non giustificata
A questo punto va esaminata la principale censura in fatto dell'odierno reclamante, il quale sostiene l'insussistenza dell'assenza ingiustificata contestatagli per non essere venuto meno ai suoi doveri di comunicazione, avendo egli, nei giorni precedenti le singole assenze, avvisato telefonicamente il suo superiore CP_3 responsabile del cantiere, dell'impedimento al lavoro per ragioni familiari legate alla malattia della moglie, chiedendo di essere collocato in ferie in tali giornate, come da prassi esistente sul cantiere. Ha ribadito, infatti, in questa sede del gravame, che era prassi presso il cantiere di Nola chiedere verbalmente le ferie e non per iscritto e che, in virtù di tale prassi e del fatto che il
, nei giorni successivi alle assenze, nulla gli aveva detto circa CP_3 le assenze effettuate o circa la necessità di presentare una richiesta scritta di ferie, si era convinto che la sua domanda di ferie fosse stata accolta e così per tutti i cinque giorni interessati dall'assenza, dolendosi che non fosse stata ammessa la prova testimoniale sul punto in primo grado.
Occorre premettere che, come si legge nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l'esistenza di tale prassi, contestata dalla società che aveva dedotto come le ferie e permessi dovessero essere chieste con moduli scritti da inoltrare all'ufficio del personale, fosse smentita dai moduli prodotti a campione dall'azienda, presentati da vari dipendenti, tra cui alcuni riferibili proprio al;
ha evidenziato altresì che il Pt_1 Pt_1 conosceva bene la procedura aziendale richiedente la previa autorizzazione per l'assenza dal lavoro, essendogli già state irrogate quattro sanzioni conservative per pregresse assenze ingiustificate. Ha escluso, dunque, la prassi dedotta, non dando altresì alcun rilievo al disconoscimento dei moduli di richiesta ferie riferibili al ricorrente, in quanto effettuato tardivamente per la ragione che si legge in sentenza, in ordine alla quale non si coglie alcuna specifica censura contraria nell'atto di appello. Orbene, all'esito dell'istruttoria testimoniale disposta da questa Corte, che ne ha ravvisato l'opportunità, l'esistenza della dedotta prassi, già smentita dalla documentazione in atti, ma soprattutto la circostanza che il avesse tempestivamente comunicato il Pt_1 proprio impedimento al lavoro al , ossia al responsabile del CP_3 cantiere, a cui aveva chiesto di essere collocato in ferie, è stata smentita da quest'ultimo, il quale, oltre a negare che le ferie potessero essere chieste verbalmente, in quanto dovevano essere chieste per iscritto dal dipendente e da lui vistate con data e firma e trasmesse all'ufficio del personale, ha negato di avere ricevuto le comunicazioni telefoniche di cui ha parlato il nei propri Pt_1 atti difensivi, dichiarando che il predetto non gli avesse detto alcunchè a proposito delle sue assenze.
Che vi fossero dei moduli da compilare per chiedere le ferie è stato confermato anche dalla teste addetta all'ufficio del Tes_1 personale, la quale ha dichiarato che questi moduli o erano sottoscritti dal dipendente interessato o dal responsabile di cantiere ove il lavoratore fosse analfabeta.
D'altronde, è inverosimile ritenere, anche alla luce dell'entità della forza lavoro impiegata in azienda e, nello specifico cantiere di Nola, che le richieste di ferie potessero essere fatte verbalmente e non in forma scritta;
se è ipotizzabile che una richiesta verbale di ferie potesse avvenire quando vi era un impedimento improvviso ed imprevisto non per ragioni di malattia (nel qual caso andavano, invece, inviati i certificati medici), è evidente che poi dovesse sempre pervenire all'ufficio del personale una richiesta scritta di ferie per i giorni interessati, con relativa autorizzazione, nel caso concreto mancante.
I fogli presenza della giornate interessate dalle non contestate assenze dal lavoro del recavano solo l'indicazione Pt_1 dell'assenza annotata dal , ma non delle ragioni della stessa CP_3
(ossia malattia, ferie o altro) e per questa ragione è stata contestata l'assenza ingiustificata al dipendente, il quale, peraltro, come già osservato dal primo giudice, non risulta avere reso giustificazioni in ordine alle proprie assenze in sede disciplinare, ossia nell'immediatezza dei fatti addebitatigli.
Nel caso concreto nessuna richiesta di ferie è pervenuta nè verbalmente nè per iscritto all'ufficio personale e deve ritenersi anche al , atteso che altrimenti quest'ultimo avrebbe annotato CP_3 sul registro presenze dei giorni interessati, ove ogni dipendente firma la propria presenza in corrispondenza del suo nominativo, ferie e non assente e basta.
In ogni caso, anche a prescindere dalla affermata prassi di richiedere in periodi diversi da quello estivo verbalmente le ferie, quello che rileva, nel caso concreto, in cui la contestazione, come peraltro già ben evidenziato dal Tribunale, attiene all'omessa preventiva comunicazione dell'assenza al lavoro e non tanto ai motivi dell'assenza, che, pertanto, restano del tutto indifferenti ed irrilevanti, è che nessuno dei tre testi escussi, diversi dal CP_3 che ha negato la circostanza, abbia potuto confermare (non essendone a conoscenza) quanto sostenuto dal a giustificazione del suo Pt_1 comportamento, ossia di avere preavvisato il responsabile di cantiere nei giorni precedenti (neppure precisati) l'assenza chiedendogli di essere collocato in ferie, anche a ritenere che tanto fosse sufficiente a ritenerlo non assente ingiustificato, alla luce delle specifiche previsioni del contratto collettivo quali in precedenza riportate.
E' evidente che, a fronte della pacifica assenza dal lavoro, la giustificazione della stessa nel senso in precedenza evidenziato, non delle ragioni della assenza, ma dell'osservanza del dovere di comunicazione preventiva, salvo il caso dell'impedimento, non sussistente nel caso concreto, doveva darla esclusivamente il Barone, senza trincerarsi dietro la prassi, atteso che egli ben conosceva o doveva conoscere gli obblighi del lavoratore che non può presentarsi al lavoro, avendo già ricevuto ben 4 sanzioni conservative per assenza ingiustificata dal servizio per le stesse ragioni, come si legge nei provvedimenti in atti. Tanto avrebbe dovuto indurre l'attuale reclamante ad una maggiore attenzione, diligenza ed osservanza della disciplina aziendale;
lo stesso, quindi, non poteva pensare in buona fede di essere in ferie in tutti i cinque giorni di assenza non per malattia, senza accertarsi, prima di reiterare le assenze, che una autorizzazione scritta per ferie fosse stata quanto meno trasmessa all'ufficio del personale.
Tanto chiarito, la condotta contestata al lavoratore delle reiterate assenze ingiustificate per più di quattro giorni calendariali (nel senso sopra precisato) costituisce grave negazione degli obblighi lavorativi, in particolare del dovere di diligenza e correttezza, tenuto conto del contesto lavorativo di riferimento (trattasi di un lavoratore addetto alla raccolta, impiegato in un servizio di pubblica utilità sicchè la preventiva comunicazione delle assenze è quanto mai necessaria al fine di consentire il tempestivo esercizio da parte del datore dei propri poteri organizzativi per garantire in ogni caso il servizio) e della circostanza documentata che per pregresse assenze ingiustificate egli era già stato sanzionato con la multa ed avvisato che si trattava di un illecito disciplinare.
Il licenziamento, in conclusione risulta legittimo e del tutto proporzionato alle circostanze del caso concreto, tenuto conto dei precedenti disciplinari analoghi, che aggravano sotto il profilo oggettivo e soggettivo la successiva condotta, e della reiterazione della assenza ingiustificata per ben cinque volte in un arco di tempo inferiore al mese. Siffatto comportamento nel suo complesso ha dunque, integrato gli estremi della giusta causa ex art. 2119 c.c. ed è idoneo a ledere il vincolo fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra datore di lavoro e prestatore.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore doglianza, consegue che il reclamo va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
La complessità e delicatezza delle questioni affrontate rappresentano gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta il reclamo.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 6/5/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente