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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3210 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021
Tra
, nata a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Pellegrino Cavuoto, presso lo studio del quale, in Benevento, alla Via Ennio Goduti, eleggono domicilio;
-Attori-
e
, nato a [...] il [...], C.F. , e CP_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentati e difesi, come da procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione, dall'Avv. Mario Scala, presso lo studio del quale, in Napoli, alla via Luigia Sanfelice
n. 79, eleggono domicilio;
-Convenuti-
OGGETTO: azione di riduzione per lesione della legittima;
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 [...]
citavano in giudizio e per lesione della propria Parte_2 CP_1 Controparte_2 quota legittima. In particolare, gli attori deducevano di essere eredi del defunto Parte_2
, nato a [...] il [...] e deceduto in Benevento in data
[...]
20.07.2017 (certificato di morte, allegato n. 2 all'atto di citazione). In seguito all'evento infausto, si apriva la successione che, in assenza di volontà testamentaria, veniva determinata ai sensi della legge. Nella citazione, gli attori sostenevano la propria qualità di eredi in quanto figli di RS
, primogenito del de cuius, premorto al padre in seguito ad un incidente stradale in data
[...]
15.02.2002. Inoltre, riportavano che, per atto pubblico del notaio (repertorio n. Persona_2
18863, raccolta n. 7455, allegato n. 3 alla citazione), in data Persona_3
17.05.2007, vendeva al prezzo di € 195.000,00 al proprio figlio un bene immobile, CP_1
consistente in un fabbricato sito in Benevento, alla via della Versilia n. 3, catastalmente identificato al foglio 106 particella n. 103, subalterni 1, 2 e 3. In relazione al contratto di compravendita, gli attori sostenevano che si trattasse, in realtà, di una simulazione volta a sottrarre dall'eredità il patrimonio immobiliare, così ledendo i diritti che la legge riserva agli eredi legittimari. A sostegno di ciò, deducevano come: a) i rapporti tra le parti in giudizio non fossero cordiali, come dimostrato anche da vicende giudiziarie di natura penale (allegato n. 6 all'atto di citazione); b) non sussista alcuna prova del pagamento del prezzo pattuito che, se fosse avvenuto, avrebbe comportato una semplice variazione nella composizione del patrimonio del venditore e, di conseguenza, dell'asse successorio all'atto della sua morte;
c) la compravendita non avesse mutato nulla nei rapporti di fatto tra i due contraenti, dal momento che il venditore permaneva, per dieci anni fino alla morte, nel possesso degli immobili ceduti insieme alla moglie, Inoltre, Controparte_2
aggiungevano come il prezzo pattuito tra i contraenti fosse del tutto sproporzionato rispetto al reale valore degli immobili ceduti, come dimostrato da una perizia di parte, che ne quantifica il valore in
€ 581.205,00 (allegato n. 5 all'atto di citazione). Dunque, ritenevano come la compravendita celasse, in realtà, un animus donandi.
Pertanto, concludevano affinché: a) l'atto di compravendita sia dichiarato nullo, o comunque, inefficace, in modo da ricomprendere i beni immobili ceduti nella massa successoria di
[...]
senior affinché vengano divisi tra tutti gli eredi;
b) in via gradata, l'atto di Parte_2
compravendita sia dichiarato nullo, o comunque, privo di effetti per l'evidente lesione ultradimidium; c) in via ulteriormente gradata, venga accertata la lesione della quota che la legge riserva agli eredi legittimari, e quindi, accolta la domanda di riduzione in favore dei legittimari e, per l'effetto, dichiarata l'inefficacia del contratto di compravendita;
d) in via del tutto subordinata, venga accertato che il contratto di compravendita simuli non una donazione, bensì un negotium mixtum cum donatione e, di conseguenza, sia considerato donazione il trasferimento di beni immobili per la parte eccedente il prezzo corrisposto che, per l'effetto, verrebbe compresa nella massa successoria di e) in ogni caso, venga assegnata agli attori la Persona_3
quota legittima loro spettante, pari ad 1/3 dell'asse ereditario accertato e, successivamente, disposto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Si costituivano regolarmente i convenuti e , i quali CP_1 Controparte_2
contestavano quanto sostenuto dagli attori, ossia che il contratto di compravendita impugnato nascondesse, in realtà, un intento donativo del de cuius, . In tal senso, Parte_2
sostenevano come , al fine di pagare la somma pattuita nel contratto di CP_1
compravendita stipulato con avesse attivato un mutuo con la Persona_3 [...]
(pag. 5, all. n. 4 alla comparsa di costituzione); solo successivamente alla Controparte_3
stipulazione del contratto di mutuo con la banca, disponeva un bonifico in favore di Parte_2
(estratto conto corrente del 30.06.2007, n. ordine 789/23970, cfr. allegato n. 5 alla
[...]
comparsa di costituzione) come corrispettivo della proprietà del complesso immobiliare. Inoltre, contestava agli attori quanto da loro affermato in merito alla sproporzione tra il prezzo pagato e il valore degli immobili ceduti, dal momento che l'acquisto dell'immobile è avvenuto nel 2007, a quasi quaranta anni dalla sua costruzione, senza mai essere stato manutenuto o ristrutturato, ma sempre vissuto ed utilizzato, in ogni sua parte, da più nuclei familiari. In base a queste circostanze, il convenuto sosteneva come il contratto di compravendita non avesse simulato alcuna donazione, né tantomeno fosse possibile qualificarlo come negotium mixtum cum donatione, in mancanza degli elementi necessari. In base a queste circostanze, concludeva affinché fosse rigettata la domanda degli attori.
All'udienza del 2.12.2021, le parti depositavano note sintetiche per la trattazione della causa, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Accolta con ordinanza l'istanza delle parti, venivano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., tramite cui le parti insistevano per l'accoglimento dei rispettivi atti introduttivi. Nello specifico, l'attore contestava l'allegazione dell'estratto conto prodotto dalla controparte e del collegato contratto di mutuo. Sul punto, riportava di aver richiesto, ad
[...]
a norma dell'art. 119 comma 4 T.U.B., di ottenere copia degli estratti conto del Controparte_4
rapporto n. 11039 relativo al de cuius, in modo da verificare l'effettivo pagamento del corrispettivo della compravendita e l'avvenuto investimento nel fondo “Ubi Pramerica Liquidità”, in cui il de cuius avrebbe investito i proventi derivanti dalla vendita dell'immobile. A tale richiesta, tuttavia,
l'istituto bancario replicava di non possedere la documentazione contabile relativa al conto corrente del de cuius, dal momento che non aveva l'obbligo giuridico di conservare la documentazione per un periodo superiore ai dieci anni (all. n. 7 alla seconda memoria di parte attrice). Di conseguenza, gli attori chiedevano che, a norma dell'art. 210 c.p.c., fosse ordinata l'esibizione alla banca dei documenti del de cuius. Inoltre, procedevano alla richiesta di documentazione bancaria anche nei confronti di allo scopo di accertare la patrimonialità del de cuius, producendo Controparte_5
la relativa istanza stragiudiziale (all. n. 6 alla seconda memoria di parte attrice) e chiedendo, in assenza di risposta, il provvedimento di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.. Inoltre, chiedevano l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare il valore dell'immobile e, in questo modo, accertare la sproporzione rispetto al prezzo pagato.
Di converso, i convenuti si opponevano all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge in quanto considerata priva di un riferimento specifico, ma genericamente riferita ai rapporti patrimoniali e finanziari del de cuius.
Con ordinanza del 27.03.2023, veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio.
Nella relazione della consulenza tecnica d'ufficio, il valore complessivo dell'immobile veniva stimato in € 310.000,00. La stima effettuata dal C.T.U. prendeva come riferimento i valori predisposti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (valori OMI), con riferimento al primo semestre dell'anno 2007, momento nel quale è stato stipulato l'atto di compravendita.
Successivamente, all'udienza dell'8.03.2024, parte attrice reiterava le proprie richieste istruttorie e contestava la modalità utilizzata dal consulente tecnico d'ufficio per la valutazione dell'immobile, in quanto avrebbe preso come riferimento i valori minimi predisposti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate. Al contrario, parte convenuta insisteva nel rigetto delle istanze istruttorie degli attori e contestava la consulenza tecnico d'ufficio nella parte in cui non considerava lo stato di usura dell'immobile acquistato da . CP_1
All'esito dell'udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.10.2024, svoltasi in modalità scritta, la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori va accolta per quanto di ragione.
Sull'individuazione degli eredi di e sulla legittimazione degli Parte_2
attori.
In via preliminare, trattandosi di una domanda di riduzione, occorre procedere all'individuazione degli eredi legittimari del de cuius. Nel caso di specie, Parte_2
senior, deceduto in Benevento il 20.07.2017, ha lasciato a sé superstiti: Controparte_2
(coniuge); (figlio); (discendente); CP_1 Parte_1 Parte_2
junior (discendente). Sulla posizione dei due attori, discendenti del de cuis in quanto suoi nipoti ex filio, occorre chiarire come essi siano titolari, a norma dell'art. 536 comma 2 c.c., degli stessi diritti che la legge riserva ai figli, in quanto venuti alla successione per rappresentazione ex art. 467 c.c., in luogo di , primogenito del de cuis, premorto al padre in seguito ad un RS
incidente stradale.
Sulla simulazione della compravendita dell'immobile tra ed il Parte_2
figlio, . CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il legittimario che esperisce l'azione di simulazione per ragioni connesse alla tutela della quota di legittima esercita un diritto proprio e autonomo rispetto al rapporto successorio, in qualità di terzo, e non di successore del de cuius. La quota di riserva è, infatti, oggetto di un diritto di cui il legittimario è già investito per legge, indipendentemente dal diritto del de cuius e dall'accettazione dell'eredità. Il legittimario pretermesso è pertanto “terzo” rispetto alla compravendita simulata in vita dal defunto: da ciò ne discende che, “la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, contenuta nel rogito notarile, non può avere valore vincolante nei suoi confronti;
al contrario, l'onere di provare il pagamento del prezzo grava sul compratore e la mancata dimostrazione di tale pagamento assume un valore indiziario del carattere fittizio dell'operazione” (cfr. Cass. civ., sez II, n. 11372/2005; Cass. civ., sez. II, n. 12955/2014).
Nel caso di specie, il compratore ha dato prova del pagamento del prezzo pattuito nel contratto di compravendita, attraverso l'allegazione del bonifico bancario disposto in favore del venditore. A ciò si aggiunge la circostanza che il compratore, al fine di pagare il prezzo pattuito con il venditore, ha contratto un mutuo con la di cui vi è prova negli atti di Controparte_3
causa. Il collegamento negoziale tra i due contratti chiarisce l'intenzione delle parti di voler realmente stipulare la compravendita e non, invece, di dissimulare una donazione.
Sul negozio misto con donazione della compravendita dell'immobile tra Parte_2
ed il figlio, .
[...] CP_1
Dunque, essendo stata prodotta da copia del bonifico relativo al pagamento CP_1
del corrispettivo, ed essendovi riscontro di detta operazione anche negli estratti conto del de cuius, non può ritenersi dissimulato un contratto di donazione, ma può ritenersi integrata una donazione indiretta e, nello specifico, un negotium mixtum cum donatione.
In relazione a quest'istituto, la giurisprudenza ritiene che la causa del contratto sia onerosa,
“ma il negozio adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta” (Cass. civ., sez. II, n. 10614/2016). Non si tratta, dunque, di un'ipotesi di un negozio simulato, nella quale il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito (Cass. civ. sez. II, n.
24040/2020).
Tuttavia, affinché ricorra questa tipologia di donazione indiretta, non è sufficiente la significativa sproporzione tra le prestazioni dedotte nel contratto, ma occorre la sussistenza dell'elemento soggettivo: nello specifico, è necessario che emerga la consapevolezza delle parti in ordine alla sproporzione, dalla quale desumersi lo spirito di liberalità (Cass. civ. sez. II, n.
21781/2009).
Nel caso in esame, dalla relazione contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il valore di mercato dell'immobile, al momento dell'atto traslativo, fosse pari a € 310.000,00, e dunque, ben superiore rispetto al quantum stabilito dalle parti all'atto di compravendita (pari a €
195.000,00) (cfr. sul punto Cass. civ. sez. II, n. 7681/2019). Ne consegue che, dalla differenza di prezzo poc'anzi apprezzata, può ritenersi integrato il requisito della significatività della sproporzione tra le prestazioni. Dunque, oggetto della donazione indiretta non è l'immobile in sé, che risulta effettivamente compravenduto, quanto piuttosto la differenza tra il valore del bene ed il corrispettivo pattuito e versato: di ciò, si dovrà tenere conto sia per quel che concerne il calcolo della quota legittima, sia per quanto concerne gli effetti dell'azione di riduzione.
Per quanto concerne, invece, l'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità rileva che “nella donazione indiretta, l'intenzione di donare non deve emergere in via diretta dall'atto, ma solo in via indiretta dall'esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio dalla parte che ne ha interesse” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4682/2018). Ebbene, sul punto, si ritiene che lo stretto rapporto di parentela tra i contraenti, unito alle vicissitudini, anche di carattere penale, che hanno caratterizzato i rapporti tra gli attori, i convenuti e il de cuius, forniscono un quadro piuttosto utile ai fini della prova dell'animus donandi.
In ogni caso, trattandosi di un negotium mixtum cum donatione e non di una donazione semplice, non si pongono problemi di validità quanto alla forma, essendo sufficiente quella adottata per la compravendita del bene (Cass. civ., sez. II, n. 15095/2014).
Sull'accertamento della lesione della quota di legittima spettante a Parte_1
e
[...] Parte_2
Avendo accertato che la compravendita realizza una donazione indiretta, occorre capire se vi
è stata ed, eventualmente, a quanto ammonta la lesione della quota legittima.
In relazione al primo profilo, occorre verificare a quanto ammonti la cd. quota disponibile del de cuius, onde verificare se, di fatto, sia stata lesa la legittima degli attori. Per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre, ai sensi dell'art. 556 c.c, si deve formare la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti e riunendo poi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione.
Ebbene, sul punto, occorre rilevare come dagli atti di causa è emerso che il de cuius, al momento della morte, non fosse titolare di alcun bene: dunque, il patrimonio lasciato da
[...]
al momento della morte non aveva alcun valore. Inoltre, non è stata indicata la Parte_2
sussistenza di debiti e, pertanto, occorre procedere alla riunione fittizia dei beni di cui il de cuius dispose in vita. In particolare, deve essere aggiunto il valore di € 115.000,00, corrispondente alla sottrazione tra il valore di mercato del bene, come accertato dalla perizia tecnica in € 310.000,00, e il prezzo pattuito dalle parti, che ammonta a € 195.000,00. Ne deriva che l'asse ereditario di aveva un valore complessivo di € 115.000,00. Dal momento che egli ha Parte_2
lasciato un coniuge, un figlio e due discendenti, i quali, per rappresentazione, sono succeduti al primogenito del de cuius, le quote di legittima sono così determinate: 1/3 spettante al coniuge
; 1/3 al figlio;
1/3 ai discendenti e Controparte_2 CP_1 Parte_1
. Ne consegue che gli attori sono titolari di una quota pari a Parte_2
complessivamente a € 38.333,00, pari ad un terzo dell'asse ereditario di . Parte_2
Rilevato, inoltre, che la donazione non ebbe ad oggetto gli immobili compravenduti ma la differenza economica tra il loro valore ed il prezzo corrisposto, si reputa inapplicabile il disposto di cui all'art. 560 c.c.: pertanto la riduzione andrà fatta mediante versamento, da parte di CP_1
in favore di e , della somma di € 38.333,00,
[...] Parte_1 Parte_2
(1/3 di 115.000,00), oltre interessi legali dal momento della domanda e sino al soddisfo.
Sulle spese di giudizio
Le spese di lite, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono da imputare a CP_1
e nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi
[...] Controparte_2
di cui al D.M. 147/2022, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, aventi valore indeterminabile e di media complessità.
Le spese della CTU, liquidate come da precedente decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di e , ritenuta
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2
assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] Parte_2
Caudina il 11.09.1933 e deceduto in Benevento il 20.07.2017; 2) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di riduzione nei confronti di CP_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a versare, in favore di
[...] Parte_1
e la somma di € 38.333,00, oltre interessi legali dalla domanda sino Parte_2
al soddisfo;
3) condanna i convenuti e , in solido, al pagamento, in CP_1 Controparte_2
favore degli attori e , delle spese di lite, che Parte_1 Parte_2 liquida in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
4) condanna i convenuti e , in solido, al pagamento CP_1 Controparte_2
delle spese di CTU.
Così deciso in Benevento, il 29.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano