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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 369/2022
TRA
, nata a [...], il17/06/1965, residente in Parte_1 C.F._1
Corigliano – Rossano (Cs), A.U. di Rossano, alla C.da Casello Martucci, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Alberto Romano, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 22.01.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio . CP_2
Ha descritto di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda Oltre per gli anni Parte_2
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo, per un numero complessivo di 102 giornate annue.
Ha dedotto di aver ricevuto da , in data 21.06.2021 comunicazione di cancellazione CP_2
delle giornate lavorative svolte dal 2016 al 2020. Proposto ricorso amministrativo, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro come descritto e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per tutte le giornate lavorate, nonché l'accertamento del diritto ad ottenere le prestazioni previdenziali della disoccupazione e della malattia.
Con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
L' convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie CP_1 argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
All'odierna udienza si decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività del ricorso e la regolare proposizione del preventivo ricorso amministrativo.
Quanto al merito, è necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie.
Il ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da con il verbale ispettivo allegato in atti. CP_2
Infatti, parte ricorrente non ha prodotto in atti la prova dell'intimazione testimoniale per l'udienza del 5.11.2024, e pertanto in data 20.5.2025, su richiesta dell' ed in assenza del CP_2
ricorrente in udienza la causa è stata discussa e decisa.
Si rileva, inoltre, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (buste paga), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione.
Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' che ne ha affermato la fittizietà, almeno parziale. CP_2
Data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
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Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, stante la non particolare complessità della vicenda e l'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso. - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giordano Avallone