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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2423/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di
Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2021 promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore D'Apice (C.F.: C.F._2
), elettivamente domiciliati in Salerno alla Piazza della Libertà, ang. Via C.F._3
Biagio Garofalo, n. 9, ; Email_1
OPPONENTI
contro
(C.F.: ), in persona del legare rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Actis (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._4
in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 17/b, ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione, ritualmente notificato, e spiegavano Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato il 19.05.2021, con il quale
[...]
intimava loro il pagamento della somma di € 126.667,26, in virtù della sentenza Controparte_1
n. 1232/2020 resa dal Tribunale di Avellino, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Organo Giudicante Adito, nella persona del Magistrato Competente Designato, contrariis reiectis, in totale accoglimento delle eccezioni e deduzioni articolate, così provvedere, In via assolutamente preliminare e pregiudiziale - accogliere e/o valutare la chiamata in causa della
(P.IVA: – PEC: ) con sede legale Controparte_2 P.IVA_2 Email_3
e direzione generale in 20154 Milano Piazza Gae Aulenti – Tower A, in persona del legale rappresentante pro tempore quale società concedente la linea di credito oggetto della opposta intimazione di pagamento per le ragioni ampiamente articolate in premessa e per l'effetto, -
Accogliere istanza ex art. 269 secondo co. c.p.c. affinché il Sig. Giudice adito emetta provvedimento di fissazione di nuova udienza, allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo, nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; - accertare e dichiarare illegittimo, nullo o annullabile l'atto di precetto opposto per irregolarità formale del medesimo;
- accertare e dichiarare illegittimo, nullo o annullabile l'atto di precetto oggetto della opposizione per assoluta carenza di legittimazione passiva per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile
l'atto di precetto opposto per i motivi in fatto ed in diritto narrati in premessa;
- accertare e dichiarare l'inefficacia esecutiva del titolo nei confronti del sig. ; - sospendere in Parte_2 ogni caso l'efficacia esecutiva del titolo atteso che il credito per come formalmente azionato è assolutamente illegittimo;
- Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo notificato alle opponenti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio , la quale concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione spiegata perché infondata in fatto e in diritto.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
23 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
***
§ L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
I motivi di opposizione formulati dall'opponente integrano nel merito un'opposizione all'esecuzione, poiché con essi si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
In particolare, con l'opposizione all'atto di precetto, intimato in virtù dello stesso titolo giudiziale, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata e possono essere pagina 2 di 5 invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 9347/2009).
Va, preliminarmente, rilevato che il titolo esecutivo a base del precetto in esame è un titolo di formazione giudiziale, nella specie la sentenza n. 1232 del 2020, emessa all'esito del giudizio N.R.G.
328/2015 instauratosi tra gli odierni opponenti e la a cui è succeduta la cessionaria Controparte_2
Controparte_1
Ne consegue che le contestazioni di merito con le quali si contesti il diritto consacrato nel titolo possono fondarsi soltanto su fatti successivi alla formazione del provvedimento, essendo altrimenti deducibili con gli ordinari mezzi d'impugnazione o comunque precluse dal giudicato.
In caso di esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo di natura giudiziale, è noto che non possono essere proposti come motivi di opposizione all'esecuzione i motivi di merito attinenti alla fondatezza del titolo giudiziale azionato, dovendo tali motivi essere fatti valere unicamente con lo strumento proprio del gravame avverso il provvedimento giudiziale.
Ne consegue che al Giudice dell'opposizione all'esecuzione sarà comunque preclusa la cognizione degli aspetti prettamente di merito, essendosi sotto tale profilo il titolo giudiziale definitivamente consolidato non essendo stato impugnato (o comunque modificato o cancellato da una decisione in sede di gravame).
Dunque, in sede di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale, il potere del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza o del diverso titolo giudiziale (ex multis Cassazione Civile, sentenza n. 24752/2008 e Cassazione Civile, sentenza n.
24027/2009).
Di conseguenza, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, con la conseguenza che in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Tribunale di
Napoli, sentenza n. 5170/2018).
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, pertanto, può conoscere unicamente o di fatti determinanti pagina 3 di 5 l'inesistenza giuridica del titolo giudiziale o dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale.
Orbene, nel caso in lite l'opponente ha contestato la legittimazione attiva della società
[...]
nonché la carenza di legittimazione passiva di per nullità della CP_1 Parte_2
Fidejussione omnibius, contestazioni che attengono al merito della pretesa creditoria, oggetto della pronuncia sulla scorta della quale è stato attivato il precetto.
Avuto riguardo alla stessa, si osserva che la sentenza n. 1232 del 2020, resa tra le medesime parti del presente giudizio, ha SAcito in maniera indubbia che obbligati ad adempiere siano gli odierni opponenti;
si evince altresì una chiara distinzione tra le posizioni processuali dei due istituti di credito,
e , rispettivamente cedente e cessionario del credito, Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo titolare attivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Quanto alla denominazione della mandataria, si evidenza che nell'epigrafe della sentenza azionata con l'atto di precetto in lite, la parte opposta è individuata in
, dall'atto di precetto emerge come abbia modificato la propria denominazione CP_3 CP_4
sociale in con atto dell'assemblea Straordinaria prodotto in atti in sede di opposizione, CP_5
di talché non vi è dubbio della identità delle parti in lite con quelle del giudizio nel quale si è formato il titolo.
Tanto è sufficiente per ritenere corretto l'atto di precetto, atteso che le contestazioni nel merito della cessione del credito per assenza dei requisiti legittimanti la cessionaria andavano proposte nel giudizio di merito e sulle medesime è sceso il giudicato.
Le ulteriori contestazioni mosse dagli odierni opponenti attengono, oltre alla titolarità della riscossione della pretesa creditoria oggetto di lite, alla legittimazione passiva del fideiussore, confutazioni che pure ineriscono al merito del diritto a procedere giudizialmente e che, come tali, non possono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione e pertanto non possono essere vagliate.
Neanche osta all'applicazione dei suesposti principi l'evenienza per la quale le Sezioni Unite della
Cassazione, con la Sentenza n.9479 del 6 aprile 2023 - dando applicazione dell'orientamento comunitario espresso nelle cd. Sentenze di SA QU (emesse dalla CGUE nelle cause riunite C
639/19 e C-831/19, causa C-869/19, causa C-725/19 e causa C-600/19) - hanno affermato che la clausola vessatoria in un contratto concluso da un consumatore resta abusiva anche ove questi non si sia opposto all'ingiunzione. Ed infatti, tale pronuncia si riferisce alla peculiare ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, laddove cioè non vi sia stata una statuizione idonea al giudicato sulla validità pagina 4 di 5 delle clausole tacciate di abusività e, solo in tal caso, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se la clausola abbia natura vessatoria.
Nella specie, invece, il titolo esecutivo è una sentenza, idonea al giudicato, e si estende alla valutazione della validità dell'intero contratto, pur se implicitamente considerata. Ed invero, non si tratta di un precetto fondato su decreto ingiuntivo, la cui idoneità al giudicato per le questioni di nullità è stata posta in dubbio dalla citata pronuncia, ma di una sentenza che ha statuito sul punto, di talché ogni nuova valutazione è definitivamente preclusa in sede esecutiva.
In assenza di ulteriori contestazioni inerenti a circostanze sopravvenute, va dichiarata l'esistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, alla luce dei principi esposti, va confermato l'atto di precetto.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, con riguardo alle fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda ed afferma il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata;
- condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che si liquidano in €
1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di
Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2021 promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore D'Apice (C.F.: C.F._2
), elettivamente domiciliati in Salerno alla Piazza della Libertà, ang. Via C.F._3
Biagio Garofalo, n. 9, ; Email_1
OPPONENTI
contro
(C.F.: ), in persona del legare rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Actis (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._4
in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 17/b, ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione, ritualmente notificato, e spiegavano Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato il 19.05.2021, con il quale
[...]
intimava loro il pagamento della somma di € 126.667,26, in virtù della sentenza Controparte_1
n. 1232/2020 resa dal Tribunale di Avellino, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Organo Giudicante Adito, nella persona del Magistrato Competente Designato, contrariis reiectis, in totale accoglimento delle eccezioni e deduzioni articolate, così provvedere, In via assolutamente preliminare e pregiudiziale - accogliere e/o valutare la chiamata in causa della
(P.IVA: – PEC: ) con sede legale Controparte_2 P.IVA_2 Email_3
e direzione generale in 20154 Milano Piazza Gae Aulenti – Tower A, in persona del legale rappresentante pro tempore quale società concedente la linea di credito oggetto della opposta intimazione di pagamento per le ragioni ampiamente articolate in premessa e per l'effetto, -
Accogliere istanza ex art. 269 secondo co. c.p.c. affinché il Sig. Giudice adito emetta provvedimento di fissazione di nuova udienza, allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo, nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; - accertare e dichiarare illegittimo, nullo o annullabile l'atto di precetto opposto per irregolarità formale del medesimo;
- accertare e dichiarare illegittimo, nullo o annullabile l'atto di precetto oggetto della opposizione per assoluta carenza di legittimazione passiva per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile
l'atto di precetto opposto per i motivi in fatto ed in diritto narrati in premessa;
- accertare e dichiarare l'inefficacia esecutiva del titolo nei confronti del sig. ; - sospendere in Parte_2 ogni caso l'efficacia esecutiva del titolo atteso che il credito per come formalmente azionato è assolutamente illegittimo;
- Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo notificato alle opponenti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio , la quale concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione spiegata perché infondata in fatto e in diritto.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
23 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
***
§ L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
I motivi di opposizione formulati dall'opponente integrano nel merito un'opposizione all'esecuzione, poiché con essi si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
In particolare, con l'opposizione all'atto di precetto, intimato in virtù dello stesso titolo giudiziale, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata e possono essere pagina 2 di 5 invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 9347/2009).
Va, preliminarmente, rilevato che il titolo esecutivo a base del precetto in esame è un titolo di formazione giudiziale, nella specie la sentenza n. 1232 del 2020, emessa all'esito del giudizio N.R.G.
328/2015 instauratosi tra gli odierni opponenti e la a cui è succeduta la cessionaria Controparte_2
Controparte_1
Ne consegue che le contestazioni di merito con le quali si contesti il diritto consacrato nel titolo possono fondarsi soltanto su fatti successivi alla formazione del provvedimento, essendo altrimenti deducibili con gli ordinari mezzi d'impugnazione o comunque precluse dal giudicato.
In caso di esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo di natura giudiziale, è noto che non possono essere proposti come motivi di opposizione all'esecuzione i motivi di merito attinenti alla fondatezza del titolo giudiziale azionato, dovendo tali motivi essere fatti valere unicamente con lo strumento proprio del gravame avverso il provvedimento giudiziale.
Ne consegue che al Giudice dell'opposizione all'esecuzione sarà comunque preclusa la cognizione degli aspetti prettamente di merito, essendosi sotto tale profilo il titolo giudiziale definitivamente consolidato non essendo stato impugnato (o comunque modificato o cancellato da una decisione in sede di gravame).
Dunque, in sede di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale, il potere del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza o del diverso titolo giudiziale (ex multis Cassazione Civile, sentenza n. 24752/2008 e Cassazione Civile, sentenza n.
24027/2009).
Di conseguenza, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, con la conseguenza che in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Tribunale di
Napoli, sentenza n. 5170/2018).
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, pertanto, può conoscere unicamente o di fatti determinanti pagina 3 di 5 l'inesistenza giuridica del titolo giudiziale o dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale.
Orbene, nel caso in lite l'opponente ha contestato la legittimazione attiva della società
[...]
nonché la carenza di legittimazione passiva di per nullità della CP_1 Parte_2
Fidejussione omnibius, contestazioni che attengono al merito della pretesa creditoria, oggetto della pronuncia sulla scorta della quale è stato attivato il precetto.
Avuto riguardo alla stessa, si osserva che la sentenza n. 1232 del 2020, resa tra le medesime parti del presente giudizio, ha SAcito in maniera indubbia che obbligati ad adempiere siano gli odierni opponenti;
si evince altresì una chiara distinzione tra le posizioni processuali dei due istituti di credito,
e , rispettivamente cedente e cessionario del credito, Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo titolare attivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Quanto alla denominazione della mandataria, si evidenza che nell'epigrafe della sentenza azionata con l'atto di precetto in lite, la parte opposta è individuata in
, dall'atto di precetto emerge come abbia modificato la propria denominazione CP_3 CP_4
sociale in con atto dell'assemblea Straordinaria prodotto in atti in sede di opposizione, CP_5
di talché non vi è dubbio della identità delle parti in lite con quelle del giudizio nel quale si è formato il titolo.
Tanto è sufficiente per ritenere corretto l'atto di precetto, atteso che le contestazioni nel merito della cessione del credito per assenza dei requisiti legittimanti la cessionaria andavano proposte nel giudizio di merito e sulle medesime è sceso il giudicato.
Le ulteriori contestazioni mosse dagli odierni opponenti attengono, oltre alla titolarità della riscossione della pretesa creditoria oggetto di lite, alla legittimazione passiva del fideiussore, confutazioni che pure ineriscono al merito del diritto a procedere giudizialmente e che, come tali, non possono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione e pertanto non possono essere vagliate.
Neanche osta all'applicazione dei suesposti principi l'evenienza per la quale le Sezioni Unite della
Cassazione, con la Sentenza n.9479 del 6 aprile 2023 - dando applicazione dell'orientamento comunitario espresso nelle cd. Sentenze di SA QU (emesse dalla CGUE nelle cause riunite C
639/19 e C-831/19, causa C-869/19, causa C-725/19 e causa C-600/19) - hanno affermato che la clausola vessatoria in un contratto concluso da un consumatore resta abusiva anche ove questi non si sia opposto all'ingiunzione. Ed infatti, tale pronuncia si riferisce alla peculiare ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, laddove cioè non vi sia stata una statuizione idonea al giudicato sulla validità pagina 4 di 5 delle clausole tacciate di abusività e, solo in tal caso, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se la clausola abbia natura vessatoria.
Nella specie, invece, il titolo esecutivo è una sentenza, idonea al giudicato, e si estende alla valutazione della validità dell'intero contratto, pur se implicitamente considerata. Ed invero, non si tratta di un precetto fondato su decreto ingiuntivo, la cui idoneità al giudicato per le questioni di nullità è stata posta in dubbio dalla citata pronuncia, ma di una sentenza che ha statuito sul punto, di talché ogni nuova valutazione è definitivamente preclusa in sede esecutiva.
In assenza di ulteriori contestazioni inerenti a circostanze sopravvenute, va dichiarata l'esistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, alla luce dei principi esposti, va confermato l'atto di precetto.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, con riguardo alle fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda ed afferma il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata;
- condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che si liquidano in €
1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 11 febbraio 2025
Il Giudice
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