Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Sentenza 13 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 13/05/2021, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/05/2021
N. 00199/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00341/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2021, proposto da
Società Agricola Vignalta S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Berchet, 11;
contro
Regione Veneto e AVEPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Agricola La Tordera di ET IE & IG – Società Agricola Semplice, UI TO non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del dirigente di AVEPA n. 649/2021 del 15.02.2021 avente ad oggetto “Non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziabilità della domanda n. 4787877 presentata dalla Società Agricola Vignalta S.S. (CUAA 02352580282) nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misure Investimento Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2021-2022 – D.G.R. 1284/2020 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole, trasmesso con nota Avepa prot. 27264/2021 del 22.02.2021; in parte qua, del decreto del dirigente di AVEPA prot. n. 22921/2021 del 15.02.2021 - rep. 651/2021 - class. VI/2, avente ad oggetto “Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50. Bando biennale annualità 2021-2022. DGR n. 1284 del 08.09.2020. Approvazione delle domande ammissibili per l'azione B e individuazione delle domande finanziabili della misura investimenti azione A e azione B, ossia la graduatoria finale di ammissione ai contributi”; della nota AVEPA prot. 1923 del 12/01/2021, con la quale sono stati comunicati ai sensi dell'art 10-bis L. 241/90 i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati;
nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere l'ammissione della domanda alla graduatoria nonché ad ottenere l'intero contributo richiesto e conseguente condanna di AVEPA a provvedere all'ammissione della domanda, all'inserimento in graduatoria nonché all'erogazione del contributo richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AVEPA e della Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto che la causa necessiti dell’approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di disporre, in accoglimento dell’istanza cautelare, l’accantonamento, nelle more dell’udienza di merito, delle somme in contestazione, considerato anche che l’ordinanza ingiunzione n. 1 dell’11 febbraio 2021, richiamata nell’impugnato provvedimento di inammissibilità della domanda di aiuto, è stata sospesa dal Tribunale di Padova, seconda sezione civile, davanti al quale la ricorrente ha proposto ricorso in opposizione;
Ritenuto di fissare l’udienza di merito alla data del 17 novembre 2021;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 17 novembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO