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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/12/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1158/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1158/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.CARAVETTA MARISA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. DE ROSIS MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 18/6/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 22.2.2002, che dalla unione
[...]
erano nate le figlie e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I ricorrenti vivranno separati con facoltà di risiedere dove vorranno e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Corigliano-Rossano alla Via dei Fichi (Area Urbana di
Corigliano), di proprietà esclusiva della Sig.ra resta assegnata alla stessa che Pt_1
continuerà ad abitarla unitamente alle due figlie.
3. Il Sig. con il presente accordo, dichiara di rinunciare ad ogni diritto, ragione e/o CP_1
pretesa presente e futura in relazione all'abitazione adibita a casa coniugale di proprietà
della Sig.ra Pt_1
4. Il sig. ha già da tempo trasferito la propria residenza presso la casa di sua CP_1
proprietà, sita alla Via Rodi n.19 di Corigliano Rossano a.u. Corigliano- frazione Schiavonea,
ove si precisa che la mobilia all'interno della stessa è di proprietà esclusiva della sig.ra
, tali arredamenti resteranno nella predetta casa, ove la famiglia ha Parte_1
abitato per più di 11 anni, prima di trasferirsi in Via Dei Fichi di Corigliano Schiavonea, a disposizione ed uso non solo del , ma anche delle due figlie ed Controparte_1 Per_1
, per il presente ed il futuro;
Per_2 4. Entrambi i coniugi rinunciano, così come in effetti rinunciano, all'obbligo di mantenimento,
sia presente che futuro a qualsiasi obbligo di mantenimento fatto salvo quanto concordato a carico del Sig. nei confronti delle figlie;
CP_1
5. Le figlie ormai maggiorenni ed dichiarano di voler vivere nella casa Per_1 Per_2
coniugale sita alla Via Dei Fichi n.5 di Corigliano Rossano a.u. Corigliano, con frequentazione del padre a loro scelta;
6. il Sig. corrisponderà entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento mensile delle suindicate figlie, la somma pari ad Euro 200,00 nei confronti della figlia ed Euro 500,00 nei confronti della figlia , sino a quando Per_2 Per_1
quest'ultima frequenterà la scuola di danza a Milano. Di seguito, il padre corrisponderà per entrambe le figlie € 500,00 ovvero 250,00€ cadauno;
Le sopra indicate somme verranno versate mediante bonifico bancario, o altra modalità
tracciabile di pagamento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
Tali importi verranno corrisposti da parte del padre a favore delle figlie sino a quando quest'ultime non saranno indipendenti dal punto di vista economico patrimoniale.
7. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra nella misura del 50%, previa CP_1 Pt_1
concordia pianificazione tra i genitori e sino alla completa indipendenza economica delle figlie, le spese mediche, ludiche, scolastiche e sportive;
in particolare per quanto concerne le spese scolastiche, vi dovrà essere il preventivo accordo tra i genitori per le tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private ed alloggi presso la sede universitaria. Non sarà necessario il preventivo accordo fra i genitori per quanto concerne le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici.
8. Per quanto concerne le spese ludico sportive, sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori, per tutte quelle attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, spese per viaggi e vacanze e tutte quelle spese di natura non prevedibile.
Si precisa che, in qualsiasi caso, tali summenzionate spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate.
9. I Sigg. e concordano, inoltre, che le figlie ed saranno CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2
totalmente a carico della madre per il versamento diretto da parte dell'INPS del 100% degli assegni unici universali o qualsiasi forma di sussidio erogato dal detto Istituto per le dette figlie.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
LA (CS) il 23/09/1977 e nato a [...]_1
LA (CS) il 01/03/1977 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 20 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
IM EN
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1158/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.CARAVETTA MARISA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. DE ROSIS MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 18/6/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 22.2.2002, che dalla unione
[...]
erano nate le figlie e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I ricorrenti vivranno separati con facoltà di risiedere dove vorranno e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Corigliano-Rossano alla Via dei Fichi (Area Urbana di
Corigliano), di proprietà esclusiva della Sig.ra resta assegnata alla stessa che Pt_1
continuerà ad abitarla unitamente alle due figlie.
3. Il Sig. con il presente accordo, dichiara di rinunciare ad ogni diritto, ragione e/o CP_1
pretesa presente e futura in relazione all'abitazione adibita a casa coniugale di proprietà
della Sig.ra Pt_1
4. Il sig. ha già da tempo trasferito la propria residenza presso la casa di sua CP_1
proprietà, sita alla Via Rodi n.19 di Corigliano Rossano a.u. Corigliano- frazione Schiavonea,
ove si precisa che la mobilia all'interno della stessa è di proprietà esclusiva della sig.ra
, tali arredamenti resteranno nella predetta casa, ove la famiglia ha Parte_1
abitato per più di 11 anni, prima di trasferirsi in Via Dei Fichi di Corigliano Schiavonea, a disposizione ed uso non solo del , ma anche delle due figlie ed Controparte_1 Per_1
, per il presente ed il futuro;
Per_2 4. Entrambi i coniugi rinunciano, così come in effetti rinunciano, all'obbligo di mantenimento,
sia presente che futuro a qualsiasi obbligo di mantenimento fatto salvo quanto concordato a carico del Sig. nei confronti delle figlie;
CP_1
5. Le figlie ormai maggiorenni ed dichiarano di voler vivere nella casa Per_1 Per_2
coniugale sita alla Via Dei Fichi n.5 di Corigliano Rossano a.u. Corigliano, con frequentazione del padre a loro scelta;
6. il Sig. corrisponderà entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento mensile delle suindicate figlie, la somma pari ad Euro 200,00 nei confronti della figlia ed Euro 500,00 nei confronti della figlia , sino a quando Per_2 Per_1
quest'ultima frequenterà la scuola di danza a Milano. Di seguito, il padre corrisponderà per entrambe le figlie € 500,00 ovvero 250,00€ cadauno;
Le sopra indicate somme verranno versate mediante bonifico bancario, o altra modalità
tracciabile di pagamento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
Tali importi verranno corrisposti da parte del padre a favore delle figlie sino a quando quest'ultime non saranno indipendenti dal punto di vista economico patrimoniale.
7. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra nella misura del 50%, previa CP_1 Pt_1
concordia pianificazione tra i genitori e sino alla completa indipendenza economica delle figlie, le spese mediche, ludiche, scolastiche e sportive;
in particolare per quanto concerne le spese scolastiche, vi dovrà essere il preventivo accordo tra i genitori per le tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private ed alloggi presso la sede universitaria. Non sarà necessario il preventivo accordo fra i genitori per quanto concerne le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici.
8. Per quanto concerne le spese ludico sportive, sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori, per tutte quelle attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, spese per viaggi e vacanze e tutte quelle spese di natura non prevedibile.
Si precisa che, in qualsiasi caso, tali summenzionate spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate.
9. I Sigg. e concordano, inoltre, che le figlie ed saranno CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2
totalmente a carico della madre per il versamento diretto da parte dell'INPS del 100% degli assegni unici universali o qualsiasi forma di sussidio erogato dal detto Istituto per le dette figlie.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
LA (CS) il 23/09/1977 e nato a [...]_1
LA (CS) il 01/03/1977 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 20 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
IM EN