Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 19463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19463 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], Parte_1 cod. fisc. residente in [...]
Paludi N°30 PI5 int.20,
e
, nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, residente ivi in via Umberto Saba n.49, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati alla via Tribunali N°138 presso lo studio dell'Avv. Filomena Miranda, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/11/2024 i ricorrenti premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 13/3/2017 e che dalla loro unione non erano nati figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM del 2/12/2024, all'udienza del 30/12/2024 le parti 1
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ a) la casa coniugale in Napoli alla via Strettola S.Anna alle Paludi N.30 PI 5 int.20 resta, con ogni arredo e corredo esistente, assegnata alla signora Pt_1
, mentre il signor continuerà a vivere dove già ha
[...] Parte_2 la residenza, ovvero in Pozzuoli alla v. Umberto Saba n.49;
b) nessuna pretesa al mantenimento essendo entrambi i ricorrenti autonomi economicamente;
c) compensazione delle spese di giudizio;
f) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti il contenuto necessario della pronuncia separativa, nel caso di specie avente ad oggetto esclusivamente lo status, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e , (atto n. 17 Parte_1 Parte_2 parte I, Registro Atti di matrimonio del Comune di Pozzuoli dell'anno 2017);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori condizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) ;
-nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/1/2025
2 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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