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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3160/2025 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. ALFIERI ALBERTO C.F. ; C.F._3
contro
, C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
difesa dall'avv. SANTERO FABRIZIO C.F. Controparte_2
; C.F._4
e
, C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
difesa dall'avv. IO ZI. Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 21/11/2025.
pagina 1 di 4 Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione all'esecuzione Parte_1 Parte_2
promossa nei loro confronti da in forza del titolo esecutivo Controparte_3
costituito dal contratto di mutuo fondiario in data 29/3/2010, esecuzione in cui era dapprima intervenuta la stessa in forza di ulteriore titolo Controparte_3
esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2611/2020 e poi intervenuta in qualità di successore a titolo di particolare Controparte_1
di con il ministero dell'avv. Fabrizio Santero in relazione al Controparte_3
credito derivante dal contratto di mutuo fondiario e con il ministero dell'avv.
IO ZI in relazione all'ulteriore credito derivante dalla sentenza del
Tribunale di Lecce n. 2611/2020.
In particolare, gli opponenti eccepivano il difetto di titolarità attiva dei crediti entrambi in capo a chiedendo prima al G.E. e poi al Controparte_1
giudice del merito di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di e dunque l'estinzione della procedura esecutiva. Controparte_1
Si costituivano sia nella fase sommaria che nella presente fase di merito con il ministero dell'avv. Fabrizio Santero e Controparte_1
con il ministero dell'avv. IO ZI, eccependo la Controparte_1
tardività dell'opposizione poiché proposta dopo la vendita del bene esecutato e,
in ogni caso, la sua infondatezza, chiedendo in definitiva il rigetto della stessa.
Sia il G.E. che il Collegio in sede di reclamo rigettavano l'istanza di sospensiva dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
Come correttamente rilevato dal Collegio in sede di reclamo, opera infatti nel caso di specie la preclusione prevista dall'art. 615, comma 2, c.p.c., secondo cui
“nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta
pagina 2 di 4 dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,
552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri
di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Nel caso di specie l'ordinanza di vendita prevista dall'art. 530 c.p.c. è stata pronunciata in data 26/9/2023, ben prima dell'introduzione dell'opposizione di cui discute avvenuta con ricorso depositato in data 16/4/2024.
Va poi evidenziato che l'opposizione non può dirsi fondata su fatti sopravvenuti,
nemmeno con riferimento alle eccezioni relative alla titolarità del credito in capo sol che si tenga conto che quest'ultima aveva spiegato Controparte_1
intervento nella procedura esecutiva immobiliare il 6/4/2022 per il primo dei due titoli esecutivi e il 16/5/2023 per il secondo.
Va poi aggiunto che gli opponenti non hanno nemmeno allegato quale sarebbe stata la causa a loro non imputabile per aver introdotto l'opposizione tardivamente, causa invero nemmeno ipotizzabile tenuto conto della vetustà dell'esecuzione.
Quanto al momento decisivo ai fini della preclusione prevista dall'art. 615 comma 2 c.p.c., esso può certamente essere individuato nell'ordinanza di vendita.
In tal senso depongono sia l'inequivoca lettera della legge – che fa espresso riferimento ai provvedimenti previsti dagli articoli 530, 552 e 569 c.p.c. – sia le conclusioni uniformi della giurisprudenza (tra le tante, Tribunale Roma
10/5/2023; Tribunale Genova 7/8/2023).
In definitiva l'opposizione è inammissibile.
Quanto al sollecito dell'esercizio di poteri ufficiosi in merito al controllo sull'eventuale abusività di clausole facenti parte del contratto concluso con il professionista, se ne evidenzia l'infondatezza in questo giudizio di cognizione incentrato solo ed esclusivamente sulla questione di ammissibilità/fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dagli attori e non già estesa ad ulteriori pagina 3 di 4 verifiche sul titolo, rimesse al solo giudice dell'esecuzione e peraltro già
espletate con esito negativo per gli odierni attori.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a € 520.000,00.
I valori minimi sono giustificati dalla ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
3160/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di ciascuna delle opposte delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna, in euro 11.200,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 24 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3160/2025 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. ALFIERI ALBERTO C.F. ; C.F._3
contro
, C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
difesa dall'avv. SANTERO FABRIZIO C.F. Controparte_2
; C.F._4
e
, C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
difesa dall'avv. IO ZI. Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 21/11/2025.
pagina 1 di 4 Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione all'esecuzione Parte_1 Parte_2
promossa nei loro confronti da in forza del titolo esecutivo Controparte_3
costituito dal contratto di mutuo fondiario in data 29/3/2010, esecuzione in cui era dapprima intervenuta la stessa in forza di ulteriore titolo Controparte_3
esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2611/2020 e poi intervenuta in qualità di successore a titolo di particolare Controparte_1
di con il ministero dell'avv. Fabrizio Santero in relazione al Controparte_3
credito derivante dal contratto di mutuo fondiario e con il ministero dell'avv.
IO ZI in relazione all'ulteriore credito derivante dalla sentenza del
Tribunale di Lecce n. 2611/2020.
In particolare, gli opponenti eccepivano il difetto di titolarità attiva dei crediti entrambi in capo a chiedendo prima al G.E. e poi al Controparte_1
giudice del merito di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di e dunque l'estinzione della procedura esecutiva. Controparte_1
Si costituivano sia nella fase sommaria che nella presente fase di merito con il ministero dell'avv. Fabrizio Santero e Controparte_1
con il ministero dell'avv. IO ZI, eccependo la Controparte_1
tardività dell'opposizione poiché proposta dopo la vendita del bene esecutato e,
in ogni caso, la sua infondatezza, chiedendo in definitiva il rigetto della stessa.
Sia il G.E. che il Collegio in sede di reclamo rigettavano l'istanza di sospensiva dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
Come correttamente rilevato dal Collegio in sede di reclamo, opera infatti nel caso di specie la preclusione prevista dall'art. 615, comma 2, c.p.c., secondo cui
“nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta
pagina 2 di 4 dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,
552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri
di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Nel caso di specie l'ordinanza di vendita prevista dall'art. 530 c.p.c. è stata pronunciata in data 26/9/2023, ben prima dell'introduzione dell'opposizione di cui discute avvenuta con ricorso depositato in data 16/4/2024.
Va poi evidenziato che l'opposizione non può dirsi fondata su fatti sopravvenuti,
nemmeno con riferimento alle eccezioni relative alla titolarità del credito in capo sol che si tenga conto che quest'ultima aveva spiegato Controparte_1
intervento nella procedura esecutiva immobiliare il 6/4/2022 per il primo dei due titoli esecutivi e il 16/5/2023 per il secondo.
Va poi aggiunto che gli opponenti non hanno nemmeno allegato quale sarebbe stata la causa a loro non imputabile per aver introdotto l'opposizione tardivamente, causa invero nemmeno ipotizzabile tenuto conto della vetustà dell'esecuzione.
Quanto al momento decisivo ai fini della preclusione prevista dall'art. 615 comma 2 c.p.c., esso può certamente essere individuato nell'ordinanza di vendita.
In tal senso depongono sia l'inequivoca lettera della legge – che fa espresso riferimento ai provvedimenti previsti dagli articoli 530, 552 e 569 c.p.c. – sia le conclusioni uniformi della giurisprudenza (tra le tante, Tribunale Roma
10/5/2023; Tribunale Genova 7/8/2023).
In definitiva l'opposizione è inammissibile.
Quanto al sollecito dell'esercizio di poteri ufficiosi in merito al controllo sull'eventuale abusività di clausole facenti parte del contratto concluso con il professionista, se ne evidenzia l'infondatezza in questo giudizio di cognizione incentrato solo ed esclusivamente sulla questione di ammissibilità/fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dagli attori e non già estesa ad ulteriori pagina 3 di 4 verifiche sul titolo, rimesse al solo giudice dell'esecuzione e peraltro già
espletate con esito negativo per gli odierni attori.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a € 520.000,00.
I valori minimi sono giustificati dalla ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
3160/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di ciascuna delle opposte delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna, in euro 11.200,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 24 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4