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Sentenza 17 gennaio 2022
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2022, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AE EO LO, nato a [...] il [...] 2. RR RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le richieste del difensore del ricorrente AE EO, avv. Giuseppe Minà, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in qualità di difensore del AE EO quale parte civile, ha chiesto anche il rigetto del ricorso del Ma rretta;
lette le richieste del difensore del ricorrente RR, avv. Giovanni Vaccaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente Penale Sent. Sez. 5 Num. 1770 Anno 2022 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/10/2021 riformato la sentenza del 12 febbraio 2018 del Tribunale di Sciacca che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di LO AE EO per il delitto di lesione personale (capo b) commesso ai danni di LO IS in data 24 aprile 2014 e per i delitti di minaccia grave (capo c), percosse (capo d) e lesione personale aggravata dall'uso di un'arma (capo e) commessi in danno di LO IS il 26 aprile 2014 e per la contravvenzione di porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere commessa in data 26 aprile 2014 (capo f); la stessa sentenza ha affermato anche la penale responsabilità di RI RR per due delitti di lesione personale commessi in data 24 aprile 2014 (capo I) e 26 aprile 2014 (capo m) ai danni di LO AE EO. Il Tribunale, ritenuti i reati commessi da ciascuno dei due imputati unificati dal vincolo della continuazione, li ha condannati alla pena di giustizia. Inoltre, ha condannato il AE EO al risarcimento del danno in favore di LO IS e il RR al risarcimento del danno in favore del AE EO. La Corte di appello ha assolto il RR dall'imputazione di lesione personale commessa il 24 aprile 2014 (capo I) e ha ritenuto il reato di cui al capo d) assorbito in quello di cui al capo e) e ha rideterminato la pena nei confronti dei due imputati. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LO AE EO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole che la Corte di appello non abbia rilevato la estinzione del reato di cui al capo f), maturata già prima dell'emissione della sentenza di secondo grado. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche RI RR, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla commissione da parte sua del reato di cui al capo m) per effetto del travisamento delle deposizioni dei testi NI IL, IL RR e LO IS che la Corte di appello, così come il Tribunale, avrebbe assolutamente omesso di valutare. Il IL aveva riferito di avere assistito alle due colluttazioni e di non avere visto il RR partecipare alle stesse. Con l'atto di appello era stata segnalata l'omessa valutazione da parte del Tribunale della deposizione del teste in relazione ad entrambi gli episodi e la Corte di appello aveva proceduto alla valutazione delle sue dichiarazioni per assolvere il RR dal reato di cui al 2 capo I), ma del tutto illogicamente non aveva affatto considerato la sua deposizione ai fini della decisione sul capo m). IL RR aveva assistito alla sola colluttazione del 26 aprile 2014 ed era intervenuto per sedare la lite. Egli, sentito a sommarie informazioni pochi giorni dopo il fatto, non aveva menzionato il RR tra i partecipanti alla stessa ed esaminato in dibattimento aveva escluso la presenza del RR. Anche tale elemento di prova era stato evidenziato con l'atto di appello e sul punto la motivazione era stata del tutto omessa. LO IS aveva affermato, in relazione ad entrambi i reati di lesione personale contestati al RR, che quest'ultimo era scappato senza ingaggiare una colluttazione con il AE, ma pure le sue dichiarazioni erano state travisate per omissione. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle deposizioni di AN CI, CO RA e SA AL. Sostiene che la Corte di appello ha travisato il significato delle deposizioni dei testi sopra indicati. AN CI aveva affermato che il RR aveva partecipato all'inizio del litigio, quando la contesa era solo verbale, e aveva dichiarato di non avere visto il RR colpire il AE EO. Anche CO RA, la cui deposizione è stata valorizzata dalla Corte di appello per affermare la penale responsabilità del RR, aveva riferito che il RR era tra coloro che avevano cominciato a bisticciare, ma aveva escluso di avere assistito alla lite vera e propria, cosicché la condanna non poteva basarsi sulle sue dichiarazioni. Anche tali argomentazioni erano state svolte nell'atto di appello, ma ad esse non è stata data risposta, cosicché la motivazione risulta carente. Infine, la Corte territoriale si è fondata sulle dichiarazioni di SA AL, teste de relato che aveva riferito quanto appreso dal marito, ormai deceduto, coimputato nel medesimo processo. La Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni di RI NI Guggino perché la stessa aveva riferito quanto appreso dal marito LO AE EO, ma non ha applicato il medesimo canone di valutazione alle dichiarazioni della AL, che pure aveva riportato quanto appreso dal marito, anche lui coimputato. Peraltro, proprio la Corte di appello aveva ritenuto la AL inattendibile laddove la stessa aveva accusato il RR in relazione all'episodio del 24 febbraio. La motivazione era contraddittoria anche perché non valorizzava la carenza 3 di lesioni riportate dal RR in relazione all'episodio del 26 aprile, sebbene la assenza di lesioni avesse condotto alla sua assoluzione per il fatto occorso il 24 aprile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AE EO è fondato. Il AE EO ha depositato in data 7 maggio 2018 presso la cancelleria del giudice di primo grado due atti di appello, uno proposto quale parte civile in relazione all'imputazione contestata al RR e l'altro in qualità di imputato. Con tale secondo gravame egli ha impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione al reato contestato al capo f) (vedi la penultima pagina dell'atto di appello). Avendo il AE EO impugnato l'affermazione di penale responsabilità per tale reato, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, la estinzione del reato per prescrizione. Il termine di prescrizione per tale reato, che ha natura di contravvenzione, è maturato già nel corso del giudizio di secondo grado. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve, quindi, nei confronti del ricorrente, essere annullata senza rinvio e la pena inflitta all'imputato deve essere rideterminata, elidendo l'aumento di pena per la continuazione con detto reato pari a giorni cinque di reclusione, in mesi quattro di reclusione. 2. Il primo motivo del ricorso del RR è inammissibile. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Inoltre, affinché il travisamento possa avere rilievo, secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è necessario che esso abbia ad oggetto una prova «decisiva», ossia una prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. 4 (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). Tale non può ritenersi la deposizione del IL, che si è limitato ad affermare di non essersi accorto, in occasione della colluttazione del 26 febbraio 2014, della presenza del RR. Trattasi di deposizione che non vale ad escludere in modo assoluto la presenza dell'imputato. Né la motivazione della sentenza di secondo grado risulta illogica per avere la Corte di appello utilizzato le dichiarazioni del IL per assolvere il RR dal reato di cui al capo I) e poi non avere essa affatto considerato la sua deposizione ai fini della decisione sul capo m). In realtà la assoluzione del RR per l'episodio di cui al capo l) trova fondamento, secondo la motivazione della sentenza di appello, non nelle dichiarazioni del IL, quanto piuttosto nell'assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa che, nel caso di specie, riveste pure la posizione di imputato di reato collegato, con conseguente applicabilità dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.. Inoltre, la sentenza di secondo grado ha espressamente dichiarato (a pag. 10 della motivazione) di condividere, quanto alla partecipazione di RI RR alla colluttazione del 26 febbraio 2014, le argomentazioni in proposito sviluppate dal Tribunale che ha valorizzato — e ha quindi ad esse attribuito una maggiore attendibilità e rilevanza — le dichiarazioni di AN CI e CO RA, implicitamente ritenendo inattendibili o poco significative le deposizioni degli altri testi. 3. Anche il secondo motivo del ricorso del RR è inammissibile, poiché con esso il ricorrente, pur sostenendo che le prove testimoniali sarebbero state travisate, in realtà si duole dell'erronea valutazione del significato probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, cosicché le relative censure appaiono attinenti al merito in quanto volte a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso del RR consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AE EO LO in relazione al reato di cui al capo f perché il reato è estinto per prescrizione ed 5 elimina la relativa pena di giorni cinque di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di RR RI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2021. Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le richieste del difensore del ricorrente AE EO, avv. Giuseppe Minà, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in qualità di difensore del AE EO quale parte civile, ha chiesto anche il rigetto del ricorso del Ma rretta;
lette le richieste del difensore del ricorrente RR, avv. Giovanni Vaccaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente Penale Sent. Sez. 5 Num. 1770 Anno 2022 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/10/2021 riformato la sentenza del 12 febbraio 2018 del Tribunale di Sciacca che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di LO AE EO per il delitto di lesione personale (capo b) commesso ai danni di LO IS in data 24 aprile 2014 e per i delitti di minaccia grave (capo c), percosse (capo d) e lesione personale aggravata dall'uso di un'arma (capo e) commessi in danno di LO IS il 26 aprile 2014 e per la contravvenzione di porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere commessa in data 26 aprile 2014 (capo f); la stessa sentenza ha affermato anche la penale responsabilità di RI RR per due delitti di lesione personale commessi in data 24 aprile 2014 (capo I) e 26 aprile 2014 (capo m) ai danni di LO AE EO. Il Tribunale, ritenuti i reati commessi da ciascuno dei due imputati unificati dal vincolo della continuazione, li ha condannati alla pena di giustizia. Inoltre, ha condannato il AE EO al risarcimento del danno in favore di LO IS e il RR al risarcimento del danno in favore del AE EO. La Corte di appello ha assolto il RR dall'imputazione di lesione personale commessa il 24 aprile 2014 (capo I) e ha ritenuto il reato di cui al capo d) assorbito in quello di cui al capo e) e ha rideterminato la pena nei confronti dei due imputati. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LO AE EO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole che la Corte di appello non abbia rilevato la estinzione del reato di cui al capo f), maturata già prima dell'emissione della sentenza di secondo grado. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche RI RR, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla commissione da parte sua del reato di cui al capo m) per effetto del travisamento delle deposizioni dei testi NI IL, IL RR e LO IS che la Corte di appello, così come il Tribunale, avrebbe assolutamente omesso di valutare. Il IL aveva riferito di avere assistito alle due colluttazioni e di non avere visto il RR partecipare alle stesse. Con l'atto di appello era stata segnalata l'omessa valutazione da parte del Tribunale della deposizione del teste in relazione ad entrambi gli episodi e la Corte di appello aveva proceduto alla valutazione delle sue dichiarazioni per assolvere il RR dal reato di cui al 2 capo I), ma del tutto illogicamente non aveva affatto considerato la sua deposizione ai fini della decisione sul capo m). IL RR aveva assistito alla sola colluttazione del 26 aprile 2014 ed era intervenuto per sedare la lite. Egli, sentito a sommarie informazioni pochi giorni dopo il fatto, non aveva menzionato il RR tra i partecipanti alla stessa ed esaminato in dibattimento aveva escluso la presenza del RR. Anche tale elemento di prova era stato evidenziato con l'atto di appello e sul punto la motivazione era stata del tutto omessa. LO IS aveva affermato, in relazione ad entrambi i reati di lesione personale contestati al RR, che quest'ultimo era scappato senza ingaggiare una colluttazione con il AE, ma pure le sue dichiarazioni erano state travisate per omissione. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle deposizioni di AN CI, CO RA e SA AL. Sostiene che la Corte di appello ha travisato il significato delle deposizioni dei testi sopra indicati. AN CI aveva affermato che il RR aveva partecipato all'inizio del litigio, quando la contesa era solo verbale, e aveva dichiarato di non avere visto il RR colpire il AE EO. Anche CO RA, la cui deposizione è stata valorizzata dalla Corte di appello per affermare la penale responsabilità del RR, aveva riferito che il RR era tra coloro che avevano cominciato a bisticciare, ma aveva escluso di avere assistito alla lite vera e propria, cosicché la condanna non poteva basarsi sulle sue dichiarazioni. Anche tali argomentazioni erano state svolte nell'atto di appello, ma ad esse non è stata data risposta, cosicché la motivazione risulta carente. Infine, la Corte territoriale si è fondata sulle dichiarazioni di SA AL, teste de relato che aveva riferito quanto appreso dal marito, ormai deceduto, coimputato nel medesimo processo. La Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni di RI NI Guggino perché la stessa aveva riferito quanto appreso dal marito LO AE EO, ma non ha applicato il medesimo canone di valutazione alle dichiarazioni della AL, che pure aveva riportato quanto appreso dal marito, anche lui coimputato. Peraltro, proprio la Corte di appello aveva ritenuto la AL inattendibile laddove la stessa aveva accusato il RR in relazione all'episodio del 24 febbraio. La motivazione era contraddittoria anche perché non valorizzava la carenza 3 di lesioni riportate dal RR in relazione all'episodio del 26 aprile, sebbene la assenza di lesioni avesse condotto alla sua assoluzione per il fatto occorso il 24 aprile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AE EO è fondato. Il AE EO ha depositato in data 7 maggio 2018 presso la cancelleria del giudice di primo grado due atti di appello, uno proposto quale parte civile in relazione all'imputazione contestata al RR e l'altro in qualità di imputato. Con tale secondo gravame egli ha impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione al reato contestato al capo f) (vedi la penultima pagina dell'atto di appello). Avendo il AE EO impugnato l'affermazione di penale responsabilità per tale reato, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, la estinzione del reato per prescrizione. Il termine di prescrizione per tale reato, che ha natura di contravvenzione, è maturato già nel corso del giudizio di secondo grado. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve, quindi, nei confronti del ricorrente, essere annullata senza rinvio e la pena inflitta all'imputato deve essere rideterminata, elidendo l'aumento di pena per la continuazione con detto reato pari a giorni cinque di reclusione, in mesi quattro di reclusione. 2. Il primo motivo del ricorso del RR è inammissibile. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Inoltre, affinché il travisamento possa avere rilievo, secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è necessario che esso abbia ad oggetto una prova «decisiva», ossia una prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. 4 (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). Tale non può ritenersi la deposizione del IL, che si è limitato ad affermare di non essersi accorto, in occasione della colluttazione del 26 febbraio 2014, della presenza del RR. Trattasi di deposizione che non vale ad escludere in modo assoluto la presenza dell'imputato. Né la motivazione della sentenza di secondo grado risulta illogica per avere la Corte di appello utilizzato le dichiarazioni del IL per assolvere il RR dal reato di cui al capo I) e poi non avere essa affatto considerato la sua deposizione ai fini della decisione sul capo m). In realtà la assoluzione del RR per l'episodio di cui al capo l) trova fondamento, secondo la motivazione della sentenza di appello, non nelle dichiarazioni del IL, quanto piuttosto nell'assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa che, nel caso di specie, riveste pure la posizione di imputato di reato collegato, con conseguente applicabilità dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.. Inoltre, la sentenza di secondo grado ha espressamente dichiarato (a pag. 10 della motivazione) di condividere, quanto alla partecipazione di RI RR alla colluttazione del 26 febbraio 2014, le argomentazioni in proposito sviluppate dal Tribunale che ha valorizzato — e ha quindi ad esse attribuito una maggiore attendibilità e rilevanza — le dichiarazioni di AN CI e CO RA, implicitamente ritenendo inattendibili o poco significative le deposizioni degli altri testi. 3. Anche il secondo motivo del ricorso del RR è inammissibile, poiché con esso il ricorrente, pur sostenendo che le prove testimoniali sarebbero state travisate, in realtà si duole dell'erronea valutazione del significato probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, cosicché le relative censure appaiono attinenti al merito in quanto volte a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso del RR consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AE EO LO in relazione al reato di cui al capo f perché il reato è estinto per prescrizione ed 5 elimina la relativa pena di giorni cinque di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di RR RI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2021. Il Consigliere estensore