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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1811/2023 RG. avente ad oggetto il divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Esposito, giusta procura in atti
- ricorrente -
e
, nato in [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 19.05.2025, la ricorrente concludeva per la conferma dei provvedimenti emessi a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.10.2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.03.2023, la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. il 26.07.2008 in Controparte_1
Casalnuovo di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (n. 65, parte II, serie A, anno 2008), dalla cui unione nascevano e in data Per_1 Per_2
25.01.2009, e in data 26.01.2018, attualmente minorenni. Per_3
Chiedeva in via preliminare ed urgente emettere provvedimento indifferibile nell'interesse dei minori e quindi sin da subito disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e/o in subordine autorizzare la stessa, sin da subito e con idoneo provvedimento indifferibile ad assumere in via esclusiva ogni determinazione per la gestione delle esigenze scolastiche, sanitarie e ludiche della prole anche in riferimento proprio alla loro partecipazione a viaggi di istruzione in Italia e/o all'estero. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidare i figli in via esclusiva alla madre con regolamentazione del diritto di visita paterno, in modalità protetta e previa sua adesione ad un percorso di sostegno e reinserimento genitoriale, nel rispetto della volontà ed esigenze di questi ultimi;
assegnare la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli alla via A. Volta n.24 alla ricorrente;
predisporre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 750,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, e rivalutazione ISTAT, nonché € 100,00 a titolo di assegno divorzile a favore della ricorrente.
La ricorrente precisava in ricorso che con sentenza del 18.05.2022 resa nel procedimento RG. n.
7444/2018, passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Rigettata la richiesta ex art. 473 bis.15 c.p.c. non sussistendo i presupposti del provvedimento richiesto, all'udienza del 16.05.2023 innanzi al Presidente Relatore compariva parte ricorrente ed il minore;
il Giudice, ascoltato il minore, si riservava. A scioglimento della riserva il Per_1
Presidente relatore accoglieva la richiesta ex art.473 bis.38 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 02.10.2023 compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso e chiedeva l'affido super esclusivo dei minori alla madre, insistendo per le richieste istruttorie ivi articolate;
il Giudice dato atto che il resistente a cui veniva ritualmente notificato il ricorso non era comparso, si riservava.
A scioglimento della riserva, il Presidente Relatore confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale del 18.05.2022 quanto al contributo al mantenimento dei figli e della ricorrente;
disponeva affido super esclusivo dei minori , e alla madre. Per_1 Per_2 Per_3
Disponeva che i minori potessero incontrare il padre presso il SS almeno due volte al mese, previo svolgimento preventivo di percorso psicologico dei minori, e che il SS di Casalnuovo di Napoli svolgesse monitoraggio semestrale sui minori in oggetto anche rispetto a percorsi di supporto psicoterapeutico in ragione del rapporto con la figura paterna. Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 19.05.2025 parte ricorrente concludeva per la conferma dei provvedimenti emessi a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.10.2023.
Il Presidente Relatore lette le note ritualmente depositate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè sentenza di separazione giudiziale del 18.05.2022 resa nel procedimento RG. n. 7444/2018, passata in giudicato. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti.
Alla stregua delle riferite circostanze, attesa la contumacia del resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultimo e avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art. 5 della citata l. n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto al regima di affido dei figli minori è opportuno precisare quanto segue.
Dalle risultanze in atti, in particolare dalle relazioni del SS del Comune di Casalnuovo di Napoli, emerge che il sig. , sin dal suo allontanamento dalla casa coniugale, si è reso incurante dei CP_1
bisogni familiari, dichiarando lui stesso al SS di non avere rapporti con la prole e di non corrispondere alcuna somma di denaro.
La contumacia ed il contegno extraprocessuale del resistente denotano un significativo grado di inaffidabilità dello stesso nel compito di cura e protezione dei figli minori, non risultando provvedere a tutt'oggi al mantenimento della famiglia e soprattutto di incostanza e labilità, il che è prospettabile come potenziale situazione contraria agli interessi dei figli.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene di poter accogliere la richiesta di parte ricorrente di statuizione di affido super esclusivo, conferendo alla madre la facoltà di prendere decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione considerato che il padre non incontra i figli da anni e che soprattutto è irreperibile. Invero, a riguardo si osserva che dall'art. 337 quater comma III c.c. è agevole desumere un particolare modello di affidamento, definito “affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo” (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa dalla IX Sezione civile il 20.03.2014; cfr. Tribunale di
Torino ord. 22.01.2015) secondo il quale il genitore affidatario ha diritto di prendere autonomamente e senza necessità di consultare l'altro, tutte le decisioni riguardanti il figlio, comprese quelle straordinarie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla formazione religiosa e sportiva;
il genitore totalmente escluso dalle decisioni sul figlio mantiene, comunque, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente anche di segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del bambino, oltre che richiedere la modifica delle modalità di affido se sussistenti i presupposti.
Quindi la misura del c.d. affido esclusivo rafforzato non muove dalla logica di punire il genitore inadeguato o disinteressato ma si fa espressione di tutela del c.d. interesse del minore, ragioni per cui detta modalità in taluni casi può essere “tanto opportuna quanto necessaria per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (tanto più in tenera età) sia inibita nel funzionamento a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” ( cfr. cit. Tribunale di Milano).
Nella fattispecie si reputa opportuno, in ragione dei rilievi appena svolti, e l'assenza del padre della vita dei figli, disporre il diritto di visita in modalità protetta presso i Servizi Sociali in presenza di operatori specializzati, previa adesione del sig. ad un percorso di sostegno e reinserimento CP_1
genitoriale. Assegna la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli alla via A. Volta n.24, alla ricorrente che la continuerà ad abitare unitamente ai figli minori.
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale osserva che per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente.
In particolare, in sede divorzile, l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda, in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del ménage; pertanto in sede divorzile l'assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I del 27.08.2004 n.17128).
Quindi, la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità-bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare, non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento, ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio si giustifica sulla base della considerazione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Più precisamente la pronuncia di cessazione del vincolo non determina l'attribuzione del diritto all'assegno in modo automatico, ma solo attraverso la pronuncia giudiziale che ha valore costitutivo.
In sostanza l'assegno divorzile ha una specifica natura assistenziale, da intendersi altresì come criterio di legittimazione ed attribuzione nel senso che, circoscrivendo anche i limiti esterni della determinazione del giudice, tale assegno non deve mai essere superiore alla misura occorrente all'istante affinché possa disporre di mezzi adeguati indicati precipuamente nel dettato normativo e non può mai scendere al di sotto di un assegno alimentare: questo ragionamento porta ad una conclusione significativa e che cioè l'assegno divorzile non deve mai tradursi in una mero arricchimento o speculazione del creditore (sia esso coniuge o figlio maggiorenne) consentendogli solo di disporre di mezzi adeguati.
Va inoltre evidenziato, in coerenza a quanto fin qui espresso, che in esito alla pronuncia della Suprema
Corte del 10 maggio 2017, n. 11504, si è superato il vecchio orientamento della Suprema Corte che ha sempre ritenuto che il parametro di riferimento - al quale dover rapportare “l'adeguatezza” o meno dei “mezzi” - è rappresentato dal “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio,
o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (Cass. n. 3341/1978, Cass. n. 4955/1989, Cass.
n. 11686/2013, Cass. n. 11870/2015).
La Cassazione con la citata sentenza in sostanza ha abbandonato il criterio di adeguamento dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Quindi secondo detto orientamento della Suprema Corte il nuovo parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente.
Tuttavia, va altresì annoverato il recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Sezioni
Unite sentenza n. 18287 del 2018, in base alla quale, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, discostandosi dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l'assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, ma anche dalla recente pronuncia del 2017 che invece annullava il riferimento al tenore di vita, proponendo quindi una soluzione intermedia di non cancellarlo del tutto.
Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, ma viene altresì evidenziato che la natura di detto assegno è anche compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare quindi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale quindi la determinazione dovrà avere finalità compensativa e perequativa. I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale. Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti. In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Nel caso di specie, dalle risultanze in atti, le deduzioni di udienza, nonché le informative del SS del
Comune di Casalnuovo di Napoli, è agevole presumere che la condizione economica delle parti sia rimasta pressoché invariata rispetto a quella dell'epoca della separazione giudiziale del 2022: invero parte ricorrente continua a percepire reddito di inclusione nella misura di euro 789,00 (all'epoca separazione l'emolumento era pari ad euro 900,00), percepisce emolumento previdenziale per il figlio di euro 500,00, affetto da disturbo dello spettro autistico, non svolge attività lavorativa Per_2
proprio per la necessità di accudire i figli, e il resistente svolge lavori saltuari come muratore.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene opportuno confermare le statuizioni patrimoniali di cui alla sentenza di separazione, determinando in euro 100,00 l'assegno divorzile a favore della sig.ra e in euro 750,00 il contributo al mantenimento a favore dei figli Parte_1
minori a carico del sig. , da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, oltre rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, sentito il PM, così provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata Parte_1
a MI D'AR (Na) il 14.06.1981 (C.F. ) e C.F._1 Controparte_1 nato in [...] il [...] (C.F. ), il giorno 26.07.2008 in Casalnuovo C.F._2 di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (n. 65, parte II, serie A, anno 2008);
2) dispone affido super esclusivo dei figli minori alla madre sig.ra con facoltà per Parte_1 quest'ultima di adottare tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione, e diritto di visita paterno in modalità protetta presso i Servizi Sociali in presenza di operatori specializzati, previa adesione del sig. ad un percorso di sostegno e reinserimento genitoriale;
Controparte_1
3) assegna la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli alla via A. Volta n.24 alla sig.ra Parte_1 che la continuerà ad abitare unitamente ai figli minori;
[...]
4) determina in € 750,00 (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori, nonché in € 100,00 l'assegno divorzile a favore della ricorrente, a carico del sig. da Controparte_1 corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o bonifico, entro il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo del CNF;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e
10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
6) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 12.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca