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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2462/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...]di Parte_1
Lecce, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Walter Miceli,
BI GA e NI AL
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis c.p.c. Controparte_1 dalle Dottoresse LE LE e RO AN
Resistente
Oggetto: Retribuzione Professionale Docente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 28/2/2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente e attualmente in servizio presso un Istituto scolastico di Lecce, e di aver prestato nell'anno scolastico 2020-2021 supplenza breve e saltuaria, lamenta di non aver ricevuto la Retribuzione Professionale Docenti (di seguito
RPD), deduce di essere stata discriminato rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo determinato su cattedra vacante o fino al termine delle attività didattiche, in quanto ai medesimi viene corrisposta la RPD e chiede, previa disapplicazione del CCNL 15/3/2001 e del CCNI del 31/8/1999 nella parte in cui prevedono la RPD soltanto per i docenti a tempo indeterminato e per i docenti assunti per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, accertarsi e dichiararsi il suo diritto a percepire l'emolumento in parola nell'importo quantificato in € 721,68, con accessori di legge e con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il convenuto, con memoria nella quale chiede CP_1 la reiezione del ricorso, deducendo la correttezza del proprio operato e richiamandosi all'art.25 del CCNI del 31/8/1999 che disciplina le modalità di corresponsione del compenso.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che nessuna delle parti ha allegato il CCNL del 31/8/1999, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n.6394 del 5/3/2019 ha affermato che:
“La conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione
e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia". (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel rigettare la domanda del ricorrente volta a conservare il trattamento economico di dirigente medico di secondo livello, aveva riqualificato d'ufficio la fattispecie controversa secondo la disciplina applicabile del CCNL della Dirigenza Medica).
Inoltre, più recentemente, la Corte di Cassazione con Ordinanza n.7641 del
9/3/2022 ha ribadito che: “Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa.”
2 Alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali testè richiamati, si deve dunque ritenere che nella presente fattispecie possano essere esaminati i Contratti
Collettivi citati dalle parti, sebbene non allegato agli atti di causa, in quanto si tratta di Contratti Collettivi nazionali attinenti al Pubblico Impiego.
Va a questo punto rilevato che il CCNI Comparto Scuola del 31/8/1999, citato a foglio 2 del ricorso all'art.25, intitolato “Compenso individuale accessorio”, primo comma, recita: “
1. A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e
A1 allegate al presente contratto:
a. dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il CCNL Comparto Scuola del 15/3/2001, anche esso citato a foglio 2 del ricorso, all'art.7, intitolato “Retribuzione Professionale Docenti”, prevede che: “1.
Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
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3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Ad avviso del resistente il CCNL del 15/3/2001 - che ha introdotto la CP_1
Retribuzione Professionale Docenti - e i successivi Contratti Collettivi, citati nella memoria di costituzione, che hanno aumentato l'importo di tale emolumento, non avrebbero ampliato la platea dei docenti aventi diritto alla
RPD, in quanto non avrebbero comportato una modifica dell'elencazione dei docenti riportata nell'art.25 del CCNL del 1999, con la conseguenza che i docenti incaricati di supplenze brevi non avrebbero diritto a percepire la suddetta RPD.
Occorre, tuttavia, rilevare che la Corte di Cassazione è intervenuta sulla presente questione con ordinanza n. 20015 del 27/07/2018, con la quale si è affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Alla luce della richiamata pronuncia si deve dunque ritenere che la RPD debba essere corrisposta a tutti i docenti, anche se incaricati di supplenze brevi e saltuarie.
Spiega, infatti, la Corte nella ordinanza sopra citata, al punto n.9 che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD CP_1
è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
“periodi di servizio inferiori al mese”.
Deve pertanto riconoscersi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art.7 del CCNL Comparto
Scuola del 2001 e dai successivi CCNL e deve, conseguentemente, condannarsi parte convenuta a corrispondere detto emolumento nell'importo di € 721,68, quantificato in ricorso sulla base dei criteri indicati nel CCNI del 31/8/1999,
4 non essendovi da parte convenuta contestazioni specifiche rispetto al conteggio operato da parte ricorrente, oltre interessi o rivalutazione sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nei valori medi, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, al valore dedotto in causa e alla assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente a percepire la
Retribuzione Professionale Docente e per l'effetto condanna il CP_1 resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 721,68, oltre interessi o rivalutazione sino al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
600,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 5 Novembre 2025 - 3 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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