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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/06/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1442/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente estensore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 14/5/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9392/2023, pubblicata il 22/11/2023, da
(P. IVA , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Zambrini Cristian (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE- contro
P. IVA , con il patrocinio dell'Avv. Majocchi Controparte_1 P.IVA_2
Matteo (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
- respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 9392/2023 emessa nel giudizio Nrg
28358/2022 del Tribunale di Milano - Giudice Chiarentin – pubblicata il 22 Novembre 2023 per tutti i motivi e con le modalità indicate ed argomentate nell'atto di appello;
- condannare in ogni caso al pagamento delle spese competenze di lite come per Controparte_1 legge del primo e doppio grado di giudizio”.
pagina 1 di 11 Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• rigettare, per tutte le ragioni di cui in atti, tutti i motivi di appello ed ogni domanda, formulata dall'Appellante nei confronti di in quanto inammissibili e, comunque, infondati Controparte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 9392/2023 pubbl. il
22.11.2023 emessa nell'ambito del giudizio R.G. 28358/2022 – Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott.ssa
A. Chiarentin, oggetto di impugnazione;
IN OGNI CASO
• condannare al pagamento di un importo di € 2.000,00, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, c. 3, c.p.c., per aver incardinato temerariamente il presente giudizio di appello;
• con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9392/2023 respingeva l'opposizione proposta da
(da qui in avanti ) avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 7563/2022 emesso dal medesimo Tribunale con il quale era stato ingiunto a tale società di pagare la somma di € 20.306,98 a titolo di canoni di leasing insoluti e penali contrattuali, oltre al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta Grenke Locazioni s.r.l.
(di seguito solo ). CP_1
2. Il Tribunale riteneva che avesse assolto al proprio onere probatorio producendo in CP_1 giudizio i contratti di locazione di beni mobili n. 17204388, n. 17205772, n. 17203237, n.
12518046 e n. 12518942 (doc. 4 fasc. I grado appellata), le fatture di acquisto dei beni concessi in locazione (doc. 5 fasc. I grado appellata), i verbali di consegna di tali beni al conduttore, da quest'ultimo debitamente sottoscritti e timbrati (doc. 6 fasc. I grado appellata), le fatture insolute (doc. 7 fasc. I grado appellata) nonché le lettere di risoluzione dei contratti per intervenuto inadempimento al pagamento dei canoni pattuiti (doc. 8 fasc. I grado appellata).
Respingeva dunque le eccezioni sollevate dal debitore in ordine all'idoneità della sottoscrizione dei contratti di causa (e, in particolare delle clausole considerate vessatorie ex art. 1342 c.c.) e al valore probatorio delle fatture nonché le eccezioni inerenti alla firma e al timbro apposti sui verbali di consegna.
Quanto alla sottoscrizione dei contratti, il Tribunale richiamava la dicitura in formato elettronico risultante su ognuno di essi con cui il conduttore aveva dichiarato “di essere consapevole ed accettare che l'apposizione della propria sottoscrizione mediante le predette modalità sigla e conferma la piena ed incondizionata accettazione del contenuto della Proposta pagina 2 di 11 irrevocabile, delle Condizioni Particolari e delle Condizioni Generali che disciplineranno il
Contratto stesso”. Osservava inoltre che le clausole di cui agli artt. 12, 13 e 14 non erano riconducibili all'elenco tassativo previsto dall'art. 1341 c.c. e non necessitavano, pertanto, di specifica approvazione e che, in ogni caso, lo stesso conduttore aveva dichiarato per iscritto che
“ogni clausola del presente contratto (Business to business) è stato oggetto di approfondita disamina e specifica trattativa”.
3. Il Tribunale affermava altresì l'inconferenza del richiamo all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, in quanto i contratti in esame non erano riconducibili “alla fattispecie del contratto di leasing finanziario, bensì alla diversa fattispecie del leasing operativo che si caratterizza – come nella fattispecie in esame – per il fatto di non essere soggetta a vincoli di durata, di non avere struttura trilaterale e di non prevedere l'opzione di riscatto del bene in capo al conduttore, rimanendo il concedente proprietario del materiale anche a seguito della scadenza del contratto”. A fronte del pagamento di un canone periodico, il conduttore ottiene la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria attività senza che sia prevista la possibilità di riscattarlo e senza che il concedente debba corrispondere una maxi rata a parziale pagamento del prezzo di acquisto alla stipula del contratto. Così qualificati i contratti stipulati inter partes, il Tribunale riteneva che, a fronte delle intervenute risoluzioni contrattuali, fossero dovute a non solo le somme a titolo di canoni insoluti, ma anche le penali di CP_1 risoluzione ex art. 13 delle clausole contrattuali.
4. Quanto alla dedotta mala fede di anche in relazione ai presunti rapporti con la società CP_1 evidenziati dall'opponente solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., Controparte_2 il Tribunale riteneva “del tutto irrilevanti ai fini della decisione” quelli “diretti e ulteriori intercorsi tra l'opponente e la – di cui è del tutto estranea”. A tale CP_2 CP_1 proposito, non venivano ammessi i capitoli di prova formulati da con memoria Parte_1 ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., volti a dimostrare i rapporti intercorrenti tra la stessa, CP_2
e CP_1
Il giudice di primo grado rigettava quindi l'opposizione, confermando l'ingiunzione di pagamento per complessivi € 20.306,98, di cui:
“1. € 13.578,64 (IVA compresa) per il mancato pagamento dei canoni scaduti (fatture n.
1583177 e n. 316337, n. 1583204 e n. 317611, n. 618406 (parzialmente saldata per € 1.473,65),
n. 546980 e n. 895667, n. 895738, n. 1269220 e n. 1456812 - doc. 8) oltre interessi di mora ex
D. Lgs. n. 231/2002, quale debito residuo in linea capitale;
2. € 6.133,05 quale danno da inadempimento contrattuale (penale) per la risoluzione anticipata del Contratto n. 17204388, determinata ex art. 13, comma 2, Condizioni Generali di Contratto
pagina 3 di 11 (doc. 4), pari a “la somma di tre canoni periodici”, come elencati nella relativa lettera di risoluzione di cui al doc. 8 (ovvero 2.044,35 x 3 = € 6.133,05);
3. € 532,89 quale danno da inadempimento contrattuale (penale) per la risoluzione anticipata del Contratto n. 12518942, determinata ex art. 13, comma 2, Condizioni Generali di Contratto
(doc. 4), pari a “la somma di tre canoni periodici”, come elencati nella relativa lettera di risoluzione di cui al doc. 8 (ovvero 177,63 x 3 = € 532,89); 4. € 62,40 per spese legali per il recupero del credito vantato;
4. € 62,40 per spese legali per il recupero del credito vantato.”
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando quattro motivi di Parte_1 impugnazione.
5.1 Con il primo motivo si censura la “mancata valutazione degli elementi probatori offerti” e il “mancato espletamento della fase istruttoria”. Ritiene l'appellante che il rigetto da parte del
Tribunale delle istanze istruttorie proposte in primo grado, e in particolare dei capitoli di prova articolati per dimostrare “l'intricato sistema di comunicazione e commistione tra e CP_1
, motivato sull'assunto che “i rapporti tra e siano estranei CP_2 Parte_1 CP_2 rispetto a quelli con , sarebbe “un errore non solo logico ma anche procedurale”, CP_1 fondandosi la “base difensiva dell'opponente” sulla “prova dell'esistenza del leasing finanziario, quindi del rapporto trilaterale”. Secondo l'appellante il Giudice non avrebbe avuto
“alcun interesse o voglia di smascherare tali losche attività”, mettendo in evidenza “la condotta fraudolenta di parte avversa”.
5.2 Con il secondo motivo si censura la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto assolto da parte di il proprio onere probatorio considerando provate le circostanze esposte da CP_1 quest'ultima mediante la produzione di contratti e fatture, come si vi fosse “tra i due” [giudice e convenuta opposta] “quasi un rapporto continuativo”, volendo la difesa dell'appellante pensare che sia un caso “che lo stesso magistrato abbia sul ruolo più giudizi nei quali è parte
. Afferma l'appellante che, “in tutto il suo iter motivazionale, il giudice non fa altro CP_1 che affidarsi alle dichiarazioni di Come verità inconfutabili” e ciò, nonostante le CP_1 contestazioni mosse da con riferimento, in particolare, alla sottoscrizione Parte_1 delle clausole del contratto di locazione, effettuata mediante firma digitale semplice “alla quale non può essere attribuita alcuna validità certificativa”, nonché alla valenza probatoria delle fatture prodotte.
5.3 Con il terzo motivo la difesa della società appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non vessatorie le “clausole contrattuali inserite arbitrariamente
e unilateralmente da relative alla restituzione del materiale, al pagamento dei canoni CP_1
pagina 4 di 11 insoluti in caso di inadempimento dell'utilizzatore e al “doppio risarcimento del danno associato al deterioramento del materiale usato e allo stato di conservazione del bene”. Tali richieste si porrebbero pertanto “in netto contrasto con la norma imperativa ex art 1526 c.c.”, la quale imporrebbe quale conseguenza della risoluzione, riconducendo il rapporto intercorso
“sotto i paradigmi del leasing finanziario”, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi.
5.4 Il quarto motivo si riallaccia al precedente, vertendo sul “corretto inquadramento giuridico del rapporto strutturato tra tutte le parti coinvolte”. Lamenta l'appellante che “il Giudice avrebbe dovuto comprendere la gravità dei fatti” a fronte di “un intricato meccanismo che, attraverso una società apparentemente terza, consente a di effettuare, sotto le mentite CP_1 spoglie del leasing, speculazioni finanziarie ed esercitare, concretamente, attività di cessione di denaro con vincolo di restituzione dietro il pagamento di ingenti tassi di interesse accompagnati da esorbitanti clausole penali. Il tutto senza alcun controllo o autorizzazione da parte delle autorità di settore competenti”.
6. Si è costituita nel presente grado Grenke Locazioni, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato, nonché la condanna dell'appellante al pagamento di un importo di € 2.000,00, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Con ordinanza del 13/52/2025 il Presidente Istruttore ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
7. Preliminarmente, devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348-bis c.p.c. proposte da CP_1
Quanto all'eccezione ex art. 348-bis c.p.c., essa deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non avendo fissato l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.
Quanto all'art. 342 c.p.c., esso non esige lo svolgimento, da parte dell'appellante, di un progetto alternativo di sentenza, ma gli impone di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, con riferimento alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione pagina 5 di 11 preferibile. A tale proposito, si ritiene che l'impugnazione, come sopra brevemente riassunta, consenta di individuare le censure mosse al provvedimento impugnato.
8. La lettura dell'atto d'appello impone, tuttavia, di svolgere alcune osservazioni d'ordine generale.
Come noto, il processo civile si basa su alcuni principi cardini rappresentati:
1) dal principio della domanda, previsto dall'art. 112 c.p.c., secondo il quale “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”;
2) dal principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., secondo il quale “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”;
3) dal principio dell'onere della prova fissato dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve necessariamente provare tutti i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve a sua volta provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Orbene, applicando tali principi, l'appello proposto da non può che essere Parte_1 respinto.
9. Con riferimento al primo motivo di censura, la parte appellante lamenta la “mancata valutazione degli elementi probatori offerti” e il “mancato espletamento della fase istruttoria”
e reitera in questa sede “tali richieste così come pedissequamente formulate in primo grado”, senza peraltro includere la reiterazione di ammissione nelle proprie conclusioni, nelle quali si
è limitata a richiedere la riforma della sentenza “per tutti i motivi e con le modalità indicate ed argomentate nell'atto di appello”.
Tutto ciò in disparte, la difesa dell'appellante non si misura con le motivazioni che avevano portato il primo giudice a non dar corso all'istruttoria in quanto, lungi dal censurare le puntuali ragioni di rigetto illustrate nella sentenza gravata, le liquida definendole assunte “in maniera superficiale e sbrigativa”.
Tale valutazione non può essere condivisa.
Il Tribunale, infatti, ha disatteso le istanze istruttorie ritenendo i capitoli di prova n. 1 - (“se è vero che nel 2018, al fine di fornire liquidità ad Parte_1 CP_2
[... acquistava dalla stessa dei suoi beni strumentali versandole l'importo complessivo di €
134.000,00 così come da fatture n. 3, 9, 11, 22 del 2018”) - e n. 2 - (“se è vero che i beni formalmente acquistati da rimanevano sempre nel possesso di Controparte_2 [...] poiché collocati all'interno delle sue sedi”) - “relativi a circostanze Parte_1 attinenti i rapporti tra la e la estranea rispetto al Parte_1 CP_2
pagina 6 di 11 rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio”; ha ritenuto il capitolo 3 - (“se è vero che rivendeva i medesimi beni a Grenke locazioni srl incassando l'importo Controparte_2 complessivo di circa € 141.000,00”) - “irrilevante, generico e comunque attinente a circostanze da provarsi documentalmente”; ha ritenuto il capitolo 4 - (“se è vero che Grenke locazioni srl acquistava i beni da al fine di locarli ad Controparte_2 Parte_1 dietro il pagamento di un canone mensile”) - relativo a circostanza “già provata documentalmente” e ha infine ritenuto i capitoli 5 - (“Se è vero che e Grenke Controparte_2 locazioni srl esercitano attività di cessione di denaro e leasing di beni in coordinamento tra loro e su richiesta dei locatari”) - e 6 - (“se è vero che i beni che di solito vengono concessi in leasing al termine del rapporto contrattuale hanno ormai perso qualsiasi tipo di valore poiché obsoleti”) - “formulati in termini generici e valutativi”.
Tutto ciò, a tacere del fatto che l'unico teste chiamato a deporre sulle sopra riportate circostanze
è stato indicato dalla difesa di nel “sig. nella sua qualità di Parte_1 Tes_1 amministratore di da Bari”, società - come correttamente osservato dal primo Controparte_2 giudice - rimasta estranea al giudizio e nei confronti della quale non ha svolto Parte_1 alcuna domanda.
Nell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante si è infatti limitata a citare la chiedendo, quale unica domanda, CP_1
l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo con conseguente dichiarazione che “nulla è dovuto da nei confronti di Grenke locazioni srl per Parte_1 tutti i motivi meglio evidenziati nel presente atto”. E ciò sulla base del “mancato rispetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.”, avendo controparte fondato la propria richiesta “su una documentazione che risulta (...) insoddisfacente oltre che priva di valore probatorio”, quale la fattura commerciale, e avendo la stessa azionato contratti privi di sottoscrizione analogica o digitale, “pregni di condizioni palesemente vessatorie” e mancanti del requisito della specifica approvazione.
Nessun accenno è fatto ai “meccanismi farraginosi e dissimulanti messi in scena da controparte” che vengono, per la prima volta, evocati solo nella successiva memoria depositata ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c. nella quale si richiama il “reale rapporto intercorso tra le parti: la simulazione e l'esercizio di attività illegittima”, ipotizzando una vendita simulata di beni strumentali e software asseritamente posta in essere da (il cui legale Controparte_2 rappresentante verrà poi, come detto, indicato come teste) e riproponendo, in tale memoria, le medesime domande e conclusioni svolte nell'atto di citazione nei confronti della (sola) CP_1
pagina 7 di 11 Non vi è chi non veda come la pretesa di parte appellante di dimostrare, con i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c., l'esistenza di un rapporto trilaterale attraverso una presunta simulazione di un contratto di vendita stipulato con società rimasta estranea al giudizio, in assenza di specifica domanda e in palese violazione degli oneri probatori imposti dall'art. 1417 c.c. (che richiede la controdichiarazione scritta), contrasti con tutti i più elementari principi richiamati in premessa.
10. Tale conclusione non può che portare al rigetto del quarto motivo d'appello e della pretesa di di ricondurre l'inquadramento giuridico del rapporto di causa nello schema Parte_1 del leasing finanziario. Come affermato dalla società appellante, “buona parte delle difese di
e le denunce da lei avanzate si fondano proprio sull'intricato sistema di Parte_1 comunicazione e commistione tra e . CP_1 CP_2
Se così è, in definitiva, chiede di dimostrare l'esistenza di tale rapporto Parte_1 trilaterale senza chiamare in causa la terza società asseritamente coinvolta e, anzi, citando a testimoniare il suo legale rappresentante proprio su circostanze che la vedrebbero protagonista del preteso “schema illecito”.
11. In ordine alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso fra le parti in causa, non si ravvisa peraltro un rapporto riconducibile allo schema – di per sé perfettamente lecito – della locazione finanziaria.
Il contratto tra le parti corrisponde esattamente alla qualifica attribuitale in sede di stipulazione, trattandosi di una locazione operativa che condivide, con la locazione finanziaria, solo alcuni elementi (la concessione in godimento, dietro pagamento di un canone, di un bene scelto preventivamente dall'utilizzatore e a tal fine acquistato dal concedente), difettando invece dell'ulteriore essenziale previsione del diritto dell'utilizzatore, alla scadenza del contratto, di acquistarne la proprietà a un prezzo stabilito (essendo altrimenti tenuto a restituirlo).
È proprio tale facoltà di riscatto al termine del contratto che connota il contratto quale locazione finanziaria (così come tipizzata dall'art.1, commi 137 e ss. l. 124/17, regolando unitariamente il leasing cd. di godimento e quello cd. traslativo), a differenza della locazione operativa che ricorre invece nel caso in esame, ove la causa del contratto è sovrapponibile piuttosto a quella della locazione di bene mobile. Non è invece dirimente, ai fini della qualificazione del contratto, il fatto che il concedente non sia direttamente il produttore dei beni concessi in locazione ma li abbia acquistati da un terzo fornitore (nel caso di specie, la società . CP_2
In conclusione, il primo e il quarto motivo di appello sono infondati e devono pertanto essere rigettati.
pagina 8 di 11 12. Venendo al secondo motivo di appello, con il quale sostiene che Parte_1 CP_1 non avrebbe dimostrato il proprio credito e che, in particolare, non potrebbero considerarsi validamente firmati i contratti di locazione in quanto la firma apposta non è firma digitale, esso
è del pari infondato.
I contratti prodotti da riportano infatti la menzione della possibilità per il conduttore di CP_1 firmare i contratti “mediante apposizione di firma elettronica, secondo la procedura di firma e legalizzazione DocuSign”: l'effettiva utilizzazione di tale modalità di sottoscrizione è confermata dalla presenza, su ciascuno dei contratti di cui è causa, di una stringa alfanumerica denominata “DocuSign Envelope ID”. A fronte di tali specifici elementi, l'appellante non ha mai disconosciuto la firma digitale essendosi limitata a invocare l'assenza di sottoscrizione mediante firma elettronica qualificata, la quale tuttavia non è affatto requisito necessario per la validità o la prova dei contratti in esame.
E' opportuno precisare come la disciplina del disconoscimento valga anche con riferimento ai contratti firmati digitalmente, atteso che l'articolo 20 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale-CAD) prevede al comma 1 bis che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile: tale disciplina trova applicazione non solo con riferimento agli effetti, ma anche in relazione alle condizioni affinché la scrittura privata possa assumere valore di prova documentale.
Il successivo comma 1-ter prevede che l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
Pertanto, in caso di contestazione della firma digitale, opera un'inversione dell'onere probatorio poiché colui che intende disconoscere la propria firma digitale ha l'onere di provare che il dispositivo di firma non gli appartiene ovvero che tale dispositivo è stato utilizzato non da lui e contro la sua volontà (in questo senso anche Trib. Roma 23.1.17 n.1127).
Una piena efficacia probatoria è attribuita dall'ordinamento solo alla firma digitale autenticata contemplata dall'art. 16, II co. del DPR n.516/97, secondo cui “l'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte
e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 28, primo comma, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89”: nella firma digitale non autenticata, invece, permane pagina 9 di 11 proprio la possibilità dell'utilizzo abusivo della chiave privata da parte di terzi non titolari della stessa. Questo, in definitiva, resterà poi l'oggetto dell'eventuale procedimento di verificazione.
Nulla di tutto ciò è tuttavia accaduto nel caso in esame in cui l'appellante non ha neppure contestato i DDT comprovanti la consegna e l'accettazione dei beni oggetto dei contratti di causa, tutti timbrati e sottoscritti per accettazione da (cfr. doc. 6 fasc. primo Parte_1 grado appellata).
13. Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo d'appello laddove si lamenta la presunta vessatorietà e la mancata sottoscrizione delle clausole che in caso di inadempimento del conduttore prevedono la restituzione dei beni locati, il pagamento dei canoni maturati nonché una penale per la risoluzione anticipata del contratto.
Sul punto, appare pienamente condivisibile la decisione del Tribunale laddove, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha affermato che in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c., il cui elenco è tassativo, e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (Cass. n. 18550/2021).
A tacere del fatto che, come correttamente osservato dal primo giudice, “lo stesso Conduttore ha altresì dichiarato per iscritto, mediante apposizione della propria sottoscrizione, che 'le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto (...) è stato oggetto di approfondita disamina e specifica trattativa”.
Quanto alla doglianza, pure espressa nel terzo motivo di appello, relativa alla mancata applicazione dell'art. 1526 c.c., si deve rilevarne l'inconferenza dal momento che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è riconducibile, per tutte le ragioni sopra svolte, alla fattispecie del contratto di leasing finanziario bensì alla diversa fattispecie del leasing operativo. Come noto, l'art. 1526 c.c. non trova applicazione in quest'ultima fattispecie contrattuale in quanto, come sopra illustrato, essa ha causa di locazione di bene mobile, sicché appare del tutto conforme al tipo contrattuale che all'inadempimento del conduttore egli sia tenuto alla restituzione dei beni concessi in locazione oltre al risarcimento del danno e al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti per la fruizione dei suddetti beni.
14. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate nella misura complessiva di € 4.888,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre accessori di legge, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 con riferimento al valore della pagina 10 di 11 controversia (€ 20.306,00) e applicati i valori medi, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con la sola eccezione della fase di trattazione da liquidarsi nei minimi, in assenza di attività istruttoria.
Non si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c., come richiesto dall'appellata, in quanto non sono state evidenziate a supporto ragioni ulteriori oltre a quelle che già giustificano la condanna alla rifusione delle spese del grado.
Va viceversa disposta la condanna dell'appellante al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9392/2023, pubblicata il 22/11/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente estensore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 14/5/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9392/2023, pubblicata il 22/11/2023, da
(P. IVA , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Zambrini Cristian (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE- contro
P. IVA , con il patrocinio dell'Avv. Majocchi Controparte_1 P.IVA_2
Matteo (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
- respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 9392/2023 emessa nel giudizio Nrg
28358/2022 del Tribunale di Milano - Giudice Chiarentin – pubblicata il 22 Novembre 2023 per tutti i motivi e con le modalità indicate ed argomentate nell'atto di appello;
- condannare in ogni caso al pagamento delle spese competenze di lite come per Controparte_1 legge del primo e doppio grado di giudizio”.
pagina 1 di 11 Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• rigettare, per tutte le ragioni di cui in atti, tutti i motivi di appello ed ogni domanda, formulata dall'Appellante nei confronti di in quanto inammissibili e, comunque, infondati Controparte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 9392/2023 pubbl. il
22.11.2023 emessa nell'ambito del giudizio R.G. 28358/2022 – Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott.ssa
A. Chiarentin, oggetto di impugnazione;
IN OGNI CASO
• condannare al pagamento di un importo di € 2.000,00, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, c. 3, c.p.c., per aver incardinato temerariamente il presente giudizio di appello;
• con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9392/2023 respingeva l'opposizione proposta da
(da qui in avanti ) avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 7563/2022 emesso dal medesimo Tribunale con il quale era stato ingiunto a tale società di pagare la somma di € 20.306,98 a titolo di canoni di leasing insoluti e penali contrattuali, oltre al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta Grenke Locazioni s.r.l.
(di seguito solo ). CP_1
2. Il Tribunale riteneva che avesse assolto al proprio onere probatorio producendo in CP_1 giudizio i contratti di locazione di beni mobili n. 17204388, n. 17205772, n. 17203237, n.
12518046 e n. 12518942 (doc. 4 fasc. I grado appellata), le fatture di acquisto dei beni concessi in locazione (doc. 5 fasc. I grado appellata), i verbali di consegna di tali beni al conduttore, da quest'ultimo debitamente sottoscritti e timbrati (doc. 6 fasc. I grado appellata), le fatture insolute (doc. 7 fasc. I grado appellata) nonché le lettere di risoluzione dei contratti per intervenuto inadempimento al pagamento dei canoni pattuiti (doc. 8 fasc. I grado appellata).
Respingeva dunque le eccezioni sollevate dal debitore in ordine all'idoneità della sottoscrizione dei contratti di causa (e, in particolare delle clausole considerate vessatorie ex art. 1342 c.c.) e al valore probatorio delle fatture nonché le eccezioni inerenti alla firma e al timbro apposti sui verbali di consegna.
Quanto alla sottoscrizione dei contratti, il Tribunale richiamava la dicitura in formato elettronico risultante su ognuno di essi con cui il conduttore aveva dichiarato “di essere consapevole ed accettare che l'apposizione della propria sottoscrizione mediante le predette modalità sigla e conferma la piena ed incondizionata accettazione del contenuto della Proposta pagina 2 di 11 irrevocabile, delle Condizioni Particolari e delle Condizioni Generali che disciplineranno il
Contratto stesso”. Osservava inoltre che le clausole di cui agli artt. 12, 13 e 14 non erano riconducibili all'elenco tassativo previsto dall'art. 1341 c.c. e non necessitavano, pertanto, di specifica approvazione e che, in ogni caso, lo stesso conduttore aveva dichiarato per iscritto che
“ogni clausola del presente contratto (Business to business) è stato oggetto di approfondita disamina e specifica trattativa”.
3. Il Tribunale affermava altresì l'inconferenza del richiamo all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, in quanto i contratti in esame non erano riconducibili “alla fattispecie del contratto di leasing finanziario, bensì alla diversa fattispecie del leasing operativo che si caratterizza – come nella fattispecie in esame – per il fatto di non essere soggetta a vincoli di durata, di non avere struttura trilaterale e di non prevedere l'opzione di riscatto del bene in capo al conduttore, rimanendo il concedente proprietario del materiale anche a seguito della scadenza del contratto”. A fronte del pagamento di un canone periodico, il conduttore ottiene la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria attività senza che sia prevista la possibilità di riscattarlo e senza che il concedente debba corrispondere una maxi rata a parziale pagamento del prezzo di acquisto alla stipula del contratto. Così qualificati i contratti stipulati inter partes, il Tribunale riteneva che, a fronte delle intervenute risoluzioni contrattuali, fossero dovute a non solo le somme a titolo di canoni insoluti, ma anche le penali di CP_1 risoluzione ex art. 13 delle clausole contrattuali.
4. Quanto alla dedotta mala fede di anche in relazione ai presunti rapporti con la società CP_1 evidenziati dall'opponente solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., Controparte_2 il Tribunale riteneva “del tutto irrilevanti ai fini della decisione” quelli “diretti e ulteriori intercorsi tra l'opponente e la – di cui è del tutto estranea”. A tale CP_2 CP_1 proposito, non venivano ammessi i capitoli di prova formulati da con memoria Parte_1 ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., volti a dimostrare i rapporti intercorrenti tra la stessa, CP_2
e CP_1
Il giudice di primo grado rigettava quindi l'opposizione, confermando l'ingiunzione di pagamento per complessivi € 20.306,98, di cui:
“1. € 13.578,64 (IVA compresa) per il mancato pagamento dei canoni scaduti (fatture n.
1583177 e n. 316337, n. 1583204 e n. 317611, n. 618406 (parzialmente saldata per € 1.473,65),
n. 546980 e n. 895667, n. 895738, n. 1269220 e n. 1456812 - doc. 8) oltre interessi di mora ex
D. Lgs. n. 231/2002, quale debito residuo in linea capitale;
2. € 6.133,05 quale danno da inadempimento contrattuale (penale) per la risoluzione anticipata del Contratto n. 17204388, determinata ex art. 13, comma 2, Condizioni Generali di Contratto
pagina 3 di 11 (doc. 4), pari a “la somma di tre canoni periodici”, come elencati nella relativa lettera di risoluzione di cui al doc. 8 (ovvero 2.044,35 x 3 = € 6.133,05);
3. € 532,89 quale danno da inadempimento contrattuale (penale) per la risoluzione anticipata del Contratto n. 12518942, determinata ex art. 13, comma 2, Condizioni Generali di Contratto
(doc. 4), pari a “la somma di tre canoni periodici”, come elencati nella relativa lettera di risoluzione di cui al doc. 8 (ovvero 177,63 x 3 = € 532,89); 4. € 62,40 per spese legali per il recupero del credito vantato;
4. € 62,40 per spese legali per il recupero del credito vantato.”
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando quattro motivi di Parte_1 impugnazione.
5.1 Con il primo motivo si censura la “mancata valutazione degli elementi probatori offerti” e il “mancato espletamento della fase istruttoria”. Ritiene l'appellante che il rigetto da parte del
Tribunale delle istanze istruttorie proposte in primo grado, e in particolare dei capitoli di prova articolati per dimostrare “l'intricato sistema di comunicazione e commistione tra e CP_1
, motivato sull'assunto che “i rapporti tra e siano estranei CP_2 Parte_1 CP_2 rispetto a quelli con , sarebbe “un errore non solo logico ma anche procedurale”, CP_1 fondandosi la “base difensiva dell'opponente” sulla “prova dell'esistenza del leasing finanziario, quindi del rapporto trilaterale”. Secondo l'appellante il Giudice non avrebbe avuto
“alcun interesse o voglia di smascherare tali losche attività”, mettendo in evidenza “la condotta fraudolenta di parte avversa”.
5.2 Con il secondo motivo si censura la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto assolto da parte di il proprio onere probatorio considerando provate le circostanze esposte da CP_1 quest'ultima mediante la produzione di contratti e fatture, come si vi fosse “tra i due” [giudice e convenuta opposta] “quasi un rapporto continuativo”, volendo la difesa dell'appellante pensare che sia un caso “che lo stesso magistrato abbia sul ruolo più giudizi nei quali è parte
. Afferma l'appellante che, “in tutto il suo iter motivazionale, il giudice non fa altro CP_1 che affidarsi alle dichiarazioni di Come verità inconfutabili” e ciò, nonostante le CP_1 contestazioni mosse da con riferimento, in particolare, alla sottoscrizione Parte_1 delle clausole del contratto di locazione, effettuata mediante firma digitale semplice “alla quale non può essere attribuita alcuna validità certificativa”, nonché alla valenza probatoria delle fatture prodotte.
5.3 Con il terzo motivo la difesa della società appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non vessatorie le “clausole contrattuali inserite arbitrariamente
e unilateralmente da relative alla restituzione del materiale, al pagamento dei canoni CP_1
pagina 4 di 11 insoluti in caso di inadempimento dell'utilizzatore e al “doppio risarcimento del danno associato al deterioramento del materiale usato e allo stato di conservazione del bene”. Tali richieste si porrebbero pertanto “in netto contrasto con la norma imperativa ex art 1526 c.c.”, la quale imporrebbe quale conseguenza della risoluzione, riconducendo il rapporto intercorso
“sotto i paradigmi del leasing finanziario”, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi.
5.4 Il quarto motivo si riallaccia al precedente, vertendo sul “corretto inquadramento giuridico del rapporto strutturato tra tutte le parti coinvolte”. Lamenta l'appellante che “il Giudice avrebbe dovuto comprendere la gravità dei fatti” a fronte di “un intricato meccanismo che, attraverso una società apparentemente terza, consente a di effettuare, sotto le mentite CP_1 spoglie del leasing, speculazioni finanziarie ed esercitare, concretamente, attività di cessione di denaro con vincolo di restituzione dietro il pagamento di ingenti tassi di interesse accompagnati da esorbitanti clausole penali. Il tutto senza alcun controllo o autorizzazione da parte delle autorità di settore competenti”.
6. Si è costituita nel presente grado Grenke Locazioni, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato, nonché la condanna dell'appellante al pagamento di un importo di € 2.000,00, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Con ordinanza del 13/52/2025 il Presidente Istruttore ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
7. Preliminarmente, devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348-bis c.p.c. proposte da CP_1
Quanto all'eccezione ex art. 348-bis c.p.c., essa deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non avendo fissato l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.
Quanto all'art. 342 c.p.c., esso non esige lo svolgimento, da parte dell'appellante, di un progetto alternativo di sentenza, ma gli impone di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, con riferimento alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione pagina 5 di 11 preferibile. A tale proposito, si ritiene che l'impugnazione, come sopra brevemente riassunta, consenta di individuare le censure mosse al provvedimento impugnato.
8. La lettura dell'atto d'appello impone, tuttavia, di svolgere alcune osservazioni d'ordine generale.
Come noto, il processo civile si basa su alcuni principi cardini rappresentati:
1) dal principio della domanda, previsto dall'art. 112 c.p.c., secondo il quale “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”;
2) dal principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., secondo il quale “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”;
3) dal principio dell'onere della prova fissato dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve necessariamente provare tutti i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve a sua volta provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Orbene, applicando tali principi, l'appello proposto da non può che essere Parte_1 respinto.
9. Con riferimento al primo motivo di censura, la parte appellante lamenta la “mancata valutazione degli elementi probatori offerti” e il “mancato espletamento della fase istruttoria”
e reitera in questa sede “tali richieste così come pedissequamente formulate in primo grado”, senza peraltro includere la reiterazione di ammissione nelle proprie conclusioni, nelle quali si
è limitata a richiedere la riforma della sentenza “per tutti i motivi e con le modalità indicate ed argomentate nell'atto di appello”.
Tutto ciò in disparte, la difesa dell'appellante non si misura con le motivazioni che avevano portato il primo giudice a non dar corso all'istruttoria in quanto, lungi dal censurare le puntuali ragioni di rigetto illustrate nella sentenza gravata, le liquida definendole assunte “in maniera superficiale e sbrigativa”.
Tale valutazione non può essere condivisa.
Il Tribunale, infatti, ha disatteso le istanze istruttorie ritenendo i capitoli di prova n. 1 - (“se è vero che nel 2018, al fine di fornire liquidità ad Parte_1 CP_2
[... acquistava dalla stessa dei suoi beni strumentali versandole l'importo complessivo di €
134.000,00 così come da fatture n. 3, 9, 11, 22 del 2018”) - e n. 2 - (“se è vero che i beni formalmente acquistati da rimanevano sempre nel possesso di Controparte_2 [...] poiché collocati all'interno delle sue sedi”) - “relativi a circostanze Parte_1 attinenti i rapporti tra la e la estranea rispetto al Parte_1 CP_2
pagina 6 di 11 rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio”; ha ritenuto il capitolo 3 - (“se è vero che rivendeva i medesimi beni a Grenke locazioni srl incassando l'importo Controparte_2 complessivo di circa € 141.000,00”) - “irrilevante, generico e comunque attinente a circostanze da provarsi documentalmente”; ha ritenuto il capitolo 4 - (“se è vero che Grenke locazioni srl acquistava i beni da al fine di locarli ad Controparte_2 Parte_1 dietro il pagamento di un canone mensile”) - relativo a circostanza “già provata documentalmente” e ha infine ritenuto i capitoli 5 - (“Se è vero che e Grenke Controparte_2 locazioni srl esercitano attività di cessione di denaro e leasing di beni in coordinamento tra loro e su richiesta dei locatari”) - e 6 - (“se è vero che i beni che di solito vengono concessi in leasing al termine del rapporto contrattuale hanno ormai perso qualsiasi tipo di valore poiché obsoleti”) - “formulati in termini generici e valutativi”.
Tutto ciò, a tacere del fatto che l'unico teste chiamato a deporre sulle sopra riportate circostanze
è stato indicato dalla difesa di nel “sig. nella sua qualità di Parte_1 Tes_1 amministratore di da Bari”, società - come correttamente osservato dal primo Controparte_2 giudice - rimasta estranea al giudizio e nei confronti della quale non ha svolto Parte_1 alcuna domanda.
Nell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante si è infatti limitata a citare la chiedendo, quale unica domanda, CP_1
l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo con conseguente dichiarazione che “nulla è dovuto da nei confronti di Grenke locazioni srl per Parte_1 tutti i motivi meglio evidenziati nel presente atto”. E ciò sulla base del “mancato rispetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.”, avendo controparte fondato la propria richiesta “su una documentazione che risulta (...) insoddisfacente oltre che priva di valore probatorio”, quale la fattura commerciale, e avendo la stessa azionato contratti privi di sottoscrizione analogica o digitale, “pregni di condizioni palesemente vessatorie” e mancanti del requisito della specifica approvazione.
Nessun accenno è fatto ai “meccanismi farraginosi e dissimulanti messi in scena da controparte” che vengono, per la prima volta, evocati solo nella successiva memoria depositata ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c. nella quale si richiama il “reale rapporto intercorso tra le parti: la simulazione e l'esercizio di attività illegittima”, ipotizzando una vendita simulata di beni strumentali e software asseritamente posta in essere da (il cui legale Controparte_2 rappresentante verrà poi, come detto, indicato come teste) e riproponendo, in tale memoria, le medesime domande e conclusioni svolte nell'atto di citazione nei confronti della (sola) CP_1
pagina 7 di 11 Non vi è chi non veda come la pretesa di parte appellante di dimostrare, con i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c., l'esistenza di un rapporto trilaterale attraverso una presunta simulazione di un contratto di vendita stipulato con società rimasta estranea al giudizio, in assenza di specifica domanda e in palese violazione degli oneri probatori imposti dall'art. 1417 c.c. (che richiede la controdichiarazione scritta), contrasti con tutti i più elementari principi richiamati in premessa.
10. Tale conclusione non può che portare al rigetto del quarto motivo d'appello e della pretesa di di ricondurre l'inquadramento giuridico del rapporto di causa nello schema Parte_1 del leasing finanziario. Come affermato dalla società appellante, “buona parte delle difese di
e le denunce da lei avanzate si fondano proprio sull'intricato sistema di Parte_1 comunicazione e commistione tra e . CP_1 CP_2
Se così è, in definitiva, chiede di dimostrare l'esistenza di tale rapporto Parte_1 trilaterale senza chiamare in causa la terza società asseritamente coinvolta e, anzi, citando a testimoniare il suo legale rappresentante proprio su circostanze che la vedrebbero protagonista del preteso “schema illecito”.
11. In ordine alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso fra le parti in causa, non si ravvisa peraltro un rapporto riconducibile allo schema – di per sé perfettamente lecito – della locazione finanziaria.
Il contratto tra le parti corrisponde esattamente alla qualifica attribuitale in sede di stipulazione, trattandosi di una locazione operativa che condivide, con la locazione finanziaria, solo alcuni elementi (la concessione in godimento, dietro pagamento di un canone, di un bene scelto preventivamente dall'utilizzatore e a tal fine acquistato dal concedente), difettando invece dell'ulteriore essenziale previsione del diritto dell'utilizzatore, alla scadenza del contratto, di acquistarne la proprietà a un prezzo stabilito (essendo altrimenti tenuto a restituirlo).
È proprio tale facoltà di riscatto al termine del contratto che connota il contratto quale locazione finanziaria (così come tipizzata dall'art.1, commi 137 e ss. l. 124/17, regolando unitariamente il leasing cd. di godimento e quello cd. traslativo), a differenza della locazione operativa che ricorre invece nel caso in esame, ove la causa del contratto è sovrapponibile piuttosto a quella della locazione di bene mobile. Non è invece dirimente, ai fini della qualificazione del contratto, il fatto che il concedente non sia direttamente il produttore dei beni concessi in locazione ma li abbia acquistati da un terzo fornitore (nel caso di specie, la società . CP_2
In conclusione, il primo e il quarto motivo di appello sono infondati e devono pertanto essere rigettati.
pagina 8 di 11 12. Venendo al secondo motivo di appello, con il quale sostiene che Parte_1 CP_1 non avrebbe dimostrato il proprio credito e che, in particolare, non potrebbero considerarsi validamente firmati i contratti di locazione in quanto la firma apposta non è firma digitale, esso
è del pari infondato.
I contratti prodotti da riportano infatti la menzione della possibilità per il conduttore di CP_1 firmare i contratti “mediante apposizione di firma elettronica, secondo la procedura di firma e legalizzazione DocuSign”: l'effettiva utilizzazione di tale modalità di sottoscrizione è confermata dalla presenza, su ciascuno dei contratti di cui è causa, di una stringa alfanumerica denominata “DocuSign Envelope ID”. A fronte di tali specifici elementi, l'appellante non ha mai disconosciuto la firma digitale essendosi limitata a invocare l'assenza di sottoscrizione mediante firma elettronica qualificata, la quale tuttavia non è affatto requisito necessario per la validità o la prova dei contratti in esame.
E' opportuno precisare come la disciplina del disconoscimento valga anche con riferimento ai contratti firmati digitalmente, atteso che l'articolo 20 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale-CAD) prevede al comma 1 bis che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile: tale disciplina trova applicazione non solo con riferimento agli effetti, ma anche in relazione alle condizioni affinché la scrittura privata possa assumere valore di prova documentale.
Il successivo comma 1-ter prevede che l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
Pertanto, in caso di contestazione della firma digitale, opera un'inversione dell'onere probatorio poiché colui che intende disconoscere la propria firma digitale ha l'onere di provare che il dispositivo di firma non gli appartiene ovvero che tale dispositivo è stato utilizzato non da lui e contro la sua volontà (in questo senso anche Trib. Roma 23.1.17 n.1127).
Una piena efficacia probatoria è attribuita dall'ordinamento solo alla firma digitale autenticata contemplata dall'art. 16, II co. del DPR n.516/97, secondo cui “l'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte
e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 28, primo comma, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89”: nella firma digitale non autenticata, invece, permane pagina 9 di 11 proprio la possibilità dell'utilizzo abusivo della chiave privata da parte di terzi non titolari della stessa. Questo, in definitiva, resterà poi l'oggetto dell'eventuale procedimento di verificazione.
Nulla di tutto ciò è tuttavia accaduto nel caso in esame in cui l'appellante non ha neppure contestato i DDT comprovanti la consegna e l'accettazione dei beni oggetto dei contratti di causa, tutti timbrati e sottoscritti per accettazione da (cfr. doc. 6 fasc. primo Parte_1 grado appellata).
13. Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo d'appello laddove si lamenta la presunta vessatorietà e la mancata sottoscrizione delle clausole che in caso di inadempimento del conduttore prevedono la restituzione dei beni locati, il pagamento dei canoni maturati nonché una penale per la risoluzione anticipata del contratto.
Sul punto, appare pienamente condivisibile la decisione del Tribunale laddove, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha affermato che in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c., il cui elenco è tassativo, e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (Cass. n. 18550/2021).
A tacere del fatto che, come correttamente osservato dal primo giudice, “lo stesso Conduttore ha altresì dichiarato per iscritto, mediante apposizione della propria sottoscrizione, che 'le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto (...) è stato oggetto di approfondita disamina e specifica trattativa”.
Quanto alla doglianza, pure espressa nel terzo motivo di appello, relativa alla mancata applicazione dell'art. 1526 c.c., si deve rilevarne l'inconferenza dal momento che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è riconducibile, per tutte le ragioni sopra svolte, alla fattispecie del contratto di leasing finanziario bensì alla diversa fattispecie del leasing operativo. Come noto, l'art. 1526 c.c. non trova applicazione in quest'ultima fattispecie contrattuale in quanto, come sopra illustrato, essa ha causa di locazione di bene mobile, sicché appare del tutto conforme al tipo contrattuale che all'inadempimento del conduttore egli sia tenuto alla restituzione dei beni concessi in locazione oltre al risarcimento del danno e al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti per la fruizione dei suddetti beni.
14. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate nella misura complessiva di € 4.888,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre accessori di legge, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 con riferimento al valore della pagina 10 di 11 controversia (€ 20.306,00) e applicati i valori medi, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con la sola eccezione della fase di trattazione da liquidarsi nei minimi, in assenza di attività istruttoria.
Non si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c., come richiesto dall'appellata, in quanto non sono state evidenziate a supporto ragioni ulteriori oltre a quelle che già giustificano la condanna alla rifusione delle spese del grado.
Va viceversa disposta la condanna dell'appellante al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9392/2023, pubblicata il 22/11/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
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