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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1783/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1783/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi re- Parte_1 C.F._1 sidente in Via di Grecale n. 31, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso nonché dagli avv.ti Gino Doveri e Giacomo Di Sandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso sito in Lucca, Via V. Emanuele n. 38
opponente contro
, C.F. , residente in [...] C.F._2 59, e , C.F. residente in [...] C.F._3 Pino n.168, rappresentate e difese dall'Avv. Mauro Vivaldi presso il cui studio sito in Li- vorno, Via Ricasoli n, 118 sono elettivamente domiciliate opposte
Oggetto: opposizione a d.i. (D.I. n. 636/2024 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13 giugno 2024– R.G. 1381/2024) – indennità provvisoria di espropriazione – criteri di interpretazione contrattuale - criterio di interpretazione sussidiaria ed integrativo di cui all'art. 1367 c.c.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 6 no- vembre 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti rispettivamente con foglio di pc del 2 settembre 2025 e del 3 settembre 2025 In particolare,
Per parte opponente Parte_1
1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della opposizione a decreto ingiunti- vo proposta, per i motivi esposti in narrativa revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa creditoria avanza- ta ex adverso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'erroneità della cifra richiesta ed ingiunta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il credito spettante alle opposte ammon- ta alla minor cifra di euro 16.753,99. In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio”.
Per parte opposta e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Sig. Giudice adito rigettare la domanda di opposizione avverso al decreto in- giuntivo- Tribunale di Livorno, n. 636/2024, R.G. 1381/2024-, interposta dall'attrice per la sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, valutandosi in termini risarcitori anche il comportamento assolutamente temerario, ex art. 96 1° e 3° comma cpc, della medesima parte opponente nella introduzione del presente giudizio a cognizione piena. Con il favore delle spese e delle competenze processuali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 5 giugno 2024 e Controparte_1 CP_2
avevano adito l'intestato Tribunale chiedendo ingiungersi a
[...] Parte_1
l'importo di euro 20.942,48 oltre interessi legali decorrenti dal 30.9.2015 (“dalla data in cui
l'ordinanza è diventata esecutiva”) ed interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. (“dalla data della presente domanda giudiziale e sino al saldo effettivo”) allegando quanto segue.
Le sorelle e erano state convenute da parte delle Controparte_1 Controparte_2 sigg.re e (rispettivamente loro madre e sorella) dinanzi Parte_2 Parte_1 all'intestato Tribunale con atto di citazione del 6.12.2007 (R.G. 2770/2007) nel corpo del quale quest'ultime allegavano quanto segue: - all'esito del decesso di Persona_1
(coniuge della padre delle odierne parti in causa) la le figlie
[...] Pt_2 Pt_2 sarebbero state eredi legittime ed esclusive del de cuius rispettivamente nella misura stabili- ta dalla norma di cui all'art. 581 c.c.; - di aver congiuntamente amministrato i beni immobi- li costituenti la massa ereditaria provvedendo alla liquidazione di alcuni di essi;
- di aver ri- chiesto lo scioglimento della comunione a seguito di “difficoltà di intesa” sorte sulla relati- va gestione;
- che di alcuni beni immobili sarebbe stata comproprietaria, per la quota del
50%, la sig.ra Pt_2
2 Sempre nel predetto atto di citazione, la madre e la sorella delle odierne opposte avevano chiesto lo scioglimento totale della comunione dei beni “con attribuzione di beni determi- nati”.
Le odierne opposte, costituendosi in tale giudizio, pur non contestando l'an dividendum, ri- levavano “come la massa ereditaria non fosse costituita soltanto dai beni descritti in atto di citazione, dovendo ad essi aggiungersi il compendio immobiliare, nella fattispecie “Fatto- ria Uliveto” di Livorno, che la signora era tenuta a conferire nella massa Parte_1 ereditaria a titolo di collazione” in quanto, pur essendo alla stessa intestato, era stato acqui- stato dal defunto padre.
Nel corso dell'instaurato giudizio (R.G. 2770/2007) sopravveniva il decesso dell'attrice e la restante attrice produceva il testamento materno con Parte_2 Parte_1 cui la stessa veniva istituita erede universale.
Tale testamento veniva impugnato per lesione della quota di legittima dalle figlie e CP_1
ed il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, con sentenza non definitiva CP_2
n. 854/2011 del 13.9.2011 (non impugnata e passata in giudicato) accoglieva la domanda di riduzione e regolava le quote di successione materna attribuendo alla figlia la quota di Pt_1
5/9 e alle figlie e la quota di 2/9 ciascuna. CP_1 CP_2
All'esito di tale sentenza, la causa di scioglimento della comunione ereditaria veniva rimes- sa in istruttoria per procedere alla divisione del compendio ereditario (costituito dai beni delle due successioni, quella paterna e quella materna).
All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Livorno con sentenza parziale n. 101/2013
(non impugnata e quindi passata in giudicato) accertava quanto segue:
(a) “alla luce della sentenza non definitiva n. 854/2011, tenuto conto che è pacifico che si è aperta la successione legittima di e che dunque, a norma dell'art. Persona_1
581 c.c., spetta al coniuge successivamente defunta, un terzo del patrimonio e Parte_2 alle tre figlie complessivamente due terzi del patrimonio, si ha che spettano alle parti le se- guenti quote:
Compendio Parte_2
5/9 Parte_1
2/9 Controparte_1
2/9 Controparte_2
3 Controparte_3
2/9+5/9 di 1/3 (quota = 2/9+5/27=11/27
[...] Parte_2
2/9+2/9 di 1/3 (quota = 2/9+2/27 = 8/27 Controparte_1 Parte_2
2/9+2/9 di 1/3 (quota = 2/9+2/27 = 8/27. Controparte_2 Parte_2
(b) La domanda di collazione dell'immobile è fondata e dev'essere accolta (...) Deve, quin- di, concludersi che l'unica causa concretamente ipotizzale a fondamento dell'intestazione a da parte del padre della del 1979, sulla base dell'istrutto- Parte_1 Parte_3 ria svolta, è quella di liberalità, con la conseguenza che il bene deve essere oggetto di col- lazione nell'asse ereditario”.
In data 6 febbraio 2014, all'esito di una lunga trattativa volta ad addivenire allo sciogli- mento della comunione ereditaria costituitasi a seguito delle successioni paterne e materne, le tre sorelle stipulavano un “accordo transattivo” complesso (doc. 3 monitorio) al cui pun- to 11 pattuivano quanto segue:
“qualora il relativo pagamento sia deliberato prima di gg. 120 dalla sottoscrizione del presente atto, l'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio proposta dalle ferrovie per il terreno di via Magri verrà attribuita alle parti secondo le percentuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupazione d'urgenza. Successivamente ogni indennizzo competerà ai titolari del bene espropriato”.
Le sorelle e visto l'inadempimento della sorella ri- CP_1 Controparte_2 Pt_1 spetto alle obbligazioni assunte con la transazione di cui sopra, agivano in giudizio median- te deposito in data 20.2.2017 di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento dei loro diritti derivanti dalle due successioni. In tale procedimento
[...] chiedeva in via riconvenzionale che venisse dichiarata efficace tra le parti e Pt_1 produttiva di effetti immediati la transazione conclusa con le sorelle chiedendo al Tribunale che venisse trasferito in suo favore ex art. 2932 c.c. il compendio dei beni immobili alla stessa attribuiti con il predetto atto di transazione.
Le sorelle e alla luce della predetta riconvenzionale, spiega- CP_1 Controparte_2 vano reconventio reconventionis del seguente tenore “Attribuzione in favore della parte at- trice di quanto previsto nell'art. 11 della scrittura privata del 6/02/2014, secondo il quale
“l'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio ... per il terreno di Via Magri” com-
4 pete in toto alle Parti attrici, essendo decorso il termine di 120 gg. dalla sottoscrizione dell'atto ivi indicato”.
Con sentenza n. 556/2020 del 07.08.2020, il Tribunale di Livorno, in persona del Giudice
Unico Dott. Franco Pastorelli (doc. n. 4 monitorio), rigettava sia le domande proposte dalle originarie parti attrici, sia quelle proposte in riconvenzione dalla parte convenuta.
In particolare, il Tribunale di Livorno:
(a) dichiarava già intervenuto, per effetto della transazione conclusa dalle sorelle “il trasferimento della proprietà degli immobili posti in via Enriquez, Livorno, in capo alla Sig.ra accertando che il trasferimento stesso doveva ritenersi Parte_1 perfezionato “al momento della conclusione del suddetto negozio con il semplice scambio dei consensi in virtù del principio consensualistico codificato nel nostro ordinamento all'art. 1376 c.c.”;
(b) in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta, riteneva di non poter decidere sull'accoglimento della domanda riconvenzionale che le odierne ricorrenti avevano proposto in via subordinata (cioè per l'ipotesi in cui fosse stata ri- tenuta operativa ed efficace la transazione precedentemente conclusa), in quanto considerata “tardiva”, ex art. 183 5° comma c.p.c., ratione temporis vigente, ivi compresa la domanda al pagamento dell'“indennità provvisoria di occupazione e di esproprio ...Per il terreno di Via Magri”.
La sentenza n. 556/2020 del Tribunale di Livorno, non impugnata e passata in giudicato, ha dato luogo, per effetto dell'operatività della transazione ivi accertata e dichiarata, al de- finitivo trasferimento della proprietà dei beni immobili in favore della sig.ra Parte_1 ed è passato, per l'effetto, in giudicato l'accertamento del carattere “definitivo” e
[...] dell'efficacia “immediata” della transazione conclusa tra le coeredi.
Conseguentemente, ad avviso delle opposte, le stesse avrebbero diritto di ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla sorella afferente l'“indennità provviso- Pt_1 ria di occupazione e di esproprio” con riferimento al terreno di Via Magrì.
A tal fine le odierne opposte (ricorrenti in monitorio) richiamavano la disciplina di cui all'art. 26 (rubricato “Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria”) del Titolo V del
Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327).
5 Dalla disamina del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 30.9.2015 avente ad oggetto l'ordinanza 24 agosto 2015, Rep. n. 332 Ordine di deposito dell'indennità di espropriazione (art. 26 – D.P.R. 327/2001) nel quale dopo aver effettuato richiamo al De- creto Rep. n. 354 del 27/12/2013 (con il quale l'Autorità Espropriante di R.F.I. S.p.A. aveva determinato l'indennità provvisoria d'esproprio degli immobili necessari per l'esecuzione dell'opera e ne aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza) ed alla nota del 7.1.2014 (con cui era stato notificato il citato Decreto n. 354/2013 ed offerta l'indennità provvisoria per l'espropriazione della porzione di metri quadri 230 della particella 1420 e porzione di metri quadri 401 della particella 1421 del foglio 11 del Comune di Livorno) il Dirigente ordinava il “deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – sezione di Livorno, della inden- nità provvisoria di espropriazione di € 51.380,00 in favore di:
- nata a [...] il [...] Proprietà Controparte_1 C.F._2 per 2962/10000,
- nata a [...] il [...] Proprietà Parte_1 C.F._4 per 4076/10000,
- nata a [...] il [...] Proprietà Controparte_2 C.F._3 per 2962/10000”.
Ritenendo che la sig.ra avesse indebitamente riscosso la somma di € Parte_1
20.942,88 (pari ai 4076/10000) in linea capitale - oggetto della sopra citata indennità prov- visoria di esproprio - asseritamente spettante per converso alle di lei sorelle, quest'ultime nel ricorso monitorio che oggi ci occupa chiedevano disporsi l'ingiunzione per tale importo oltre interessi.
II. Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto in- giuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. n. 636/2024 emesso in data 13 giugno 2024 – R.G. 1381/2024), ingiungeva a “di pagare alla parte ri- Parte_1 corrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente, 1. la somma di € 20.942,48; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
6 III. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizio- Parte_1 ne contro il predetto decreto ingiuntivo n. 636/2024 chiedendo l'accoglimento delle seguen- ti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione a decreto ingiuntivo, per i motivi esposti in narrativa:
- accogliere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiunti- vo opposto;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
A fondamento della domanda l'attrice opponente allegava ed eccepiva l'illegittimità del d.i. per insussistenza del credito.
Ad avviso dell'opponente, indipendentemente dalla qualifica da attribuirsi alla scrittura pri- vata del 6.2.2014 ed a prescindere dal fatto che la proprietà del terreno di Via Magrì si fosse trasferita alle sorelle e con la sottoscrizione della scrittura privata o a segui- CP_1 CP_2 to della successiva stipula del rogito notarile (avvenuta nel 2021), l'errore commesso dalle odierne opposte consisterebbe nell'errata individuazione del punctum temporis “cioè nella inesatta indicazione del giorno, mese e anno della delibera relativa al pagamento dell'in- dennità provvisoria di occupazione ed esproprio proposta dalle Ferrovie”.
Stando alla prospettazione dell'opponente, non sarebbe da individuarsi il momento dell'avvenuta delibera del pagamento dell'indennità provvisoria di occupazione nella data
24 agosto 2015 (data di emissione dell'Ordine di deposito dell'indennità de qua) bensì nella antecedente data del 27 dicembre 2013 (data in cui l'Autorità Espropriante aveva determi- nato l'indennità provvisoria d'esproprio come risultante dal Bollettino Ufficiale della Re- gione Toscana n. 39 del 30.9.2015): pertanto, essendo il pagamento “deliberato” in data
27.12.2013 (con Decreto Rep. n. 354), ergo in data antecedente alla scrittura privata del 6 febbraio 2014, “probabilmente le parti, all'epoca (ovvero in data 6.2.2014)” non avrebbero avuto ancora contezza di tale provvedimento “e pertanto il fatto, erroneamente ritenuto fu- turo e incerto di cui all'art. 11 della suddetta scrittura privata, si era già verificato”.
Di conseguenza, la pattuizione di cui all'art. 11 dell'accordo del 6 febbraio 2014 andava in- terpretata nel senso di ritenere a spettanza dell'indennità secondo le percentuali esposte dall'espropriante con conseguente insussistenza dell'obbligo dell'attrice di restituire alle so- relle quanto percepito a titolo di indennità di esproprio.
7 Ad ogni modo, sempre stando al narrato dell'opponente, al momento dell'adozione della delibera del 27.12.2013, la sig.ra era comproprietaria dell'immobile di Parte_1 cui si discute.
Infine, parte opponente eccepiva l'errata quantificazione del presunto credito avversario at- teso che l'indennità di esproprio di € 51.380,00 era stata determinata al loro delle imposte.
Avendo la sig.ra percepito nel 2019 dal Ministero dell'Economia e delle Parte_1
Finanze una indennità di esproprio pari ad 16.753,99 (vale a dire applicando all'importo di
€ 20.942,49 la detrazione di € 4.188,50 a titolo di “ritenute operate”), la quantificazione del credito sarebbe risultata eccessiva.
L'opponente formulava, pertanto, istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del d.i. opposto.
IV. Lo scrivente Giudicante, avuto riguardo all'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione provvisoria del d.i. oggetto di opposizione, con provvedimento del 5 agosto
2024 fissava per la discussione sulla sola istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'udienza del 5 settembre 2024.
V. Si costituivano nel sub-procedimento costì instaurato in data 28 agosto 2024 le sigg.re e chiedendo la reiezione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. ecce- CP_1 Controparte_2 pendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
VI. Con ordinanza emessa in data 5 settembre 2024, a scioglimento della riserva assunta in pari data, lo scrivente Giudicante, ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi per sospendere l'esecuzione provvisoria del d.i., rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c.
VII. In data 8 ottobre 2024 le odierne parti opposte si costituivano anche nel giudizio di merito chiedendo la reiezione dell'opposizione avversaria sottoponendo al G.I. anche la va- lutazione in termini risarcitori ex art. 96 c.p.c. del comportamento asseritamente temerario serbato dall'opponente nell'introduzione del giudizio.
A tal fine, le opposte eccepivano l'infondatezza dell'affermazione dell'opponente secondo cui le parti “probabilmente” all'epoca della sottoscrizione dell'accordo non erano a cono- scenza del provvedimento del 27.12.2013 emesso dall'Autorità Espropriante RFI S.p.A.
L'attrice era perfettamente a conoscenza che RFI aveva notificato alle tre sorelle Pt_1 in data 3.9.2015 il ricorso in opposizione alla stima dell'indennità di esproprio
8 determinata dalla terna tecnica, ex art. 21 d.p.r. n. 327/20201. Ed invero, le sorelle CP_1
e avevano formalmente contestato per mezzo del loro patrocinatore legale, Avv. CP_2
Andrea Morini, la determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio oggetto del decre- to n. 354 del 27.12.2013 notificata da “RFI” a tutte le parti dell'attuale giudizio, con nota del 07.01.2014.
Infine, le odierne opposte eccepivano “la piena autonomia del rapporto di natura privati- stica tra i soggetti contraenti dell'operazione rispetto al rapporto tributario tra contribuen- te ed Amministrazione finanziaria” al fine di rendere “priva di rilevanza l'obiezione della controparte sulla riscossione -comunque sine titulo- dell'indennità provvisoria di esproprio sulla quale applicare la ritenuta d'imposta alla fonte”.
In data 11 ottobre 2024 lo scrivente Giudicante emetteva il decreto ex art. 171 bis fissando la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. al 9 gennaio 2025.
Nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 l'opponente CP_4
[.
, difesa da tale momento anche dal nuovo difensore (Prof. Avv. Paolo Luiso) aveva modo osservare quanto segue.
Quand'anche fosse da accedersi all'interpretazione per cui l'indennità di esproprio spettasse
“ai titolari del bene espropriato” (punto 11 dell'atto transattivo del 6 febbraio 2014) e non già pro quota a tutte e tre le sorelle, la pretesa creditoria avversaria risulterebbe comunque infondata. Ciò, in quanto alla data dell'ordine di deposito dell'indennità rep. n. 332 del 24 agosto 2015 il terreno di Via Magrì non sarebbe ancora risultato “formalmente” nella titola- rità delle sigg.re e “non avendo le parti provveduto alla stipula CP_1 Controparte_2 del rogito notarile, prevista dalla citata scrittura privata del 6 Febbraio 2024 e alla conse- guente voltura delle intestazioni catastali”.
La stipula del rogito notarile sarebbe intervenuta solamente nel 2021, nel corso di altro pro- cedimento civile di opposizione a d.i..
Pertanto, “se è vero che la proprietà del terreno è stata trasferita alle odierne opposte per effetto del consenso delle parti manifestato nella scrittura privata del 6 febbraio 2014 in applicazione del principio consensualistico di cui all'art.1376 c.c., in base alle norme in materia di interpretazione del contratto” (segnatamente avuto riguardo alla “conservazione del contratto” di cui all'art. 1367 c.c.) “non può che ritenersi che le parti, all'epoca della sottoscrizione della precitata scrittura privata del 6 Febbraio 2014, nel riferirsi ai “titolari
9 del bene espropriato” intendessero alludere a coloro che, trascorsi 120 giorni dalla stipula della transazione, fossero risultati formalmente intestatari del terreno”.
Ad avviso dell'opponente, diversamente argomentando, il riferimento ai “titolari del bene espropriato” sarebbe inutilmente ambiguo e carente di significato. Ciò, in quanto, conte- stualmente alla regolamentazione della spettanza dell'indennità di esproprio, nel medesimo accordo del 6 febbraio 2014 veniva convenuto altresì il trasferimento di una serie di beni immobili, tra cui il terreno di Via Magrì di cui trattasi, dalla sig.ra alle sorel- Parte_1
: “pertanto, se le parti nella transazione, in applicazione del principio Parte_4 consensualistico di cui all'art. 1376 C.C., avessero voluto intendere la “titolarità” del bene come proprietà, che con la medesima transazione veniva trasferita alle opposte, ben più semplicemente avrebbero potuto stabilire che, decorsi i 120 giorni dalla stipula della tran- sazione, l'indennità di esproprio sarebbe stata attribuita alla sig.re e CP_2 Parte_5
.
[...]
Atteso che, allo scadere del suddetto termine, la risultava ancora intesta- Parte_1 taria di una quota del terreno – perché le parti non avevano nel termine de quo proceduto al- la stipula del rogito notarile di cui alla scrittura privata del 6 febbraio 2024 – l'opponente del tutto legittimamente aveva ricevuto la corrispondente quota proporzionale dell'indennità di esproprio.
La causa è stata istruita a livello documentale nonché tramite traduzione dell'atto di cessio- ne del credito ed all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va dato atto che le parti opposte non hanno reiterato in sede di precisa- zione delle conclusioni le istanze istruttorie (prova orale) articolate in sede di memorie in- tegrative e, pertanto, devono reputarsi tacitamente rinunciate (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3229 del 05/02/2019, Rv. 653001 - 01).
Ad ogni modo, le prove orali, quand'anche fossero state accolte le istanze istruttorie, sareb- bero state del tutto superflue ai fini della decisione della presente controversia.
2. Sempre in via preliminare, non sembra superfluo premettere che il Giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria.
10 L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
In altri termini, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
3. Ciò premesso, l'opposizione a d.i. proposta dalla sig.ra è parzialmente Parte_1 fondata e merita accoglimento unicamente per la parte relativa all'erroneità (per eccesso) della quantificazione del credito azionato in via monitoria.
Ed invero, come ha puntualmente allegato e documentato l'opponente (cfr. all. 4 certifica- zione unica 2020), l'indennità di esproprio percepita dall'attrice è risulta- Parte_1 ta essere pari ad € 16.753,99 e non € 20.942,49 atteso che su quest'ultimo importo risultano esser state operate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato delle “ritenute” per € 4.188,50.
Del resto, l'indennità di esproprio attribuita dall'Autorità espropriante alle tre sorelle
[...] mmontava ad € 51.380,00 al lordo delle imposte. Pt_5
Non merita condivisione l'eccezione delle parti opposte secondo cui “la piena autonomia del rapporto di natura privatistica tra i soggetti contraenti dell'operazione rispetto al rap- porto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria” renderebbe “priva di ri-
11 levanza l'obiezione della controparte sulla riscossione -comunque sine titulo- dell'indennità provvisoria di esproprio sulla quale applicare la ritenuta d'imposta alla fon- te”.
Ed infatti, laddove l'importo dell'indennità di esproprio fosse stato corrisposto nella sua in- terezza alle sorelle e su tale importo sarebbe comunque stato CP_1 Controparte_2 operata la ritenuta subita per quota parte dall'odierna opponente.
Ne consegue, la revoca del d.i. oggetto di opposizione e la condanna, per le ragioni di cui infra, dell'opponente alla corresponsione in favore delle sorelle Parte_1 [...]
e del minor importo di € 16.753,99 oltre interessi Parte_5 Controparte_2 legali dalla domanda monitoria sino al soddisfo.
4. Quanto ai restanti motivi di opposizione formulati da (vale a dire Parte_1
l'affermata inesatta individuazione del punctum temporis relativo alla delibera di pagamen- to dell'indennità provvisoria di esproprio e la legittimità della ricezione della quota parte di tale indennità sulla scorta della interpretazione ex art. 1367 c.c. della clausola del punto 11 dell'accordo transattivo del 6 febbraio 2014) gli stessi meritano reiezione.
4.1. Costituisce circostanza pacifica, oltre che documentale (doc. 3 monitorio), che le odierne parti, a valle di un complesso contenzioso ereditario – sul punto sia consentito ri- chiamare quanto già riportato nella ricostruzione processuale (“svolgimento del processo”) del presente provvedimento – hanno inteso addivenire alla stipula in data 6 febbraio 2014 di un atto transattivo titolato “Scioglimento parziale della comunione ereditaria”.
Nell'ambito di tale accordo transattivo, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, le parti convenivano l'attribuzione rispettiva di svariate unità immobiliari a loro pervenute a titolo di eredità.
Alla opponente venivano, a mero titolo esemplificativo, attribuiti in pro- Parte_1 prietà esclusiva, a saldo e stralcio di ogni sua competenza per diritto ereditario, “tutti i beni provenienti dalla successione dei genitori posti in Livorno, Via Enriquez” (punto 2 accor- do); i residui beni immobili siti in Livorno, Via Magrì – Via delle Sorgenti venivano asse- gnati, per contro, alle odierne parti opposte (punto 3 accordo).
La sig.ra in adempimento della sentenza parziale n. 101/2013 (emessa Parte_1 dall'intestato Tribunale con cui era stata, inter alia, accolta la domanda di collazione relati- va al compendio ”), operata la conversione in denaro del bene oggetto del- Parte_3
12 la collazione, al netto del conguaglio per i beni alla stessa attribuiti di Via Enriquez, si im- pegnava a corrispondere alle sorelle e la somma complessiva di € CP_1 CP_2
750.000,00 (punto 4 accordo) a definizione tombale di ogni questione ereditaria afferente alla posizione dei defunti genitori e Persona_1 Parte_2
L'accordo transattivo in esame, oltre a disciplinare la ripartizione di beni mobili, titoli, con- ti correnti (punto 7 accordo) ed a scansionare la corresponsione dell'importo di €
750.000,00 (punto 9 accordo), prendeva in considerazione l'aspetto relativo all'esatta indi- viduazione del/dei soggetto/i destinatario/i dell'attribuzione dell'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio risultante alla stipula del predetto accordo proposta dalle
[...]
per il terreno di Via Magrì (punto 11 accordo). Parte_6
Di seguito, viene riportato il contenuto della clausola n. 11 in esame:
Sia consentito sin da ora dare atto, come riportato nella parte della ricostruzione processua- le del presente giudizio, che il Tribunale di Livorno con sentenza n. 556/2020 del
07.08.2020 (R.G. 686/2017, passata in giudicato), chiamato a pronunciarsi, inter alia, sulla domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. formulata in tale giudizio dall'odierna opponente e volta ad ottenere pronuncia di “sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto relativo alla assegnazione in proprietà alla resistente di tutti i beni facenti parte della comunione ereditaria de qua, posti in Livorno Via Enriques” (domanda riconvenzionale formulata sull'affermata natura di contratto preliminare della scrittura pri- vata/atto di transazione del 6.2.2014), ha rigettato la relativa domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre statuendo che l'atto di transazione del 6.2.2014, per come redatto, doveva essere qualificato come contratto definitivo e non come contratto pre- liminare e che, pertanto, il trasferimento delle proprietà immobiliari era da ritenersi “avve- nuto al momento della conclusione del suddetto negozio con il semplice scambio dei con-
13 sensi in virtù del principio consensualistico codificato nel nostro ordinamento all'art. 1376
c.c.”.
Ciò posto, è appena il caso di prendere posizione sui motivi di opposizione formulati dall'opponente.
4.1 Con riferimento alla prima doglianza/censura afferente all'affermata inesatta individua- zione del punctum temporis relativo alla delibera di pagamento dell'indennità provvisoria di esproprio, sia consentito richiamare quanto già osservato dallo scrivente Giudicante con ordinanza del 5 settembre 2024 di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente.
In particolare, come già rilevato, l'interpretazione della sopra richiamata clausola (punto
11) offerta dall'opponente non coglie nel segno.
Come esposto, richiama il Decreto Rep.n. 354 del 27/12/2013 con il qua- Parte_1 le l'Autorità Espropriante di R.F.I. S.p.A. aveva determinato l'indennità provvisoria d'esproprio degli immobili necessari per l'esecuzione dell'opera e ne aveva autorizzato l'urgenza.
Partendo da tale provvedimento, l'opponente vorrebbe far discendere la conseguenza per cui già all'epoca dell'accordo del 6 febbraio 2014 sarebbe stato deliberato il pagamento dell'indennità provvisoria di espropriazione da parte dell'autorità espropriante.
Tuttavia, ciò che parte opponente sembra non considerare è la differenza tra la determina- zione dell'indennità de qua e la delibera di pagamento della stessa. Il tutto, proprio alla luce del peculiare iter che ha riguardato il procedimento espropriativo in esame che, come risul- ta pacificamente tra le parti, ha richiesto l'avvio del procedimento di determinazione defini- tiva dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Come noto, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 8 giungo 2001 n. 327 (Testo unico delle disposi- zioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi 30 giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria,
e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti pro- cessuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
14 L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notifi- cato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente (art. 20, comma 4).
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed ese- guito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particola- ri indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comuni- care se la condivide (art. 22 comma 1 D.P.R. 327/2001).
Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui all'esaminato comma 1 e la documenta- zione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni (art. 22, comma
3).
Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima
(art. 22, comma 4).
Va detto che ai sensi dell'art. 21 del suindicato testo normativo l'autorità espropriante for- ma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.
Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espro- priante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,
a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei commi 3 e seguenti della citata disposizione
(segnatamente, nomina da parte dell'Autorità espropriante di due tecnici e fissazione di un termine per la presentazione della relazione di stima del bene;
nomina da parte del Presi- dente del Tribunale di un terzo tecnico;
deposito della relazione tecnica da parte dei tecnici presso l'autorità espropriante con la quale viene indicata l'indennità).
Sia consentito, infine, richiamare la disposizione di cui all'art. 26 (rubricata “Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria”) del testo normativo in esame (disposizione collocata
15 quale primo articolo della Sezione II “Del decreto di esproprio”, Capo V “Il pagamento dell'indennità di esproprio”):
“1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'in- dennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione ef- fettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.
(...)
4. Se il bene è gravato da altri diritti reali [N.D.R. diritti reali diversi dall'ipoteca], ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma pres- so la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.
(...)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di in- dennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti tito- lare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'am- montare dell'indennità o per la garanzia.
9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti”.
Richiamato il quadro normativo applicabile al caso di specie, dalla disamina del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 30 settembre 2014 si evince che, con riferimento all'unità immobiliare per cui è causa, visto la delibera dichiarativa di pubblica utilità (e re- lativa proroga del termine finale) del 24 novembre 2008, visto il Decreto Rep. n. 354 del
27/12/2013 con cui R.F.I. (quale Autorità Espropriante) aveva determinato l'indennità provvisoria degli immobili necessari per l'esecuzione dell'opera (“realizzazione di un sot-
16 tovia carrabile al km 28+795 e relative opere di riconnessione ala viabilità esistente, di un sottopasso ciclo pedonale al km. 29+318 per la soppressione dei passaggi a livello posti al km 28+626 e 29+392 e di un sottopasso ciclopedonale al km 23+347 della linea Vada-
Livorno nel Comune di Livorno”) e ne aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, vista la nota del 7.1.2014 con cui era stato notificato il predetto Decreto Reo. 354/2013 ed offerta l'indennità provvisoria per l'espropriazione dell'immobile che ci occupa, visto il verbale di consistenza e contestuale immissione in possesso redatto in data 6.2.2014 alla presenza del- la proprietà vista la nota del legale (Avv. Andrea Morini) della predetta pro- Pt_1 prietà del 28.3.2014 con cui la proprietà veva rifiutato la suddetta indennità Pt_1 notificata assieme al Decreto d'Occupazione d'Urgenza Rep. 354/2013 e aveva richiesto
l'avvio del procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001, vista la nomina della ter- na di tecnici per la valutazione dell'indennità di esproprio e vista la relazione di stima de- positata dalla terna arbitrale in data 17.6.2015 presso l'autorità espropriante, ritenuta non condivisibile la stima de qua con necessità di attivare la formale opposizione ala stessa se- condo le modalità di legge, R.F.I., quale autorità espropriante, ordinava ex art. 26 del
D.P.R. 327/2001 il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato-Sezione di Livor- no dell'indennità provvisoria di espropriazione di € 51.380,00 in favore delle tre sorelle
Pt_1
Orbene, la tesi dell'opponente secondo cui “probabilmente le parti, all'epoca (ovvero in data 6.2.2014) non erano ancora venute a conoscenza di detto provvedimento” (id est, del
Decreto Rep. n. 354 del 27/12/2013), al di là della evidente prospettazione dubitati- va/probabilistica (“probabilmente”), si scontra insanabilmente con il dato documentale se- condo cui le parti sin dal 7 gennaio 2014 (ergo, da data antecedente alla stipula dell'accordo transattivo del 6 febbraio 2014) erano a conoscenza della offerta di indennità provvisoria (cfr. - N. 39 del Controparte_5
30.9.2015 ove si legge espressamente che: “Viste la nota prot. RFI-
DPRDTP_FI. - IN\A0011\P\2014\0000053 - Email_1 Email_2
IN\A0011\P\2014\0000056 del 07/01/2014 con la quale veniva notifica- Email_3 to il Decreto Rep. 354/2013 nonché offerta la indennità provvisoria per la espropriazione di porzione ...”).
17 Se, dunque, le parti, diversamente da quanto prospettato dall'opponente, alla data della scrittura privata in esame (6.2.2014) erano a conoscenza della offerta di indennità provviso- ria di cui al Decreto 354/2013, non può accogliersi la soluzione ermeneutica attorea secon- do cui il decreto n. 354/2013 integrerebbe il provvedimento con cui sarebbe stato “delibe- rato” il pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio e che pertanto, con riferi- mento alla data di emissione dello stesso (27/12/2013) bisognava aver riguardo per disci- plinare compiutamente l'attribuzione dell'indennità.
Ed invero, il decreto n. 354/2013 non integra il provvedimento di “delibera” del pagamento, bensì integrava esclusivamente la determinazione dell'indennità provvisoria d'esproprio.
Il preteso “pagamento” era senz'altro non “deliberabile” alla data del 27.12.2013 visto il documentato mancato accordo della proprietà espropriata sulla determinazione dell'indenni- tà di espropriazione.
Ed allora la data del 27.12.2013 poteva essere presa in considerazione dalle parti esclusi- vamente con riferimento alla offerta dell'indennità provvisoria per l'espropriazione della loro proprietà e secondo “le percentuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupa- zione di urgenza” ma non come data in cui sarebbe stato deliberato il relativo pagamento.
Alla luce di quanto sinora esposto, tutte le doglianze attoree afferenti il punctum temporis meritano reiezione.
4.2 Parimenti reiezione merita l'opposizione, anche a volere considerare la suggerita inter- pretazione della clausola n. 11, alla luce del principio di conservazione di cui all'art. 1367
c.c.
Come anticipato nella ricostruzione processuale del presente giudizio, ad avviso dell'opponente, la clausola in esame avrebbe senso esclusivamente laddove le parti con- traenti avessero voluto intendere i “titolari del bene espropriato” come coloro che sarebbe- ro risultati “formalmente titolari” del bene de quo.
L'opponente considerato che le sorelle e Parte_1 CP_1 Controparte_6 rebbero risultate “formalmente” intestatarie del bene espropriato solo successivamente (se- gnatamente nel 2021 per effetto dello stralcio di quota divisionale del 17 maggio 2021) pre- tende di procedersi alla ripartizione dell'indennizzo in virtù delle percentuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupazione e di urgenza.
18 in particolare, nell'evidenziare che laddove le parti avessero inteso attri- Parte_1 buire l'indennizzo alle sole sorelle opposte, avrebbero inserito nella clausola n. 11 espres- samente i nomi delle stesse anziché la formula generica “titolari del bene espropriato”, propone di interpretare, alla luce del principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c., il lemma “titolari” del bene espropriato sub specie di formalmente intestatari del bene de quo.
Orbene, la tesi difensiva de qua, per quanto suggestiva e ben articolata, non coglie nel se- gno sulla scorta della seguente motivazione.
Senza voler in questa sede indugiare sul carattere sussidiario ed integrativo del criterio in- terpretativo di cui all'art. 1367 c.c. (che, come noto, introduce il c.d. principio di conserva- zione del contratto) – potendo il Giudice avvalersi del criterio di cui all'art. 1367 c.c. solo qualora non sia stato posto in condizione di individuare il comune intento delle parti attra- verso l'utilizzazione delle regole interpretative dell'interpretazione letterale del negozio e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre secondo i criteri erme- neutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17063 del
20/06/2024, Rv. 671707 - 01) – anche a voler, per spirito speculativo, ritenere non univoco il riferimento lessicale “titolari del bene espropriato” ed anche a voler dare atto che al mo- mento della stipula dell'accordo del 6 febbraio 2014 le sorelle e CP_1 Controparte_7 on fossero già titolari dell'unità immobiliare di cui si discorre (per esser divenute an-
[...] che “formalmente” intestatarie nel maggio 2021), la tesi dell'opponente non condurrebbe comunque a non ritenere indebita la percezione da parte di della quota Parte_1 parte dell'indennità di esproprio.
Ed invero, le parti nella clausola n. 11 più volte citata avevano previsto che l'attribuzione dell'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio sarebbe avvenuta “secondo le per- centuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupazione di urgenza” solo nel caso in cui il “pagamento” dell'indennità de qua fosse stato “deliberato” prima di 120 giorni dalla sottoscrizione dell'atto transattivo.
In altri termini, solo ove il pagamento fosse stato deliberato entro il 6 giugno 2014 (ergo entro 120 giorni dal 6 febbraio 2014), le parti sarebbero state d'accordo sul riconoscimento per “quote” (rectius, “secondo le percentuali” esposte nel decreto di occupazione di urgen- za;
percentuali, a loro volta, basate sulle quote millesimali di proprietà delle sorelle
[...]
Pt_5
19 Per contro, ove il pagamento fosse stato deliberato in data successiva al 6 giugno 2014 – come verificatosi nel caso di specie – le parti avevano condiviso l'attribuzione per intero ai soli “titolari” del bene espropriato.
Premesso che l'utilizzo del lemma “proprietari” declinato al plurale (e non al singolare) po- trebbe di per sé indirizzare al riconoscimento in favore delle sorelle odierne opposte e non della “singola” opponente, anche a voler ritenere che le parti avessero voluto intendere “ti- tolari” i soggetti anche formalmente intestatari del bene espropriato, resta il fatto che nel maggio 2021 le sorelle e – già “titolari” del bene in virtù della Per_2 Controparte_2 più volte richiamata sentenza del Tribunale di Livorno n. 556/2020 del 7.8.2020 per effetto del principio consensualistico ivi richiamato – divenivano pacificamente anche titolari for- mali del bene de quo e, per l'effetto, del tutto ingiustificata si presenta la volontà della di loro sorella di voler ritenere quanto indebitamente percepito sulla scorta delle “percen- Pt_1 tuali” esposte nel decreto di occupazione di urgenza.
In altri termini, essendo stato acclarato che il pagamento dell'indennità non è intervenuto entro il 6 giugno 2014, l'attribuzione dell'indennità non poteva esser ricondotta nell'alveo della prima ipotesi convenzionalmente considerata (“qualora il relativo pagamento sia de- liberato prima di gg. 120 dalla sottoscrizione del presente atto, l'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio proposta dalle ferrovie per il terreno di via Magrì verrà attri- buita alle parti secondo le percentuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupazione di urgenza”) bensì nella seconda ipotesi (“successivamente ogni indennizzo competerà ai ti- tolari del bene espropriato”).
Alla luce di quanto sinora esposto, anche tale motivo di opposizione – che ad avviso dello scrivente, diversamente da quanto eccepito dalle opposte, non integra una inammissibile mutatio libelli bensì solo una più raffinata argomentazione difensiva a supporto dell'opposizione stessa e comunque sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza alcuna compromissione delle potenzialità difensive delle odierne opposte - merita reiezione.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
L'accoglimento parziale dell'opposizione (limitatamente alla ravvisata erronea quantifica- zione del credito azionato in via monitoria), la reiezione, per contro, delle restante doglian- ze dell'attrice opponente, la particolare complessità della vicenda giuridica (in fatto ed in
20 diritto) integrano, ad avviso dello scrivente Giudicante, quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra la parte attrice e le parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione formulata da revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 636/2024 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13 giugno
2024 (R.G. 1381/2024) ed oggetto di opposizione;
2) Condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, alla correspon- Parte_1 sione in favore di e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di € 16.753,99 oltre interessi legali dalla domanda monitoria sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in data 2 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1783/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi re- Parte_1 C.F._1 sidente in Via di Grecale n. 31, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso nonché dagli avv.ti Gino Doveri e Giacomo Di Sandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso sito in Lucca, Via V. Emanuele n. 38
opponente contro
, C.F. , residente in [...] C.F._2 59, e , C.F. residente in [...] C.F._3 Pino n.168, rappresentate e difese dall'Avv. Mauro Vivaldi presso il cui studio sito in Li- vorno, Via Ricasoli n, 118 sono elettivamente domiciliate opposte
Oggetto: opposizione a d.i. (D.I. n. 636/2024 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13 giugno 2024– R.G. 1381/2024) – indennità provvisoria di espropriazione – criteri di interpretazione contrattuale - criterio di interpretazione sussidiaria ed integrativo di cui all'art. 1367 c.c.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 6 no- vembre 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti rispettivamente con foglio di pc del 2 settembre 2025 e del 3 settembre 2025 In particolare,
Per parte opponente Parte_1
1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della opposizione a decreto ingiunti- vo proposta, per i motivi esposti in narrativa revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa creditoria avanza- ta ex adverso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'erroneità della cifra richiesta ed ingiunta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il credito spettante alle opposte ammon- ta alla minor cifra di euro 16.753,99. In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio”.
Per parte opposta e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Sig. Giudice adito rigettare la domanda di opposizione avverso al decreto in- giuntivo- Tribunale di Livorno, n. 636/2024, R.G. 1381/2024-, interposta dall'attrice per la sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, valutandosi in termini risarcitori anche il comportamento assolutamente temerario, ex art. 96 1° e 3° comma cpc, della medesima parte opponente nella introduzione del presente giudizio a cognizione piena. Con il favore delle spese e delle competenze processuali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 5 giugno 2024 e Controparte_1 CP_2
avevano adito l'intestato Tribunale chiedendo ingiungersi a
[...] Parte_1
l'importo di euro 20.942,48 oltre interessi legali decorrenti dal 30.9.2015 (“dalla data in cui
l'ordinanza è diventata esecutiva”) ed interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. (“dalla data della presente domanda giudiziale e sino al saldo effettivo”) allegando quanto segue.
Le sorelle e erano state convenute da parte delle Controparte_1 Controparte_2 sigg.re e (rispettivamente loro madre e sorella) dinanzi Parte_2 Parte_1 all'intestato Tribunale con atto di citazione del 6.12.2007 (R.G. 2770/2007) nel corpo del quale quest'ultime allegavano quanto segue: - all'esito del decesso di Persona_1
(coniuge della padre delle odierne parti in causa) la le figlie
[...] Pt_2 Pt_2 sarebbero state eredi legittime ed esclusive del de cuius rispettivamente nella misura stabili- ta dalla norma di cui all'art. 581 c.c.; - di aver congiuntamente amministrato i beni immobi- li costituenti la massa ereditaria provvedendo alla liquidazione di alcuni di essi;
- di aver ri- chiesto lo scioglimento della comunione a seguito di “difficoltà di intesa” sorte sulla relati- va gestione;
- che di alcuni beni immobili sarebbe stata comproprietaria, per la quota del
50%, la sig.ra Pt_2
2 Sempre nel predetto atto di citazione, la madre e la sorella delle odierne opposte avevano chiesto lo scioglimento totale della comunione dei beni “con attribuzione di beni determi- nati”.
Le odierne opposte, costituendosi in tale giudizio, pur non contestando l'an dividendum, ri- levavano “come la massa ereditaria non fosse costituita soltanto dai beni descritti in atto di citazione, dovendo ad essi aggiungersi il compendio immobiliare, nella fattispecie “Fatto- ria Uliveto” di Livorno, che la signora era tenuta a conferire nella massa Parte_1 ereditaria a titolo di collazione” in quanto, pur essendo alla stessa intestato, era stato acqui- stato dal defunto padre.
Nel corso dell'instaurato giudizio (R.G. 2770/2007) sopravveniva il decesso dell'attrice e la restante attrice produceva il testamento materno con Parte_2 Parte_1 cui la stessa veniva istituita erede universale.
Tale testamento veniva impugnato per lesione della quota di legittima dalle figlie e CP_1
ed il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, con sentenza non definitiva CP_2
n. 854/2011 del 13.9.2011 (non impugnata e passata in giudicato) accoglieva la domanda di riduzione e regolava le quote di successione materna attribuendo alla figlia la quota di Pt_1
5/9 e alle figlie e la quota di 2/9 ciascuna. CP_1 CP_2
All'esito di tale sentenza, la causa di scioglimento della comunione ereditaria veniva rimes- sa in istruttoria per procedere alla divisione del compendio ereditario (costituito dai beni delle due successioni, quella paterna e quella materna).
All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Livorno con sentenza parziale n. 101/2013
(non impugnata e quindi passata in giudicato) accertava quanto segue:
(a) “alla luce della sentenza non definitiva n. 854/2011, tenuto conto che è pacifico che si è aperta la successione legittima di e che dunque, a norma dell'art. Persona_1
581 c.c., spetta al coniuge successivamente defunta, un terzo del patrimonio e Parte_2 alle tre figlie complessivamente due terzi del patrimonio, si ha che spettano alle parti le se- guenti quote:
Compendio Parte_2
5/9 Parte_1
2/9 Controparte_1
2/9 Controparte_2
3 Controparte_3
2/9+5/9 di 1/3 (quota = 2/9+5/27=11/27
[...] Parte_2
2/9+2/9 di 1/3 (quota = 2/9+2/27 = 8/27 Controparte_1 Parte_2
2/9+2/9 di 1/3 (quota = 2/9+2/27 = 8/27. Controparte_2 Parte_2
(b) La domanda di collazione dell'immobile è fondata e dev'essere accolta (...) Deve, quin- di, concludersi che l'unica causa concretamente ipotizzale a fondamento dell'intestazione a da parte del padre della del 1979, sulla base dell'istrutto- Parte_1 Parte_3 ria svolta, è quella di liberalità, con la conseguenza che il bene deve essere oggetto di col- lazione nell'asse ereditario”.
In data 6 febbraio 2014, all'esito di una lunga trattativa volta ad addivenire allo sciogli- mento della comunione ereditaria costituitasi a seguito delle successioni paterne e materne, le tre sorelle stipulavano un “accordo transattivo” complesso (doc. 3 monitorio) al cui pun- to 11 pattuivano quanto segue:
“qualora il relativo pagamento sia deliberato prima di gg. 120 dalla sottoscrizione del presente atto, l'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio proposta dalle ferrovie per il terreno di via Magri verrà attribuita alle parti secondo le percentuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupazione d'urgenza. Successivamente ogni indennizzo competerà ai titolari del bene espropriato”.
Le sorelle e visto l'inadempimento della sorella ri- CP_1 Controparte_2 Pt_1 spetto alle obbligazioni assunte con la transazione di cui sopra, agivano in giudizio median- te deposito in data 20.2.2017 di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento dei loro diritti derivanti dalle due successioni. In tale procedimento
[...] chiedeva in via riconvenzionale che venisse dichiarata efficace tra le parti e Pt_1 produttiva di effetti immediati la transazione conclusa con le sorelle chiedendo al Tribunale che venisse trasferito in suo favore ex art. 2932 c.c. il compendio dei beni immobili alla stessa attribuiti con il predetto atto di transazione.
Le sorelle e alla luce della predetta riconvenzionale, spiega- CP_1 Controparte_2 vano reconventio reconventionis del seguente tenore “Attribuzione in favore della parte at- trice di quanto previsto nell'art. 11 della scrittura privata del 6/02/2014, secondo il quale
“l'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio ... per il terreno di Via Magri” com-
4 pete in toto alle Parti attrici, essendo decorso il termine di 120 gg. dalla sottoscrizione dell'atto ivi indicato”.
Con sentenza n. 556/2020 del 07.08.2020, il Tribunale di Livorno, in persona del Giudice
Unico Dott. Franco Pastorelli (doc. n. 4 monitorio), rigettava sia le domande proposte dalle originarie parti attrici, sia quelle proposte in riconvenzione dalla parte convenuta.
In particolare, il Tribunale di Livorno:
(a) dichiarava già intervenuto, per effetto della transazione conclusa dalle sorelle “il trasferimento della proprietà degli immobili posti in via Enriquez, Livorno, in capo alla Sig.ra accertando che il trasferimento stesso doveva ritenersi Parte_1 perfezionato “al momento della conclusione del suddetto negozio con il semplice scambio dei consensi in virtù del principio consensualistico codificato nel nostro ordinamento all'art. 1376 c.c.”;
(b) in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta, riteneva di non poter decidere sull'accoglimento della domanda riconvenzionale che le odierne ricorrenti avevano proposto in via subordinata (cioè per l'ipotesi in cui fosse stata ri- tenuta operativa ed efficace la transazione precedentemente conclusa), in quanto considerata “tardiva”, ex art. 183 5° comma c.p.c., ratione temporis vigente, ivi compresa la domanda al pagamento dell'“indennità provvisoria di occupazione e di esproprio ...Per il terreno di Via Magri”.
La sentenza n. 556/2020 del Tribunale di Livorno, non impugnata e passata in giudicato, ha dato luogo, per effetto dell'operatività della transazione ivi accertata e dichiarata, al de- finitivo trasferimento della proprietà dei beni immobili in favore della sig.ra Parte_1 ed è passato, per l'effetto, in giudicato l'accertamento del carattere “definitivo” e
[...] dell'efficacia “immediata” della transazione conclusa tra le coeredi.
Conseguentemente, ad avviso delle opposte, le stesse avrebbero diritto di ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla sorella afferente l'“indennità provviso- Pt_1 ria di occupazione e di esproprio” con riferimento al terreno di Via Magrì.
A tal fine le odierne opposte (ricorrenti in monitorio) richiamavano la disciplina di cui all'art. 26 (rubricato “Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria”) del Titolo V del
Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327).
5 Dalla disamina del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 30.9.2015 avente ad oggetto l'ordinanza 24 agosto 2015, Rep. n. 332 Ordine di deposito dell'indennità di espropriazione (art. 26 – D.P.R. 327/2001) nel quale dopo aver effettuato richiamo al De- creto Rep. n. 354 del 27/12/2013 (con il quale l'Autorità Espropriante di R.F.I. S.p.A. aveva determinato l'indennità provvisoria d'esproprio degli immobili necessari per l'esecuzione dell'opera e ne aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza) ed alla nota del 7.1.2014 (con cui era stato notificato il citato Decreto n. 354/2013 ed offerta l'indennità provvisoria per l'espropriazione della porzione di metri quadri 230 della particella 1420 e porzione di metri quadri 401 della particella 1421 del foglio 11 del Comune di Livorno) il Dirigente ordinava il “deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – sezione di Livorno, della inden- nità provvisoria di espropriazione di € 51.380,00 in favore di:
- nata a [...] il [...] Proprietà Controparte_1 C.F._2 per 2962/10000,
- nata a [...] il [...] Proprietà Parte_1 C.F._4 per 4076/10000,
- nata a [...] il [...] Proprietà Controparte_2 C.F._3 per 2962/10000”.
Ritenendo che la sig.ra avesse indebitamente riscosso la somma di € Parte_1
20.942,88 (pari ai 4076/10000) in linea capitale - oggetto della sopra citata indennità prov- visoria di esproprio - asseritamente spettante per converso alle di lei sorelle, quest'ultime nel ricorso monitorio che oggi ci occupa chiedevano disporsi l'ingiunzione per tale importo oltre interessi.
II. Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto in- giuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. n. 636/2024 emesso in data 13 giugno 2024 – R.G. 1381/2024), ingiungeva a “di pagare alla parte ri- Parte_1 corrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente, 1. la somma di € 20.942,48; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
6 III. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizio- Parte_1 ne contro il predetto decreto ingiuntivo n. 636/2024 chiedendo l'accoglimento delle seguen- ti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione a decreto ingiuntivo, per i motivi esposti in narrativa:
- accogliere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiunti- vo opposto;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
A fondamento della domanda l'attrice opponente allegava ed eccepiva l'illegittimità del d.i. per insussistenza del credito.
Ad avviso dell'opponente, indipendentemente dalla qualifica da attribuirsi alla scrittura pri- vata del 6.2.2014 ed a prescindere dal fatto che la proprietà del terreno di Via Magrì si fosse trasferita alle sorelle e con la sottoscrizione della scrittura privata o a segui- CP_1 CP_2 to della successiva stipula del rogito notarile (avvenuta nel 2021), l'errore commesso dalle odierne opposte consisterebbe nell'errata individuazione del punctum temporis “cioè nella inesatta indicazione del giorno, mese e anno della delibera relativa al pagamento dell'in- dennità provvisoria di occupazione ed esproprio proposta dalle Ferrovie”.
Stando alla prospettazione dell'opponente, non sarebbe da individuarsi il momento dell'avvenuta delibera del pagamento dell'indennità provvisoria di occupazione nella data
24 agosto 2015 (data di emissione dell'Ordine di deposito dell'indennità de qua) bensì nella antecedente data del 27 dicembre 2013 (data in cui l'Autorità Espropriante aveva determi- nato l'indennità provvisoria d'esproprio come risultante dal Bollettino Ufficiale della Re- gione Toscana n. 39 del 30.9.2015): pertanto, essendo il pagamento “deliberato” in data
27.12.2013 (con Decreto Rep. n. 354), ergo in data antecedente alla scrittura privata del 6 febbraio 2014, “probabilmente le parti, all'epoca (ovvero in data 6.2.2014)” non avrebbero avuto ancora contezza di tale provvedimento “e pertanto il fatto, erroneamente ritenuto fu- turo e incerto di cui all'art. 11 della suddetta scrittura privata, si era già verificato”.
Di conseguenza, la pattuizione di cui all'art. 11 dell'accordo del 6 febbraio 2014 andava in- terpretata nel senso di ritenere a spettanza dell'indennità secondo le percentuali esposte dall'espropriante con conseguente insussistenza dell'obbligo dell'attrice di restituire alle so- relle quanto percepito a titolo di indennità di esproprio.
7 Ad ogni modo, sempre stando al narrato dell'opponente, al momento dell'adozione della delibera del 27.12.2013, la sig.ra era comproprietaria dell'immobile di Parte_1 cui si discute.
Infine, parte opponente eccepiva l'errata quantificazione del presunto credito avversario at- teso che l'indennità di esproprio di € 51.380,00 era stata determinata al loro delle imposte.
Avendo la sig.ra percepito nel 2019 dal Ministero dell'Economia e delle Parte_1
Finanze una indennità di esproprio pari ad 16.753,99 (vale a dire applicando all'importo di
€ 20.942,49 la detrazione di € 4.188,50 a titolo di “ritenute operate”), la quantificazione del credito sarebbe risultata eccessiva.
L'opponente formulava, pertanto, istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del d.i. opposto.
IV. Lo scrivente Giudicante, avuto riguardo all'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione provvisoria del d.i. oggetto di opposizione, con provvedimento del 5 agosto
2024 fissava per la discussione sulla sola istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'udienza del 5 settembre 2024.
V. Si costituivano nel sub-procedimento costì instaurato in data 28 agosto 2024 le sigg.re e chiedendo la reiezione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. ecce- CP_1 Controparte_2 pendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
VI. Con ordinanza emessa in data 5 settembre 2024, a scioglimento della riserva assunta in pari data, lo scrivente Giudicante, ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi per sospendere l'esecuzione provvisoria del d.i., rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c.
VII. In data 8 ottobre 2024 le odierne parti opposte si costituivano anche nel giudizio di merito chiedendo la reiezione dell'opposizione avversaria sottoponendo al G.I. anche la va- lutazione in termini risarcitori ex art. 96 c.p.c. del comportamento asseritamente temerario serbato dall'opponente nell'introduzione del giudizio.
A tal fine, le opposte eccepivano l'infondatezza dell'affermazione dell'opponente secondo cui le parti “probabilmente” all'epoca della sottoscrizione dell'accordo non erano a cono- scenza del provvedimento del 27.12.2013 emesso dall'Autorità Espropriante RFI S.p.A.
L'attrice era perfettamente a conoscenza che RFI aveva notificato alle tre sorelle Pt_1 in data 3.9.2015 il ricorso in opposizione alla stima dell'indennità di esproprio
8 determinata dalla terna tecnica, ex art. 21 d.p.r. n. 327/20201. Ed invero, le sorelle CP_1
e avevano formalmente contestato per mezzo del loro patrocinatore legale, Avv. CP_2
Andrea Morini, la determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio oggetto del decre- to n. 354 del 27.12.2013 notificata da “RFI” a tutte le parti dell'attuale giudizio, con nota del 07.01.2014.
Infine, le odierne opposte eccepivano “la piena autonomia del rapporto di natura privati- stica tra i soggetti contraenti dell'operazione rispetto al rapporto tributario tra contribuen- te ed Amministrazione finanziaria” al fine di rendere “priva di rilevanza l'obiezione della controparte sulla riscossione -comunque sine titulo- dell'indennità provvisoria di esproprio sulla quale applicare la ritenuta d'imposta alla fonte”.
In data 11 ottobre 2024 lo scrivente Giudicante emetteva il decreto ex art. 171 bis fissando la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. al 9 gennaio 2025.
Nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 l'opponente CP_4
[.
, difesa da tale momento anche dal nuovo difensore (Prof. Avv. Paolo Luiso) aveva modo osservare quanto segue.
Quand'anche fosse da accedersi all'interpretazione per cui l'indennità di esproprio spettasse
“ai titolari del bene espropriato” (punto 11 dell'atto transattivo del 6 febbraio 2014) e non già pro quota a tutte e tre le sorelle, la pretesa creditoria avversaria risulterebbe comunque infondata. Ciò, in quanto alla data dell'ordine di deposito dell'indennità rep. n. 332 del 24 agosto 2015 il terreno di Via Magrì non sarebbe ancora risultato “formalmente” nella titola- rità delle sigg.re e “non avendo le parti provveduto alla stipula CP_1 Controparte_2 del rogito notarile, prevista dalla citata scrittura privata del 6 Febbraio 2024 e alla conse- guente voltura delle intestazioni catastali”.
La stipula del rogito notarile sarebbe intervenuta solamente nel 2021, nel corso di altro pro- cedimento civile di opposizione a d.i..
Pertanto, “se è vero che la proprietà del terreno è stata trasferita alle odierne opposte per effetto del consenso delle parti manifestato nella scrittura privata del 6 febbraio 2014 in applicazione del principio consensualistico di cui all'art.1376 c.c., in base alle norme in materia di interpretazione del contratto” (segnatamente avuto riguardo alla “conservazione del contratto” di cui all'art. 1367 c.c.) “non può che ritenersi che le parti, all'epoca della sottoscrizione della precitata scrittura privata del 6 Febbraio 2014, nel riferirsi ai “titolari
9 del bene espropriato” intendessero alludere a coloro che, trascorsi 120 giorni dalla stipula della transazione, fossero risultati formalmente intestatari del terreno”.
Ad avviso dell'opponente, diversamente argomentando, il riferimento ai “titolari del bene espropriato” sarebbe inutilmente ambiguo e carente di significato. Ciò, in quanto, conte- stualmente alla regolamentazione della spettanza dell'indennità di esproprio, nel medesimo accordo del 6 febbraio 2014 veniva convenuto altresì il trasferimento di una serie di beni immobili, tra cui il terreno di Via Magrì di cui trattasi, dalla sig.ra alle sorel- Parte_1
: “pertanto, se le parti nella transazione, in applicazione del principio Parte_4 consensualistico di cui all'art. 1376 C.C., avessero voluto intendere la “titolarità” del bene come proprietà, che con la medesima transazione veniva trasferita alle opposte, ben più semplicemente avrebbero potuto stabilire che, decorsi i 120 giorni dalla stipula della tran- sazione, l'indennità di esproprio sarebbe stata attribuita alla sig.re e CP_2 Parte_5
.
[...]
Atteso che, allo scadere del suddetto termine, la risultava ancora intesta- Parte_1 taria di una quota del terreno – perché le parti non avevano nel termine de quo proceduto al- la stipula del rogito notarile di cui alla scrittura privata del 6 febbraio 2024 – l'opponente del tutto legittimamente aveva ricevuto la corrispondente quota proporzionale dell'indennità di esproprio.
La causa è stata istruita a livello documentale nonché tramite traduzione dell'atto di cessio- ne del credito ed all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va dato atto che le parti opposte non hanno reiterato in sede di precisa- zione delle conclusioni le istanze istruttorie (prova orale) articolate in sede di memorie in- tegrative e, pertanto, devono reputarsi tacitamente rinunciate (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3229 del 05/02/2019, Rv. 653001 - 01).
Ad ogni modo, le prove orali, quand'anche fossero state accolte le istanze istruttorie, sareb- bero state del tutto superflue ai fini della decisione della presente controversia.
2. Sempre in via preliminare, non sembra superfluo premettere che il Giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria.
10 L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
In altri termini, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
3. Ciò premesso, l'opposizione a d.i. proposta dalla sig.ra è parzialmente Parte_1 fondata e merita accoglimento unicamente per la parte relativa all'erroneità (per eccesso) della quantificazione del credito azionato in via monitoria.
Ed invero, come ha puntualmente allegato e documentato l'opponente (cfr. all. 4 certifica- zione unica 2020), l'indennità di esproprio percepita dall'attrice è risulta- Parte_1 ta essere pari ad € 16.753,99 e non € 20.942,49 atteso che su quest'ultimo importo risultano esser state operate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato delle “ritenute” per € 4.188,50.
Del resto, l'indennità di esproprio attribuita dall'Autorità espropriante alle tre sorelle
[...] mmontava ad € 51.380,00 al lordo delle imposte. Pt_5
Non merita condivisione l'eccezione delle parti opposte secondo cui “la piena autonomia del rapporto di natura privatistica tra i soggetti contraenti dell'operazione rispetto al rap- porto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria” renderebbe “priva di ri-
11 levanza l'obiezione della controparte sulla riscossione -comunque sine titulo- dell'indennità provvisoria di esproprio sulla quale applicare la ritenuta d'imposta alla fon- te”.
Ed infatti, laddove l'importo dell'indennità di esproprio fosse stato corrisposto nella sua in- terezza alle sorelle e su tale importo sarebbe comunque stato CP_1 Controparte_2 operata la ritenuta subita per quota parte dall'odierna opponente.
Ne consegue, la revoca del d.i. oggetto di opposizione e la condanna, per le ragioni di cui infra, dell'opponente alla corresponsione in favore delle sorelle Parte_1 [...]
e del minor importo di € 16.753,99 oltre interessi Parte_5 Controparte_2 legali dalla domanda monitoria sino al soddisfo.
4. Quanto ai restanti motivi di opposizione formulati da (vale a dire Parte_1
l'affermata inesatta individuazione del punctum temporis relativo alla delibera di pagamen- to dell'indennità provvisoria di esproprio e la legittimità della ricezione della quota parte di tale indennità sulla scorta della interpretazione ex art. 1367 c.c. della clausola del punto 11 dell'accordo transattivo del 6 febbraio 2014) gli stessi meritano reiezione.
4.1. Costituisce circostanza pacifica, oltre che documentale (doc. 3 monitorio), che le odierne parti, a valle di un complesso contenzioso ereditario – sul punto sia consentito ri- chiamare quanto già riportato nella ricostruzione processuale (“svolgimento del processo”) del presente provvedimento – hanno inteso addivenire alla stipula in data 6 febbraio 2014 di un atto transattivo titolato “Scioglimento parziale della comunione ereditaria”.
Nell'ambito di tale accordo transattivo, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, le parti convenivano l'attribuzione rispettiva di svariate unità immobiliari a loro pervenute a titolo di eredità.
Alla opponente venivano, a mero titolo esemplificativo, attribuiti in pro- Parte_1 prietà esclusiva, a saldo e stralcio di ogni sua competenza per diritto ereditario, “tutti i beni provenienti dalla successione dei genitori posti in Livorno, Via Enriquez” (punto 2 accor- do); i residui beni immobili siti in Livorno, Via Magrì – Via delle Sorgenti venivano asse- gnati, per contro, alle odierne parti opposte (punto 3 accordo).
La sig.ra in adempimento della sentenza parziale n. 101/2013 (emessa Parte_1 dall'intestato Tribunale con cui era stata, inter alia, accolta la domanda di collazione relati- va al compendio ”), operata la conversione in denaro del bene oggetto del- Parte_3
12 la collazione, al netto del conguaglio per i beni alla stessa attribuiti di Via Enriquez, si im- pegnava a corrispondere alle sorelle e la somma complessiva di € CP_1 CP_2
750.000,00 (punto 4 accordo) a definizione tombale di ogni questione ereditaria afferente alla posizione dei defunti genitori e Persona_1 Parte_2
L'accordo transattivo in esame, oltre a disciplinare la ripartizione di beni mobili, titoli, con- ti correnti (punto 7 accordo) ed a scansionare la corresponsione dell'importo di €
750.000,00 (punto 9 accordo), prendeva in considerazione l'aspetto relativo all'esatta indi- viduazione del/dei soggetto/i destinatario/i dell'attribuzione dell'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio risultante alla stipula del predetto accordo proposta dalle
[...]
per il terreno di Via Magrì (punto 11 accordo). Parte_6
Di seguito, viene riportato il contenuto della clausola n. 11 in esame:
Sia consentito sin da ora dare atto, come riportato nella parte della ricostruzione processua- le del presente giudizio, che il Tribunale di Livorno con sentenza n. 556/2020 del
07.08.2020 (R.G. 686/2017, passata in giudicato), chiamato a pronunciarsi, inter alia, sulla domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. formulata in tale giudizio dall'odierna opponente e volta ad ottenere pronuncia di “sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto relativo alla assegnazione in proprietà alla resistente di tutti i beni facenti parte della comunione ereditaria de qua, posti in Livorno Via Enriques” (domanda riconvenzionale formulata sull'affermata natura di contratto preliminare della scrittura pri- vata/atto di transazione del 6.2.2014), ha rigettato la relativa domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre statuendo che l'atto di transazione del 6.2.2014, per come redatto, doveva essere qualificato come contratto definitivo e non come contratto pre- liminare e che, pertanto, il trasferimento delle proprietà immobiliari era da ritenersi “avve- nuto al momento della conclusione del suddetto negozio con il semplice scambio dei con-
13 sensi in virtù del principio consensualistico codificato nel nostro ordinamento all'art. 1376
c.c.”.
Ciò posto, è appena il caso di prendere posizione sui motivi di opposizione formulati dall'opponente.
4.1 Con riferimento alla prima doglianza/censura afferente all'affermata inesatta individua- zione del punctum temporis relativo alla delibera di pagamento dell'indennità provvisoria di esproprio, sia consentito richiamare quanto già osservato dallo scrivente Giudicante con ordinanza del 5 settembre 2024 di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente.
In particolare, come già rilevato, l'interpretazione della sopra richiamata clausola (punto
11) offerta dall'opponente non coglie nel segno.
Come esposto, richiama il Decreto Rep.n. 354 del 27/12/2013 con il qua- Parte_1 le l'Autorità Espropriante di R.F.I. S.p.A. aveva determinato l'indennità provvisoria d'esproprio degli immobili necessari per l'esecuzione dell'opera e ne aveva autorizzato l'urgenza.
Partendo da tale provvedimento, l'opponente vorrebbe far discendere la conseguenza per cui già all'epoca dell'accordo del 6 febbraio 2014 sarebbe stato deliberato il pagamento dell'indennità provvisoria di espropriazione da parte dell'autorità espropriante.
Tuttavia, ciò che parte opponente sembra non considerare è la differenza tra la determina- zione dell'indennità de qua e la delibera di pagamento della stessa. Il tutto, proprio alla luce del peculiare iter che ha riguardato il procedimento espropriativo in esame che, come risul- ta pacificamente tra le parti, ha richiesto l'avvio del procedimento di determinazione defini- tiva dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Come noto, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 8 giungo 2001 n. 327 (Testo unico delle disposi- zioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi 30 giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria,
e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti pro- cessuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
14 L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notifi- cato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente (art. 20, comma 4).
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed ese- guito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particola- ri indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comuni- care se la condivide (art. 22 comma 1 D.P.R. 327/2001).
Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui all'esaminato comma 1 e la documenta- zione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni (art. 22, comma
3).
Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima
(art. 22, comma 4).
Va detto che ai sensi dell'art. 21 del suindicato testo normativo l'autorità espropriante for- ma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.
Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espro- priante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,
a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei commi 3 e seguenti della citata disposizione
(segnatamente, nomina da parte dell'Autorità espropriante di due tecnici e fissazione di un termine per la presentazione della relazione di stima del bene;
nomina da parte del Presi- dente del Tribunale di un terzo tecnico;
deposito della relazione tecnica da parte dei tecnici presso l'autorità espropriante con la quale viene indicata l'indennità).
Sia consentito, infine, richiamare la disposizione di cui all'art. 26 (rubricata “Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria”) del testo normativo in esame (disposizione collocata
15 quale primo articolo della Sezione II “Del decreto di esproprio”, Capo V “Il pagamento dell'indennità di esproprio”):
“1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'in- dennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione ef- fettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.
(...)
4. Se il bene è gravato da altri diritti reali [N.D.R. diritti reali diversi dall'ipoteca], ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma pres- so la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.
(...)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di in- dennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti tito- lare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'am- montare dell'indennità o per la garanzia.
9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti”.
Richiamato il quadro normativo applicabile al caso di specie, dalla disamina del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 30 settembre 2014 si evince che, con riferimento all'unità immobiliare per cui è causa, visto la delibera dichiarativa di pubblica utilità (e re- lativa proroga del termine finale) del 24 novembre 2008, visto il Decreto Rep. n. 354 del
27/12/2013 con cui R.F.I. (quale Autorità Espropriante) aveva determinato l'indennità provvisoria degli immobili necessari per l'esecuzione dell'opera (“realizzazione di un sot-
16 tovia carrabile al km 28+795 e relative opere di riconnessione ala viabilità esistente, di un sottopasso ciclo pedonale al km. 29+318 per la soppressione dei passaggi a livello posti al km 28+626 e 29+392 e di un sottopasso ciclopedonale al km 23+347 della linea Vada-
Livorno nel Comune di Livorno”) e ne aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, vista la nota del 7.1.2014 con cui era stato notificato il predetto Decreto Reo. 354/2013 ed offerta l'indennità provvisoria per l'espropriazione dell'immobile che ci occupa, visto il verbale di consistenza e contestuale immissione in possesso redatto in data 6.2.2014 alla presenza del- la proprietà vista la nota del legale (Avv. Andrea Morini) della predetta pro- Pt_1 prietà del 28.3.2014 con cui la proprietà veva rifiutato la suddetta indennità Pt_1 notificata assieme al Decreto d'Occupazione d'Urgenza Rep. 354/2013 e aveva richiesto
l'avvio del procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001, vista la nomina della ter- na di tecnici per la valutazione dell'indennità di esproprio e vista la relazione di stima de- positata dalla terna arbitrale in data 17.6.2015 presso l'autorità espropriante, ritenuta non condivisibile la stima de qua con necessità di attivare la formale opposizione ala stessa se- condo le modalità di legge, R.F.I., quale autorità espropriante, ordinava ex art. 26 del
D.P.R. 327/2001 il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato-Sezione di Livor- no dell'indennità provvisoria di espropriazione di € 51.380,00 in favore delle tre sorelle
Pt_1
Orbene, la tesi dell'opponente secondo cui “probabilmente le parti, all'epoca (ovvero in data 6.2.2014) non erano ancora venute a conoscenza di detto provvedimento” (id est, del
Decreto Rep. n. 354 del 27/12/2013), al di là della evidente prospettazione dubitati- va/probabilistica (“probabilmente”), si scontra insanabilmente con il dato documentale se- condo cui le parti sin dal 7 gennaio 2014 (ergo, da data antecedente alla stipula dell'accordo transattivo del 6 febbraio 2014) erano a conoscenza della offerta di indennità provvisoria (cfr. - N. 39 del Controparte_5
30.9.2015 ove si legge espressamente che: “Viste la nota prot. RFI-
DPRDTP_FI. - IN\A0011\P\2014\0000053 - Email_1 Email_2
IN\A0011\P\2014\0000056 del 07/01/2014 con la quale veniva notifica- Email_3 to il Decreto Rep. 354/2013 nonché offerta la indennità provvisoria per la espropriazione di porzione ...”).
17 Se, dunque, le parti, diversamente da quanto prospettato dall'opponente, alla data della scrittura privata in esame (6.2.2014) erano a conoscenza della offerta di indennità provviso- ria di cui al Decreto 354/2013, non può accogliersi la soluzione ermeneutica attorea secon- do cui il decreto n. 354/2013 integrerebbe il provvedimento con cui sarebbe stato “delibe- rato” il pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio e che pertanto, con riferi- mento alla data di emissione dello stesso (27/12/2013) bisognava aver riguardo per disci- plinare compiutamente l'attribuzione dell'indennità.
Ed invero, il decreto n. 354/2013 non integra il provvedimento di “delibera” del pagamento, bensì integrava esclusivamente la determinazione dell'indennità provvisoria d'esproprio.
Il preteso “pagamento” era senz'altro non “deliberabile” alla data del 27.12.2013 visto il documentato mancato accordo della proprietà espropriata sulla determinazione dell'indenni- tà di espropriazione.
Ed allora la data del 27.12.2013 poteva essere presa in considerazione dalle parti esclusi- vamente con riferimento alla offerta dell'indennità provvisoria per l'espropriazione della loro proprietà e secondo “le percentuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupa- zione di urgenza” ma non come data in cui sarebbe stato deliberato il relativo pagamento.
Alla luce di quanto sinora esposto, tutte le doglianze attoree afferenti il punctum temporis meritano reiezione.
4.2 Parimenti reiezione merita l'opposizione, anche a volere considerare la suggerita inter- pretazione della clausola n. 11, alla luce del principio di conservazione di cui all'art. 1367
c.c.
Come anticipato nella ricostruzione processuale del presente giudizio, ad avviso dell'opponente, la clausola in esame avrebbe senso esclusivamente laddove le parti con- traenti avessero voluto intendere i “titolari del bene espropriato” come coloro che sarebbe- ro risultati “formalmente titolari” del bene de quo.
L'opponente considerato che le sorelle e Parte_1 CP_1 Controparte_6 rebbero risultate “formalmente” intestatarie del bene espropriato solo successivamente (se- gnatamente nel 2021 per effetto dello stralcio di quota divisionale del 17 maggio 2021) pre- tende di procedersi alla ripartizione dell'indennizzo in virtù delle percentuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupazione e di urgenza.
18 in particolare, nell'evidenziare che laddove le parti avessero inteso attri- Parte_1 buire l'indennizzo alle sole sorelle opposte, avrebbero inserito nella clausola n. 11 espres- samente i nomi delle stesse anziché la formula generica “titolari del bene espropriato”, propone di interpretare, alla luce del principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c., il lemma “titolari” del bene espropriato sub specie di formalmente intestatari del bene de quo.
Orbene, la tesi difensiva de qua, per quanto suggestiva e ben articolata, non coglie nel se- gno sulla scorta della seguente motivazione.
Senza voler in questa sede indugiare sul carattere sussidiario ed integrativo del criterio in- terpretativo di cui all'art. 1367 c.c. (che, come noto, introduce il c.d. principio di conserva- zione del contratto) – potendo il Giudice avvalersi del criterio di cui all'art. 1367 c.c. solo qualora non sia stato posto in condizione di individuare il comune intento delle parti attra- verso l'utilizzazione delle regole interpretative dell'interpretazione letterale del negozio e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre secondo i criteri erme- neutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17063 del
20/06/2024, Rv. 671707 - 01) – anche a voler, per spirito speculativo, ritenere non univoco il riferimento lessicale “titolari del bene espropriato” ed anche a voler dare atto che al mo- mento della stipula dell'accordo del 6 febbraio 2014 le sorelle e CP_1 Controparte_7 on fossero già titolari dell'unità immobiliare di cui si discorre (per esser divenute an-
[...] che “formalmente” intestatarie nel maggio 2021), la tesi dell'opponente non condurrebbe comunque a non ritenere indebita la percezione da parte di della quota Parte_1 parte dell'indennità di esproprio.
Ed invero, le parti nella clausola n. 11 più volte citata avevano previsto che l'attribuzione dell'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio sarebbe avvenuta “secondo le per- centuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupazione di urgenza” solo nel caso in cui il “pagamento” dell'indennità de qua fosse stato “deliberato” prima di 120 giorni dalla sottoscrizione dell'atto transattivo.
In altri termini, solo ove il pagamento fosse stato deliberato entro il 6 giugno 2014 (ergo entro 120 giorni dal 6 febbraio 2014), le parti sarebbero state d'accordo sul riconoscimento per “quote” (rectius, “secondo le percentuali” esposte nel decreto di occupazione di urgen- za;
percentuali, a loro volta, basate sulle quote millesimali di proprietà delle sorelle
[...]
Pt_5
19 Per contro, ove il pagamento fosse stato deliberato in data successiva al 6 giugno 2014 – come verificatosi nel caso di specie – le parti avevano condiviso l'attribuzione per intero ai soli “titolari” del bene espropriato.
Premesso che l'utilizzo del lemma “proprietari” declinato al plurale (e non al singolare) po- trebbe di per sé indirizzare al riconoscimento in favore delle sorelle odierne opposte e non della “singola” opponente, anche a voler ritenere che le parti avessero voluto intendere “ti- tolari” i soggetti anche formalmente intestatari del bene espropriato, resta il fatto che nel maggio 2021 le sorelle e – già “titolari” del bene in virtù della Per_2 Controparte_2 più volte richiamata sentenza del Tribunale di Livorno n. 556/2020 del 7.8.2020 per effetto del principio consensualistico ivi richiamato – divenivano pacificamente anche titolari for- mali del bene de quo e, per l'effetto, del tutto ingiustificata si presenta la volontà della di loro sorella di voler ritenere quanto indebitamente percepito sulla scorta delle “percen- Pt_1 tuali” esposte nel decreto di occupazione di urgenza.
In altri termini, essendo stato acclarato che il pagamento dell'indennità non è intervenuto entro il 6 giugno 2014, l'attribuzione dell'indennità non poteva esser ricondotta nell'alveo della prima ipotesi convenzionalmente considerata (“qualora il relativo pagamento sia de- liberato prima di gg. 120 dalla sottoscrizione del presente atto, l'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio proposta dalle ferrovie per il terreno di via Magrì verrà attri- buita alle parti secondo le percentuali esposte dall'espropriante nel decreto di occupazione di urgenza”) bensì nella seconda ipotesi (“successivamente ogni indennizzo competerà ai ti- tolari del bene espropriato”).
Alla luce di quanto sinora esposto, anche tale motivo di opposizione – che ad avviso dello scrivente, diversamente da quanto eccepito dalle opposte, non integra una inammissibile mutatio libelli bensì solo una più raffinata argomentazione difensiva a supporto dell'opposizione stessa e comunque sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza alcuna compromissione delle potenzialità difensive delle odierne opposte - merita reiezione.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
L'accoglimento parziale dell'opposizione (limitatamente alla ravvisata erronea quantifica- zione del credito azionato in via monitoria), la reiezione, per contro, delle restante doglian- ze dell'attrice opponente, la particolare complessità della vicenda giuridica (in fatto ed in
20 diritto) integrano, ad avviso dello scrivente Giudicante, quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra la parte attrice e le parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione formulata da revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 636/2024 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13 giugno
2024 (R.G. 1381/2024) ed oggetto di opposizione;
2) Condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, alla correspon- Parte_1 sione in favore di e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di € 16.753,99 oltre interessi legali dalla domanda monitoria sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in data 2 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
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