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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 8/04/2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20984 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto pagamento post omologa
TRA
, CF: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, C.F.: , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
, nato a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3 domiciliati in Pomigliano D'Arco alla via San Paolo di Tarso 12, presso lo studio legale dell'avv. Guglielmo Crisci, da cui sono rappresentati e difesi, giusta mandato in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Direzione Metropolitana sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n.55. rappresentato e difeso dal funzionario dottoressa GIUSEPPINA IMPERATRICE, come da procura in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe indicati, nella spiegata qualità di genitori esercenti la potestà, convengono in giudizio l'Amministrazione resistente per sentir dichiarare il diritto alla corresponsione dei ratei di civile ai sensi Parte_2 della l.66/62 ,l382/70, l508/88,l 289/90), con decorrenza dal 30.06.2022, in favore del figlio minore. CP_ Si è costituito l nel presente giudizio eccependo di aver provveduto alla liquidazione dei ratei in data 06/11/2024, come da prospetto depositato in atti, e di aver provveduto nello stesso giorno a validare gli arretrati che sono stati riscossi il 02/12/2024 All'esito dell'odierna udienza di discussione, le parti chiedono congiuntamente di dichiararsi la cessata materia del contendere, riconoscendo l'avvenuto pagamento dei suddetti ratei e per gli importi richiesti, pertanto, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). CP_ Dalla documentazione depositata dall risulta l'avvenuta liquidazione e il pagamento di quanto spettante per la pretesa di cui al ricorso introduttivo. Parte ricorrente ha riconosciuto tale adempimento, dichiarandosi integralmente soddisfatta.
Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta oltre i termini di legge e successivamente al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
1600,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 8/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 8/04/2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20984 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto pagamento post omologa
TRA
, CF: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, C.F.: , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
, nato a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3 domiciliati in Pomigliano D'Arco alla via San Paolo di Tarso 12, presso lo studio legale dell'avv. Guglielmo Crisci, da cui sono rappresentati e difesi, giusta mandato in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Direzione Metropolitana sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n.55. rappresentato e difeso dal funzionario dottoressa GIUSEPPINA IMPERATRICE, come da procura in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe indicati, nella spiegata qualità di genitori esercenti la potestà, convengono in giudizio l'Amministrazione resistente per sentir dichiarare il diritto alla corresponsione dei ratei di civile ai sensi Parte_2 della l.66/62 ,l382/70, l508/88,l 289/90), con decorrenza dal 30.06.2022, in favore del figlio minore. CP_ Si è costituito l nel presente giudizio eccependo di aver provveduto alla liquidazione dei ratei in data 06/11/2024, come da prospetto depositato in atti, e di aver provveduto nello stesso giorno a validare gli arretrati che sono stati riscossi il 02/12/2024 All'esito dell'odierna udienza di discussione, le parti chiedono congiuntamente di dichiararsi la cessata materia del contendere, riconoscendo l'avvenuto pagamento dei suddetti ratei e per gli importi richiesti, pertanto, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). CP_ Dalla documentazione depositata dall risulta l'avvenuta liquidazione e il pagamento di quanto spettante per la pretesa di cui al ricorso introduttivo. Parte ricorrente ha riconosciuto tale adempimento, dichiarandosi integralmente soddisfatta.
Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta oltre i termini di legge e successivamente al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
1600,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 8/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo