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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15497/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240053331886000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19481/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 11/07/2025 e depositato in data 10/09/2025, impugnava la cartella di pagamento n.0712024005333 1886000 notificata il
25/06/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2017 per un importo complessivo di euro 187,97 per l'autoveicolo targato Targa_1, relativa all'avviso di accertamento riemesso n.734358720961 asseritamente notificato in data 18/04/2023 e al prodromico avviso di accertamento n.734292659517 asseritamente notificato il 04/02/2021, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, l'intervenuta prescrizione triennale. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
Venivano depositate in data 23/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente evidenziava la non tempestiva costituzione in giudizio della Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2020. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica sia dell'avviso di accertamento riemesso n.734358720961 che di quello prodromico n.734292659517. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite che quantifica in €100,00, oltre oneri ed accessori di legge e rimborso CUT, da liquidare al procuratore antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15497/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240053331886000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19481/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 11/07/2025 e depositato in data 10/09/2025, impugnava la cartella di pagamento n.0712024005333 1886000 notificata il
25/06/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2017 per un importo complessivo di euro 187,97 per l'autoveicolo targato Targa_1, relativa all'avviso di accertamento riemesso n.734358720961 asseritamente notificato in data 18/04/2023 e al prodromico avviso di accertamento n.734292659517 asseritamente notificato il 04/02/2021, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, l'intervenuta prescrizione triennale. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
Venivano depositate in data 23/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente evidenziava la non tempestiva costituzione in giudizio della Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2020. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica sia dell'avviso di accertamento riemesso n.734358720961 che di quello prodromico n.734292659517. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite che quantifica in €100,00, oltre oneri ed accessori di legge e rimborso CUT, da liquidare al procuratore antistatario.