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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2936/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2936/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. CARIGNANO CLAUDIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avv. VERRA MARIA TERESA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Acceglio il 28/05/2016, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte I, Serie A, dell'anno 2016 nonché nei Registri dello Stato civile del Comune di Manta, anno 2016, parte II, serie
C, n. 14, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dal matrimonio il 09/03/2017 in Cuneo è nata la figlia;
Persona_1
- che in data 02/12/2022 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data
15/12/2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento alle seguenti condizioni:
1) la figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ma con Persona_1 collocazione prevalente presso la mamma e residenza anagrafica con la genitrice in ZO,
Municipio di Castellar, Via Borgo Cocun n. 11; i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione
2) e collaboreranno nell'educazione della figlia e le Parte_1 Controparte_1 Per_1 garantiranno il loro affetto e la loro presenza attraverso un rapporto collaborativo e lo scambio di informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti la stessa;
3) entrambi i genitori si impegnano a condividere la gestione dei rapporti della figlia anche con la scuola ed a condividere scelte e regole educative da impartirle;
4) i genitori si impegnano a collaborare nelle decisioni relative alla figlia alla luce dei bisogni emotivo-affettivi e materiali della stessa, anche garantendo il mantenimento di un rapporto sereno con entrambi i genitori e la stabilità delle abitudini di vita, evitando il suo coinvolgimento nei conflitti coniugali;
5) i genitori si impegnano a preservare il legame di con il fratello ed a garantire Per_1 Pt_2 la frequentazione della fratria e la preservazione del legame;
6) i genitori si impegnano a preservare i legami e la frequentazione di con i parenti sia Per_1
del lato materno che del lato paterno;
7) il padre potrà tenere con sé la figlia minore a fine settimana Controparte_1 Per_1 alternati, dal venerdì (all'uscita dalla scuola o, in periodo non scolastico, tra le 16:30 e le
17:00) fino al lunedì sera (con cena presso il padre e il rientro entro le ore 20:30) e tutti i lunedì e giovedì: giorni durante i quali egli si occuperà di prelevare la figlia da scuola ed a riportarla alla madre entro l'orario serale ordinariamente previsto in vista del riposo;
8) la figlia minore trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore un Per_1 periodo di almeno 15 giorni anche continuativo durante le vacanze estive, da stabilirsi in accordo tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, tenuto conto degli impegni anche scolastici della minore e di quelli lavorativi dei genitori, in ogni caso favorendo i contatti dell'altro genitore attraverso due videochiamate giornaliere (una tra le 9:30 e le
10:30, l'altra tra le 20:30 e le 21:30); i genitori previo accordo potranno individuare altri giorni di vacanze estive, beneficiando eventualmente dell'aiuto di parenti o di baby sitter, in tal caso le spese della baby sitter saranno a totale carico del genitore presso il quale Per_1 trascorrerà la vacanza;
9) la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno del suo Per_1 compleanno, la Pasqua ed il Natale. Anche la gestione delle vacanze scolastiche (Natale,
Pasqua, Carnevale) e delle veriori festività nazionali seguirà la regola dell'alternanza.
Altresì parteciperà al compleanno del proprio fratello;
Per_1 Pt_2
10) i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di , Per_1 in ogni caso alle spese tutte non coperte dal SSN – SSN che dovrà essere il canale di scelta privilegiato per qualsiasi tipologia di visita e/o intervento – , scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia, in tutti i casi previo accordo e documentate.
Le eventuali spese della baby sitter per il tempo di permanenza di con ciascun genitore Per_1 saranno a carico di quel solo genitore. Per quanto qui non previsto, le parti fanno riferimento al protocollo di intesa siglato il 15/3/2016 tra i magistrati e gli avvocati del Foro di Torino, che dichiarano di conoscere ed accettare a disciplina della materia (doc. 14);
11) il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il Controparte_1 Per_1 versamento di assegno mensile di importo pari ad € 160,00 (centosessanta/00), da versarsi alla genitrice collocataria anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento a partire dal mese di dicembre 2025. Assegno soggetto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
12) la signora continuerà a percepire al 100% l'assegno unico universale erogato Pt_1 dall'INPS per la figlia;
Per_1
13) il sig. trasferirà alla sig.ra la propria quota di Controparte_1 Pt_1 comproprietà della casa già coniugale (identificata a Catasto Fabbricati del Comune di
ZO, Foglio 4 mappale 479 subalterno 4) per il corrispettivo pari al 50% dell'importo capitale complessivamente versato alla in pagamento del mutuo alla data del Parte_3
30/9/2025 (€ 8.567,78), oltre all'importo che il sig. , successivamente al 30/9/2025, CP_1 dovesse versare alla Bene quale suo quota di rimborso del capitale mutuato alla data Pt_3 che sarà convenuta per l'atto notarile di trasferimento, secondo il piano di rientro e la simulazione dell'estinzione anticipata del mutuo che la fornirà il giorno dell'atto; Parte_3 nello stesso atto, con il consenso della Bene Banca, la sig.ra si accollerà in via Parte_1 esclusiva il suddetto mutuo, liberando i fideiussori. Il corrispettivo dovuto verrà versato dalla sig.ra previa compensazione con il proprio credito di € 3.783,16 vantato a titolo di Pt_1 spese di mantenimento ordinario della minore al mese di novembre 2025. Il sig. Per_1
delega ai sensi degli artt. 1268 e ss. c.c. la sig.ra , che accetta, ad CP_1 Pt_1 effettuare il pagamento del corrispettivo della cessione (al netto del credito in compensazione) all'avv. Verra che lo tratterrà in acconto sul credito da essa stessa maturato nei confronti del sig. per le spese della sua assistenza. CP_1
Le parti dichiarano che il suddetto trasferimento immobiliare ed il contestuale accollo del mutuo sono esenti da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare;
15) spese dei legali compensate;
16) i signori e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei Pt_1 CP_1 documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio Per_1 passaporto;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...]
ZO (CN), e , nato il [...] ZO (CN), Controparte_1 celebrato in Acceglio il 28/05/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 1, parte I, Serie A, dell'anno 2016 nonché nei Registri dello Stato civile del Comune di Manta, anno 2016, parte II, serie C, n. 14;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Nulla sulle spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acceglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Manta dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2936/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. CARIGNANO CLAUDIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avv. VERRA MARIA TERESA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Acceglio il 28/05/2016, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte I, Serie A, dell'anno 2016 nonché nei Registri dello Stato civile del Comune di Manta, anno 2016, parte II, serie
C, n. 14, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dal matrimonio il 09/03/2017 in Cuneo è nata la figlia;
Persona_1
- che in data 02/12/2022 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data
15/12/2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento alle seguenti condizioni:
1) la figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ma con Persona_1 collocazione prevalente presso la mamma e residenza anagrafica con la genitrice in ZO,
Municipio di Castellar, Via Borgo Cocun n. 11; i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione
2) e collaboreranno nell'educazione della figlia e le Parte_1 Controparte_1 Per_1 garantiranno il loro affetto e la loro presenza attraverso un rapporto collaborativo e lo scambio di informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti la stessa;
3) entrambi i genitori si impegnano a condividere la gestione dei rapporti della figlia anche con la scuola ed a condividere scelte e regole educative da impartirle;
4) i genitori si impegnano a collaborare nelle decisioni relative alla figlia alla luce dei bisogni emotivo-affettivi e materiali della stessa, anche garantendo il mantenimento di un rapporto sereno con entrambi i genitori e la stabilità delle abitudini di vita, evitando il suo coinvolgimento nei conflitti coniugali;
5) i genitori si impegnano a preservare il legame di con il fratello ed a garantire Per_1 Pt_2 la frequentazione della fratria e la preservazione del legame;
6) i genitori si impegnano a preservare i legami e la frequentazione di con i parenti sia Per_1
del lato materno che del lato paterno;
7) il padre potrà tenere con sé la figlia minore a fine settimana Controparte_1 Per_1 alternati, dal venerdì (all'uscita dalla scuola o, in periodo non scolastico, tra le 16:30 e le
17:00) fino al lunedì sera (con cena presso il padre e il rientro entro le ore 20:30) e tutti i lunedì e giovedì: giorni durante i quali egli si occuperà di prelevare la figlia da scuola ed a riportarla alla madre entro l'orario serale ordinariamente previsto in vista del riposo;
8) la figlia minore trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore un Per_1 periodo di almeno 15 giorni anche continuativo durante le vacanze estive, da stabilirsi in accordo tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, tenuto conto degli impegni anche scolastici della minore e di quelli lavorativi dei genitori, in ogni caso favorendo i contatti dell'altro genitore attraverso due videochiamate giornaliere (una tra le 9:30 e le
10:30, l'altra tra le 20:30 e le 21:30); i genitori previo accordo potranno individuare altri giorni di vacanze estive, beneficiando eventualmente dell'aiuto di parenti o di baby sitter, in tal caso le spese della baby sitter saranno a totale carico del genitore presso il quale Per_1 trascorrerà la vacanza;
9) la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno del suo Per_1 compleanno, la Pasqua ed il Natale. Anche la gestione delle vacanze scolastiche (Natale,
Pasqua, Carnevale) e delle veriori festività nazionali seguirà la regola dell'alternanza.
Altresì parteciperà al compleanno del proprio fratello;
Per_1 Pt_2
10) i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di , Per_1 in ogni caso alle spese tutte non coperte dal SSN – SSN che dovrà essere il canale di scelta privilegiato per qualsiasi tipologia di visita e/o intervento – , scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia, in tutti i casi previo accordo e documentate.
Le eventuali spese della baby sitter per il tempo di permanenza di con ciascun genitore Per_1 saranno a carico di quel solo genitore. Per quanto qui non previsto, le parti fanno riferimento al protocollo di intesa siglato il 15/3/2016 tra i magistrati e gli avvocati del Foro di Torino, che dichiarano di conoscere ed accettare a disciplina della materia (doc. 14);
11) il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il Controparte_1 Per_1 versamento di assegno mensile di importo pari ad € 160,00 (centosessanta/00), da versarsi alla genitrice collocataria anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento a partire dal mese di dicembre 2025. Assegno soggetto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
12) la signora continuerà a percepire al 100% l'assegno unico universale erogato Pt_1 dall'INPS per la figlia;
Per_1
13) il sig. trasferirà alla sig.ra la propria quota di Controparte_1 Pt_1 comproprietà della casa già coniugale (identificata a Catasto Fabbricati del Comune di
ZO, Foglio 4 mappale 479 subalterno 4) per il corrispettivo pari al 50% dell'importo capitale complessivamente versato alla in pagamento del mutuo alla data del Parte_3
30/9/2025 (€ 8.567,78), oltre all'importo che il sig. , successivamente al 30/9/2025, CP_1 dovesse versare alla Bene quale suo quota di rimborso del capitale mutuato alla data Pt_3 che sarà convenuta per l'atto notarile di trasferimento, secondo il piano di rientro e la simulazione dell'estinzione anticipata del mutuo che la fornirà il giorno dell'atto; Parte_3 nello stesso atto, con il consenso della Bene Banca, la sig.ra si accollerà in via Parte_1 esclusiva il suddetto mutuo, liberando i fideiussori. Il corrispettivo dovuto verrà versato dalla sig.ra previa compensazione con il proprio credito di € 3.783,16 vantato a titolo di Pt_1 spese di mantenimento ordinario della minore al mese di novembre 2025. Il sig. Per_1
delega ai sensi degli artt. 1268 e ss. c.c. la sig.ra , che accetta, ad CP_1 Pt_1 effettuare il pagamento del corrispettivo della cessione (al netto del credito in compensazione) all'avv. Verra che lo tratterrà in acconto sul credito da essa stessa maturato nei confronti del sig. per le spese della sua assistenza. CP_1
Le parti dichiarano che il suddetto trasferimento immobiliare ed il contestuale accollo del mutuo sono esenti da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare;
15) spese dei legali compensate;
16) i signori e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei Pt_1 CP_1 documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio Per_1 passaporto;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...]
ZO (CN), e , nato il [...] ZO (CN), Controparte_1 celebrato in Acceglio il 28/05/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 1, parte I, Serie A, dell'anno 2016 nonché nei Registri dello Stato civile del Comune di Manta, anno 2016, parte II, serie C, n. 14;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Nulla sulle spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acceglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Manta dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi