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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1265/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Federica Favata (pec: P.IVA_1
; Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Emanuele Randazzo (pec:
; Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2345/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 21.07.2020 e pubblicata il 22.07.2020;
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MO GIUDICE DELLA CORTE DI APPELLO ADITA
Reiectis Adversis,
1) Nel merito riformare la sentenza in quanto non è stata raggiunta la prova di una sufficiente attribuzione di responsabilità riguardo il danno lamentato dall'attrice in atto di citazione nel giudizio di primo grado;
2) In Subordine, in caso di acclarata responsabilità del riformare, in ogni caso, la Parte_1
citata sentenza per non avere attribuito alcuna colpa ai sensi dell'art.1227 c.c. circa la condotta dell'odierna appellata Sig.ra nella causazione del danno;
CP_1
3) Vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%”; per l'appellata:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
“Reiectis adversis Rigettare integralmente l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 2345/2020 del 21/07/2020 resa in prime cure dal Tribunale di Palermo, per l'effetto confermandola integralmente in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese, onorari e spese generali di entrambi i gradi del giudizio, ex D.M. 13 agosto
2022, n. 147, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 11.10.2017 conveniva in giudizio, CP_1
dinanzi al Tribunale di Palermo, il chiedendo: Parte_1
- che venisse dichiarata la responsabilità del ex art. 14 della Legge Regionale Pt_1
Siciliana 03.07.2000 n. 15 e del Decr. Ass. Sicilia 13.12.2007 n. 45623, allegato 1), ovvero, in via subordinata ex art. 2043 c.c., per le lesioni fisiche da essa patite in data 22.05.2016, alle ore 9:30 circa, allorquando, dopo essere scesa dall'autovettura condotta dal coniuge nella via Sardegna in Carini ed avere percorso a piedi qualche metro, giunta CP_2 in prossimità dell'incrocio con la Via Sant'Anna, era stata aggredita da un cane randagio, smagrito e privo di collare, che la portava a ritrarsi indietro velocemente, così ponendo il piede in fallo ed inciampando rovinosamente a terra;
pagina 2 di 9 - che venisse ristorata dei danni patiti (“frattura composta ed ingranata della branca ischiatica di sn in fase riparativa”, con una prognosi di giorni trenta), nella misura di euro 10.000,00, ovvero in altro diverso importo che fosse emerso in esito alla c.t.u. medico-legale, da contenere comunque entro lo scaglione di euro 26.000,00;
- in via istruttoria, che venisse ammessa la prova testimoniale articolata e venisse espletata c.t.u. medico-legale, al fine di valutare le lesioni riportate, i periodi di ITT e ITP, i postumi invalidanti residuati e la loro eventuale incidenza sulla capacità lavorativa specifica, nonché la congruità delle spese mediche sostenute.
2. Nella comparsa conclusionale l'attrice, nel ribadire la propria richiesta di dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso al ex art. 2052 e/o ex art. 2043 c.c., Pt_1
precisava la domanda chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti (danno biologico, danno morale e danno patrimoniale emergente) in misura non inferiore ad euro 11.133,44 ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata.
3. Si costituiva il il quale chiedeva: Parte_1
- in via preliminare, che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
- nel merito, che venissero rigettate le domande di parte avversa, in quanto sia infondate in fatto e in diritto, che sfornite di prova;
- in subordine, che venisse ritenuto e dichiarato che il sinistro si era verificato a causa di un evento fortuito e/o a causa della condotta colposa di CP_1
- in ulteriore subordine, nell'ipotesi di propria condanna, che venisse graduato il proprio concorso di colpa con quella attribuibile alla controparte, secondo quanto accertato.
4. Istruita la causa con produzione documentale, prova testimoniale e consulenza medico- legale sulla persona della , con sentenza in data 21-22 luglio 2020 il Tribunale di CP_1
Palermo accertava la legittimazione passiva dell'ente convenuto (in forza della Legge
Regione Siciliana n. 15/2000 in materia di “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”) e, qualificata la pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., in accoglimento delle domande attoree, affermava la responsabilità del in ordine al sinistro;
per l'effetto, in adesione alle Parte_1 conclusioni del c.t.u. nominato (che aveva accertato postumi permanenti nella misura del pagina 3 di 9 5%), condannava l'Ente al risarcimento del pregiudizio sofferto dalla nella misura CP_1 complessiva di euro 13.715,86, oltre rivalutazione monetaria (sull'importo di € 953,86) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo. Il Tribunale, inoltre, in ragione del criterio legale della soccombenza, condannava il convenuto a rifondere le spese del Pt_1 giudizio alla danneggiata nella misura di euro 2.794,00, da distrarre in favore del procuratore antistatario, e poneva a carico del il pagamento delle spese relative Pt_1 alla c.t.u.
4.1. Nello specifico, all'esito della prova testimoniale e alla luce delle risultanze documentali, il giudice di prime cure riteneva provato che il sinistro fosse stato cagionato dal comportamento di un cane vagante nella via Sardegna privo di collare, di Parte_1 guinzaglio, di microchip e di ogni genere di strumento atto a trattenerlo: circostanze che, unitamente al fatto che dopo il sinistro nessuno si avvicinò alla per reclamare il CP_1 cane e segnalarne la proprietà, deponevano per la sua qualità di “randagio”.
4.2. Il Tribunale riteneva, altresì, che fosse certamente da escludere il concorso di colpa della danneggiata, posto che, per un verso, non era stata fornita prova alcuna circa la violazione dei doveri di diligenza e prudenza da parte della (la quale, avvedutasi CP_1 della presenza del cane nella strada, per tentare di sfuggirvi, si era allontanata velocemente, cadendo); per altro verso, non era stato dimostrato che il sul quale Pt_1 gravava il dovere di adottare provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrecassero disturbo alle persone nelle pubbliche vie, avesse assolto ai propri compiti istituzionali, non avendo questi provato di avere approntato idonee attività e/o iniziative di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo.
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 21.09.2020, il ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
7. Sostituita l'udienza del giorno 05.02.2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza dell'11.02.2025, è stata trattenuta in decisione.
pagina 4 di 9 8. Con il primo motivo, articolato in quattro profili, il ha lamentato Parte_1
l'errata applicazione degli artt. 2697, 2051, 2043 e 1227 c.c., nonché delle norme che regolano il fenomeno del randagismo, ritenendo così errata sia l'applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia, sia la ricostruzione della dinamica del sinistro.
8.1. In particolare, con il primo profilo l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice sulla base della sola testimonianza del teste escusso, il quale, tuttavia, si sarebbe limitato ad una mera conferma dei capitolati di prova che gli furono letti (taluni, a suo dire, intrisi di manifestazioni di giudizio), omettendo la descrizione precisa dei fatti, del luogo e della dinamica del sinistro.
8.2. Con il secondo profilo di doglianza il ritiene che non sia stata raggiunta la Pt_1 prova della riconducibilità dell'evento alla propria condotta omissiva, posto che non sarebbe stato provato:
- che il cane fosse aggressivo;
- che la sola presenza dell'animale lungo la strada potesse avere determinato sia la caduta al suolo della che le lesioni dalla stessa riportate (non essendo state infatti CP_1 riscontrate lesioni da aggressione da parte del cane, bensì “lesioni da caduta”).
Invero, alla luce della dinamica del sinistro prospettata dalla stessa e all'esito della CP_1 prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio, rileva ancora il non si Pt_1
sarebbe verificata alcuna aggressione da parte del cane: ciò che escluderebbe la sua responsabilità ex art.2043 c.c.
8.3. Con il terzo profilo l sostiene che il giudice di prime cure avrebbe Parte_2
comunque dovuto attribuire il sinistro unicamente alla disattenzione della , la CP_1 quale, in applicazione al principio di prevedibilità dell'evento dannoso, avrebbe dovuto prevedere il potenziale pericolo ed incedere in modo più avveduto, mediante l'adozione di un comportamento “ordinariamente attento e cauto”.
8.4. Infine, in via subordinata, l'odierno appellante rileva che il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno ravvisare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della danneggiata, avuto riguardo alla sproporzione dell'evento rispetto alla causa.
pagina 5 di 9 9. Con il secondo motivo di appello il ha contestato l'avvenuta Parte_1 quantificazione del danno, da ritenere “eccessiva e sproporzionata”.
10. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
10.1. Quanto al primo motivo di appello, si osserva, in primo luogo, che non meritano condivisione le censure di genericità alla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il teste , coniuge dell'attrice (della cui attendibilità, come correttamente CP_2 rilevato dal Giudice di prime cure, non vi è ragione di dubitare), contrariamente a quanto lamentato dal non si è limitato a confermare i capitolati di prova sottopostigli, Pt_1 ma ha descritto con precisione la dinamica del sinistro.
Sul capitolo 1) della memoria istruttoria (“Vero è che il giorno 22/05/2016 alle ore 9.30 circa la signora trovavasi a percorrere a piedi la via Sardegna di Carini”) il teste ha infatti CP_1 dichiarato: “confermo il cap. 1 della memoria istruttoria attorea e preciso che al momento del fatto io mi trovavo all'interno della mia auto e avevo appena accompagnato mia moglie dal parrucchiere in via Sardegna, quando ho visto che, scesa dall'auto, veniva assalita da un cane che le [è] corso dietro; lei ha iniziato a correre ed è caduta sulla strada; (…) preciso che aveva [fatto] appena pochi metri con il cane che le stava addosso quando è caduta in avanti”.
Sul capitolo 2) della memoria istruttoria (“Vero è che, pervenuta quasi all'altezza dell'incrocio con la via Sant'Anna, la stessa veniva aggredita da un cane randagio”) il teste ha dichiarato:
“confermo il cap. 2 che corrisponde a quanto ho già detto (…)”.
Sul capitolo 3) della memoria istruttoria (“Vero è che il cane che ha aggredito la signora CP_1 si presentava smagrito e con il pelo rado, nonché privo di medaglietta e collare”) il teste ha
[...]
dichiarato: “è vero il cap. 3 che mi viene letto e preciso che il cane non aveva né guinzaglio né collare;
era di colore marrone scuro, credo;
dopo che è caduta, io sono sceso subito dall'auto e ho cercato di allontanare il cane da lei;
quando mi sono avvicinato l'animale è fuggito” (…) Mia moglie
è rimasta a terra ed io l'ho aiutata a salire in auto;
da lì siamo andati all'ospedale di Partinico;
lamentava forti dolori all'inguine; (…) il cane era uno soltanto”.
Infine, il teste ha confermato i capitoli 4) (“Vero è che la signora , nel tentativo di CP_1
evitare l'aggressione del cane, si ritraeva velocemente all'indietro ma, così facendo, cadeva a terra”) e
5) (“Vero è che, a seguito della caduta, la signora lamentava dolori al bacino ed è stata, CP_1
pagina 6 di 9 quindi, accompagnata al P.T.E., ove le è stata riscontrata una frattura alla branca ischiatica”) della memoria istruttoria, precisando che quando la moglie è stata aggredita “non c'erano persone intorno”.
10.2. Alla luce della puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del teste escusso, anche le ulteriori doglianze dell'appellante devono ritenersi infondate.
La circostanza, infatti, che la odierna appellata non abbia riportato lesioni direttamente riconducibili all'aggressione del cane è del tutto irrilevante, come correttamente rilevato anche dal Giudice di primo grado, posto che la caduta di è da mettere in CP_1
diretta relazione con il suo tentativo di mettersi velocemente in fuga dal cane, la cui condotta aggressiva, indipendentemente dall'assenza di lesioni allo stesso direttamente riconducibili, si pone in relazione causale con la caduta dell'odierna appellata (cui sono conseguite le lesioni riscontrate dal C.T.U. nominato in primo grado).
10.3. Al contempo, non si ravvisano profili di colpa imputabili all'appellata, attesa l'imprevedibilità dell'evento. Non è dato comprendere, infatti, quale avrebbe dovuto essere il comportamento “ordinariamente attento e cauto” invocato dal posto che Pt_1 CP_1
avvedutasi del pericolo, tentò di rifuggirvi, allontanandosi repentinamente, così
[...] inciampando e cadendo a terra.
10.4. Del tutto immuni da censure, poi, sono le argomentazioni del Giudice di primo grado in ordine alla responsabilità del genericamente confutate nell'atto di Pt_1
appello.
Secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. III, 28 aprile
2010, n. 10190) grava sui Comuni, a norma della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, “l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine”; pertanto, “una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Pt_1 risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità”.
Inoltre, va osservato che “in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di
pagina 7 di 9 recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” [così Cass., sez. VI-III, 24 marzo 2022, ord. n. 9621, che ha precisato: “(…) "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni,
l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" - valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del
2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) - si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto (…) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.)”].
Nel caso di specie, non è contestato che nella regione Sicilia l'obbligo del recupero dei cani randagi gravi sui Comuni, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15;
l'appellata, inoltre, ha dato prova che il sinistro ad essa occorso, poiché avvenuto in pieno centro cittadino, rientrava nel novero di quelli che la regola cautelare mirava ad evitare, mentre il non ha nemmeno allegato di essersi attivato per la tutela dei cittadini Pt_1
dalla presenza di cani randagi.
10.5. Del tutto generiche, poi, sono le censure mosse alla sentenza impugnata laddove ha ritenuto provato (sulla base di molteplici circostanze, quali l'assenza di collare, guinzaglio o qualsivoglia altro strumento atto a trattenerlo) che il cane in questione fosse randagio.
11. Altrettanto generiche, infine, sono le doglianze relative alla quantificazione del danno, di cui al secondo motivo di appello, non supportate da alcun rilievo critico alla C.T.U. medico-legale espletata in primo grado.
12. Tanto premesso, l'appello va rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
14. Si dà atto che dà atto che atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 2345/2020, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data
21.07.2020 e pubblicata il 22.07.2020, che conferma;
- condanna il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 2 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1265/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Federica Favata (pec: P.IVA_1
; Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Emanuele Randazzo (pec:
; Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2345/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 21.07.2020 e pubblicata il 22.07.2020;
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MO GIUDICE DELLA CORTE DI APPELLO ADITA
Reiectis Adversis,
1) Nel merito riformare la sentenza in quanto non è stata raggiunta la prova di una sufficiente attribuzione di responsabilità riguardo il danno lamentato dall'attrice in atto di citazione nel giudizio di primo grado;
2) In Subordine, in caso di acclarata responsabilità del riformare, in ogni caso, la Parte_1
citata sentenza per non avere attribuito alcuna colpa ai sensi dell'art.1227 c.c. circa la condotta dell'odierna appellata Sig.ra nella causazione del danno;
CP_1
3) Vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%”; per l'appellata:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
“Reiectis adversis Rigettare integralmente l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 2345/2020 del 21/07/2020 resa in prime cure dal Tribunale di Palermo, per l'effetto confermandola integralmente in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese, onorari e spese generali di entrambi i gradi del giudizio, ex D.M. 13 agosto
2022, n. 147, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 11.10.2017 conveniva in giudizio, CP_1
dinanzi al Tribunale di Palermo, il chiedendo: Parte_1
- che venisse dichiarata la responsabilità del ex art. 14 della Legge Regionale Pt_1
Siciliana 03.07.2000 n. 15 e del Decr. Ass. Sicilia 13.12.2007 n. 45623, allegato 1), ovvero, in via subordinata ex art. 2043 c.c., per le lesioni fisiche da essa patite in data 22.05.2016, alle ore 9:30 circa, allorquando, dopo essere scesa dall'autovettura condotta dal coniuge nella via Sardegna in Carini ed avere percorso a piedi qualche metro, giunta CP_2 in prossimità dell'incrocio con la Via Sant'Anna, era stata aggredita da un cane randagio, smagrito e privo di collare, che la portava a ritrarsi indietro velocemente, così ponendo il piede in fallo ed inciampando rovinosamente a terra;
pagina 2 di 9 - che venisse ristorata dei danni patiti (“frattura composta ed ingranata della branca ischiatica di sn in fase riparativa”, con una prognosi di giorni trenta), nella misura di euro 10.000,00, ovvero in altro diverso importo che fosse emerso in esito alla c.t.u. medico-legale, da contenere comunque entro lo scaglione di euro 26.000,00;
- in via istruttoria, che venisse ammessa la prova testimoniale articolata e venisse espletata c.t.u. medico-legale, al fine di valutare le lesioni riportate, i periodi di ITT e ITP, i postumi invalidanti residuati e la loro eventuale incidenza sulla capacità lavorativa specifica, nonché la congruità delle spese mediche sostenute.
2. Nella comparsa conclusionale l'attrice, nel ribadire la propria richiesta di dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso al ex art. 2052 e/o ex art. 2043 c.c., Pt_1
precisava la domanda chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti (danno biologico, danno morale e danno patrimoniale emergente) in misura non inferiore ad euro 11.133,44 ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata.
3. Si costituiva il il quale chiedeva: Parte_1
- in via preliminare, che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
- nel merito, che venissero rigettate le domande di parte avversa, in quanto sia infondate in fatto e in diritto, che sfornite di prova;
- in subordine, che venisse ritenuto e dichiarato che il sinistro si era verificato a causa di un evento fortuito e/o a causa della condotta colposa di CP_1
- in ulteriore subordine, nell'ipotesi di propria condanna, che venisse graduato il proprio concorso di colpa con quella attribuibile alla controparte, secondo quanto accertato.
4. Istruita la causa con produzione documentale, prova testimoniale e consulenza medico- legale sulla persona della , con sentenza in data 21-22 luglio 2020 il Tribunale di CP_1
Palermo accertava la legittimazione passiva dell'ente convenuto (in forza della Legge
Regione Siciliana n. 15/2000 in materia di “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”) e, qualificata la pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., in accoglimento delle domande attoree, affermava la responsabilità del in ordine al sinistro;
per l'effetto, in adesione alle Parte_1 conclusioni del c.t.u. nominato (che aveva accertato postumi permanenti nella misura del pagina 3 di 9 5%), condannava l'Ente al risarcimento del pregiudizio sofferto dalla nella misura CP_1 complessiva di euro 13.715,86, oltre rivalutazione monetaria (sull'importo di € 953,86) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo. Il Tribunale, inoltre, in ragione del criterio legale della soccombenza, condannava il convenuto a rifondere le spese del Pt_1 giudizio alla danneggiata nella misura di euro 2.794,00, da distrarre in favore del procuratore antistatario, e poneva a carico del il pagamento delle spese relative Pt_1 alla c.t.u.
4.1. Nello specifico, all'esito della prova testimoniale e alla luce delle risultanze documentali, il giudice di prime cure riteneva provato che il sinistro fosse stato cagionato dal comportamento di un cane vagante nella via Sardegna privo di collare, di Parte_1 guinzaglio, di microchip e di ogni genere di strumento atto a trattenerlo: circostanze che, unitamente al fatto che dopo il sinistro nessuno si avvicinò alla per reclamare il CP_1 cane e segnalarne la proprietà, deponevano per la sua qualità di “randagio”.
4.2. Il Tribunale riteneva, altresì, che fosse certamente da escludere il concorso di colpa della danneggiata, posto che, per un verso, non era stata fornita prova alcuna circa la violazione dei doveri di diligenza e prudenza da parte della (la quale, avvedutasi CP_1 della presenza del cane nella strada, per tentare di sfuggirvi, si era allontanata velocemente, cadendo); per altro verso, non era stato dimostrato che il sul quale Pt_1 gravava il dovere di adottare provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrecassero disturbo alle persone nelle pubbliche vie, avesse assolto ai propri compiti istituzionali, non avendo questi provato di avere approntato idonee attività e/o iniziative di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo.
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 21.09.2020, il ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
7. Sostituita l'udienza del giorno 05.02.2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza dell'11.02.2025, è stata trattenuta in decisione.
pagina 4 di 9 8. Con il primo motivo, articolato in quattro profili, il ha lamentato Parte_1
l'errata applicazione degli artt. 2697, 2051, 2043 e 1227 c.c., nonché delle norme che regolano il fenomeno del randagismo, ritenendo così errata sia l'applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia, sia la ricostruzione della dinamica del sinistro.
8.1. In particolare, con il primo profilo l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice sulla base della sola testimonianza del teste escusso, il quale, tuttavia, si sarebbe limitato ad una mera conferma dei capitolati di prova che gli furono letti (taluni, a suo dire, intrisi di manifestazioni di giudizio), omettendo la descrizione precisa dei fatti, del luogo e della dinamica del sinistro.
8.2. Con il secondo profilo di doglianza il ritiene che non sia stata raggiunta la Pt_1 prova della riconducibilità dell'evento alla propria condotta omissiva, posto che non sarebbe stato provato:
- che il cane fosse aggressivo;
- che la sola presenza dell'animale lungo la strada potesse avere determinato sia la caduta al suolo della che le lesioni dalla stessa riportate (non essendo state infatti CP_1 riscontrate lesioni da aggressione da parte del cane, bensì “lesioni da caduta”).
Invero, alla luce della dinamica del sinistro prospettata dalla stessa e all'esito della CP_1 prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio, rileva ancora il non si Pt_1
sarebbe verificata alcuna aggressione da parte del cane: ciò che escluderebbe la sua responsabilità ex art.2043 c.c.
8.3. Con il terzo profilo l sostiene che il giudice di prime cure avrebbe Parte_2
comunque dovuto attribuire il sinistro unicamente alla disattenzione della , la CP_1 quale, in applicazione al principio di prevedibilità dell'evento dannoso, avrebbe dovuto prevedere il potenziale pericolo ed incedere in modo più avveduto, mediante l'adozione di un comportamento “ordinariamente attento e cauto”.
8.4. Infine, in via subordinata, l'odierno appellante rileva che il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno ravvisare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della danneggiata, avuto riguardo alla sproporzione dell'evento rispetto alla causa.
pagina 5 di 9 9. Con il secondo motivo di appello il ha contestato l'avvenuta Parte_1 quantificazione del danno, da ritenere “eccessiva e sproporzionata”.
10. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
10.1. Quanto al primo motivo di appello, si osserva, in primo luogo, che non meritano condivisione le censure di genericità alla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il teste , coniuge dell'attrice (della cui attendibilità, come correttamente CP_2 rilevato dal Giudice di prime cure, non vi è ragione di dubitare), contrariamente a quanto lamentato dal non si è limitato a confermare i capitolati di prova sottopostigli, Pt_1 ma ha descritto con precisione la dinamica del sinistro.
Sul capitolo 1) della memoria istruttoria (“Vero è che il giorno 22/05/2016 alle ore 9.30 circa la signora trovavasi a percorrere a piedi la via Sardegna di Carini”) il teste ha infatti CP_1 dichiarato: “confermo il cap. 1 della memoria istruttoria attorea e preciso che al momento del fatto io mi trovavo all'interno della mia auto e avevo appena accompagnato mia moglie dal parrucchiere in via Sardegna, quando ho visto che, scesa dall'auto, veniva assalita da un cane che le [è] corso dietro; lei ha iniziato a correre ed è caduta sulla strada; (…) preciso che aveva [fatto] appena pochi metri con il cane che le stava addosso quando è caduta in avanti”.
Sul capitolo 2) della memoria istruttoria (“Vero è che, pervenuta quasi all'altezza dell'incrocio con la via Sant'Anna, la stessa veniva aggredita da un cane randagio”) il teste ha dichiarato:
“confermo il cap. 2 che corrisponde a quanto ho già detto (…)”.
Sul capitolo 3) della memoria istruttoria (“Vero è che il cane che ha aggredito la signora CP_1 si presentava smagrito e con il pelo rado, nonché privo di medaglietta e collare”) il teste ha
[...]
dichiarato: “è vero il cap. 3 che mi viene letto e preciso che il cane non aveva né guinzaglio né collare;
era di colore marrone scuro, credo;
dopo che è caduta, io sono sceso subito dall'auto e ho cercato di allontanare il cane da lei;
quando mi sono avvicinato l'animale è fuggito” (…) Mia moglie
è rimasta a terra ed io l'ho aiutata a salire in auto;
da lì siamo andati all'ospedale di Partinico;
lamentava forti dolori all'inguine; (…) il cane era uno soltanto”.
Infine, il teste ha confermato i capitoli 4) (“Vero è che la signora , nel tentativo di CP_1
evitare l'aggressione del cane, si ritraeva velocemente all'indietro ma, così facendo, cadeva a terra”) e
5) (“Vero è che, a seguito della caduta, la signora lamentava dolori al bacino ed è stata, CP_1
pagina 6 di 9 quindi, accompagnata al P.T.E., ove le è stata riscontrata una frattura alla branca ischiatica”) della memoria istruttoria, precisando che quando la moglie è stata aggredita “non c'erano persone intorno”.
10.2. Alla luce della puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del teste escusso, anche le ulteriori doglianze dell'appellante devono ritenersi infondate.
La circostanza, infatti, che la odierna appellata non abbia riportato lesioni direttamente riconducibili all'aggressione del cane è del tutto irrilevante, come correttamente rilevato anche dal Giudice di primo grado, posto che la caduta di è da mettere in CP_1
diretta relazione con il suo tentativo di mettersi velocemente in fuga dal cane, la cui condotta aggressiva, indipendentemente dall'assenza di lesioni allo stesso direttamente riconducibili, si pone in relazione causale con la caduta dell'odierna appellata (cui sono conseguite le lesioni riscontrate dal C.T.U. nominato in primo grado).
10.3. Al contempo, non si ravvisano profili di colpa imputabili all'appellata, attesa l'imprevedibilità dell'evento. Non è dato comprendere, infatti, quale avrebbe dovuto essere il comportamento “ordinariamente attento e cauto” invocato dal posto che Pt_1 CP_1
avvedutasi del pericolo, tentò di rifuggirvi, allontanandosi repentinamente, così
[...] inciampando e cadendo a terra.
10.4. Del tutto immuni da censure, poi, sono le argomentazioni del Giudice di primo grado in ordine alla responsabilità del genericamente confutate nell'atto di Pt_1
appello.
Secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. III, 28 aprile
2010, n. 10190) grava sui Comuni, a norma della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, “l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine”; pertanto, “una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Pt_1 risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità”.
Inoltre, va osservato che “in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di
pagina 7 di 9 recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” [così Cass., sez. VI-III, 24 marzo 2022, ord. n. 9621, che ha precisato: “(…) "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni,
l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" - valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del
2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) - si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto (…) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.)”].
Nel caso di specie, non è contestato che nella regione Sicilia l'obbligo del recupero dei cani randagi gravi sui Comuni, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15;
l'appellata, inoltre, ha dato prova che il sinistro ad essa occorso, poiché avvenuto in pieno centro cittadino, rientrava nel novero di quelli che la regola cautelare mirava ad evitare, mentre il non ha nemmeno allegato di essersi attivato per la tutela dei cittadini Pt_1
dalla presenza di cani randagi.
10.5. Del tutto generiche, poi, sono le censure mosse alla sentenza impugnata laddove ha ritenuto provato (sulla base di molteplici circostanze, quali l'assenza di collare, guinzaglio o qualsivoglia altro strumento atto a trattenerlo) che il cane in questione fosse randagio.
11. Altrettanto generiche, infine, sono le doglianze relative alla quantificazione del danno, di cui al secondo motivo di appello, non supportate da alcun rilievo critico alla C.T.U. medico-legale espletata in primo grado.
12. Tanto premesso, l'appello va rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
14. Si dà atto che dà atto che atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
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P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 2345/2020, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data
21.07.2020 e pubblicata il 22.07.2020, che conferma;
- condanna il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 2 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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