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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1528/2019 spedito il 27/02/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2893/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300503/2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300503/2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300503/2010 IRPEF-ALIQUOTE 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, il
Ricorrente_1contribuente impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, relativi ai tributi IVA, IRAP e
IRES per l'anno d'imposta 2006, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione, per l'asserita inattendibilità dell'accertamento analitico-induttivo e per l'insussistenza dei presupposti per l'imputazione a sé di redditi societari.
Società_1Il ricorrente esponeva di rivestire la qualità di socio della S.r.l., partecipando al capitale sociale nella misura del 90%, e contestava l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 2893/2018, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio nei confronti della
Ricorrente_1società e, conseguentemente, corretta l'imputazione al socio della quota di utili extracontabili in proporzione alla partecipazione detenuta, pari al 90%, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello Ricorrente_1 , deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo sulla carenza dei presupposti dell'accertamento induttivo, sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e sull'illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili.
Ricorrente_1Il contribuente si costituiva in giudizio in data 28 gennaio 2019, provvedendo alla notifica del ricorso a mezzo raccomandata A/R n. 153164364447 del
29 gennaio 2019, pervenuta all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa in data 31 gennaio 2019, come da documentazione in atti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, la quale, con articolate controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria rappresentava che l'accertamento impugnato traeva origine dalla rilevata antieconomicità della gestione societaria posta in essere dalla società Società_1 S.r.l. nell'anno d'imposta 2006, caratterizzata da risultati economici non coerenti con le dimensioni, l'organizzazione e l'operatività dell'impresa, circostanza idonea, secondo la giurisprudenza di legittimità, a legittimare il ricorso all'accertamento analitico-induttivo.
L'Ufficio evidenziava, altresì, che il maggior reddito accertato in capo alla società costituiva presupposto sufficiente per l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti dei soci, trattandosi di società di capitali a ristretta base
Ricorrente_1partecipativa, nella quale il contribuente deteneva una partecipazione pari al 90% del capitale sociale, con conseguente immedesimazione tra gestione sociale e sfera patrimoniale del socio.
L'Agenzia delle Entrate sottolineava che, in tale contesto, l'onere di fornire la prova contraria alla presunzione di distribuzione gravava sul socio, il quale avrebbe dovuto dimostrare che gli utili extracontabili accertati fossero stati accantonati, reinvestiti ovvero comunque non percepiti, prova che nel caso di specie non risultava fornita.
Quanto alle ulteriori doglianze difensive, l'Ufficio contestava l'asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale, evidenziando come il contribuente non avesse indicato né dimostrato quali specifiche difese avrebbe potuto utilmente svolgere in sede procedimentale, né quale concreto pregiudizio ne sarebbe derivato, richiamando sul punto i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 2 dicembre 2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente attribuito rilievo dirimente alla circostanza, pacifica e documentalmente provata, che il contribuente Ricorrente_1 deteneva una partecipazione al capitale sociale della Società_1 S.r.l. nella misura del 90%, configurandosi, sotto il profilo sostanziale, una società di capitali a ristrettissima base partecipativa, connotata da un'evidente immedesimazione tra socio e gestione sociale.
In tale contesto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società non si fonda su un automatismo giuridico, bensì su un criterio di elevata probabilità logica, strettamente correlato alla concentrazione della partecipazione societaria e alla conseguente piena conoscenza e disponibilità, da parte del socio di controllo, delle dinamiche economico-gestionali dell'ente. Ne consegue che, in presenza di una partecipazione pari al 90%, la presunzione di imputazione al socio degli utili extracontabili accertati assume carattere particolarmente intenso, gravando sul socio stesso un onere probatorio rafforzato volto a dimostrare, in modo puntuale e specifico, che tali utili non siano stati distribuiti, ma accantonati, reinvestiti ovvero destinati a finalità estranee alla sua sfera patrimoniale.
Nel caso di specie, tale prova non risulta in alcun modo fornita, avendo l'appellante omesso di dimostrare l'esistenza di riserve, fondi di accantonamento o altre destinazioni incompatibili con la presunzione di distribuzione, sicché correttamente la Commissione
Tributaria Provinciale ha ritenuto imputabile al contribuente, in proporzione alla partecipazione detenuta, il maggior reddito accertato in capo alla società.
Parimenti infondate risultano le censure relative all'accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'antieconomicità grave e reiterata dell'attività d'impresa costituisce indice presuntivo sufficiente a legittimare il ricorso all'accertamento induttivo, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare la correttezza delle proprie scritture contabili.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, va rilevato che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'eventuale omissione del contraddittorio non comporta la nullità dell'atto impositivo in assenza della dimostrazione, da parte del contribuente, delle concrete difese che avrebbe potuto utilmente svolgere, onere che nel caso di specie non risulta assolto.
Ne consegue che la sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie e adeguatamente motivata, dovendo essere integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2893/2018.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi €. 1.500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 2 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Nunzio Cacciato
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1528/2019 spedito il 27/02/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2893/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300503/2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300503/2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300503/2010 IRPEF-ALIQUOTE 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, il
Ricorrente_1contribuente impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, relativi ai tributi IVA, IRAP e
IRES per l'anno d'imposta 2006, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione, per l'asserita inattendibilità dell'accertamento analitico-induttivo e per l'insussistenza dei presupposti per l'imputazione a sé di redditi societari.
Società_1Il ricorrente esponeva di rivestire la qualità di socio della S.r.l., partecipando al capitale sociale nella misura del 90%, e contestava l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 2893/2018, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio nei confronti della
Ricorrente_1società e, conseguentemente, corretta l'imputazione al socio della quota di utili extracontabili in proporzione alla partecipazione detenuta, pari al 90%, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello Ricorrente_1 , deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo sulla carenza dei presupposti dell'accertamento induttivo, sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e sull'illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili.
Ricorrente_1Il contribuente si costituiva in giudizio in data 28 gennaio 2019, provvedendo alla notifica del ricorso a mezzo raccomandata A/R n. 153164364447 del
29 gennaio 2019, pervenuta all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa in data 31 gennaio 2019, come da documentazione in atti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, la quale, con articolate controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria rappresentava che l'accertamento impugnato traeva origine dalla rilevata antieconomicità della gestione societaria posta in essere dalla società Società_1 S.r.l. nell'anno d'imposta 2006, caratterizzata da risultati economici non coerenti con le dimensioni, l'organizzazione e l'operatività dell'impresa, circostanza idonea, secondo la giurisprudenza di legittimità, a legittimare il ricorso all'accertamento analitico-induttivo.
L'Ufficio evidenziava, altresì, che il maggior reddito accertato in capo alla società costituiva presupposto sufficiente per l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti dei soci, trattandosi di società di capitali a ristretta base
Ricorrente_1partecipativa, nella quale il contribuente deteneva una partecipazione pari al 90% del capitale sociale, con conseguente immedesimazione tra gestione sociale e sfera patrimoniale del socio.
L'Agenzia delle Entrate sottolineava che, in tale contesto, l'onere di fornire la prova contraria alla presunzione di distribuzione gravava sul socio, il quale avrebbe dovuto dimostrare che gli utili extracontabili accertati fossero stati accantonati, reinvestiti ovvero comunque non percepiti, prova che nel caso di specie non risultava fornita.
Quanto alle ulteriori doglianze difensive, l'Ufficio contestava l'asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale, evidenziando come il contribuente non avesse indicato né dimostrato quali specifiche difese avrebbe potuto utilmente svolgere in sede procedimentale, né quale concreto pregiudizio ne sarebbe derivato, richiamando sul punto i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 2 dicembre 2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente attribuito rilievo dirimente alla circostanza, pacifica e documentalmente provata, che il contribuente Ricorrente_1 deteneva una partecipazione al capitale sociale della Società_1 S.r.l. nella misura del 90%, configurandosi, sotto il profilo sostanziale, una società di capitali a ristrettissima base partecipativa, connotata da un'evidente immedesimazione tra socio e gestione sociale.
In tale contesto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società non si fonda su un automatismo giuridico, bensì su un criterio di elevata probabilità logica, strettamente correlato alla concentrazione della partecipazione societaria e alla conseguente piena conoscenza e disponibilità, da parte del socio di controllo, delle dinamiche economico-gestionali dell'ente. Ne consegue che, in presenza di una partecipazione pari al 90%, la presunzione di imputazione al socio degli utili extracontabili accertati assume carattere particolarmente intenso, gravando sul socio stesso un onere probatorio rafforzato volto a dimostrare, in modo puntuale e specifico, che tali utili non siano stati distribuiti, ma accantonati, reinvestiti ovvero destinati a finalità estranee alla sua sfera patrimoniale.
Nel caso di specie, tale prova non risulta in alcun modo fornita, avendo l'appellante omesso di dimostrare l'esistenza di riserve, fondi di accantonamento o altre destinazioni incompatibili con la presunzione di distribuzione, sicché correttamente la Commissione
Tributaria Provinciale ha ritenuto imputabile al contribuente, in proporzione alla partecipazione detenuta, il maggior reddito accertato in capo alla società.
Parimenti infondate risultano le censure relative all'accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'antieconomicità grave e reiterata dell'attività d'impresa costituisce indice presuntivo sufficiente a legittimare il ricorso all'accertamento induttivo, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare la correttezza delle proprie scritture contabili.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, va rilevato che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'eventuale omissione del contraddittorio non comporta la nullità dell'atto impositivo in assenza della dimostrazione, da parte del contribuente, delle concrete difese che avrebbe potuto utilmente svolgere, onere che nel caso di specie non risulta assolto.
Ne consegue che la sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie e adeguatamente motivata, dovendo essere integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2893/2018.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi €. 1.500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 2 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Nunzio Cacciato