Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 9024/2013
N. R.G 9024/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 9024/2013 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa, dall'avv. Martino D'Onofrio presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Montecorvino Rovella alla Via Tullio Lenza n. 57/P, giusta mandato in atti.
attrice
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e Controparte_1
difesa dall'avvocato Cesaro
Convenuta
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e difsesa Controparte_2
dall'avv. Gambardella
Terza chiamata e
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
rapp.ta e difesa dall'avv. Manna
Terza chiamata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.3.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra conveniva in giudizio nel 2013 davanti al Tribunale di Parte_1
Salerno la lamentando che l'auto Dacia, modello 1.2 Controparte_1 CP_4
16 v 75 w GPL, targata EP 356 GX, appena acquistata dalla presentava Controparte_1
numerosi e gravi difetti ed un antifurto difforme da quello da lei ordinato. Chiedeva, pertanto, la condanna della in via principale, alla sostituzione della Controparte_1
vettura e, in subordine, alla restituzione del prezzo di acquisto.
La convenuta impugnava la domanda sostenendo di aver riparato i lievi difetti riscontrati durante i due ricoveri in garanzia presso l'officina e che l'antifurto montato, sebbene di marca diversa, presentava gli stessi requisiti ed aveva lo stesso prezzo del modello Block Shaft. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver venduto il veicolo in qualità di intermediaria della concessionaria Renault Center
S.r.l., che chiamava in garanzia per essere dalla stessa tenuta indenne dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio la oltre a impugnare la domanda della CP_2
eccepiva che la non era sua intermediaria, ma impresa Pt_1 Controparte_1
autonoma e responsabile delle obbligazioni assunte verso la propria clientela. Eccepiva altresì la decadenza e la prescrizione del diritto azionato e otteneva dal giudice l'autorizzazione a chiamare in garanzia la per essere Controparte_3
manlevata dalla stessa da eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio.
La si costituiva ed impugnava per inammissibilità e Controparte_3
infondatezza sia la domanda principale dell'attrice, che quelle subordinate di garanzia N. R.G 9024/2013
della e della chiedendo di essere estromessa dal giudizio, Controparte_1 CP_2
non essendo direttamente coinvolta né nel processo di fabbricazione né nel contratto di vendita.
La Sig.ra in corso di causa, decideva di chiedere accertamento tecnico Pt_1
preventivo ex art. 696 c.p.c., recante n. 9024 - 1 / 2013 RG. Il tecnico nominato concludeva la perizia giudicando il veicolo non sicuro per la circolazione.
Successivamente, il G.U. Dott. Ietto Bartolomeo, con ordinanza del 28.02.2018, riservandosi di decidere con la sentenza definitiva sulle eccezioni preliminari, rigettava tutte le richieste di prova per testi ammettendo l'interrogatorio formale della attrice. A seguito di esso, pur riconoscendo che “non ci siano dubbi sull'utilizzabilità del medesimo ATP nei confronti di tutte le parti costituite nell'ambito della presente controversia (ivi comprese quelle chiamate in causa dopo la promozione del sub- procedimento di istruzione preventiva, n.d.r.)”, il 30/07/2019 disponeva una nuova consulenza tecnica, nominando CTU che depositava la sua relazione con le osservazioni critiche dei tecnici di parte.
Questo Giudice, subentrato al precedente titolare del fascicolo in data 30/07/2024, ha rimesso nuovamente le parti all'udienza di trattazione scritta del 07/10/2024, sempre per istanze e conclusioni;
ha poi rinviato la causa all'udienza del 18 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare doveroso partire dall'esame delle domande preliminari che ciascuna delle
Società coinvolte ha posto all'adito Tribunale e, primariamente, dalle eccezioni di difetto di legittimazione passiva avanzate dalla dalla e per Controparte_1 CP_2
finire dalla Controparte_5
Le eccezioni vanno accolte per ognuna delle società coinvolte, per i seguenti motivi:
Le perizie accertavano trattarsi di difetti di costruzione.
Dagli accertamenti compiuti in sede di ATP il perito accertava che, dei vari difetti denunciati alla rimanevano irrisolti i più gravi: accelerazioni Controparte_1
improvvise in fase di sterzata oltre i 45 gradi e numero di giri elevato a veicolo fermo. N. R.G 9024/2013
Il CTU concludeva per il difetto di costruzione e concludeva per la pericolosità del veicolo. Constatava, inoltre, che sull'auto era stato montato un antifurto diverso da quello concordato con l'officina, che presenta mediamente un prezzo inferiore di circa il 30% rispetto a quello di marca Successivamente, nel prosieguo del CP_6
giudizio, il 30/07/2019 veniva disposta una nuova consulenza tecnica che si concludeva in maniera analoga alla precedente.
L'esame del veicolo rivelava un numero di giri, a veicolo fermo, più elevato del normale;
mentre l'intervento in sterzata produceva l'effetto di innalzare il numero di giri fino a 1100/1200 giri/min., tuttavia la centralina, non restituiva errori.
Dalle due perizie svolte appariva palese, inoltre, che il montaggio dell'antifurto non poteva aver causato il difetto della , e si escludeva così che fosse l'officina CP_7
autorizzata l'unica responsabile del vizio al veicolo. Controparte_1
Le perizie acclaravano che il difetto era un difetto di costruzione, difficile da rilevarsi tramite diagnostica in officina, probabilmente a causa di un malfunzionamento della centralina, ma certamente esistente. Un difetto che si manifestava con l'uso e che, col passare de tempo si era parzialmente attenuato per via di un autoapprendimento della centralina verificatosi nel corso dei 150.000 chilometri percorsi dal veicolo.
Sostenevano entrambi i periti che tale possibile accelerazione improvvisa dell'autovettura, si rivelava pericolosa per il conducente e per i terzi. Il fatto che la signora fosse riuscita a compensare nella guida il difetto, non dimostrava che il difetto non esistesse. Il CTU, sulla premessa che la causa verosimile dei lamentati vizi potesse risiedere nella centralina, al fine di minimizzare la possibilità di ricorrenza dei vizi, suggeriva almeno la sostituzione dei seguenti componenti: centralina iniezione, copro farfallato, pompa servosterzo, scatola sterzo completa e pressostato, per un totale di euro 2388,88 iva e manodopera incluse”.
La soluzione della vicenda portata all'esame dell'adito Tribunale di Salerno passa innanzitutto per le perizie chieste dalle parti in causa che individuano nel produttore del veicolo il responsabile. CP_7 N. R.G 9024/2013
Ritiene il tribunale che la valutazione operata dai Consulenti Tecnici d'Ufficio sia condivisibile, essendo fondata su parametri di riferimento oggettivi ed adeguatamente motivata.
La è solo procacciatrice di affari per la che è Controparte_1 CP_2
concessionaria perciò, eventuali difetti di fabbricazione non possono esserle CP_7
imputati.
La signora in data 31.01.2013, sottoscriveva ordine di acquisto della Pt_1
autovettura con la Controparte_1
La vettura, immatricolata in data 30.04.2013 veniva portata in assistenza una prima volta il 15.05.2013, per problemi ed anomalie, una seconda volta dopo due giorni, il 17 stesso mese, ancora per malfunzionamenti. L'officina negava l'esistenza di ulteriori vizi, oltre quelli riparati in garanzia. Le manutenzioni meccaniche effettuate costituiscono un riconoscimento implicito dei vizi da parte della officina autorizzata eliminando la necessità di una denuncia formale da parte dell'acquirente. CP_7
La forma scritta non è necessaria, la denuncia di un vizio da parte del consumatore può avvenire con ogni mezzo idoneo a portare a conoscenza del vizio il venditore (tra le molteplici Cass. 5142/2003). E, tuttavia, la denuncia scritta pur vi è stata ed in tempo utile per attivare la garanzia. In data 25.06.2013 veniva fatta richiesta scritta di riparazione dei danni e/o sostituzione del veicolo in garanzia, indirizzata alla CP_1
venditore finale, ma anche alla in data 25.06.2013. Si ricorda
[...] Controparte_5
che l'Officina era autorizzata ad effettuare le riparazioni e la vendita di pezzi di ricambio Dacia. Il riscontro della alla missiva veniva inoltrato dalla Controparte_1
società stessa alla per conoscenza ed in tal modo si rendevano Controparte_3
edotti dei vizi e della richiesta di attivare la garanzia, tutte le società parti del presente giudizio. È d'obbligo esaminare quanto previsto dai contratti di concessione che legano la concedente la Concessionaria Center S.r.l. e alla Officina Controparte_5
Autorizzata D'Alessio. La è concessionaria della per CP_2 Controparte_3
la commercializzazione e la manutenzione dei veicoli nuovi Dacia e per l'assistenza N. R.G 9024/2013
alla Clientela della marca. Essa ha subappaltato al rivenditore i servizi Controparte_1
di assistenza e manutenzione. La che ha procurato alla Concessionaria Controparte_1
l'acquisto del veicolo (vedasi ordine di acquisto), ha agito nell'ambito di un rapporto di provvigione che la legava alla Concessionaria Center S.r.l. che, sebbene neghi ogni tipo di mandato in tal senso verso l'Officina Autorizzata, pure si è avvantaggiata della vendita (vedasi contratto di vendita), senza mai contestarla. I vizi costruttivi non possono essere imputati alla convenuta, che si è limitata alla promozione della vendita con le garanzie prestate dalla società costruttrice. La transazione veniva avviata da una società che appartiene alla rete e che usa modulistica approvata dalla casa CP_7
produttrice, ma veniva conclusa dalla concessionaria CP_2
Poiché nel caso che è sottoposto all'esame dell'adito Tribunale si discute di un'auto nuova in garanzia, è necessario tener conto della garanzia convenzionale prevista nel contratto tra la e la . A termini di contratto “la garanzia si CP_2 CP_1
applica solo nel caso in cui l'autoveicolo presenti difetti entro il termine di 2 mesi decorrenti dalla scoperta e potrà agire nei confronti del venditore nel rispetto di tale termine, a condizione che il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di
24 mesi dalla data della consegna del bene”. Ebbene, la signora rilevava quindi su un'auto ancora in garanzia i difetti lamentati (accelerazioni improvvise in fase di sterzata oltre i 45 gradi;
numero di giri elevato a veicolo fermo;
avviamento difficoltoso;
non commutazione da benzina a gas e spegnimento improvviso dei fari).
A sostegno produceva perizia di parte.
La responsabilità per danni derivanti da prodotti difettosi va esaminata focalizzandosi sul contesto specifico delle vendite a catena, che conduce ad individuare nel produttore l'unico responsabile nel caso di vizi di fabbricazione.
Quanto alla ed alla la loro responsabilità resta esclusa CP_2 Controparte_3
dal dettato normativo del Dlgs. 206/2005. Il Codice del Consumo (art. 116) prevede una responsabilità indiretta (e non solidale) del fornitore, che sussiste allorché il produttore non sia individuato e il fornitore non comunichi le informazioni per N. R.G 9024/2013
identificarlo entro tre mesi dalla richiesta del danneggiato. Lo scopo della norma è da ricercarsi nella volontà di consentire al consumatore di individuare più agevolmente il soggetto contro cui esperire l'azione risarcitoria (Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza del 7 settembre 2023 n. 26135). Dal momento che emerge chiaramente dagli atti di causa l'identità del Produttore, la cui fa specifico riferimento CP_8
la nei suoi scritti difensivi è questi il naturale destinatario della Controparte_3
domanda della sig.ra Pt_1
La distributrice per l'Italia chiamata in garanzia dalla eccepisce come CP_2
inammissibile un'estensione della domanda introduttiva, che ha natura contrattuale, essendo diretta alla sostituzione del veicolo o alla risoluzione del contratto di acquisto e che doveva essere rivolta alla casa madre dei veicoli Dacia.
Il Tribunale accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla in quanto la domanda di parte attrice doveva esser rivolta o estesa alla CP_3
casa produttrice del veicolo, una volta acclarato il difetto di fabbricazione dello stesso
Il Giudice adito, in accoglimento delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate dalla e dalle terze chiamate, respinge la domanda della Sig.ra CP_1
Pt_1
Viste le difficoltà prospettate dal caso in esame, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
Dal momento che per accertare l'assenza di legittimazione passiva della convenuta e delle terze chiamate si è resa necessaria la consulenza nel corso del presente giudizio, le spese di CTU vanno poste pro quota a carico delle parti.
PQM
Il Tribunale Civile di Salerno – sezione seconda – seconda Unità Operativa- in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice
2. Pone le spese di CTU pro quota a carico delle parti N. R.G 9024/2013
3. Compensa le spese di giudizio
Così deciso in Salerno 20 mar. 25
Il giudice
Dott.ssa Daniela Oliva