CASS
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/08/2025, n. 29701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29701 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI MO TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VI DI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 29701 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 131 Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 17/12/2024 con la quale OR AD è stato condannato alla pena di euro 516 di multa per il reato di cui agli artt. 282, 291 bis comma 2, 296 del dpr 43 del 1973, per avere detenuto e messo in vendita nel territorio dello Stato italiano tabacco lavorato estero di contrabbando, pari a chilogrammi 0,040 che sottraeva al pagamento dei diritti di confine, con recidiva specifica reiterata. 2.Con un unico motivo di ricorso, ricorrente deduce violazione di legge atteso che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 141 del 2024 la fattispecie contestata è stata abrogata sicché il fatto commesso dall'imputato non è più previsto dalla legge come reato. Evidenzia che le condotte di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ricadono attualmente nell'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 84 del decreto legislativo 141 del 2024 il quale ha depenalizzato la condotta contestata, sottoponendo la sanzione amministrativa II contrabbando avente ad oggetto quante quantitativi dii tabacchi lavorati esteri fino a 15 con chilogrammi. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Si premette che l'articolo 291-bis d.P.R. 43/1973, vigente all'epoca della proposizione del ricorso, sanzionava al comma 1 la condotta di «chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali», con la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, tuttavia, se i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la sanzione era (il corsivo, ora e in appresso, è del Collegio) «la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto» (e comunque non inferiore a lire 1 milione). Pertanto, nei casi di minore gravità la legge stabiliva una sanzione penale, ma limitata alla sola pena pecuniaria della multa. Ai sensi dell'articolo 296, tuttavia, «colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. Quando non occorrono le 1 circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale». Nel caso di «recidiva di contrabbando», pertanto, si prevedeva anche la pena della reclusione. Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. L'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che : «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». Pertanto, con la nuova normativa, da un lato, è stato elevato il quantitativo-soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali;
dall'altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 85, comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclusione. La recidiva, non inclusa nell'articolo 85, è invece disciplinata dall'articolo 89 e si applica ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanzione amministrativa, ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate. Il fatto che la norma menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrabbando non possa trovare applicazione ai casi, quale quello dell'articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti solo come «illecito ammnistrativo». Pertanto, si è recentemente affermato che, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto (Sez.3, n. 8886 del 21/01/2025, Rv. 287524). Tanto premesso, si osserva che nel caso in disamina si contesta al ricorrente di aver detenuto e di aver posto in vendita nel territorio dello Stato italiano un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando pari a chilogrammi 0,040 che sottraeva al pagamento dei diritti di confine, con recidiva specifica reiterata, e che il Tribunale di Napoli in data 17/12/2024, in relazione al suddetto fatto, ha pronunciato sentenza di condanna alla pena di euro 516 di multa. E' quindi palese che il reato per cui vi è stata condanna è stato depenalizzato. s.• 2 2. Si impone pertanto, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, cod. pen. l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Così deciso il 18 giugno 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VI DI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 29701 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 131 Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 17/12/2024 con la quale OR AD è stato condannato alla pena di euro 516 di multa per il reato di cui agli artt. 282, 291 bis comma 2, 296 del dpr 43 del 1973, per avere detenuto e messo in vendita nel territorio dello Stato italiano tabacco lavorato estero di contrabbando, pari a chilogrammi 0,040 che sottraeva al pagamento dei diritti di confine, con recidiva specifica reiterata. 2.Con un unico motivo di ricorso, ricorrente deduce violazione di legge atteso che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 141 del 2024 la fattispecie contestata è stata abrogata sicché il fatto commesso dall'imputato non è più previsto dalla legge come reato. Evidenzia che le condotte di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ricadono attualmente nell'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 84 del decreto legislativo 141 del 2024 il quale ha depenalizzato la condotta contestata, sottoponendo la sanzione amministrativa II contrabbando avente ad oggetto quante quantitativi dii tabacchi lavorati esteri fino a 15 con chilogrammi. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Si premette che l'articolo 291-bis d.P.R. 43/1973, vigente all'epoca della proposizione del ricorso, sanzionava al comma 1 la condotta di «chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali», con la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, tuttavia, se i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la sanzione era (il corsivo, ora e in appresso, è del Collegio) «la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto» (e comunque non inferiore a lire 1 milione). Pertanto, nei casi di minore gravità la legge stabiliva una sanzione penale, ma limitata alla sola pena pecuniaria della multa. Ai sensi dell'articolo 296, tuttavia, «colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. Quando non occorrono le 1 circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale». Nel caso di «recidiva di contrabbando», pertanto, si prevedeva anche la pena della reclusione. Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. L'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che : «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». Pertanto, con la nuova normativa, da un lato, è stato elevato il quantitativo-soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali;
dall'altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 85, comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclusione. La recidiva, non inclusa nell'articolo 85, è invece disciplinata dall'articolo 89 e si applica ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanzione amministrativa, ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate. Il fatto che la norma menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrabbando non possa trovare applicazione ai casi, quale quello dell'articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti solo come «illecito ammnistrativo». Pertanto, si è recentemente affermato che, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto (Sez.3, n. 8886 del 21/01/2025, Rv. 287524). Tanto premesso, si osserva che nel caso in disamina si contesta al ricorrente di aver detenuto e di aver posto in vendita nel territorio dello Stato italiano un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando pari a chilogrammi 0,040 che sottraeva al pagamento dei diritti di confine, con recidiva specifica reiterata, e che il Tribunale di Napoli in data 17/12/2024, in relazione al suddetto fatto, ha pronunciato sentenza di condanna alla pena di euro 516 di multa. E' quindi palese che il reato per cui vi è stata condanna è stato depenalizzato. s.• 2 2. Si impone pertanto, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, cod. pen. l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Così deciso il 18 giugno 2025.