TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2126 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NO Presidente dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa BA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 e vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],, rappresentata e difesa dall'avv.
SS CO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Enrico
Besana n. 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato l'[...], in Controparte_1 C.F._2
Santo GO de Los Tsachilas, Ecuador, residente in [...], via Vittorio Veneto,
n.13;
RESISTENTE CONTUMACE
E
CURATORE SPECIALE AVV. MARIA GABRIELLA TAMBORINI, nominata con provvedimento del 8.04.2024 nell'interesse del minore (nato il Persona_1
15.05.2016) , costituita con memoria depositata in data 3.07.2024 Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo e come successivamente precisate all'udienza del 25.09.2025;
Per il curatore speciale del minore
Come da comparsa di costituzione e risposta e come precisate all'udienza del 25.09.2025;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 marzo 2024 ritualmente notificato Parte_1
premesso che dalla relazione con è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
(il 15.05.2016)), ha chiesto, a modifica della sentenza n. 82/2020, emessa dal
[...]
Tribunale per i Minorenni di Milano in data 03.04.2020/08.05.2020 e del decreto n. 11372/2022 reso dal Tribunale di Monza in data 16.06.2022, la modifica del regime di affido del figlio minore con previsione dell'affido super-esclusivo dello stesso alla madre ferme le restanti previsioni.
Il resistente non si è costituito in giudizio nonostante destinatario di regolare notificazione degli atti introduttivi.
All'udienza del 31.10.2024, tenutasi innanzi al Presidente dott.ssa Laura Gaggiotti in temporanea del Giudice dott.ssa BA FA, è comparsa dinnanzi al Giudice Delegato parte ricorrente personalmente che ha dichiarato: “l'ultima volta che ho avuto contatti con i ss di Bernareggio è stata a luglio per la visita domiciliare. Io ho effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità a Trezzo, durato tre anni, la professionista ha concluso dicendo di aver raggiunto gli obiettivi. Sono libera professionista in partita Iva e sono una body piercer. Sono circa cinque anni che né io né il bambino abbiamo contatti con il resistente. Il bambino viene osservato a livello psicomotorio dai professionisti della scuola e ho avuto modo di comunicare con loro ma non vi è nulla di scritto. All'UONPIA ho avuto due colloqui preliminari. Io sarei anche disposta a fargli fare un percorso psicologco. Il minore è formalmente ancora affidato all'ente. Era stata avviata una procedura esecutiva per il mancato versamento del mantenimento da parte del padre ma lui si è dimesso da lavoro.”
Il difensore di parte ricorrente ed il curatore speciale del minore a tale udienza hanno insistito come da atti introduttivi. Il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza che di seguito si riporta:
“Il presidente dott.ssa Laura Gaggiotti, in sostituzione temporanea della dottoressa FA, esaminati gli atti del procedimento e le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c.; rilevato che il resistente non si è costituito e non è comparso in udienza (la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza); rilevato che dalla relazione tra le parti, mai sfociata in un rapporto di convivenza, è nato il figlio nel 2016; Per_1
rilevato che antecedentemente all'instaurazione del presente procedimento sono già intervenute una pronuncia del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l'affidamento del minore all'ente con collocamento presso la madre e una pronuncia di questo Tribunale nel
2022 che ha confermato i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e previsto un concorso al mantenimento del figlio da parte del padre di € 200,00 mensili;
esaminata la relazione trasmessa dall'ente affidatario che, dopo aver evidenziato il buon investimento della madre nei confronti del figlio e la disponibilità della stessa ai percorsi di sostegno proposti dagli operatori del Servizio, ha concluso per la revoca dell'affidamento del minore all'ente con reintegrazione della madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale
e mantenimento del monitoraggio per un periodo di circa sei mesi;
vista la comparsa del curatore speciale del minore, Avv. Maria Gabriella Tamborini, che ha aderito alle richieste dell'ente affidatario in punto revoca dell'affidamento del minore all'ente
e chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato in capo alla madre, stante il disinteresse del padre che non ha alcun contatto con il figlio da circa cinque anni e la conferma dei provvedimenti già assunti in punto economico;
P.Q.M.
Così prevede in via provvisoria ed urgente:
I. Revoca l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Bernareggio;
Per_1
II. Affida il figlio minore alla madre che potrà assumere autonomamente le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza del minore;
III. Sospende i rapporti di frequentazione padre-figlio che potranno riprendere in spazio neutro ove il padre ne facesse richiesta e previa verifica dell'interesse del minore;
IV. Demanda ai Servizi Sociali di Bernareggio di monitorare la situazione del nucleo familiare per un periodo di 6 mesi e di regolamentare gli incontri padre-figlio in spazio neutro ove se ne verificassero le condizioni;
V. Conferma nel resto i provvedimenti assunti nel decreto del Tribunale di Monza in data
16.06.22;
VI. Assegna termine ai Servizi Sociali di Bernareggio fino al 30 giugno 2025 per l'invio di una relazione finale sull'esito del monitoraggio;
detta relazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo mail Email_1
Rinvia per l'esame di detta relazione e discussione all'udienza in data 25 settembre 2025
[...]
h.9,45 avanti il Giudice titolare del procedimento al quale va rimesso il fascicolo”.
Alla successiva udienza del 25 settembre 2025 tenutasi innanzi il Giudice Delegato dott.ssa
BA FA il difensore di parte ricorrente ed il curatore speciale del minore hanno discusso oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori assunti con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente e dal curatore speciale del minore. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, la documentazione depositata dalla ricorrente ed acquisita al presente giudizio su autorizzazione del Giudice Delegato, le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, non avendo peraltro la ricorrente articolato alcuna richiesta istruttoria nel presente giudizio.
Quanto alla responsabilità genitoriale osserva il Collegio che con sentenza n. 82/2020, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 03.04.2020/08.05.2020 era stato disposto l'affido all'Ente del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e visite con il padre in Spazio Neutro;
tali previsioni erano state confermate con successivo decreto del
Tribunale di Monza del 2022 che aveva altresì posto a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio.
Alla luce delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Bernareggio acquisite nel presente giudizio è emersa la capacità genitoriale della madre, che nel corso del tempo ha pienamente aderito agli interventi di supporto alla genitorialità proposti dai Servizi
Sociali competenti, ed il suo impegno quale figura di riferimento del figlio minore, che grazie anche al sostegno dei Servizi Sociali, verso i quali si è sin da subito manifestata collaborativa, ha manifestato di aver saputo assumere un ruolo genitoriale maturo e consapevole, riuscendo a prendersi efficacemente cura del figlio sia dal punto di vista dell'accudimento che educativo.
Gli operatori sociali hanno invero indicato conclusi i percorsi ed il monitoraggio avviato per il tramite dei Servizi Sociali previo avvio di un percorso di supporto psicopedagogico al fine di garantire alla madre un ulteriore spazio di confronto a sostegno della relativa genitorialità nonché di un percorso individuale per il figlio minore, interventi che risultano essere stati avviati da parte della madre e del figlio.
Quanto al padre è emerso un atteggiamento di totale disinteresse, non vedendo né sentendo quest'ultimo il figlio minore da anni né avendo lo stesso collaborato con il Servizio Sociale nell'interesse del figlio minore.
Tanto premesso, stante l'esito degli accertamenti svolti e le risultanze acquisite, tenuto conto dell'atteggiamento assunto dal padre – che ha interrotto ormai da tempo i contatti con la madre e con il figlio minore che non vede e non sente da tempo, lasciando quindi il figlio fin da tenera età alle pressoché esclusive cure della madre, non contribuisce regolarmente al mantenimento del figlio minore - considerato, viceversa, che la madre ha mostrato più che idonee e adeguate capacità genitoriali, adeguandosi alle esigenze quotidiane del figlio, rispondendo ai suoi bisogni emotivi, affettivi ed anche materiali, aderendo agli interventi a supporto della relativa genitorialità proposti dai Servizi Sociali incaricati, nell'esclusivo interesse del figlio minore, reputa il Collegio che non sia più opportuno né necessario l'affido all'Ente del minore come già disposto con provvedimento provvisorio del 12.11.2024 e che possa quindi essere confermato - in accoglimento della domanda attorea e del curatore speciale del minore ed in linea con le conclusioni del Servizio Sociale che ha in carico il nucleo familiare da tempo -
l'affido del minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima, genitore con il quale abita da tempo e che ha mostrato di essere in grado di provvedere in maniera adeguata alla cura e alla gestione delle esigenze del figlio, risultando l'affido esclusivo del figlio minore alla madre al momento l'unico regime maggiormente rispondente all'interesse del minore e tutelante per garantire allo stesso un percorso evolutivo sereno ed equilibrato.
Ritiene inoltre il Collegio che il quadro emerso giustifichi una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) essendo necessaria la tempestività nell'assunzione di tali decisioni, dovendosi, pertanto, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres.
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane;
Trib. Milano, Persona_2
sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres.
Servetti).
Deve altresì essere confermata la sospensione delle visite tra il padre ed il figlio minore, in considerazione del disinteresse mostrato dal padre, che non vede e non sente il figlio minore da tempo (oltre cinque anni), con previsione che queste ultime potranno riprendere in Spazio
Neutro ove il padre ne facesse richiesta e previa verifica dell'interesse del minore.
Quanto alle questioni economiche osserva il Collegio che, con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n.
9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).
La ricorrente risulta aver intrapreso attività lavorativa come libero professionista. La stessa ha riferito in udienza di percepire un reddito netto mensile di circa 3000,00 euro e di percepire l'assegno unico dovuto per il figlio minore di euro 200,00 mensili.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti ella risulta aver percepito nell'anno 2023 (CU 2024) un reddito netto annuo di euro 5840,00 circa (per 151 giorni di lavoro dipendente).
Ella risulta vivere unitamente al figlio minore in un immobile concesso in comodato d'uso dal rispettivo padre (cfr. verbale del 25.09.2025). Quanto alla situazione economico-reddituale del resistente osserva il Collegio che pur non disponendo di elementi documentali e più precisi circa le relative effettive ed attuali capacità reddituali, ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e inoltre, non essendo stati dedotti elementi di segno contrario – da offrirsi a cura dello stesso resistente, secondo le regole di riparto degli oneri probatori - egli risulta avere piena capacità e attitudine al lavoro.
Ritiene pertanto il Collegio di confermare il contributo al mantenimento del figlio dovuto dal padre come previsto con decreto del Tribunale di Monza del 16.06.2022 e confermato in via provvisoria nel presente giudizi, in adesione anche alla domanda di parte ricorrente sul punto, tenuto conto del quadro come emerso e della percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, considerato altresì che la assenza di una gestione diretta da parte del padre trasferisce, allo stato, sulla madre l'intero onere educativo ed economico del figlio, la quale ha diritto ad un mantenimento idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle sue primarie esigenze di vita.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite (parte ricorrente e curatore speciale del minore) in considerazione della natura giudizio e delle domande convergenti delle parti.
Dichiara per il resto le spese di lite irripetibili nei confronti del resistente, in considerazione della natura del presente giudizio e del comportamento processuale del resistente, che, non costituendosi in giudizio, non si è opposto alle domande del ricorrente e del curatore speciale del minore.
PQM
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Conferma l'affido del figlio minore alla madre che potrà assumere autonomamente le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza del minore;
2. Sospende i rapporti di frequentazione padre-figlio che potranno riprendere in spazio neutro ove il padre ne facesse richiesta e previa verifica dell'interesse del minore;
3. V. Conferma nel resto i provvedimenti assunti nel decreto del Tribunale di Monza in data
16.06.22;
4. Compensa le spese di lite tra le parti costituite;
5. Dichiara nel resto irripetibili le spese di lite nei confronti del resistente per quanto in motivazione;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente
LA NO
Il Giudice est.
BA FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NO Presidente dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa BA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 e vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],, rappresentata e difesa dall'avv.
SS CO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Enrico
Besana n. 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato l'[...], in Controparte_1 C.F._2
Santo GO de Los Tsachilas, Ecuador, residente in [...], via Vittorio Veneto,
n.13;
RESISTENTE CONTUMACE
E
CURATORE SPECIALE AVV. MARIA GABRIELLA TAMBORINI, nominata con provvedimento del 8.04.2024 nell'interesse del minore (nato il Persona_1
15.05.2016) , costituita con memoria depositata in data 3.07.2024 Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo e come successivamente precisate all'udienza del 25.09.2025;
Per il curatore speciale del minore
Come da comparsa di costituzione e risposta e come precisate all'udienza del 25.09.2025;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 marzo 2024 ritualmente notificato Parte_1
premesso che dalla relazione con è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
(il 15.05.2016)), ha chiesto, a modifica della sentenza n. 82/2020, emessa dal
[...]
Tribunale per i Minorenni di Milano in data 03.04.2020/08.05.2020 e del decreto n. 11372/2022 reso dal Tribunale di Monza in data 16.06.2022, la modifica del regime di affido del figlio minore con previsione dell'affido super-esclusivo dello stesso alla madre ferme le restanti previsioni.
Il resistente non si è costituito in giudizio nonostante destinatario di regolare notificazione degli atti introduttivi.
All'udienza del 31.10.2024, tenutasi innanzi al Presidente dott.ssa Laura Gaggiotti in temporanea del Giudice dott.ssa BA FA, è comparsa dinnanzi al Giudice Delegato parte ricorrente personalmente che ha dichiarato: “l'ultima volta che ho avuto contatti con i ss di Bernareggio è stata a luglio per la visita domiciliare. Io ho effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità a Trezzo, durato tre anni, la professionista ha concluso dicendo di aver raggiunto gli obiettivi. Sono libera professionista in partita Iva e sono una body piercer. Sono circa cinque anni che né io né il bambino abbiamo contatti con il resistente. Il bambino viene osservato a livello psicomotorio dai professionisti della scuola e ho avuto modo di comunicare con loro ma non vi è nulla di scritto. All'UONPIA ho avuto due colloqui preliminari. Io sarei anche disposta a fargli fare un percorso psicologco. Il minore è formalmente ancora affidato all'ente. Era stata avviata una procedura esecutiva per il mancato versamento del mantenimento da parte del padre ma lui si è dimesso da lavoro.”
Il difensore di parte ricorrente ed il curatore speciale del minore a tale udienza hanno insistito come da atti introduttivi. Il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza che di seguito si riporta:
“Il presidente dott.ssa Laura Gaggiotti, in sostituzione temporanea della dottoressa FA, esaminati gli atti del procedimento e le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c.; rilevato che il resistente non si è costituito e non è comparso in udienza (la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza); rilevato che dalla relazione tra le parti, mai sfociata in un rapporto di convivenza, è nato il figlio nel 2016; Per_1
rilevato che antecedentemente all'instaurazione del presente procedimento sono già intervenute una pronuncia del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l'affidamento del minore all'ente con collocamento presso la madre e una pronuncia di questo Tribunale nel
2022 che ha confermato i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e previsto un concorso al mantenimento del figlio da parte del padre di € 200,00 mensili;
esaminata la relazione trasmessa dall'ente affidatario che, dopo aver evidenziato il buon investimento della madre nei confronti del figlio e la disponibilità della stessa ai percorsi di sostegno proposti dagli operatori del Servizio, ha concluso per la revoca dell'affidamento del minore all'ente con reintegrazione della madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale
e mantenimento del monitoraggio per un periodo di circa sei mesi;
vista la comparsa del curatore speciale del minore, Avv. Maria Gabriella Tamborini, che ha aderito alle richieste dell'ente affidatario in punto revoca dell'affidamento del minore all'ente
e chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato in capo alla madre, stante il disinteresse del padre che non ha alcun contatto con il figlio da circa cinque anni e la conferma dei provvedimenti già assunti in punto economico;
P.Q.M.
Così prevede in via provvisoria ed urgente:
I. Revoca l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Bernareggio;
Per_1
II. Affida il figlio minore alla madre che potrà assumere autonomamente le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza del minore;
III. Sospende i rapporti di frequentazione padre-figlio che potranno riprendere in spazio neutro ove il padre ne facesse richiesta e previa verifica dell'interesse del minore;
IV. Demanda ai Servizi Sociali di Bernareggio di monitorare la situazione del nucleo familiare per un periodo di 6 mesi e di regolamentare gli incontri padre-figlio in spazio neutro ove se ne verificassero le condizioni;
V. Conferma nel resto i provvedimenti assunti nel decreto del Tribunale di Monza in data
16.06.22;
VI. Assegna termine ai Servizi Sociali di Bernareggio fino al 30 giugno 2025 per l'invio di una relazione finale sull'esito del monitoraggio;
detta relazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo mail Email_1
Rinvia per l'esame di detta relazione e discussione all'udienza in data 25 settembre 2025
[...]
h.9,45 avanti il Giudice titolare del procedimento al quale va rimesso il fascicolo”.
Alla successiva udienza del 25 settembre 2025 tenutasi innanzi il Giudice Delegato dott.ssa
BA FA il difensore di parte ricorrente ed il curatore speciale del minore hanno discusso oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori assunti con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente e dal curatore speciale del minore. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, la documentazione depositata dalla ricorrente ed acquisita al presente giudizio su autorizzazione del Giudice Delegato, le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, non avendo peraltro la ricorrente articolato alcuna richiesta istruttoria nel presente giudizio.
Quanto alla responsabilità genitoriale osserva il Collegio che con sentenza n. 82/2020, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 03.04.2020/08.05.2020 era stato disposto l'affido all'Ente del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e visite con il padre in Spazio Neutro;
tali previsioni erano state confermate con successivo decreto del
Tribunale di Monza del 2022 che aveva altresì posto a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio.
Alla luce delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Bernareggio acquisite nel presente giudizio è emersa la capacità genitoriale della madre, che nel corso del tempo ha pienamente aderito agli interventi di supporto alla genitorialità proposti dai Servizi
Sociali competenti, ed il suo impegno quale figura di riferimento del figlio minore, che grazie anche al sostegno dei Servizi Sociali, verso i quali si è sin da subito manifestata collaborativa, ha manifestato di aver saputo assumere un ruolo genitoriale maturo e consapevole, riuscendo a prendersi efficacemente cura del figlio sia dal punto di vista dell'accudimento che educativo.
Gli operatori sociali hanno invero indicato conclusi i percorsi ed il monitoraggio avviato per il tramite dei Servizi Sociali previo avvio di un percorso di supporto psicopedagogico al fine di garantire alla madre un ulteriore spazio di confronto a sostegno della relativa genitorialità nonché di un percorso individuale per il figlio minore, interventi che risultano essere stati avviati da parte della madre e del figlio.
Quanto al padre è emerso un atteggiamento di totale disinteresse, non vedendo né sentendo quest'ultimo il figlio minore da anni né avendo lo stesso collaborato con il Servizio Sociale nell'interesse del figlio minore.
Tanto premesso, stante l'esito degli accertamenti svolti e le risultanze acquisite, tenuto conto dell'atteggiamento assunto dal padre – che ha interrotto ormai da tempo i contatti con la madre e con il figlio minore che non vede e non sente da tempo, lasciando quindi il figlio fin da tenera età alle pressoché esclusive cure della madre, non contribuisce regolarmente al mantenimento del figlio minore - considerato, viceversa, che la madre ha mostrato più che idonee e adeguate capacità genitoriali, adeguandosi alle esigenze quotidiane del figlio, rispondendo ai suoi bisogni emotivi, affettivi ed anche materiali, aderendo agli interventi a supporto della relativa genitorialità proposti dai Servizi Sociali incaricati, nell'esclusivo interesse del figlio minore, reputa il Collegio che non sia più opportuno né necessario l'affido all'Ente del minore come già disposto con provvedimento provvisorio del 12.11.2024 e che possa quindi essere confermato - in accoglimento della domanda attorea e del curatore speciale del minore ed in linea con le conclusioni del Servizio Sociale che ha in carico il nucleo familiare da tempo -
l'affido del minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima, genitore con il quale abita da tempo e che ha mostrato di essere in grado di provvedere in maniera adeguata alla cura e alla gestione delle esigenze del figlio, risultando l'affido esclusivo del figlio minore alla madre al momento l'unico regime maggiormente rispondente all'interesse del minore e tutelante per garantire allo stesso un percorso evolutivo sereno ed equilibrato.
Ritiene inoltre il Collegio che il quadro emerso giustifichi una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) essendo necessaria la tempestività nell'assunzione di tali decisioni, dovendosi, pertanto, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres.
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane;
Trib. Milano, Persona_2
sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres.
Servetti).
Deve altresì essere confermata la sospensione delle visite tra il padre ed il figlio minore, in considerazione del disinteresse mostrato dal padre, che non vede e non sente il figlio minore da tempo (oltre cinque anni), con previsione che queste ultime potranno riprendere in Spazio
Neutro ove il padre ne facesse richiesta e previa verifica dell'interesse del minore.
Quanto alle questioni economiche osserva il Collegio che, con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n.
9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).
La ricorrente risulta aver intrapreso attività lavorativa come libero professionista. La stessa ha riferito in udienza di percepire un reddito netto mensile di circa 3000,00 euro e di percepire l'assegno unico dovuto per il figlio minore di euro 200,00 mensili.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti ella risulta aver percepito nell'anno 2023 (CU 2024) un reddito netto annuo di euro 5840,00 circa (per 151 giorni di lavoro dipendente).
Ella risulta vivere unitamente al figlio minore in un immobile concesso in comodato d'uso dal rispettivo padre (cfr. verbale del 25.09.2025). Quanto alla situazione economico-reddituale del resistente osserva il Collegio che pur non disponendo di elementi documentali e più precisi circa le relative effettive ed attuali capacità reddituali, ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e inoltre, non essendo stati dedotti elementi di segno contrario – da offrirsi a cura dello stesso resistente, secondo le regole di riparto degli oneri probatori - egli risulta avere piena capacità e attitudine al lavoro.
Ritiene pertanto il Collegio di confermare il contributo al mantenimento del figlio dovuto dal padre come previsto con decreto del Tribunale di Monza del 16.06.2022 e confermato in via provvisoria nel presente giudizi, in adesione anche alla domanda di parte ricorrente sul punto, tenuto conto del quadro come emerso e della percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, considerato altresì che la assenza di una gestione diretta da parte del padre trasferisce, allo stato, sulla madre l'intero onere educativo ed economico del figlio, la quale ha diritto ad un mantenimento idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle sue primarie esigenze di vita.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite (parte ricorrente e curatore speciale del minore) in considerazione della natura giudizio e delle domande convergenti delle parti.
Dichiara per il resto le spese di lite irripetibili nei confronti del resistente, in considerazione della natura del presente giudizio e del comportamento processuale del resistente, che, non costituendosi in giudizio, non si è opposto alle domande del ricorrente e del curatore speciale del minore.
PQM
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Conferma l'affido del figlio minore alla madre che potrà assumere autonomamente le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza del minore;
2. Sospende i rapporti di frequentazione padre-figlio che potranno riprendere in spazio neutro ove il padre ne facesse richiesta e previa verifica dell'interesse del minore;
3. V. Conferma nel resto i provvedimenti assunti nel decreto del Tribunale di Monza in data
16.06.22;
4. Compensa le spese di lite tra le parti costituite;
5. Dichiara nel resto irripetibili le spese di lite nei confronti del resistente per quanto in motivazione;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente
LA NO
Il Giudice est.
BA FA