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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 276 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nata il [...] a [...]-GO, Brasile (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a T-37 n. 2798 – app. 1201 – Setor Bueno – Goiania – Goias, Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 17.11.2021; E_
, nato il [...] a [...]-GO, Brasile (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residente in V.le. T-5 n. 901 – app. 900 – Setor Bueno – Goiania – Goias, Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 16.05.2013; ME
, nato a [...]-GO, Brasile, il 17.08.1987, C.F. Controparte_1 C.F._3
[...
, residente a T-37 n. 2798 – app. 1201 – Setor Bueno – Goiania – Goias – CAP 74230-
022 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 02.01.2021; Nume_3 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlofernando Parisi del Foro di
Catanzaro, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del pro tempore rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici di
Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 10 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato Controparte_2 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da un avo cittadino che non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
1 Deducevano infatti i ricorrenti di essere discendenti di o Persona_1
o , cittadino italiano, nato il [...] a Persona_1 Persona_2
Rossano, Comune in provincia di Cosenza (doc. n. 2), figlio di e Controparte_4 [...]
, il quale non si è mai naturalizzato brasiliano e non ha mai rinunciato alla Parte_3 cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione (doc. n. 3).
Dall'unione di o o Persona_1 Persona_1 Per_2
e nasceva il 6.9.1877 in Brasile IZ LO (doc. n. 4).
[...] Persona_3
Dall'unione di e , nasceva il 14.02.1901 Parte_4 Persona_4 Persona_5
(doc. n. 5).
In data 21.09.1929 si univa in matrimonio con (doc. Persona_5 Persona_6
n. 6).
Dalla loro unione nasceva il 29.09.1936 in Brasile (doc. n. 7), il quale Persona_7 in data 20.02.1960 si univa in matrimonio con che prendeva il nome Controparte_5 di (doc. n. 8). Parte_5
Dalla loro unione nasceva il 25.08.1963 in Brasile (doc. n. 9), il quale Parte_2 in data 15.07.1985 si univa in matrimonio con che Controparte_6 prendeva il nome di (doc. n. 10). Parte_6
Dalla loro unione nascevano in Brasile il 17.08.1987 (doc. n. Controparte_1
11) e il 28.11.1988 (doc. n. 12). Parte_1
In data 27.10.2022 si univa in matrimonio con Controparte_1 [...] che prendeva il nome di (doc. n. Persona_8 Persona_9
13).
In data 13.01.2018 si univa in matrimonio con Parte_1 Persona_10
(doc. n. 14).
[...]
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa iure sanguinis al proprio figlio e da questo a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione Controparte_2 delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM non si opponeva all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Nel caso di specie l'avo è nato a Rossano, in [...], per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
2 Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del
5.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U.,
n. 4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
3 è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, così trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani all'estero, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è pertanto possibile adire direttamente il tribunale per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Infatti, l'orientamento consolidato dei tribunali di Parte_7 merito reputa i tempi di risposta dei irragionevoli ed in contrasto con l'articolo 3 Parte_8 del d.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Non solo. Considerata la difficoltà stessa di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il – in ragione dell'impossibilità di entrare Parte_7 in contatto con tale Autorità, essendo stato bloccato, a monte, lo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili – anche siffatta ipotesi giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento
4 del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. Sez. U, n. 28873/2008).
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nata il [...] a [...]-GO, Brasile (C.F. ), Parte_1 C.F._1 identificata con documento n. rilasciato il 17.11.2021; E_
, nato il [...] a [...]-GO, Brasile (C.F. ), Parte_2 C.F._2 identificato con documento n. rilasciato il 16.05.2013; ME
, nato a [...]-GO, Brasile, il 17.08.1987 (C.F. Controparte_1 C.F._3
[...
) identificato con documento n. rilasciato il 02.01.2021. Nume_3
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, l'8.4.2025 Il Giudice
Dott. Pietro Caré
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