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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL02GL01606 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL02GL01606 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL02GL01666 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL02GL01666 IRAP 2019
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 22/05/2025 proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GL01687 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GL01688 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GL01619 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GL01683 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato la Ricorrente_1 Ricorrente_2 e Società_1 s.n.c. ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2018 e 2019 a mezzo dei quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la contabilizzazione di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Con altro ricorso Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione conseguito negli anni 2018 e 2019 quali soci al 50% della predetta società.
Radicatosi il contraddittorio con la costituzione dell'Associazione_1 delle Entrate e disposta la riunione dei due ricorsi, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2018 sotto il profilo squisitamente procedurale deducendo che l'Ufficio, “camuffando” l'accertamento come parziale, avrebbe, in realtà, eseguito un accertamento ampio e globale, basato su ragionamenti solo presuntivi e dunque in aperto contrasto con l'art. 41 bis del D.L. 600/1973.
Tale assunto contrasta con il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello ordinario previsto dagli articoli 38 e
39 del DPR n. 600/1973 e degli articoli 54 e 55 del DPR n. 633/1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, con la conseguenza che il relativo oggetto non è circoscritto ad alcuna categoria di redditi e la prova può validamente essere raggiunta anche in via presuntiva. (cfr., ex multis,
Cass. 13 gennaio 2023 n. 861 e 7 novembre 2019 n. 28681).
Sgombrato il campo da tale questione, occorre dire che l'Ufficio ha contestato alla Ricorrente_1 Ricorrente_2 e Società_1 s.n.c. - e, conseguentemente, ai due soci in relazione al reddito di partecipazione- la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_2 s.r.l. nell'anno di imposta 2018 nonché dalle società Società_3 srls, Società_4 srls, Società 6 srls e Società 7 srls nell'anno di imposta 2019.
Dagli atti di causa risulta che:
1) la Società_2 s.r.l. è evasore totale non avendo mai presentato né le dichiarazioni fiscali prescritte né il modello polivalente comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva;
non ha mai effettuato alcun versamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; nell'anno 2018 ha avuto un'unica dipendente per 117 giorni;
ha emesso fatture per un imponibile complessivo pari ad Euro 1.142.209 a fronte di fatture ricevute dell'importo di appena Euro 2.307,74;
2) la Società_3 srls è evasore totale non avendo presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; non è risultata in possesso di beni mobili né titolare di contratti d'affitto o di utenze;
non ha mai effettuato alcun versamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; nell'anno 2019, insieme ad altra società
(id est: la Intercom srls) ritenuta cartiera dall'Agenzia delle Entrate di Modena, ha emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di Euro 3.989.857;
3) la Società_4 srls non è risultata in possesso di beni mobili né titolare di contratti d'affitto o di utenze oltre ad essere priva di personale dipendente;
ha annotato fatture per Euro 1.037,02 a fronte di un volume d'affari pari ad Euro 535.930; non ha mai effettuato alcun versamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
4) la Società 6 srls ha presentato nell'anno 2019 il modello Unico ed il modello Irap privo di dati contabili;
non ha mai effettuato versamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA; non ha mai avuto personale alle proprie dipendenze né è risultata intestataria di contratti di affitto o di pubbliche utenze;
ha emesso fatture per un imponibile di Euro 596.310 a fronte di fatture ricevute per un Euro 193.654,22, di cui Euro 193.100 relative a fatture di provenienza della società Società_4, già menzionata sub 3);
5) la Società 7 srls è evasore totale non avendo mai presentato le dichiarazioni fiscali prescritte ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; non ha mai effettuato alcun versamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; nell'anno 2019 ha avuto un'unica dipendente per 41 giorni;
ha emesso fatture per un imponibile complessivo pari ad Euro 1.255.399,95 a fronte di fatture ricevute dell'importo di Euro 70.272,29 di cui Euro 66.694 di provenienza della Società_3 srls, già menzionata sub 2).
Tanto premesso la Corte osserva quanto segue.
Le circostanze sopra riferite, con particolare riguardo alla mancanza della benchè minima struttura organizzativa e alla assolutamente anomala sproporzione fra il fatturato passivo e quello attivo, inducono a ritenere che le cinque società abbiano rivestito il ruolo cartiera. E' quindi assolutamente significativo che la Ricorrente_1 abbia intrattenuto rapporti con cinque società di natura fittizia, circostanza che, quanto alla inesistenza delle prestazioni oggetto dell'odierna contestazione, trova ulteriore riscontro nella mancata indicazione dei nominativo dei dipendenti che avrebbero provveduto all'esecuzione dei lavori e nella mancata produzione dei contratti di appalto. E se è vero che, come osservato in ricorso, il contratto di appalto non è soggetto al rigore della forma scritta, è altrettanto vero che appare inverosimile che nei rapporti con cinque diversi contraenti la società ricorrente abbia sempre omesso di formalizzare i loro compiti e i corrispettivi obblighi, circostanza necessaria quantomeno ai fini della normativa antinfortunistica e dell'esonero dalle connesse responsabilità.
Sgombrato il campo da tale questione, si rileva che la società ricorrente ha dedotto di non essere stata all'epoca in grado di verificare la “pericolosità” tributaria delle società emittenti le fatture e, in altre parole, di aver versato in buona fede.
L'assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità menzionata in ricorso riguarda il noto fenomeno delle frodi carosello che si articola nel rapporto fra un fornitore comunitario e una società cartiera e nell'ulteriore rapporto fra la società cartiera e l'acquirente finale;
donde la necessità di accertare se quest'ultimo era in grado di conoscere l'illiceità del rapporto fra il fornitore comunitario e la società cartiera e se ne era quindi partecipe.
Per contro, il caso in esame si connota di un solo rapporto fra la società cartiera (rectius: fra le varie società cartiere) e la Ricorrente_1 s.n.c. la quale era necessariamente al corrente della fittizietà delle operazioni. Detto in altri termini, la società ricorrente non poteva non essere a conoscenza della mancata esecuzione delle opere edili che aveva direttamente appaltato alle cinque società sopra menzionate
Si richiama, al riguardo, il costante orientamento di legittimità secondo il quale “una volta fornita la prova della oggettiva inesistenza delle fatture, non occorre fornire anche quella inerente alla mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo”. (cfr., ex multis, Cass. 18 ottobre 2021 n. 28628 e 20 ottobre 2020
n. 22851).
Appare infine infondato, sulla base delle superiori argomentazioni, anche il motivo con il quale la società ricorrente ha contestato l'applicazione delle sanzioni per asserita mancanza del presupposto della colpevolezza ex artt. 5 e 6 del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 472.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto al ricorso proposto dai due soci, “l'applicabilità del meccanismo presuntivo, fondato sul fatto certo costituito dalla ristretta base societaria e bilanciata dalla possibilità per i soci di fornire pur sempre la prova contraria, fa sì che ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione “pro quota” ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società” (cfr., ex multis, Cass 11 agosto 2020 n. 16913). Sempre in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, si è da ultimo precisato che “le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss.
c.c.” (cfr. Cass. 9 luglio 2024 n. 18764).
È altresì costante l'orientamento secondo il quale il meccanismo presuntivo trova applicazione anche nel caso in cui siano rilevati costi indeducibili visto che essi “portano ad un aumento del reddito di impresa e ad una conseguente distribuzione dei maggiori utili tra i soci di società a ristretta partecipazione” (cfr., ex multis, Cass. 2 febbraio 2021 n. 2224).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre ribadire che le quote della Ricorrente_1 s.n.c. appartenevano in pari misura ai fratelli Ricorrente_2 e Ricorrente_3 i quali non hanno provato -e neanche allegato- alcunchè in merito alla diversa destinazione degli utili.
Alla luce di tale circostanza e del fatto che le doglianze svolte dai soci sono del tutto analoghe a quelle della società, anche il loro ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 4.000,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL02GL01606 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL02GL01606 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL02GL01666 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL02GL01666 IRAP 2019
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 22/05/2025 proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GL01687 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GL01688 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GL01619 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GL01683 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato la Ricorrente_1 Ricorrente_2 e Società_1 s.n.c. ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2018 e 2019 a mezzo dei quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la contabilizzazione di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Con altro ricorso Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione conseguito negli anni 2018 e 2019 quali soci al 50% della predetta società.
Radicatosi il contraddittorio con la costituzione dell'Associazione_1 delle Entrate e disposta la riunione dei due ricorsi, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2018 sotto il profilo squisitamente procedurale deducendo che l'Ufficio, “camuffando” l'accertamento come parziale, avrebbe, in realtà, eseguito un accertamento ampio e globale, basato su ragionamenti solo presuntivi e dunque in aperto contrasto con l'art. 41 bis del D.L. 600/1973.
Tale assunto contrasta con il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello ordinario previsto dagli articoli 38 e
39 del DPR n. 600/1973 e degli articoli 54 e 55 del DPR n. 633/1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, con la conseguenza che il relativo oggetto non è circoscritto ad alcuna categoria di redditi e la prova può validamente essere raggiunta anche in via presuntiva. (cfr., ex multis,
Cass. 13 gennaio 2023 n. 861 e 7 novembre 2019 n. 28681).
Sgombrato il campo da tale questione, occorre dire che l'Ufficio ha contestato alla Ricorrente_1 Ricorrente_2 e Società_1 s.n.c. - e, conseguentemente, ai due soci in relazione al reddito di partecipazione- la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_2 s.r.l. nell'anno di imposta 2018 nonché dalle società Società_3 srls, Società_4 srls, Società 6 srls e Società 7 srls nell'anno di imposta 2019.
Dagli atti di causa risulta che:
1) la Società_2 s.r.l. è evasore totale non avendo mai presentato né le dichiarazioni fiscali prescritte né il modello polivalente comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva;
non ha mai effettuato alcun versamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; nell'anno 2018 ha avuto un'unica dipendente per 117 giorni;
ha emesso fatture per un imponibile complessivo pari ad Euro 1.142.209 a fronte di fatture ricevute dell'importo di appena Euro 2.307,74;
2) la Società_3 srls è evasore totale non avendo presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; non è risultata in possesso di beni mobili né titolare di contratti d'affitto o di utenze;
non ha mai effettuato alcun versamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; nell'anno 2019, insieme ad altra società
(id est: la Intercom srls) ritenuta cartiera dall'Agenzia delle Entrate di Modena, ha emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di Euro 3.989.857;
3) la Società_4 srls non è risultata in possesso di beni mobili né titolare di contratti d'affitto o di utenze oltre ad essere priva di personale dipendente;
ha annotato fatture per Euro 1.037,02 a fronte di un volume d'affari pari ad Euro 535.930; non ha mai effettuato alcun versamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
4) la Società 6 srls ha presentato nell'anno 2019 il modello Unico ed il modello Irap privo di dati contabili;
non ha mai effettuato versamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA; non ha mai avuto personale alle proprie dipendenze né è risultata intestataria di contratti di affitto o di pubbliche utenze;
ha emesso fatture per un imponibile di Euro 596.310 a fronte di fatture ricevute per un Euro 193.654,22, di cui Euro 193.100 relative a fatture di provenienza della società Società_4, già menzionata sub 3);
5) la Società 7 srls è evasore totale non avendo mai presentato le dichiarazioni fiscali prescritte ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; non ha mai effettuato alcun versamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; nell'anno 2019 ha avuto un'unica dipendente per 41 giorni;
ha emesso fatture per un imponibile complessivo pari ad Euro 1.255.399,95 a fronte di fatture ricevute dell'importo di Euro 70.272,29 di cui Euro 66.694 di provenienza della Società_3 srls, già menzionata sub 2).
Tanto premesso la Corte osserva quanto segue.
Le circostanze sopra riferite, con particolare riguardo alla mancanza della benchè minima struttura organizzativa e alla assolutamente anomala sproporzione fra il fatturato passivo e quello attivo, inducono a ritenere che le cinque società abbiano rivestito il ruolo cartiera. E' quindi assolutamente significativo che la Ricorrente_1 abbia intrattenuto rapporti con cinque società di natura fittizia, circostanza che, quanto alla inesistenza delle prestazioni oggetto dell'odierna contestazione, trova ulteriore riscontro nella mancata indicazione dei nominativo dei dipendenti che avrebbero provveduto all'esecuzione dei lavori e nella mancata produzione dei contratti di appalto. E se è vero che, come osservato in ricorso, il contratto di appalto non è soggetto al rigore della forma scritta, è altrettanto vero che appare inverosimile che nei rapporti con cinque diversi contraenti la società ricorrente abbia sempre omesso di formalizzare i loro compiti e i corrispettivi obblighi, circostanza necessaria quantomeno ai fini della normativa antinfortunistica e dell'esonero dalle connesse responsabilità.
Sgombrato il campo da tale questione, si rileva che la società ricorrente ha dedotto di non essere stata all'epoca in grado di verificare la “pericolosità” tributaria delle società emittenti le fatture e, in altre parole, di aver versato in buona fede.
L'assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità menzionata in ricorso riguarda il noto fenomeno delle frodi carosello che si articola nel rapporto fra un fornitore comunitario e una società cartiera e nell'ulteriore rapporto fra la società cartiera e l'acquirente finale;
donde la necessità di accertare se quest'ultimo era in grado di conoscere l'illiceità del rapporto fra il fornitore comunitario e la società cartiera e se ne era quindi partecipe.
Per contro, il caso in esame si connota di un solo rapporto fra la società cartiera (rectius: fra le varie società cartiere) e la Ricorrente_1 s.n.c. la quale era necessariamente al corrente della fittizietà delle operazioni. Detto in altri termini, la società ricorrente non poteva non essere a conoscenza della mancata esecuzione delle opere edili che aveva direttamente appaltato alle cinque società sopra menzionate
Si richiama, al riguardo, il costante orientamento di legittimità secondo il quale “una volta fornita la prova della oggettiva inesistenza delle fatture, non occorre fornire anche quella inerente alla mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo”. (cfr., ex multis, Cass. 18 ottobre 2021 n. 28628 e 20 ottobre 2020
n. 22851).
Appare infine infondato, sulla base delle superiori argomentazioni, anche il motivo con il quale la società ricorrente ha contestato l'applicazione delle sanzioni per asserita mancanza del presupposto della colpevolezza ex artt. 5 e 6 del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 472.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto al ricorso proposto dai due soci, “l'applicabilità del meccanismo presuntivo, fondato sul fatto certo costituito dalla ristretta base societaria e bilanciata dalla possibilità per i soci di fornire pur sempre la prova contraria, fa sì che ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione “pro quota” ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società” (cfr., ex multis, Cass 11 agosto 2020 n. 16913). Sempre in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, si è da ultimo precisato che “le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss.
c.c.” (cfr. Cass. 9 luglio 2024 n. 18764).
È altresì costante l'orientamento secondo il quale il meccanismo presuntivo trova applicazione anche nel caso in cui siano rilevati costi indeducibili visto che essi “portano ad un aumento del reddito di impresa e ad una conseguente distribuzione dei maggiori utili tra i soci di società a ristretta partecipazione” (cfr., ex multis, Cass. 2 febbraio 2021 n. 2224).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre ribadire che le quote della Ricorrente_1 s.n.c. appartenevano in pari misura ai fratelli Ricorrente_2 e Ricorrente_3 i quali non hanno provato -e neanche allegato- alcunchè in merito alla diversa destinazione degli utili.
Alla luce di tale circostanza e del fatto che le doglianze svolte dai soci sono del tutto analoghe a quelle della società, anche il loro ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 4.000,00.