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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/11/2024, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. 502/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 502/2022 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Genova, alla Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre 16/7s presso e nello studio dell'Avv. Maria Borra (C.F.: ) C.F._2 che la rappresenta e difende come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Genova via XX Settembre 20/74 presso e nello studio dell'Avv. Anna Serafino (CF
), che lo rappresenta e difende come da mandato in atti C.F._4
PARTE CONVENUTA E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) disporre l'affidamento super esclusivo delle figlie e alla madre, con collocazione Persona_1 Per_2 presso la stessa, cui viene assegnata la casa coniugale, sita in Genova, Via Salita Padre Umile n. 3/4;
3) prevedere che il padre possa continuare ad incontrare le figlie con incontri in forma protetta con cadenza mensile (organizzate e supervisionati dal Servizio Sociale territorialmente competente) e contatti telefonici liberi con frequenza settimanale;
4) prescrivere al sig. i seguire un percorso presso il CSM ed il SERT di Genova;
Per_3
5) prescrivere al sig. de sottoporsi a valutazione del funzionamento genitoriale presso il Per_3 Consultorio territorialmente competente;
6) porre a carico del sig. attesa la sua attuale situazione lavorativa, l'obbligo di corrispondere alla CP_1 sig.ra con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 delle figlie, una somma mensile non inferiore ad € 400,00 (somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
7) con vittoria delle spese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, - pronunciare la separazione dei coniugi;
- affidamento condiviso delle due figlie con collocazione presso la madre e ampliamento del diritto di visita del padre al momento senza pernottamenti;
- conferma dei 100,00 euro mensili omnicomprensivi quale contributo per il mantenimento delle due figlie fino alla sua regolarizzazione sul TN e quindi al reperimento di attività lavorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2022 la signora allegava di aver contratto Parte_3 matrimonio con il signor in Genova in data 22/03/2018; che dalla loro Controparte_1 unione erano nate due figlie, il 21/07/2018 ed il Persona_4 Persona_5
26/12/2019; che il marito era affetto da disturbi psichici mai adeguatamente curati e in tre occasioni
– di cui la prima pochi giorni dopo la celebrazione del matrimonio - l'aveva aggredita fisicamente cagionandole lesioni personali con conseguente apertura del procedimento penale n.9973/2018/21 per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni;
che il secondo episodio si era verificato nella casa familiare in data 18.12.2018, allorquando, in conseguenza di una lite il convenuto aveva iniziato a compiere gesti autolesionistici, onde, intervenuti i CC ed il personale medico del 118, era stato trasportato presso il nosocomio di Villa Scassi;
che il terzo episodio di era verificato il 23.02.2019 quando il convenuto telefonava alla moglie, uscita di casa per fare la spesa e le ordinava con tono irruento di rientrare immediatamente;
che una volta rientrata a casa con la figlia, la ricorrente veniva minacciata ed aggredita fisicamente dal marito il quale estraeva da un cassetto un coltello seghettato e lo brandiva in direzione della nuca della moglie profferendo la seguente minaccia “sei fortunata che c'è la bambina, perché se non ci fosse stata vedi cosa ti faccio”; che la signora iusciva a Parte_2 calmare il marito e a fuggire dalla casa coniugale, unitamente alla figlia;
che un condomino contattava le;
che nel contempo il convenuto minacciava di buttarsi dalla finestra, quindi si Pt_4 calava sulla strada grazie a un tubo del gas e veniva poi condotto in regime di TSO in ospedale;
che a seguito di tale episodio, la signora si trasferiva insieme alla figlia presso l'abitazione Parte_1 della propria madre, per poi far ritorno nella casa coniugale, una volta saputo che il marito vi si sarebbe recato solo durante i fine settimana, poiché negli altri giorni il medesimo sarebbe rimasto presso la casa dei propri genitori sita in provincia di Novara;
che il GIP aveva emesso nei confronti del signor rdinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla CP_1 casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie;
che in data 7/08/2019 inoltre il convenuto veniva tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 110, 56, 628 c. 1, 2 e 3, 585, 582 c.p. e condotto presso il Carcere di Marassi;
che in data 03.10.2019 la Procura della Repubblica presso il TM aveva chiesto l'apertura di procedimento di DP con sospensione immediata, nonché la sospensione degli incontri padre/figlia con divieto di rientrare nella casa familiare ed aveva investito i SS di elaborare il miglior progetto per la minore e valutare la capacità genitoriali;
che in data 26/12/2019 nasceva la seconda figlia e la signora si rivolgeva al Centro “Per non subire Violenza” Per_2 Parte_2 intraprendendo un percorso di sostegno psicologico insaturando0a,tlesì una buona collaborazione con il SS ATS n. 36; che dal mese di giugno del 2021 aveva anche ripreso la propria attività lavorativa nell'ambito della ristorazione quale responsabile del punto vendita della società CIGIERRE Spa riuscendo a gestire la crescita delle bambine avvalendosi dell'aiuto dei genitori e della collaborazione di una baby sitter; che il padre, durante il periodo di detenzione presso il carcere di Marassi seguiva un percorso di supporto alla genitorialità nonché una terapia psichiatrica e la moglie manteneva contatti telefonici con lui ed in alcune occasioni lo incontrava unitamente alla figlia , alla presenza degli educatori;
che in seguito ai vari trasferimenti in altre strutture Per_1 penitenziarie i contatti erano stati mantenuti unicamente attraverso delle videochiamate con cadenza settimanale;
che grazie al percorso di consapevolezza effettuato con la psicologa del centro Antiviolenza la ricorrente maturava la decisione di separarsi dal marito;
che nel frattempo il TM emetteva in data 19/04/2021 Decreto provvisorio con cui affidava la sola figlia ai Persona_1 SS limitando la responsabilità genitoriale sulle decisioni inerenti gli incarichi affidati ai SS e su quelle relative all'educazione e all'istruzione; che, con riguardo agli aspetti economici , la ricorrente vive con le proprie figlie presso la casa coniugale sita in Genova alla Via Salita Padre Umile 3 di proprietà dell' con canone mensile di euro 460,00; che svolge il ruolo di direttrice del punto vendita della CP_2 catena commerciale Old Wild West presso il Porto Antico con stipendio mensile di circa euro 1.600,00; che il marito è detenuto per espiazione pena presso la casa circondariale di Alessandria e non ha mai contribuito al mantenimento delle figlie.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio dedotto in ricorso, la signora Parte_3
formulava domanda di separazione personale con addebito al marito nonché richiesta di
[...] affidamento c.d. super esclusivo delle figlie a sé con obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle minori mediante versamento di euro 400,00 mensili.
Con Comparsa del 26/05/2022 si costituiva il signor il quale in via Controparte_1 preliminare si opponeva alla domanda di addebito formulata dalla moglie allegando anzitutto che gli episodi occorsi in data 26.03.2018, 18.12.2018 e 23.02.2019 erano stati ritenuti non perseguibili nel relativo procedimento penale che si era infatti concluso in data 28.01.2021 con Sentenza di non doversi procedere emessa dalla CA di Genova;
che gli accadimenti narrati erano stati il frutto di un'accentuata e reciproca conflittualità tra i coniugi e le liti erano degenerate anche a causa delle proprie fragilità psichiche;
che per le medesime ragioni la domanda di affidamento esclusivo delle figlie formulata dalla madre era da ritenersi infondata;
che dal punto di vista economico egli era privo di occupazione ed aveva quindi diritto ad ottenere un assegno di mantenimento da parte della moglie, la quale aveva invece una stabile attività lavorativa;
che pur trovandosi in carcere stava seguendo una terapia medica per stabilizzare il tono dell'umore ed era impegnato in un percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana;
che nei due gradi di giudizio relativi al procedimento penale a suo carico era emerso che i fatti a lui ascritti erano scaturiti da un'eccessiva conflittualità tra i coniugi e determinati da gelosie familiari, problematiche lavorative e fragilità psichica del convenuto;
che il TM sulla richiesta formulata dal PM in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale aveva disposto l'affidamento delle figlie ai SS con indicazione di tenere comunque in considerazione le indicazioni dei genitori in punto educazione ed istruzione delle figlie nonché con incarico di organizzare incontri protetti fra padre e le minori con cadenza mensile;
che aveva anche partecipato ad un progetto di supporto alla genitorialità ed era riuscito a mantenere il forte legame con le bambine.
Giusto tutto quanto sopra il signor si associava alla domanda di separazione, ma CP_1 chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie con versamento della somma di euro 100 per il loro mantenimento per tutto il periodo di carcerazione nonché un contributo in proprio favore di euro 150,00 a carico della moglie sino al reperimento di un'attività lavorativa.
All'udienza del 30/05/2022 comparivano le parti personalmente con i rispettivi avvocati;
parte ricorrente dichiarava di vivere con le figlie in una casa in locazione con canone di circa 500,00 euro mensili e di lavorare da tredici anni presso la stessa società con mansioni di store manager alle risorse umane e con stipendio mensile di circa euro 1.600,00; che il padre vedeva le figlie secondo il progetto Co indicato dal e durante la settimana le sentiva attraverso le videochiamate. Parte convenuta dichiarava che stava scontando presso il carcere di Marassi la pena per il reato di tentata rapina;
che per un periodo durante la detenzione aveva svolto alcuni lavori e inviato alla moglie la metà della retribuzione ammontante ad euro 300,00 mensili, quale contributo per il mantenimento delle figlie;
che una volta libero, avrebbe voluto lavorare con lo zio o con il padre come carrozziere ma non aveva il permesso di soggiorno per poter essere assunto in regola.
Le parti chiedevano un rinvio per definire consensualmente la procedura
Con Ordinanza del 15/09/2022 il Presidente onerava il signor corrispondere la somma di CP_1 euro 100,00 in favore della signora er il mantenimento delle figlie con contestuale Parte_2 richiesta al TM della copia del fascicolo ivi incardinato.
Il procedimento veniva istruito documentalmente nonché previa acquisizione delle relazioni dei SS incaricati per verificare l'andamento delle frequentazioni padre/figlie nonché delle relazioni del SER.D per il monitoraggio tossicologico del convenuto.
All'udienza del 23/05/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi:
Le parti insistono affinché venga pronunciata la separazione personale tra i coniugi: i fatti e le circostanze addotte negli atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra di essi – i quali vivono separati di fatto dal 2019 - sia venuta meno.
Neppure occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile: infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione dei coniugi, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi deve ritenersi che ciascun coniuge abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi e vivono separati da tempo.
La relativa domanda va dunque accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi ed , coniugi per matrimonio contratto in Genova in Parte_3 Controparte_1 data 22/03/2018.
Sulla domanda di addebito della separazione al marito
La domanda di addebito formulata dalla signora fondata e va accolta: invero, la Parte_2 ricorrente ha fornito compiuta prova delle violenze subìte nell'episodio che si è verificato il 26.03.2018 allorquando il marito aggrediva fisicamente la moglie che tra l'altro era in avanzato stato di gravidanza, le sferrava un pugno alla mascella e le mordeva il naso cagionandole un trauma mascellare sinistro ed ecchimosi peri-orbitaria bilaterale con prognosi di giorni 15 come documentato dal referto di PS dell'Ospedale di S. Corona di Pietra Ligure prodotto sub. n. 4
Gli esiti del relativo procedimento penale incardinato a carico del convenuto sono irrilevanti nella C presente sede posto che, secondo il consolidato orientamento della che questo Collegio condivide, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente)” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024).
Sul regime di affidamento delle figlie minori
Va anzitutto osservato che, nelle more della fase istruttoria, è pervenuto fascicolo del TM il quale ha definito la procedura ivi a suo tempo instaurata trasmettendo i relativi atti a questo TO e provvedendo con Decreto definitivo del 20.03.2023 ad affidare la figlia Persona_4 al Comune di residenza e con riguardo alla figlia più piccola, provvedendo in Persona_5 modo analogo con il Decreto di trasmissione atti a questo TO del 30.01.2023 e contestuale archiviazione della procedura.
Ora, per quanto riguarda il regime di affidamento dei figli minori, va osservato che, se è vero che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi - è altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio. La caratteristica fondamentale dell'affidamento condiviso consiste infatti nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale ed implica la necessità che ogni decisione comportante un rilevante mutamento nella vita dei figli sia assunta all'esito di un leale confronto tra i genitori.
Nella relazione del SS ATS n. 36 del 16/05/2024 si legge che “le minori appaiono serene e solari agli incontri protetti con il padre, il loro atteggiamento è sempre positivo e vi è una buona relazione con il genitore di cui richiedono le attenzioni”; che secondo quanto riferito dalla madre, le bambine aspettano con ansia tali incontri e “contano i giorni che mancano sul calendario”.
Il SS in accordo con le parti ha quindi proposto un ampliamento nelle modalità degli incontri per consentire alle bambine di svolgere assieme al padre delle attività più stimolanti e piacevoli e,
“tenuto conto del percorso positivo degli IP, il servizio ritiene di poter ampliare anche in vista dell'estate, gli incontri, prevedendo momenti sia in copresenza con altre figure educative, sia con monitoraggio a distanza a distanza da parte delle stesse”.
I SS precisano, poi, che il signor ha in corso la pratica presso la Questura per la richiesta Pt_5 di soggiorno ed ha iniziato una messa alla prova della durata di cinque mesi presso la croce bianca di Cornigliano, ma non risulta abbia mantenuto il percorso presso i servizi sanitari di Alessandria.
Dal canto proprio la signora risulta aver sospeso il percorso di sostegno alla Parte_2 genitorialità pur riconoscendo di averne bisogno e dichiarandosi intenzionata a riprenderlo quanto prima.
Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che debba essere mantenuto l'affido delle due minori al SS del Comune di GENOVA – previo passaggio di consegne dall'ATS n. 36 al n. 41, stanti le gravi criticità che il nucleo ha affrontato a decorrere almeno dal 2018 e la conseguente ed ancora attuale necessità che vi sia una presenza forte dell'ente pubblico per, la migliore tutela delle minori e soprattutto per proseguire, tenuto conto delle esigenze delle bambine, nella progressiva liberalizzazione degli incontri con il padre.
Sugli aspetti economici: contributo paterno per il mantenimento delle figlie minori la signora rimasta a vivere assieme alle figlie nella casa coniugale sita in Genova, Parte_2 salita Padre Umile 3/4, di proprietà per la quale paga un canone di locazione CP_5 mensile di euro 330,00 oltre oneri accessori ed aggiornamento ISTAT (Cfr. prod. n. 9); la predetta attualmente risulta lavorare lavora in qualità di direttrice nel punto vendita Old Wild West presso il Porto Antico di Genova e dalla documentazione prodotta in atti risulta percepire i seguenti redditi:
CU 2020 (datore di lavoro CGR compagnia generale ristorazione): reddito da lavoro dipendente euro 19.346,24 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 1.300,00;
CU 2021: (datore di lavoro CGR compagnia generale ristorazione): reddito da lavoro dipendente euro 17.648,38 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 1.200,00;
CU 2023: (datore di lavoro CGR compagnia generale ristorazione): reddito da lavoro dipendente euro 30.417,28 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 1.980,00;
CU 2024: (datore di lavoro CGR compagnia generale ristorazione): reddito da lavoro dipendente euro 30.916,23 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 2.000,00.
Per quanto riguarda il convenuto, il predetto risulta, come visto, aver iniziato un periodo di messa alla prova come volontario presso la Croce Bianca di Cornigliano ed è in attesa del permesso di soggiorno: appare pertanto del tutto verosimile che al momento egli non possa espletare attività lavorativa essendo privo del titolo di soggiorno.
Alla luce di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle minori in relazione alle rispettive età, al fatto che gravano interamente sulla madre, pare equo stabilire, quale contributo paterno al loro mantenimento, la somma di euro 300,00 (euro 150,00 per ogni figlia) che il signor dovrà Controparte_1 quindi versare entro il giorno dieci di ogni mese in favore della Signora oltre Parte_3 rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Assegno unico come per legge.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...] Parte_3 ed , nato in [...] il [...] coniugi per matrimonio contratto in Controparte_1 Genova in data 22/03/2018;
DICHIARA che la separazione è da addebitarsi al signor;
Controparte_1
Visto l'art. Art. 5 bis della l. 183/84
DISPONE l'affidamento delle minori nata il [...] ed Persona_4 Per_5 nata il [...] al servizio sociale competente per territorio (ATS 36 e successivamente
[...] ATS 41) per la durata di mesi 24 con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
DISPONE
a) che la residenza abituale delle minori sia fissata presso la madre signora Parte_3
b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse delle minori, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
5) organizzazione degli incontri con il padre.
DICHIARA TENUTO il signor a corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_3
a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, con decorrenza dalla data di
[...] pubblicazione della presente Sentenza, la somma complessiva di euro 300,00 entro il giorno dieci di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
RIGETTA le altre domande;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 18.10.2024
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente Sentenza ai SS del Comune di GENOVA ATS n. 36 e ATS n. 41, nonché al GT-sede per l'apertura di un fascicolo ex art 337 c.c. ove i SS affidatari faranno pervenire relazioni semestrali di aggiornamento.
Il Presidente rel.
Dott. ssa Maria Antonia Di Lazzaro
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 502/2022 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Genova, alla Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre 16/7s presso e nello studio dell'Avv. Maria Borra (C.F.: ) C.F._2 che la rappresenta e difende come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Genova via XX Settembre 20/74 presso e nello studio dell'Avv. Anna Serafino (CF
), che lo rappresenta e difende come da mandato in atti C.F._4
PARTE CONVENUTA E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) disporre l'affidamento super esclusivo delle figlie e alla madre, con collocazione Persona_1 Per_2 presso la stessa, cui viene assegnata la casa coniugale, sita in Genova, Via Salita Padre Umile n. 3/4;
3) prevedere che il padre possa continuare ad incontrare le figlie con incontri in forma protetta con cadenza mensile (organizzate e supervisionati dal Servizio Sociale territorialmente competente) e contatti telefonici liberi con frequenza settimanale;
4) prescrivere al sig. i seguire un percorso presso il CSM ed il SERT di Genova;
Per_3
5) prescrivere al sig. de sottoporsi a valutazione del funzionamento genitoriale presso il Per_3 Consultorio territorialmente competente;
6) porre a carico del sig. attesa la sua attuale situazione lavorativa, l'obbligo di corrispondere alla CP_1 sig.ra con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 delle figlie, una somma mensile non inferiore ad € 400,00 (somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
7) con vittoria delle spese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, - pronunciare la separazione dei coniugi;
- affidamento condiviso delle due figlie con collocazione presso la madre e ampliamento del diritto di visita del padre al momento senza pernottamenti;
- conferma dei 100,00 euro mensili omnicomprensivi quale contributo per il mantenimento delle due figlie fino alla sua regolarizzazione sul TN e quindi al reperimento di attività lavorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2022 la signora allegava di aver contratto Parte_3 matrimonio con il signor in Genova in data 22/03/2018; che dalla loro Controparte_1 unione erano nate due figlie, il 21/07/2018 ed il Persona_4 Persona_5
26/12/2019; che il marito era affetto da disturbi psichici mai adeguatamente curati e in tre occasioni
– di cui la prima pochi giorni dopo la celebrazione del matrimonio - l'aveva aggredita fisicamente cagionandole lesioni personali con conseguente apertura del procedimento penale n.9973/2018/21 per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni;
che il secondo episodio si era verificato nella casa familiare in data 18.12.2018, allorquando, in conseguenza di una lite il convenuto aveva iniziato a compiere gesti autolesionistici, onde, intervenuti i CC ed il personale medico del 118, era stato trasportato presso il nosocomio di Villa Scassi;
che il terzo episodio di era verificato il 23.02.2019 quando il convenuto telefonava alla moglie, uscita di casa per fare la spesa e le ordinava con tono irruento di rientrare immediatamente;
che una volta rientrata a casa con la figlia, la ricorrente veniva minacciata ed aggredita fisicamente dal marito il quale estraeva da un cassetto un coltello seghettato e lo brandiva in direzione della nuca della moglie profferendo la seguente minaccia “sei fortunata che c'è la bambina, perché se non ci fosse stata vedi cosa ti faccio”; che la signora iusciva a Parte_2 calmare il marito e a fuggire dalla casa coniugale, unitamente alla figlia;
che un condomino contattava le;
che nel contempo il convenuto minacciava di buttarsi dalla finestra, quindi si Pt_4 calava sulla strada grazie a un tubo del gas e veniva poi condotto in regime di TSO in ospedale;
che a seguito di tale episodio, la signora si trasferiva insieme alla figlia presso l'abitazione Parte_1 della propria madre, per poi far ritorno nella casa coniugale, una volta saputo che il marito vi si sarebbe recato solo durante i fine settimana, poiché negli altri giorni il medesimo sarebbe rimasto presso la casa dei propri genitori sita in provincia di Novara;
che il GIP aveva emesso nei confronti del signor rdinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla CP_1 casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie;
che in data 7/08/2019 inoltre il convenuto veniva tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 110, 56, 628 c. 1, 2 e 3, 585, 582 c.p. e condotto presso il Carcere di Marassi;
che in data 03.10.2019 la Procura della Repubblica presso il TM aveva chiesto l'apertura di procedimento di DP con sospensione immediata, nonché la sospensione degli incontri padre/figlia con divieto di rientrare nella casa familiare ed aveva investito i SS di elaborare il miglior progetto per la minore e valutare la capacità genitoriali;
che in data 26/12/2019 nasceva la seconda figlia e la signora si rivolgeva al Centro “Per non subire Violenza” Per_2 Parte_2 intraprendendo un percorso di sostegno psicologico insaturando0a,tlesì una buona collaborazione con il SS ATS n. 36; che dal mese di giugno del 2021 aveva anche ripreso la propria attività lavorativa nell'ambito della ristorazione quale responsabile del punto vendita della società CIGIERRE Spa riuscendo a gestire la crescita delle bambine avvalendosi dell'aiuto dei genitori e della collaborazione di una baby sitter; che il padre, durante il periodo di detenzione presso il carcere di Marassi seguiva un percorso di supporto alla genitorialità nonché una terapia psichiatrica e la moglie manteneva contatti telefonici con lui ed in alcune occasioni lo incontrava unitamente alla figlia , alla presenza degli educatori;
che in seguito ai vari trasferimenti in altre strutture Per_1 penitenziarie i contatti erano stati mantenuti unicamente attraverso delle videochiamate con cadenza settimanale;
che grazie al percorso di consapevolezza effettuato con la psicologa del centro Antiviolenza la ricorrente maturava la decisione di separarsi dal marito;
che nel frattempo il TM emetteva in data 19/04/2021 Decreto provvisorio con cui affidava la sola figlia ai Persona_1 SS limitando la responsabilità genitoriale sulle decisioni inerenti gli incarichi affidati ai SS e su quelle relative all'educazione e all'istruzione; che, con riguardo agli aspetti economici , la ricorrente vive con le proprie figlie presso la casa coniugale sita in Genova alla Via Salita Padre Umile 3 di proprietà dell' con canone mensile di euro 460,00; che svolge il ruolo di direttrice del punto vendita della CP_2 catena commerciale Old Wild West presso il Porto Antico con stipendio mensile di circa euro 1.600,00; che il marito è detenuto per espiazione pena presso la casa circondariale di Alessandria e non ha mai contribuito al mantenimento delle figlie.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio dedotto in ricorso, la signora Parte_3
formulava domanda di separazione personale con addebito al marito nonché richiesta di
[...] affidamento c.d. super esclusivo delle figlie a sé con obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle minori mediante versamento di euro 400,00 mensili.
Con Comparsa del 26/05/2022 si costituiva il signor il quale in via Controparte_1 preliminare si opponeva alla domanda di addebito formulata dalla moglie allegando anzitutto che gli episodi occorsi in data 26.03.2018, 18.12.2018 e 23.02.2019 erano stati ritenuti non perseguibili nel relativo procedimento penale che si era infatti concluso in data 28.01.2021 con Sentenza di non doversi procedere emessa dalla CA di Genova;
che gli accadimenti narrati erano stati il frutto di un'accentuata e reciproca conflittualità tra i coniugi e le liti erano degenerate anche a causa delle proprie fragilità psichiche;
che per le medesime ragioni la domanda di affidamento esclusivo delle figlie formulata dalla madre era da ritenersi infondata;
che dal punto di vista economico egli era privo di occupazione ed aveva quindi diritto ad ottenere un assegno di mantenimento da parte della moglie, la quale aveva invece una stabile attività lavorativa;
che pur trovandosi in carcere stava seguendo una terapia medica per stabilizzare il tono dell'umore ed era impegnato in un percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana;
che nei due gradi di giudizio relativi al procedimento penale a suo carico era emerso che i fatti a lui ascritti erano scaturiti da un'eccessiva conflittualità tra i coniugi e determinati da gelosie familiari, problematiche lavorative e fragilità psichica del convenuto;
che il TM sulla richiesta formulata dal PM in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale aveva disposto l'affidamento delle figlie ai SS con indicazione di tenere comunque in considerazione le indicazioni dei genitori in punto educazione ed istruzione delle figlie nonché con incarico di organizzare incontri protetti fra padre e le minori con cadenza mensile;
che aveva anche partecipato ad un progetto di supporto alla genitorialità ed era riuscito a mantenere il forte legame con le bambine.
Giusto tutto quanto sopra il signor si associava alla domanda di separazione, ma CP_1 chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie con versamento della somma di euro 100 per il loro mantenimento per tutto il periodo di carcerazione nonché un contributo in proprio favore di euro 150,00 a carico della moglie sino al reperimento di un'attività lavorativa.
All'udienza del 30/05/2022 comparivano le parti personalmente con i rispettivi avvocati;
parte ricorrente dichiarava di vivere con le figlie in una casa in locazione con canone di circa 500,00 euro mensili e di lavorare da tredici anni presso la stessa società con mansioni di store manager alle risorse umane e con stipendio mensile di circa euro 1.600,00; che il padre vedeva le figlie secondo il progetto Co indicato dal e durante la settimana le sentiva attraverso le videochiamate. Parte convenuta dichiarava che stava scontando presso il carcere di Marassi la pena per il reato di tentata rapina;
che per un periodo durante la detenzione aveva svolto alcuni lavori e inviato alla moglie la metà della retribuzione ammontante ad euro 300,00 mensili, quale contributo per il mantenimento delle figlie;
che una volta libero, avrebbe voluto lavorare con lo zio o con il padre come carrozziere ma non aveva il permesso di soggiorno per poter essere assunto in regola.
Le parti chiedevano un rinvio per definire consensualmente la procedura
Con Ordinanza del 15/09/2022 il Presidente onerava il signor corrispondere la somma di CP_1 euro 100,00 in favore della signora er il mantenimento delle figlie con contestuale Parte_2 richiesta al TM della copia del fascicolo ivi incardinato.
Il procedimento veniva istruito documentalmente nonché previa acquisizione delle relazioni dei SS incaricati per verificare l'andamento delle frequentazioni padre/figlie nonché delle relazioni del SER.D per il monitoraggio tossicologico del convenuto.
All'udienza del 23/05/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi:
Le parti insistono affinché venga pronunciata la separazione personale tra i coniugi: i fatti e le circostanze addotte negli atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra di essi – i quali vivono separati di fatto dal 2019 - sia venuta meno.
Neppure occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile: infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione dei coniugi, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi deve ritenersi che ciascun coniuge abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi e vivono separati da tempo.
La relativa domanda va dunque accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi ed , coniugi per matrimonio contratto in Genova in Parte_3 Controparte_1 data 22/03/2018.
Sulla domanda di addebito della separazione al marito
La domanda di addebito formulata dalla signora fondata e va accolta: invero, la Parte_2 ricorrente ha fornito compiuta prova delle violenze subìte nell'episodio che si è verificato il 26.03.2018 allorquando il marito aggrediva fisicamente la moglie che tra l'altro era in avanzato stato di gravidanza, le sferrava un pugno alla mascella e le mordeva il naso cagionandole un trauma mascellare sinistro ed ecchimosi peri-orbitaria bilaterale con prognosi di giorni 15 come documentato dal referto di PS dell'Ospedale di S. Corona di Pietra Ligure prodotto sub. n. 4
Gli esiti del relativo procedimento penale incardinato a carico del convenuto sono irrilevanti nella C presente sede posto che, secondo il consolidato orientamento della che questo Collegio condivide, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente)” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024).
Sul regime di affidamento delle figlie minori
Va anzitutto osservato che, nelle more della fase istruttoria, è pervenuto fascicolo del TM il quale ha definito la procedura ivi a suo tempo instaurata trasmettendo i relativi atti a questo TO e provvedendo con Decreto definitivo del 20.03.2023 ad affidare la figlia Persona_4 al Comune di residenza e con riguardo alla figlia più piccola, provvedendo in Persona_5 modo analogo con il Decreto di trasmissione atti a questo TO del 30.01.2023 e contestuale archiviazione della procedura.
Ora, per quanto riguarda il regime di affidamento dei figli minori, va osservato che, se è vero che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi - è altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio. La caratteristica fondamentale dell'affidamento condiviso consiste infatti nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale ed implica la necessità che ogni decisione comportante un rilevante mutamento nella vita dei figli sia assunta all'esito di un leale confronto tra i genitori.
Nella relazione del SS ATS n. 36 del 16/05/2024 si legge che “le minori appaiono serene e solari agli incontri protetti con il padre, il loro atteggiamento è sempre positivo e vi è una buona relazione con il genitore di cui richiedono le attenzioni”; che secondo quanto riferito dalla madre, le bambine aspettano con ansia tali incontri e “contano i giorni che mancano sul calendario”.
Il SS in accordo con le parti ha quindi proposto un ampliamento nelle modalità degli incontri per consentire alle bambine di svolgere assieme al padre delle attività più stimolanti e piacevoli e,
“tenuto conto del percorso positivo degli IP, il servizio ritiene di poter ampliare anche in vista dell'estate, gli incontri, prevedendo momenti sia in copresenza con altre figure educative, sia con monitoraggio a distanza a distanza da parte delle stesse”.
I SS precisano, poi, che il signor ha in corso la pratica presso la Questura per la richiesta Pt_5 di soggiorno ed ha iniziato una messa alla prova della durata di cinque mesi presso la croce bianca di Cornigliano, ma non risulta abbia mantenuto il percorso presso i servizi sanitari di Alessandria.
Dal canto proprio la signora risulta aver sospeso il percorso di sostegno alla Parte_2 genitorialità pur riconoscendo di averne bisogno e dichiarandosi intenzionata a riprenderlo quanto prima.
Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che debba essere mantenuto l'affido delle due minori al SS del Comune di GENOVA – previo passaggio di consegne dall'ATS n. 36 al n. 41, stanti le gravi criticità che il nucleo ha affrontato a decorrere almeno dal 2018 e la conseguente ed ancora attuale necessità che vi sia una presenza forte dell'ente pubblico per, la migliore tutela delle minori e soprattutto per proseguire, tenuto conto delle esigenze delle bambine, nella progressiva liberalizzazione degli incontri con il padre.
Sugli aspetti economici: contributo paterno per il mantenimento delle figlie minori la signora rimasta a vivere assieme alle figlie nella casa coniugale sita in Genova, Parte_2 salita Padre Umile 3/4, di proprietà per la quale paga un canone di locazione CP_5 mensile di euro 330,00 oltre oneri accessori ed aggiornamento ISTAT (Cfr. prod. n. 9); la predetta attualmente risulta lavorare lavora in qualità di direttrice nel punto vendita Old Wild West presso il Porto Antico di Genova e dalla documentazione prodotta in atti risulta percepire i seguenti redditi:
CU 2020 (datore di lavoro CGR compagnia generale ristorazione): reddito da lavoro dipendente euro 19.346,24 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 1.300,00;
CU 2021: (datore di lavoro CGR compagnia generale ristorazione): reddito da lavoro dipendente euro 17.648,38 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 1.200,00;
CU 2023: (datore di lavoro CGR compagnia generale ristorazione): reddito da lavoro dipendente euro 30.417,28 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 1.980,00;
CU 2024: (datore di lavoro CGR compagnia generale ristorazione): reddito da lavoro dipendente euro 30.916,23 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 2.000,00.
Per quanto riguarda il convenuto, il predetto risulta, come visto, aver iniziato un periodo di messa alla prova come volontario presso la Croce Bianca di Cornigliano ed è in attesa del permesso di soggiorno: appare pertanto del tutto verosimile che al momento egli non possa espletare attività lavorativa essendo privo del titolo di soggiorno.
Alla luce di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle minori in relazione alle rispettive età, al fatto che gravano interamente sulla madre, pare equo stabilire, quale contributo paterno al loro mantenimento, la somma di euro 300,00 (euro 150,00 per ogni figlia) che il signor dovrà Controparte_1 quindi versare entro il giorno dieci di ogni mese in favore della Signora oltre Parte_3 rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Assegno unico come per legge.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...] Parte_3 ed , nato in [...] il [...] coniugi per matrimonio contratto in Controparte_1 Genova in data 22/03/2018;
DICHIARA che la separazione è da addebitarsi al signor;
Controparte_1
Visto l'art. Art. 5 bis della l. 183/84
DISPONE l'affidamento delle minori nata il [...] ed Persona_4 Per_5 nata il [...] al servizio sociale competente per territorio (ATS 36 e successivamente
[...] ATS 41) per la durata di mesi 24 con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
DISPONE
a) che la residenza abituale delle minori sia fissata presso la madre signora Parte_3
b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse delle minori, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
5) organizzazione degli incontri con il padre.
DICHIARA TENUTO il signor a corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_3
a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, con decorrenza dalla data di
[...] pubblicazione della presente Sentenza, la somma complessiva di euro 300,00 entro il giorno dieci di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
RIGETTA le altre domande;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 18.10.2024
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente Sentenza ai SS del Comune di GENOVA ATS n. 36 e ATS n. 41, nonché al GT-sede per l'apertura di un fascicolo ex art 337 c.c. ove i SS affidatari faranno pervenire relazioni semestrali di aggiornamento.
Il Presidente rel.
Dott. ssa Maria Antonia Di Lazzaro