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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5753/2020 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2020, avente per oggetto “BAri-Opposizione decreto ingiuntivo ”, discussa oralmente e decisa ex art. 281-sexies c.pc. all'udienza del 18.3.2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Faenza Speranza, Parte_1
mandato in atti
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Faenza Speranza, Parte_2
mandato in atti
ATTORI/OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Pesenti, mandato CP_1
in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
1 Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa riportandosi alle conclusioni riportate a verbale.
FATTO E DIRITTO Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In diritto L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo. Se l'opposizione a decreto ingiuntivo presenta anche una domanda riconvenzionale, allora sarà soggetta all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
2 In fatto. A seguito di ricorso datato 08.05.2020 quale ceduta pro soluto del credito vantato da CP_1
OM BA spa nei confronti del sig. , in virtù del contratto di Parte_1 finanziamento n.20064018330614, le cui obbligazi nte in qualità di coobbligato dalla sig.ra ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 12.151,10 Parte_2 oltre intere .
Sempre con il medesimo ricorso e decreto ingiuntivo al sig. veniva richiesta Parte_1 la somma di € 584,75 per credito insoluto vantato da OM BA spa in virtù di contratto di finanziamento nr 20064018330602. Veniva, altresi, ingiunto il pagamento delle spese di procedura per un importo di € 145,00 per spese, € 600,00 per competenze. oltre il 15% per rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Avverso tale provvedimento gli odierni opponenti presentavano atto di citazione in opposizione, per le ragioni appresso indicate. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, nella quale si contestavano le CP_1 avverse difese, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito Preliminarmente occorre precisare che gli opponenti non contestano: (i) di aver stipulato e di aver dato spontanea, seppur parziale, esecuzione al contratto di finanziamento di prestito personale sottoscritto con l'allora OM BA S.p.a. (cfr. DOC. 2 fascicolo monitorio). (ii) Il sig. allo stesso modo non ha mai negato di aver stipulato e di aver dato Parte_1 parziale esecuzione al contratto di finanziamento di apertura di linea di credito utilizzabile mediante una carta magnetizzata sottoscritto sempre con l'allora OM BA S.p.a. (cfr. DOC. 8 fascicolo monitorio); (iii) di aver ricevuto la somma erogata in loro da OM, nonché di aver ricevuto, attivato ed utilizzato la carta di credito;
(iv) di essersi resi inadempienti rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute per i rispettivi titoli negoziali e come emerge dall'esame degli estratti conto prodotti in sede monitoria (cfr. DOCC.
6-10 fascicolo monitorio).
Con riferimento alla nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato. Il credito di è provato in quanto essa: 1) ha prodotto i titoli [un contratto di prestito CP_1 personale sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra nella sua qualità di Parte_1 Parte_2 coobbligata, con OM BA S.p.a. (cfr. DOC. 2 fascicolo monitorio) ed un contratto di finanziamento di apertura di linea di credito sottoscritto solamente dal sig. , sempre Parte_1 con OM BA S.p.a. (cfr. DOC. 7 fascicolo monitorio)]; 2) ha allegato l'inadempimento degli opponenti, i quali non lo hanno contestato e non hanno fornito la prova contraria di avere restituito il finanziamento ricevuto. Sul punto sono cristalline le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
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Con riferimento alla vessatorietà delle clausole
Anche l'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole non può essere condivisa, stante la genericità della stessa. L'eccezione fa infatti riferimento alle “clausole del contratto” sebbene i contratti azionati con il monitorio siano due: un contratto di prestito personale sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra nella su qualità di coobbligata, con Parte_1 Parte_2
OM BA S.p.a. (cfr. DOC. 2 fascicolo monitorio) ed un contratto di finanziamento di apertura di linea di credito sottoscritto solamente dal sig. , sempre con Parte_1
OM BA S.p.a. (cfr. DOC. 7 fascicolo monitorio).
Ciononostante nell'indicare come vessatorie le clausole che fanno riferimento al “ritardo nei pagamenti e le spese”, nonché nella “decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto” gli attori non forniscono alcuna indicazione in ordine al contratto a cui intendono fare riferimento.
Con riferimento al cd. ammortamento alla francese
Gli opponenti lamentano il fatto che OM nel prevedere l'ammortamento degli interessi con il “metodo alla francese” abbia di fatto violato gli artt. 1283 e 1284 c.c. prevedendo ed applicando interessi di natura anatocistica.
Sul punto rileva evidenziare come la giurisprudenza di merito che questo magistrato condivide si sia assestata nel rigettare la tesi secondo cui l'ammortamento c.d. « alla francese » abbia violato il disposto di cui agli ex artt. 1283,1284 c.c., negando l'assunto secondo il quale l'algoritmo capitalizzi l'interesse o incrementi lo stesso durante il piano di rimborso del capitale dato a mutuo.
È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo. L'unica doglianza fondata sarebbe quella afferente alla maggiore onerosità del piano di ammortamento con il metodo alla francese piuttosto che di quello con il metodo all'italiana, ma l'onerosità di un piano di rimborso non è stata dedotta e sarebbe in ogni caso irrilevante non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra.
Si cita a sostegno di ciò giurisprudenza di merito secondo la quale “debba essere assolutamente condivisa la valutazione espressa … che nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporti l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi,
4 giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i) onde non è dato ravvisare una capitalizzazione composta degli interessi. Ciò, del resto, è conforme a quanto reiteratamente espresso da Corte Appello Milano sentenze nn. 849/22, 3807/21, 2205/21, 1918/21, 4 maggio 2022)
Eccezione di illegittimità e nullità del d.i. opposto per violazione dell'art. 50 t.u.b. – inesigibilita' del presunto credito
Ai sensi dell'art. 50 TUB “la BA d'Italia e le banche possono chiedere il decreto ingiuntivo previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto , certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata la quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Premessa tale facoltà, nel corso del giudizio di opposizione a cognizione piena, il creditore potrà provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, così come allo stesso modo il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cass. n. 4334/2013) Nel caso in oggetto le scritture contabili prodotte sono state confermate nel corso del giudizio attraverso la produzione non solo del saldo contabile, ma il prospetto contabile riportante gli importi dovuti, le rate versate e quelle rimaste impagate. Documentazione dalla quale emergono nel dettaglio le singole voci dovute, non rimanendo alcun margine di incertezza in ordine alla quantificazione delle stesse.
Sulla usurarietà del tasso applicato Anche in merito a tale eccezione, la difesa degli opponenti non ha chiarito a quale contratto intendesse fare riferimento, oltre al fatto di non aver provato il superamento del tasso-soglia, disattendendo così l'onere di cui all'art. 2697 cod. civ..
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale decidendo nella causa in oggetto;
-conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1220/2020 dell'8.6.2020 emesso dal Tribunale di Lecce;
- condanna gli opponenti al pagamento in solido delle spese di lite che quantifica in euro 1.700,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge. Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Lecce, 18.03.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
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