TAR Genova, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 214
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30/12/2010 n. 240 e dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo - Criteri di valutazione della produzione scientifica

    La Corte ha ritenuto che la facoltà della commissione di specificare i criteri di valutazione è legittima, purché rimanga all'interno di criteri riconosciuti nell'ambito scientifico di riferimento e costituisca uno sviluppo logico dei criteri regolamentari. La modifica apportata è stata considerata una legittima specificazione del criterio, esplicitando un meccanismo valutativo complessivo e non analitico, e rapportando la consistenza complessiva all'età accademica per una valutazione comparativa efficace.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30/12/2010 n. 240 e dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo - Criteri di valutazione dei titoli (direzione riviste, cura volumi, partecipazione comitati editoriali)

    La censura è stata ritenuta inammissibile per carenza d'interesse, poiché il ricorrente non ha specificato se possedesse titoli in queste categorie non richiamate dalla Commissione che non siano stati oggetto di valutazione. L'Università ha sostenuto che l'adattamento dei criteri al settore disciplinare fosse legittimo.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30/12/2010 n. 240 e dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo - Criteri di valutazione dell’attività didattica

    La Corte ha ritenuto che la Commissione abbia valutato l'entità, la tipologia e la continuità dell'attività didattica, come desumibile dai giudizi espressi sui candidati, nonostante la formulazione sintetica del criterio adottato. La difesa dell'Università è stata ritenuta fondata.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei verbali della Commissione e dei decreti rettorali

    Poiché i motivi di censura relativi ai criteri di massima e ai giudizi collegiali sono stati ritenuti infondati, anche l'illegittimità derivata è stata rigettata.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30/12/2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo - Giudizio comparativo

    La Corte ha ritenuto che le censure si fondino su dati meramente numerici che non costituiscono un dato dirimente nelle valutazioni comparative. L'apprezzamento tecnico-discrezionale della commissione, in assenza di macroscopici vizi logici o di attendibilità, non può essere sostituito dal diverso avviso del giudice. La valutazione comparativa è riservata alla commissione.

  • Rigettato
    Omessa considerazione di titoli e pubblicazioni pertinenti al settore scientifico disciplinare

    La Corte ha ritenuto che, per quanto riguarda la produzione scientifica, le doglianze non fossero sufficienti a evidenziare vizi di macroscopica illogicità, in quanto la produzione menzionata non afferiva al settore scientifico disciplinare di riferimento (MAT 03) ma aveva contenuto divulgativo o era riferibile alla storia e filosofia della matematica. Per quanto riguarda l'attività didattica, si è ribadito che è stata considerata nella sua interezza.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale, che presupponeva la fondatezza del ricorso principale per poter avere interesse, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 214
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 214
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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