Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
19/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 21729/2023 R.G. promossa da:
, C.F. rappr. e dif. dall'avv. Ciro Cipolletti, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. Mauro Elberti, come da procura generale in atti, CP_1
RESISTENTE
e
, rappr. e dif. dall'avv. Renato Rugiero, Controparte_2
come da procura in atti,
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n. 07120239021493833000
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, l'istante in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120239021493833000 notificata il 14.10.23, nonché al sottostante avviso di addebito n. 371 2017 0012391967 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali anno di riferimento 2012, ente impositore sede CP_3 CP_1
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione dei crediti, anche successiva alla presunta data di notifica dello stesso.
L' e l' hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività e nel CP_1 CP_4
merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, acquisito l'originale della ricevuta di ritorno della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta, la causa, viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
In merito all'impugnazione dell'intimazione di pagamento, va premesso che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, per cui la notifica della cartella di pagamento segna solo l'inizio del termine di 40 giorni per proporre l'opposizione.
Non par dubbio, tuttavia, che la mancata notifica di detta cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, ma il momento di garanzia dovrà essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, atto che, come nella specie, sarebbe rappresentato dall'intimazione di pagamento (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. civ., Sez. V, 06/11/2003, n.16666; Cass. civ., Sez. I, 21/06/2002, n.9080; Cass. civ., Sez. I, 23/05/2002, n.7533; Cass. sez. I,
5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Alla luce di quanto sopra, allorché sia impugnato un atto successivo alla cartella esattoriale, possono astrattamente ipotizzarsi tre diverse ipotesi: l'intimazione di pagamento rappresenta il primo atto impositivo validamente notificato dal quale decorrono i termini per l'impugnazione della cartella esattoriale e, quindi, la domanda va qualificata quale opposizione ex art. 24 del D. L.vo n.46/99; ovvero, in ragione dei motivi dell'impugnazione, l'atto va qualificato come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Orbene, nella fattispecie in esame parte ricorrente allega l'omessa notifica dell'avviso di addebito in contestazione;
col presente ricorso, pertanto, ha prospettato contestazioni sul merito della pretesa contributiva, deducendo l'intervenuta prescrizione dei contributi iscritti a ruolo, intendendo, quindi, recuperare la tutela giurisdizionale ex art. 24 che afferma perduta a causa dell'omessa notificazione dell'avviso. Inoltre, con il medesimo ricorso l'istante ha eccepito anche la prescrizione successiva alla (presunta) notifica dell'avviso, con ciò proponendo un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione.
E' necessario allora valutare l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso sotteso all'intimazione di pagamento.
Dalla produzione dell risulta che la notifica dell'avviso di addebito è avvenuta in data CP_1
23.10.2017 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'indirizzo di residenza della ricorrente (non vi è contestazione al riguardo). La riferibilità della ricevuta di ritorno all'avviso si desume dal codice numerico presente su entrambi gli atti.
La notifica a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R è prevista dal D.L. n.
78/2010; alla notifica eseguita direttamente dall' a mezzo raccomandata A.R. ex art. CP_1
26 D.P.R. n. 602/1973, non trova applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. n. 890/1982.
Al riguardo, la SC ha chiarito che: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”(Cass. n. 12083/16).
Ed ancora, secondo Cass. 23511/2016: “E' stato osservato che anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008). Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014;
4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012). (In senso conforme vedi, Cass., sent. n.
1304/2017, Cass. sent. n. 3061/19, Cass. sent. n. 4556/20).
Accertata la regolarità della notifica dell'avviso in questione, può, quindi, esaminarsi solo l'eccezione di prescrizione successiva alla data di notifica, ormai pacificamente quinquennale (vedi Cass SS.UU. n. 23397 del 17.11.2016).
L'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 dispone infatti:
“29. Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie.
1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
E' stato chiarito che “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti
l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo
l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per
l'opposizione al provvedimento sanzionatorio” (vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, 24215 del 17/11/2009).
Esaminando il caso concreto, va considerato che l'unico atto interruttivo, successivo all'avviso di addebito, di cui vi è prova è l'intimazione di pagamento oggetto di causa, notificata, come detto, il 14.10.23.
Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso sopra riportata (23.10.2017) e pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria prevista dagli art. 37, comma 2, della Legge n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 rispettivamente per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, risulta quindi maturata la prescrizione alla data della notifica dell'intimazione impugnata.
Ne consegue la declaratoria di inesistenza del diritto dell riscossore a procedere in sede esecutiva sulla base del ruolo oggetto di causa per intervenuta prescrizione relativamente all'avviso sopra indicato.
Le spese di lite con l vanno compensate interamente in mancanza di responsabilità CP_1
dell' in relazione alla fase successiva alla notifica dell'avviso di addebito, mentre CP_1
seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo. CP_4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base dell'avviso di addebito n. 371 2017 0012391967, per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite con l' CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva, Cpa e CP_4
spese generali come per legge con attribuzione.
Napoli, così deciso in data 19/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato