Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1772/21 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1772/21 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 4/7/2024, e vertente
TRA
(P. VA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., con sede ad LA (NA) in Via Fiorillo n. 51, elett.te dom.ta a Roma in Via P. Paruta n. 24 presso lo studio dell'Avv. Angelo Visco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(P. VA ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con sede a Somma Vesuviana in Via Seggiari n. 28, elett.te dom.ta a
Napoli in Piazza Dante n. 89 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Savanelli
e Annunziata Puca che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: per parte attrice, come da comparsa conclusionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per le Controparte_1 ragioni per cui è causa, nonché il conseguenziale danno all'immagine e/o altro
danno derivante dal suddetto inadempimento e, per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i danni specificati in atti in Controparte_1
favore della e quantificati nella complessiva Parte_1 somma di € 50.000,00, ovvero nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per parte convenuta, come da comparsa conclusionale, in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità dell'azione con condanna di essa attrice alla refusione di spese e compensi di causa, nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare la decadenza o la prescrizione dell'avversa azione e, comunque, per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, nonché a quella somma da determinarsi equitativamente ex art. 96
c.p.c..
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
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Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve
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consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi con atto ritualmente notificato la società
[...]
(d'ora in avanti solo “la società attrice”) ha citato in Parte_1 giudizio la società (d'ora in avanti solo “la società Controparte_1 convenuta”) chiedendo dichiararsi l'inadempimento della convenuta con la conseguente condanna al risarcimento danni.
Premetteva la società attrice di operare nel settore del packaging e di avere varie commesse, tra cui che le aveva commissionato la realizzazione CP_2 di contenitori speciali per il trasporto di motori dall'Italia al Brasile;
all'uopo dichiarava di aver commissionato alla la produzione di Controparte_1
Cont alcuni involucri aventi caratteristiche di cui al capitolato con la aventi codici 0263034039CCH” Rif. CQC 1594/2020 - Vs. Rif. C.F._1
"FASCIA MOD. 820 3 ONDE" + Rif. CQC 1593/2020 - Vs. Rif. "COP/FON
MOD. 820 2 ONDE" e, in particolare, carta con peso specifico di 1800gr.; che la per tali forniture emetteva fatture per l'importo Controparte_1 complessivo di € 64.873,19; che nei mesi tra maggio e luglio 2020, la società attrice aveva ricevuto una serie di contestazioni di conformità da parte di CP_2
con relativo addebito, relativi alla fattezza della carta, prontamente
[...] contestati alla società convenuta ai sensi dell'art. 1490 c.c. ma, per l'eventuale conferma della contestazione e richiesta economica, si rimandava all'esito
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delle analisi richieste all'Ente di qualità accertatore per verificare se vi fossero o meno dei vizi occulti sul materiale fornito;
all'esito positivo dell'Ente accertatore, che certificava la mancanza del rispetto degli standard richiesti Cont dalla committente , la società opposta procedeva a richiedere alla convenuta la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la società convenuta impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem e la litispendenza in quanto la domanda di risoluzione ed applicazione della riduzione del prezzo era già stata formulata dall'attrice con precedente atto di citazione in opposizione a D.I. pendente innanzi al
Tribunale di Nola;
eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito;
eccepiva l'intervenuta decadenza di far valere i diritti reclamati non avendo l'attrice, a seguito di una prima contestazione del 10/03/2020, denunciato alcun vizio nei termini di legge;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda di risoluzione e risarcimento danni stante l'infondatezza.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie venivano ammessi ed espletati l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società attrice e la prova testimoniale;
la causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
La domanda di parte attrice è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Deve, infatti, essere accolta, in via assorbente e decisiva, l'eccezione di parte convenuta formulata con riguardo alla carenza di prova dell'inadempimento e del danno che l'attrice asserisce di avere subito, risultando pertanto superfluo l'esame delle restanti questioni dedotte dalle parti, tanto in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
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processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass.
Civ. 9/1/2019 n. 363).
Circa la domanda della società attrice, in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, e non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito, è stato affermato il principio per il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ. 10/10/2007 n. 21140;
Cass. Civ. SS.UU. 30/10/2001 n. 13533).
Ancora, in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del
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debitore; l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno.
Nel caso de quo deve rilevarsi come risulti incontestata l'esecuzione della fornitura effettuata da parte della società convenuta dei cartoni per l'imballaggio di motori da trasportare dall'Italia al Brasile mentre, per contro, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale espletata, non sono risultati provati i vizi e difformità dei cartoni consegnati dalla convenuta, e ciò per le particolari caratteristiche di grammatura, il peso e la qualità del materiale, tutti requisiti la cui sussistenza, secondo l'assunto indimostrato di parte attrice, era necessaria per soddisfare gli standard richiesti dalla
Cont committente .
Cont Nella stessa richiesta di offerta della dell'8/6/2018 (doc. 2 allegato al fascicolo di parte attrice), che è costituita da una semplice comunicazione e- mail ordinaria, risultano specificamente indicati solo i codici 819 e 820 e non vi è traccia nelle allegazioni documentali di parte attrice del Capitolato Cont tecnico più volte menzionato.
Tali indicazioni venivano ripetute nella comunicazione e-mail ordinaria del
27/7/2018 inviata dalla società attrice con la quale veniva richiesta l'offerta di imballi motore (doc. 1 allegato al fascicolo di parte attrice).
Dalla prova testimoniale espletata è risultato provato quanto segue.
Come riferito dal teste all'udienza del 18/5/2023, vi fu un Tes_1
incontro tra le parti, ovvero gli amministratori delle due società, durante il quale vennero contestate le difformità della merce consegnata e gli amministratori della ( e la figlia) si impegnarono a CP_1 Persona_1
verificare quanto contestato;
il teste non è in grado di ricordare il periodo in cui avvenne l'incontro. Alla stessa udienza il teste ha Testimone_2
confermato la procedura che veniva seguita per gli ordini, ovvero attraverso la conferma dell'ordine da parte della società attrice;
il teste ha poi dichiarato
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che i bancali dovevano essere depositati singolarmente, senza che venissero accatastati onde evitare deformazioni e danneggiamenti dei cartoni.
I testi e hanno dichiarato di avere Testimone_3 Testimone_4
effettuato degli scarichi di merce presso il deposito di ER (AV) CP_3
anche sotto la pioggia e la consegna di merce anche da parte di altro fornitore ovvero lo Infine, il teste , escusso Parte_2 Testimone_5 all'udienza del 25/1/2024, direttore commerciale dello Parte_2 ha riconosciuto l'ordine per la fornitura della merce dell'8/3/2019.
Dalla documentazione allegata risulta come, in data 20/2/2020, la società attrice, mediante la sottoscrizione della sig.ra con Persona_2
apposizione del timbro della (doc. 3 allegato al fascicolo di parte Pt_1 convenuta), accettava l'ordine n. 82 avente ad oggetto la fornitura di n. 800 coperchi fustellati cod. 820, n. 800 fondi fustellati cod. 820, n. 1600 fasce cordonate cod. 820. Allo stesso modo per l'ordine n. 256 del 24/6/2019 (doc.
6 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Cont Nella stessa richiesta di offerta della dell'8/6/2018 (doc. 2 allegato al fascicolo di parte attrice), che è costituita da una semplice comunicazione di e-mail ordinaria, risultano specificamente indicati solo i codici 819 e 820 e non vi è traccia nelle allegazioni documentali di parte attrice del Capitolato
Cont tecnico ripetutamente menzionato.
Alcun valore di prova può essere attribuito al rapporto di prova del Centro
Qualità Carta di Lucca (doc. 7 allegato al fascicolo di parte attrice) e ciò in quanto eseguito su “campionamento effettuato a cura del cliente”, ovvero la stessa società attrice, senza che vi sia stato alcun contraddittorio con la società convenuta.
Infine, e solo per inciso, la società attrice non ha provato, né chiesto di provare, il danno d'immagine asseritamente subito che, oltre al danno Cont economico, avrebbe compromesso i rapporti con la committente .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia
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(importo minimo dello scaglione di valore fino ad € 260.000,00), della qualità
e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14), come aggiornati dal DM n. 147 del 13/8/2022 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
Va, infine, respinta la domanda formulata da parte convenuta volta alla condanna della società attrice al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c..
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio" (Cass. Civ. Sez. I, 17/03/1982 n. 1722). Ne consegue che
"... il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass. Civ., Sez. I,
04/11/2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, dalla totale soccombenza di chi l'ha azionata e dall'esistenza di un pregiudizio
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concreto per la controparte, laddove nel caso di specie sicuramente nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in € 7.052,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, VA e Cpa.
Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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