Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.03.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1517/2024 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1 rappr. e difeso dall'Avv. A. Marcone e dall'Avv. V. Bosco, come da procura in atti,
APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. P. Rizzo, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 04.06.2024, proponeva appello parziale avverso la sentenza n. Parte_1
1243/2023 del Giudice del Lavoro di Benevento, pubblicata il 05.12.2023, non notificata, la quale accoglieva parzialmente la domanda proposta dallo stesso condannando la società Pt_1
L'appellante con il primo motivo di gravame contestava la sentenza nella parte in cui riteneva non superato il limite massimo di durata del rapporto a termine - ovvero 24 mesi - lamentando l'erroneità della modalità di calcolo effettuata a mesi, anziché a giorni;
con altro motivo di gravame, lamentava l'erronea valutazione del Giudice di prime cure in ordine al momento in cui si sarebbe realizzata la violazione del diritto di precedenza, non avendo tenuto conto del fatto che nel contratto di lavoro e nelle successive proroghe non era stato richiamato dal datore di lavoro il diritto di precedenza;
infine, l'appellante contestava il parametro retributivo adoperato dal Giudice di primo grado per la quantificazione del risarcimento danni. In conclusione, chiedeva la riforma parziale della sentenza gravata ed in merito al risarcimento danni per violazione del diritto di precedenza, chiedeva accertarsi lo stesso a far data dal 18.02.2022, anziché dal 07.04.2022 proponendo varie soluzioni di calcolo a seconda dei parametri adoperati.
La società appellata si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'appello proposto dalla controparte. Inoltre, proponeva appello incidentale con il quale impugnava la sentenza nella parte in cui riconosceva il risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza. Pertanto, chiedeva rigettarsi l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale riformarsi parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva la violazione del diritto di precedenza in favore del
Pt_1
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
Occorre brevemente ripercorrere le circostanze di fatto della vicenda. L'odierno appellante nel giudizio di primo grado proponeva ricorso
- unitamente ad altri colleghi – nel quale esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, in virtù di contratti a tempo determinato e relative proroghe, senza soluzione di continuità, dal 17.12.2019 al 14.12.2021, con inquadramento nel 6° livello del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, svolgendo mansioni di guardia particolare giurata;
che i rapporti di lavoro avevano superato il limite di durata massima fissato dalla legge in 24 mesi;
che, all'atto della risoluzione del contratto la società non gli aveva corrisposto la retribuzione del mese di dicembre 2021, la tredicesima, il TFR e le altre spettanze di fine rapporto, né aveva consegnato loro i relativi prospetti paga;
che nel contratto sottoscritto non era espressamente menzionato il diritto di precedenza, del quale veniva a conoscenza solo dopo avere richiesto assistenza legale;
di aver manifestato la volontà di avvalersi di tale diritto con missiva pec del 22.02.2022, rimasta priva di riscontro;
che, successivamente alla scadenza del contratto, erano stati assunti a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle medesime mansioni, nell'ambito del medesimo appalto, i sigg. e anch'essi precedentemente assunti Persona_1 CP_2
a tempo determinato, ma dopo il ricorrente. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazione del termine massimo di durata, nonché la condanna a carico della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria;
inoltre, chiedeva l'accertamento della violazione del diritto di precedenza e per l'effetto la condanna all'assunzione a tempo indeterminato o, in via gradata, il riconoscimento del risarcimento del danno.
La società resistente costituitasi nel giudizio di primo grado deduceva l'infondatezza delle avverse pretese e nello specifico: contestava il superamento del limite di durata dei 24 mesi dei contratti a termine;
negava la violazione del diritto di precedenza non avendo la società assunto personale a tempo indeterminato dopo la data del 22.02.2022 (ovvero dopo che il aveva Pt_1 esercitato il diritto di precedenza).
Orbene, delineate le posizioni delle parti nell'ambito del presente giudizio occorre esaminare il gravame proposto.
Con il primo motivo d'appello, il contestava la sentenza Pt_1 nella parte in cui riteneva non superato il limite massimo di durata del rapporto a termine fissato in 24 mesi, lamentando l'erroneità della modalità di calcolo effettuata a mesi, anziché a giorni, come asseritamente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 13/2008. Secondo il calcolo dell'appellante, il rapporto di lavoro avrebbe superato il limite massimo dei 24 mesi avendo il Pt_1 lavorato per complessivi 729 giorni, equivalenti a 24,33 mesi.
Il motivo di censura è assolutamente infondato.
L'interpretazione fornita dall'appellante si fonda su una mera Circolare del Ministero del Lavoro che, come noto, non è una fonte normativa.
Occorre rilevare che, invece, la normativa di riferimento è chiara nell'indicare quale limite massimo di durata quello dei 24 mesi;
infatti, l'art. 19 del D. Lgs. 81/2015, nella formulazione vigente ratione tamporis, prevedeva espressamente che: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”.
Posto ciò, si rileva che, ai fini della decisione, appare sufficiente il raffronto tra la data di assunzione e la data di cessazione del rapporto di lavoro per comprendere l'infondatezza della tesi dell'appellante.
Infatti, il veniva assunto in data 17.12.2019 e la cessazione Pt_1 del rapporto di lavoro a termine avveniva in data 14.12.2019.
Pertanto, è evidente che il compimento dei 24 mesi (previsti dalla legge) si sarebbe realizzato soltanto a far data dal 17.12.2021, ma nel caso di specie, il rapporto cessava addirittura qualche giorno prima, ovvero il 14.12.2021. Per cui, non si rinviene alcun fondamento nel computo del termine a giorni dedotto dal Pt_1
L'appellante con altro motivo di gravame lamentava l'erronea valutazione del Giudice di prime cure in ordine al momento in cui si sarebbe realizzata la violazione del diritto di precedenza, non avendo tenuto conto del fatto che nel contratto di lavoro e nelle successive proroghe non era stato richiamato dal datore di lavoro il diritto di precedenza. Secondo l'appellante, mancando tale informativa, in ossequio ad un principio espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 9444 del 09.04.2024) non poteva opporsi al lavoratore il mancato esercizio del diritto stesso. Per cui, l'appellante riteneva che la violazione del diritto si sarebbe realizzata in data 18.02.2022 – data di assunzione di Persona_1
– e non alla data del 07.04.2022 – assunzione di . CP_2
Il motivo di gravame è fondato.
Il Giudice di prime cure negava il riconoscimento della decorrenza della violazione dalla data della prima assunzione – precisamente dal 18.02.2022 - sul presupposto che l'esercizio del relativo diritto era avvenuto in epoca successiva all'assunzione, ovvero soltanto in data 22.02.2022.
Tale statuizione non si ritiene corretta, in quanto va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno con decorrenza dalla data della prima assunzione, ovvero dal 18.02.2022, anziché dal 07.04.2022 (data dell'assunzione di altro lavoratore) in quanto, non è possibile opporre al lavoratore il mancato e/o intempestivo esercizio del diritto di precedenza, non essendo stato, quest'ultimo, esplicitamente richiamato nel contratto di assunzione (né tantomeno nelle successive proroghe)
Il diritto di precedenza in questione è sancito dall'art. 24 del D. Lgs. 81/2015, il quale, al primo comma stabilisce che: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”. Il successivo comma 4, specifica testualmente che tale diritto deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto, ovvero nel contratto di assunzione. Infatti, la disposizione recita: “Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
La suprema Corte di Cassazione (Sez. L., Ordinanza n. 9444 del 09.04.2024) con recente pronuncia stabiliva che: “Nel caso di contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di attività stagionali, la mancata indicazione nell'atto scritto del diritto del dipendente ad essere assunto a tempo indeterminato con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nell'anno successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, impedisce al datore di lavoro di opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della precedenza e, se vi è stata l'assunzione di altri lavoratori, lo obbliga al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.”.
Dunque, come argomenta la Corte, l'obbligo viene imposto al fine di far conoscere al lavoratore le condizioni d'insorgenza del diritto. Se tale informazione preventiva non viene espressamente concessa nell'atto di assunzione a termine, il datore di lavoro non potrà opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni.
Pertanto, ragguagliando tali principi al caso in esame, la violazione del diritto di precedenza si realizza al momento della prima assunzione, ovvero dal 18.02.2022 (data di assunzione del lavoratore , a prescindere dal momento in cui il Per_1 Pt_1 esercitava il proprio diritto di precedenza.
Per tale ragione deve rimodularsi anche l'importo del risarcimento danni conseguente alla violazione del suindicato diritto, il quale deve essere riconosciuto a partire dal 18.02.2022 al 30.11.2023 (data della pronuncia di primo grado).
Sulla quantificazione del risarcimento danni, l'appellante contestava il parametro retributivo adoperato dal Giudice di primo grado.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure per quantificare il danno avrebbe erroneamente adoperato il criterio della retribuzione minima inderogabile (prendendo come riferimento la retribuzione risultante dall'ultima busta paga), anziché la retribuzione globale di fatto. Evidenziava, invece, che per il calcolo dell'aliunde perceptum il Giudice avrebbe adoperato il criterio della retribuzione globale di fatto (prendendo come retribuzione di riferimento quella relativa all'estratto contributivo depositato), realizzando in tal modo una ingiusta sperequazione. Pertanto, proponeva varie soluzioni di calcolo. Il motivo non appare fondato, in quanto il risarcimento del danno va correttamente misurato in relazione a quanto il ricorrente avrebbe percepito se non fosse stato illegittimamente pretermesso, decurtando le somme effettivamente percepite a titolo di aliunde perceptum. Il Giudice di prime cure ha correttamente adoperato come parametro di riferimento la retribuzione risultante dall'ultima busta paga (€ 1.058,06, commisurandola alle quattordici mensilità ed ottenendo un valore di retribuzione mensile pari ad € 1.234,40) non potendo ricomprendere compensi eventuali di cui non sia certa la percezione in quanto legati alla modalità di svolgimento della prestazione.
In tal senso, si rimanda a quanto affermato dalla Cassazione, secondo la quale: “Il concetto di "retribuzione globale di fatto", insomma, rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del "normale" svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennita' connesse non all'attivita' lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosita'/difficolta' della prestazione, ma altri disagi, come - ad esempio - quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc.” (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza 11 marzo 2022 n. 8040).
Per quanto riguarda, invece, le somme da detrarre a titolo di aliunde perceputm, il Giudice di prime cure correttamente prendeva come riferimento le retribuzioni effettivamente percepite dal risultanti dall'estratto contributivo, le quali dovevano Pt_1 essere detratte dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, così come accade nei casi di quantificazione dell'indennità risarcitoria in materia di licenziamenti illegittimi.
Per tali ragioni, in considerazione del riconoscimento della violazione del diritto di precedenza a far data dal 18.02.2022 (anziché dal 07.04.2022), va riconosciuto all'appellante l'importo complessivo di € 2.223,64, a titolo di risarcimento danni per violazione del diritto di precedenza. Tale importo si ottiene adoperando il medesimo criterio di calcolo utilizzato dal Giudice di prime cure. Infatti, la retribuzione spettante al per il periodo dal 18.02.2022 al 30.11.2023 va Pt_1 quantificata in € 26.406,64 (€ 484,24 per parte di febbraio 2022 + € 1.234,40*21 mensilità), da cui detrarre l'aliunde perceptum, che ammonta ad € 24.183,00. Infine, va trattato l'appello incidentale.
La società appellata proponeva appello incidentale impugnando la sentenza nella parte in cui riconosceva il risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza. Sul punto, sosteneva che avendo la società assunto soltanto due lavoratori, la violazione del diritto di precedenza (accertata in primo grado per tutti e quattro di lavoratori ricorrenti) in realtà, si sarebbe realizzata soltanto per due lavoratori e nello specifico soltanto per e (entrambi Per_2 Per_3 assunti in data 14.12.2019), in quanto aventi maggiore anzianità di servizio rispetto al (assunto in data 17.12.2019). Pt_1
L'appello incidentale è infondato.
La censura mossa dall'appellante in via incidentale si fonda su un presupposto di fatto errato, in quanto a differenza di quanto dedotto in memoria, le assunzioni operate dalla società non sono state due, bensì tre. Infatti, dalla consultazione dei LUL depositati risultano le assunzioni di e;
mentre, l'appellata in Per_1 CP_2 Per_4 via incidentale, fa riferimento soltanto alle ultime due, omettendo quella del la quale, anche per i motivi sopra esposti, rileva Per_1 ai fini della violazione del diritto di precedenza reclamato dal
Pt_1
Tra l'altro, sia il che il così come deduce la stessa CP_3 Pt_1 appellata, avevano la stessa anzianità di servizio. Infatti, il era stato originariamente assunto in data Pt_1
17.12.2019 e dunque nei suoi confronti (così come nei confronti dell'altro ricorrente ) risultava violato il diritto di CP_3 precedenza, avendo la società assunto lavoratori con minor anzianità di servizio.
In conclusione, per i motivi esposti, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello principale va parzialmente accolto, con riforma parziale della sentenza gravata, che per il resto va confermata. L'appello incidentale va, invece, rigettato.
In ragione della reciproca soccombenza tra le parti - non essendo state accolte tutte le domande proposte dall'appellante - si compensano interamente le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - In parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, condanna la società appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 2.223,64 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo.
- Rigetta l'appello incidentale.
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Napoli 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese