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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1760/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1760/2020 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Umbertide (PG), Zona Industriale Parte_1 P.IVA_1
Buzzacchero n. 40, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BENEDETTA BRACCHINI del foro di Perugia (c.f. , P.Iva C.F._1
), con studio in Perugia (PG), Via Alessi n.78; P.IVA_2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede legale in ONroparte_1 P.IVA_3
Pizzighettone (CR), Via Cremona n. 11/13, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in Cremona, Piazza Roma, 2, presso e nello studio dell'avv. MARCO
GAMBA (C.F.: , che lo rappresenta e difende;
C.F._2
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/2/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 502/2020 (RG n. 1002/2020) emesso dal
Tribunale di Cremona su istanza di in concordato preventivo, chiedendo accogliersi le ONroparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Cremona, contraiis reiectis ,II VIA
PRELIMINARE: - si oppone sin da ora all'eventuale richiesta che venisse ex Parte_1
pagina 1 di 7 adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione risulta fondata su prove scritte, dimostrative dell'infondatezza e dell'illegittimità del credito azionato.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - Accertata la sussistenza delle contestazioni e dei vizi e dei difetti – riconosciuti dall'opposta - riguardanti il materiale oggetto della fattura n. 498 del 25.02.2019 con d.d.t. 566 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perchè illegittimo, inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
- Accertata e dichiarata inoltre la responsabilità della per i vizi e/o difetti – riconosciuti dalla opposta stessa - della fornitura di cui alla ONroparte_2 fattura n. 498 del 25.02.2019 e l'entità di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che sono stati causati dalla viziata e difettosa fornitura, dichiarare che nulla è dovuto da alla Parte_1
in concordato preventivo e per l'effetto, - Condannare in via ONroparte_1 ONroparte_1
riconvenzionale al risarcimento dei danni tutti subiti da sia di carattere Parte_1 patrimoniale che non patrimoniale che si quantificano nella somma di € 10.000,00, o nella somma maggiore o minore che verrà riconosciuta ed accertata in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA: -
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di non dover tener conto di quanto sopra richiesto, alla luce delle contestazioni della fattura n. 498, con d.d.t. 566 del 25.02.2019, dei vizi e difetti del materiale oggetto della suddetta fattura (riconosciuti dall'opposto), dei danni causati e delle responsabilità della in merito, Voglia ritenere comunque eccessiva la richiesta di ONroparte_1
pagamento ex adverso azionata con il decreto ingiuntivo opposto e, revocato il decreto, ridurre proporzionalmente gli importi eventualmente dovuti da alla in Parte_1 ONroparte_1
concordato preventivo, e/o compensandoli con i danni subiti e provati in corso di causa. - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio la convenuta in concordato preventivo, in persona ONroparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: • in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 502/2020; • nel merito: - accertare e dichiarare
l'assoluta infondatezza dell'opposizione, statuendo: i) l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'eccezione d'inadempimento svolta da parte opponente;
ii) l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda riconvenzionale - per l'effetto, confermare in toto l'opposto decreto ingiuntivo n.
502/2020; • in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 2 di 7 Con ordinanza del 3/3/2021, il Giudice ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 11/2/2025, sulle precisazioni delle conclusioni delle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione svolta da può essere solo parzialmente accolta, per le ragioni che Parte_1
seguono. ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della fattura n. 498/2019 (doc. 3-4 ONroparte_1 fasc. mon.) relativa alla consegna di supporti (“piedini”) e mattonelle per una pavimentazione, ordinati da per rivenderle al cliente finale Parte_1 CP_3
L'opponente ha tuttavia eccepito i vizi ed i difetti del materiale consegnato, chiedendo dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. ha tuttavia a sua volta eccepito: a) quanto ai supporti/piedini:
1. L'inesistenza di vizi, ONroparte_1 essendo la merce consegnata conforme all'ordine e dunque in realtà errato l'ordine effettuato dal compratore;
2. La decadenza dalla denuncia dei vizi, stante l'avvenuta consegna della merce in data
25/2/2019; b) quanto alle mattonelle:
1. La mancata prova dell'esistenza dei vizi, comunque riferiti solo alla metà del materiale consegnato;
2. La decadenza dalla denuncia dei suddetti vizi;
3. L'assenza del danno, avendo l'opposta offerto la sostituzione del materiale viziato.
Orbene, con riferimento ai supporti/piedini, si rileva quanto segue.
L'opponente ha ammesso che i vizi dei supporti fossero individuabili (a differenza, a detta di parte opponente, di quelli sulle piastrelle) immediatamente alla consegna del materiale (avvenuta in data
25/2/2019, come si evince dal DDT prodotto al doc. 4 fasc. mon.); essendo irrilevante che il materiale sia stato visionato, ed il vizio scoperto, successivamente solo dal cliente finale (il 6/3/2019) – v. Cass. ord. n. 23247/2017, secondo cui “Il termine decadenziale per la denuncia dei vizi della merce venduta, previsto dall'art. 1495 c.c., non può essere spostato in avanti in caso di vendite a catena, in quanto la successiva rivendita da parte dell'acquirente non giustifica lo spostamento del termine. Pertanto, la denuncia dei vizi deve essere effettuata entro il termine di legge dalla consegna della merce, a
pagina 3 di 7 prescindere dal momento in cui l'acquirente finale abbia scoperto i vizi. La mera ammissione processuale dell'acquirente originario circa la tempestiva scoperta dei vizi costituisce una dichiarazione confessoria, idonea a corroborare il quadro probatorio, ma non determina lo spostamento del termine decadenziale. Inoltre, il mancato rispetto del termine di legge per la denuncia dei vizi comporta la decadenza del compratore dall'azione di garanzia, anche qualora si tratti di vizi non apparenti, in quanto la legge non distingue tra vizi apparenti e occulti ai fini della decadenza” - il termine di 8 giorni previsto dall'art. 1495 c.c., nel caso di specie, ha iniziato a decorrere dalla consegna, laddove invece la denuncia dei vizi stessi da parte dell'opponente risale all'8/3/2019 (v. doc.
4 opponente).
Pertanto, l'opponente è decaduto dall'esercizio dalla garanzia per i vizi dei supporti.
La stessa decadenza peraltro non è maturata con riferimento ai vizi delle mattonelle/piastrelle
(quantomeno per quanto riguarda il vizio consistente nelle rilevate sbeccature/scheggiature sui bordi), e ciò in quanto – pur essendo la denuncia dei vizi pervenuta anche in questo caso tardivamente in data
19/4/2019 (doc. 6 opponente), è idoneo a non fare operare alcuna decadenza, ai sensi dell'art. 1495 comma 3, il riconoscimento del vizio operato da in data 23/5/2019 (doc. 10 ONroparte_1
opponente).
In tale missiva, il venditore, pur negando che la mancata calibrazione del materiale e la non uniformità del colore costituissero vizi della fornitura, ha infatti riconosciuto la presenza delle lamentate sbeccature, offrendo la sostituzione del materiale viziato (nella medesima quantificazione lamentata dal compratore).
Secondo la giurisprudenza, il riconoscimento del vizio ex art. 1495, secondo comma, c.c., ad opera del venditore, costituisce una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante, manifestazione, peraltro, non soggetta a forme particolari, e che quindi può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi (v. Cass. sent. 4968/2004; Cass. sent. 4893/2003; v. da ultimo, Cass. ord. 8775/2024 e Cass. n. 23970/2013, che ha individuato il tacito riconoscimento del vizio nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa).
Tale riconoscimento, si precisa: a) riguarda esclusivamente le piastrelle e non anche i supporti;
b) può operare con riferimento all'unico vizio consistente nelle sbeccature delle mattonelle (e non dunque nella calibratura e nel colore).
pagina 4 di 7 Tale ultimo assunto tuttavia è irrilevante nel caso di specie, in quanto il CTU ha comunque accertato che: 1. “la percentuale di piastrelle difettose è pari al 18,75% della fornitura (40,50 mq sul totale della fornitura di 216,00 mq)”; 2. “I vizi palesi come evidenziato dalle foto 4,5,6,7,8 e 9 sotto riportate sono determinati dalla presenza di rilevanti “sbeccature” (scheggiature) sui bordi e sugli angoli delle piastrelle, di fori sulla parte superiore di calpestio”; 3. “Tali difetti sono presenti su tutte quelle piastrelle considerate difettose e che rappresentano circa il 20 % della fornitura, per la precisione hanno superficie di 40,50 mq”.
In risposta alle contestazioni di parte opposta sulla percentuale individuata, il CTU ha chiarito che la individuazione dei vizi in soli 40,50 mq è una stima al ribasso, in quanto non considera una percentuale dei vizi attribuibili comunque verosimilmente alla movimentazione a alla posa, e tale dato appare peraltro coerente con il riconoscimento del vizio con offerta di sostituzione che la stessa ha CP_1
individuato nella medesima misura.
Non vi è invece prova, che avrebbe dovuto essere fornita dall'opposta a fronte dell'espressa eccezione di inadempimento dell'opponente, che le sbeccature fossero state causate da movimenti delle mattonelle successivi alla consegna (né è dedotto se spostamenti precedenti alla denuncia effettivamente ci furono) e non fossero invece già presenti alla consegna stessa. Sul punto, peraltro, il
CTU ha ritenuto che “la foto dimostra difetti (nella percentuale riscontrata, n.d.r.) che sicuramente non possono essere attribuiti alla movimentazione o posa, ma che sono attribuibili alla realizzazione delle piastrelle stesse. Se fossero state causate dalla posa o movimentazione sarebbero caratterizzate da netti distacchi ed ammanchi di materiale che qui non risultano. Quasi sicuramente sono dovute al distacco dello stampo in fase di realizzazione”.
Orbene, mentre per i supporti regolabili la decadenza dall'azione di garanzia per vizi assorbe la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai vizi stessi, per i vizi riconosciuti delle mattonelle l'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. può essere accolta, e di conseguenza possono essere esaminata la richiesta di riduzione del prezzo e la richiesta risarcitoria ex art. 1494 c.c.
Con riferimento alla riduzione del prezzo di cui alla fattura azionata in via monitoria da parte opposta, adattando le tabelle elaborate dal CTU ai soli vizi tempestivamente contestati riconosciuti (vizi mattonelle per 45 mq, per un valore pari ad euro 985,46 IVA inclusa), si evince che il minor valore della fornitura di mattonelle è pari ad euro 6.750,93 IVA inclusa (euro 7.736,39- 985,46).
Per cui il decreto ingiuntivo opposto va revocato e accertata la debenza del minor importo suddetto.
pagina 5 di 7 Con riferimento al risarcimento del danno (senza sul tema poter considerare la forfettaria e non motivata valutazione del danno effettuata dal CTU), sono state richieste (per quanto riguarda le mattonelle) le seguenti somme: euro 2.440,00 per manodopera nella posa dovuta allo smistamento e la scelta delle mattonelle da montare ed euro 2.136,72 di cui alla nota di credito emessa nei confronti di
ON
(doc.
8-9 opponente).
Va considerato che l'offerta per la sostituzione del materiale difettoso è intervenuta in data 23/5/2019, a seguito di rimostranze avanzate solo in data 19/4/2019, ed inoltre non vi è neppure dimostrazione che di tale proposta sia stato messo al corrente il compratore finale, per cui può affermarsi quanto segue.
Dunque, in caso di accettazione della proposta di sostituzione del materiale, verosimilmente l'acquirente finale non avrebbe avuto diritto alla nota di credito (emessa peraltro in data 31/5/2019, quindi dopo l'offerta di sostituzione) mentre invece avrebbe comunque subito i costi per lo smistamento – con riferimento alla prima partita consegnata – delle mattonelle difettose (ancorchè poi successivamente sostituite) da quelle idonee, per cui solo la somma di euro 2.440,00 non può imputarsi all'operato dell'opponente ex art. 1227 c.c. e va risarcita.
Generica e non provata, infine, è la deduzione e la quantificazione dell'asserito danno non patrimoniale subito.
In conclusione, operando la compensazione tra il minor importo dovuto per la fornitura e quello relativo al risarcimento del danno, va condannata (previa revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
impugnato) al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 4.310,93 IVA inclusa, oltre interessi nella misura legale dalla proposizione della domanda giudiziale (notificazione decreto ingiuntivo).
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, vanno compensate integralmente tra le parti.
Per le medesime ragioni, gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, vanno posti integralmente e definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Non si ritengono infine sussistenti i presupposti per la condanna di alcuna delle parti, stante anche la reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 1760/2020 R.G., così dispone:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto REVOCA il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 502/2020 (RG n. 1002/2020) emesso dal Tribunale di Cremona e CONDANNA al pagamento, in favore di della somma di euro 4.310,93 IVA inclusa, Parte_1 ONroparte_1
pagina 6 di 7 oltre interessi nella misura legale dalla proposizione della domanda giudiziale (notificazione decreto ingiuntivo).
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Cremona, il 5 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1760/2020 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Umbertide (PG), Zona Industriale Parte_1 P.IVA_1
Buzzacchero n. 40, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BENEDETTA BRACCHINI del foro di Perugia (c.f. , P.Iva C.F._1
), con studio in Perugia (PG), Via Alessi n.78; P.IVA_2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede legale in ONroparte_1 P.IVA_3
Pizzighettone (CR), Via Cremona n. 11/13, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in Cremona, Piazza Roma, 2, presso e nello studio dell'avv. MARCO
GAMBA (C.F.: , che lo rappresenta e difende;
C.F._2
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/2/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 502/2020 (RG n. 1002/2020) emesso dal
Tribunale di Cremona su istanza di in concordato preventivo, chiedendo accogliersi le ONroparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Cremona, contraiis reiectis ,II VIA
PRELIMINARE: - si oppone sin da ora all'eventuale richiesta che venisse ex Parte_1
pagina 1 di 7 adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione risulta fondata su prove scritte, dimostrative dell'infondatezza e dell'illegittimità del credito azionato.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - Accertata la sussistenza delle contestazioni e dei vizi e dei difetti – riconosciuti dall'opposta - riguardanti il materiale oggetto della fattura n. 498 del 25.02.2019 con d.d.t. 566 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perchè illegittimo, inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
- Accertata e dichiarata inoltre la responsabilità della per i vizi e/o difetti – riconosciuti dalla opposta stessa - della fornitura di cui alla ONroparte_2 fattura n. 498 del 25.02.2019 e l'entità di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che sono stati causati dalla viziata e difettosa fornitura, dichiarare che nulla è dovuto da alla Parte_1
in concordato preventivo e per l'effetto, - Condannare in via ONroparte_1 ONroparte_1
riconvenzionale al risarcimento dei danni tutti subiti da sia di carattere Parte_1 patrimoniale che non patrimoniale che si quantificano nella somma di € 10.000,00, o nella somma maggiore o minore che verrà riconosciuta ed accertata in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA: -
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di non dover tener conto di quanto sopra richiesto, alla luce delle contestazioni della fattura n. 498, con d.d.t. 566 del 25.02.2019, dei vizi e difetti del materiale oggetto della suddetta fattura (riconosciuti dall'opposto), dei danni causati e delle responsabilità della in merito, Voglia ritenere comunque eccessiva la richiesta di ONroparte_1
pagamento ex adverso azionata con il decreto ingiuntivo opposto e, revocato il decreto, ridurre proporzionalmente gli importi eventualmente dovuti da alla in Parte_1 ONroparte_1
concordato preventivo, e/o compensandoli con i danni subiti e provati in corso di causa. - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio la convenuta in concordato preventivo, in persona ONroparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: • in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 502/2020; • nel merito: - accertare e dichiarare
l'assoluta infondatezza dell'opposizione, statuendo: i) l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'eccezione d'inadempimento svolta da parte opponente;
ii) l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda riconvenzionale - per l'effetto, confermare in toto l'opposto decreto ingiuntivo n.
502/2020; • in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 2 di 7 Con ordinanza del 3/3/2021, il Giudice ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 11/2/2025, sulle precisazioni delle conclusioni delle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione svolta da può essere solo parzialmente accolta, per le ragioni che Parte_1
seguono. ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della fattura n. 498/2019 (doc. 3-4 ONroparte_1 fasc. mon.) relativa alla consegna di supporti (“piedini”) e mattonelle per una pavimentazione, ordinati da per rivenderle al cliente finale Parte_1 CP_3
L'opponente ha tuttavia eccepito i vizi ed i difetti del materiale consegnato, chiedendo dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. ha tuttavia a sua volta eccepito: a) quanto ai supporti/piedini:
1. L'inesistenza di vizi, ONroparte_1 essendo la merce consegnata conforme all'ordine e dunque in realtà errato l'ordine effettuato dal compratore;
2. La decadenza dalla denuncia dei vizi, stante l'avvenuta consegna della merce in data
25/2/2019; b) quanto alle mattonelle:
1. La mancata prova dell'esistenza dei vizi, comunque riferiti solo alla metà del materiale consegnato;
2. La decadenza dalla denuncia dei suddetti vizi;
3. L'assenza del danno, avendo l'opposta offerto la sostituzione del materiale viziato.
Orbene, con riferimento ai supporti/piedini, si rileva quanto segue.
L'opponente ha ammesso che i vizi dei supporti fossero individuabili (a differenza, a detta di parte opponente, di quelli sulle piastrelle) immediatamente alla consegna del materiale (avvenuta in data
25/2/2019, come si evince dal DDT prodotto al doc. 4 fasc. mon.); essendo irrilevante che il materiale sia stato visionato, ed il vizio scoperto, successivamente solo dal cliente finale (il 6/3/2019) – v. Cass. ord. n. 23247/2017, secondo cui “Il termine decadenziale per la denuncia dei vizi della merce venduta, previsto dall'art. 1495 c.c., non può essere spostato in avanti in caso di vendite a catena, in quanto la successiva rivendita da parte dell'acquirente non giustifica lo spostamento del termine. Pertanto, la denuncia dei vizi deve essere effettuata entro il termine di legge dalla consegna della merce, a
pagina 3 di 7 prescindere dal momento in cui l'acquirente finale abbia scoperto i vizi. La mera ammissione processuale dell'acquirente originario circa la tempestiva scoperta dei vizi costituisce una dichiarazione confessoria, idonea a corroborare il quadro probatorio, ma non determina lo spostamento del termine decadenziale. Inoltre, il mancato rispetto del termine di legge per la denuncia dei vizi comporta la decadenza del compratore dall'azione di garanzia, anche qualora si tratti di vizi non apparenti, in quanto la legge non distingue tra vizi apparenti e occulti ai fini della decadenza” - il termine di 8 giorni previsto dall'art. 1495 c.c., nel caso di specie, ha iniziato a decorrere dalla consegna, laddove invece la denuncia dei vizi stessi da parte dell'opponente risale all'8/3/2019 (v. doc.
4 opponente).
Pertanto, l'opponente è decaduto dall'esercizio dalla garanzia per i vizi dei supporti.
La stessa decadenza peraltro non è maturata con riferimento ai vizi delle mattonelle/piastrelle
(quantomeno per quanto riguarda il vizio consistente nelle rilevate sbeccature/scheggiature sui bordi), e ciò in quanto – pur essendo la denuncia dei vizi pervenuta anche in questo caso tardivamente in data
19/4/2019 (doc. 6 opponente), è idoneo a non fare operare alcuna decadenza, ai sensi dell'art. 1495 comma 3, il riconoscimento del vizio operato da in data 23/5/2019 (doc. 10 ONroparte_1
opponente).
In tale missiva, il venditore, pur negando che la mancata calibrazione del materiale e la non uniformità del colore costituissero vizi della fornitura, ha infatti riconosciuto la presenza delle lamentate sbeccature, offrendo la sostituzione del materiale viziato (nella medesima quantificazione lamentata dal compratore).
Secondo la giurisprudenza, il riconoscimento del vizio ex art. 1495, secondo comma, c.c., ad opera del venditore, costituisce una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante, manifestazione, peraltro, non soggetta a forme particolari, e che quindi può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi (v. Cass. sent. 4968/2004; Cass. sent. 4893/2003; v. da ultimo, Cass. ord. 8775/2024 e Cass. n. 23970/2013, che ha individuato il tacito riconoscimento del vizio nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa).
Tale riconoscimento, si precisa: a) riguarda esclusivamente le piastrelle e non anche i supporti;
b) può operare con riferimento all'unico vizio consistente nelle sbeccature delle mattonelle (e non dunque nella calibratura e nel colore).
pagina 4 di 7 Tale ultimo assunto tuttavia è irrilevante nel caso di specie, in quanto il CTU ha comunque accertato che: 1. “la percentuale di piastrelle difettose è pari al 18,75% della fornitura (40,50 mq sul totale della fornitura di 216,00 mq)”; 2. “I vizi palesi come evidenziato dalle foto 4,5,6,7,8 e 9 sotto riportate sono determinati dalla presenza di rilevanti “sbeccature” (scheggiature) sui bordi e sugli angoli delle piastrelle, di fori sulla parte superiore di calpestio”; 3. “Tali difetti sono presenti su tutte quelle piastrelle considerate difettose e che rappresentano circa il 20 % della fornitura, per la precisione hanno superficie di 40,50 mq”.
In risposta alle contestazioni di parte opposta sulla percentuale individuata, il CTU ha chiarito che la individuazione dei vizi in soli 40,50 mq è una stima al ribasso, in quanto non considera una percentuale dei vizi attribuibili comunque verosimilmente alla movimentazione a alla posa, e tale dato appare peraltro coerente con il riconoscimento del vizio con offerta di sostituzione che la stessa ha CP_1
individuato nella medesima misura.
Non vi è invece prova, che avrebbe dovuto essere fornita dall'opposta a fronte dell'espressa eccezione di inadempimento dell'opponente, che le sbeccature fossero state causate da movimenti delle mattonelle successivi alla consegna (né è dedotto se spostamenti precedenti alla denuncia effettivamente ci furono) e non fossero invece già presenti alla consegna stessa. Sul punto, peraltro, il
CTU ha ritenuto che “la foto dimostra difetti (nella percentuale riscontrata, n.d.r.) che sicuramente non possono essere attribuiti alla movimentazione o posa, ma che sono attribuibili alla realizzazione delle piastrelle stesse. Se fossero state causate dalla posa o movimentazione sarebbero caratterizzate da netti distacchi ed ammanchi di materiale che qui non risultano. Quasi sicuramente sono dovute al distacco dello stampo in fase di realizzazione”.
Orbene, mentre per i supporti regolabili la decadenza dall'azione di garanzia per vizi assorbe la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai vizi stessi, per i vizi riconosciuti delle mattonelle l'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. può essere accolta, e di conseguenza possono essere esaminata la richiesta di riduzione del prezzo e la richiesta risarcitoria ex art. 1494 c.c.
Con riferimento alla riduzione del prezzo di cui alla fattura azionata in via monitoria da parte opposta, adattando le tabelle elaborate dal CTU ai soli vizi tempestivamente contestati riconosciuti (vizi mattonelle per 45 mq, per un valore pari ad euro 985,46 IVA inclusa), si evince che il minor valore della fornitura di mattonelle è pari ad euro 6.750,93 IVA inclusa (euro 7.736,39- 985,46).
Per cui il decreto ingiuntivo opposto va revocato e accertata la debenza del minor importo suddetto.
pagina 5 di 7 Con riferimento al risarcimento del danno (senza sul tema poter considerare la forfettaria e non motivata valutazione del danno effettuata dal CTU), sono state richieste (per quanto riguarda le mattonelle) le seguenti somme: euro 2.440,00 per manodopera nella posa dovuta allo smistamento e la scelta delle mattonelle da montare ed euro 2.136,72 di cui alla nota di credito emessa nei confronti di
ON
(doc.
8-9 opponente).
Va considerato che l'offerta per la sostituzione del materiale difettoso è intervenuta in data 23/5/2019, a seguito di rimostranze avanzate solo in data 19/4/2019, ed inoltre non vi è neppure dimostrazione che di tale proposta sia stato messo al corrente il compratore finale, per cui può affermarsi quanto segue.
Dunque, in caso di accettazione della proposta di sostituzione del materiale, verosimilmente l'acquirente finale non avrebbe avuto diritto alla nota di credito (emessa peraltro in data 31/5/2019, quindi dopo l'offerta di sostituzione) mentre invece avrebbe comunque subito i costi per lo smistamento – con riferimento alla prima partita consegnata – delle mattonelle difettose (ancorchè poi successivamente sostituite) da quelle idonee, per cui solo la somma di euro 2.440,00 non può imputarsi all'operato dell'opponente ex art. 1227 c.c. e va risarcita.
Generica e non provata, infine, è la deduzione e la quantificazione dell'asserito danno non patrimoniale subito.
In conclusione, operando la compensazione tra il minor importo dovuto per la fornitura e quello relativo al risarcimento del danno, va condannata (previa revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
impugnato) al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 4.310,93 IVA inclusa, oltre interessi nella misura legale dalla proposizione della domanda giudiziale (notificazione decreto ingiuntivo).
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, vanno compensate integralmente tra le parti.
Per le medesime ragioni, gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, vanno posti integralmente e definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Non si ritengono infine sussistenti i presupposti per la condanna di alcuna delle parti, stante anche la reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 1760/2020 R.G., così dispone:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto REVOCA il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 502/2020 (RG n. 1002/2020) emesso dal Tribunale di Cremona e CONDANNA al pagamento, in favore di della somma di euro 4.310,93 IVA inclusa, Parte_1 ONroparte_1
pagina 6 di 7 oltre interessi nella misura legale dalla proposizione della domanda giudiziale (notificazione decreto ingiuntivo).
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Cremona, il 5 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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