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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 841/2019
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 10.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma e stabilimento in Fornacette, via Mazzei n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata;
resistente
E
(P.I.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata;
terza chiamata OGGETTO: Accertamento del risarcimento del danno a titolo di indennità e diritto alle differenze retributive per lavoro straordinario
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Al Tribunale di Pisa, Giudice del Lavoro, Parte_1
Voglia fissare con decreto l'udienza per la comparizione personale delle parti innanzi a sé ex art. 415 cpc con invito alla società resistente, in persona legale rapp.te p.t. come in epigrafe, a costituirsi nei modi ed entro i termini di legge e con avvertenza che in mancanza si procederà in loro contumacia per ivi sentire adottare i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, il diritto del ricorrente al pagamento, anche a titolo di indennità risarcitoria, al pagamento di una maggiorazione pari al 30% della retribuzione oraria per ogni ora lavorata dall'assunzione in poi, o la diversa di giustizia e con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dello straordinario “B” nella misura indicata dal CCNL pari ad euro orarie di 13,65657, e non quanto pagato in busta paga, ed al conseguente diritto alle differenze retributive dalla data di assunzione e/o dalla diversa data e/o per la diversa quantificazione di giustizia con riserva di quantificazione in separato giudizio;
3) Accertare e dichiarare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, morale, esistenziale o quello diverso che dovesse emergere all'esito dell'attività istruttoria subito dal ricorrente per quanto esposto in premessa e per
l'effetto condannare la convenuta come in epigrafe al pagamento dell'importo pari ad euro 20.000 (ventimila/00) o la diversa di giustizia. 4) Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per la parte resistente “si conclude per il rigetto delle pretese Controparte_1
avversarie, in quanto infondate e/o prescritte. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
Pag. 2 di 16 Per la terza chiamata : “si conclude per il rigetto delle Controparte_2
pretese avversarie, in quanto infondate e/o prescritte. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso introduttivo depositato in data 14.06.2019, Parte_1
esponeva di essere stato assunto dalla società il 06.09.2007 tramite CP_1
l'agenzia di somministrazione Eurointerim S.p.A. e, successivamente, in data
03.05.2011, di essere stato assunto direttamente dalla società resistente con qualifica di operaio 5° livello a tempo pieno e indeterminato. Svolgeva attività lavorativa come “addetto al reparto crudo”, in quanto la società resistente si occupa di produzione all'ingrosso di dolci e pasticceria destinati ai grandi centri di distribuzione;
nello specifico, si occupava di prendere i carrelli contenenti il prodotto da cuocere e di trasportarli presso il reparto forni. Il ricorrente lamentava di non aver mai conosciuto l'articolazione del proprio orario di lavoro: doveva essere sempre reperibile – pur non essendo prevista dal CCNL di categoria – durante la giornata al di fuori dell'orario di lavoro svolto, in quanto per telefono (tramite sms o chiamata) riceveva indicazione dell'inizio del turno del giorno successivo e non della fine del turno, che veniva decisa sul momento dal direttore Riferiva che, a seguito di contestazione scritta Persona_1
inoltrata nel mese di giugno 2018, qualche volta in bacheca venivano affissi gli orari di ingresso dei turni successivi fino al mercoledì e dal mercoledì fino al venerdì, con orari di uscita rimessi alla discrezionalità del direttore e precisava che solo dal settembre 2018, a seguito di numerose richieste del sindacato CGIL presso il quale il lavoratore è iscritto, iniziava sempre il turno, dal lunedì al venerdì, alle ore 10:00. Asseriva che la società si rifiutava di consegnare le buste paga.
2. Lamentava dunque di non essere mai stato libero di poter conciliare il momento lavoro con il momento privato, così subendo una compromissione della vita privata, del proprio riposo, delle proprie ferie (comunicate tre giorni prima), dei
Pag. 3 di 16 propri affetti, ossia la compagna, poi trasferitasi in Toscana, e i genitori anziani residenti a [...]. Esponeva di essersi recato, nell'aprile del 2016, a Napoli, ove il padre si trovava ricoverato, e di essere stato contattato dal capo reparto che gli riferiva che “il lavoro è più importante della famiglia”. Per tale situazione lavorativa, pativa una forte depressione, curata con la somministrazione prescritta di psicofarmaci.
3. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale di accertare e dichiarare, per la disposizione in reperibilità, il proprio diritto all'indennità risarcitoria e al pagamento di una maggiorazione stimato a un importo pari al 30% della retribuzione oraria per ogni ora lavorata dall'assunzione in poi, non essendo previsto tale istituto dal CCNL Alimentari Industria;
di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento dello straordinario, nella misura indicata nel CCNL di categoria pari all'importo orario di € 13,65657 e, per l'effetto, condannare la resistente alla corresponsione delle differenze retributive;
chiedeva, infine, di accertare e dichiarare il risarcimento del danno patrimoniale e non, morale ed esistenziale.
4. In data 03.01.2020 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione delle pretese del ricorrente, stante il termine quinquennale, giacché non vi è alcuna norma contrattuale che abbia una qualche pertinenza con le doglianze di controparte.
5. Nel merito, esponeva di essere una peculiare azienda industriale di produzione di prodotti dolciari fornitrice di prodotti dolciari alla Grande Distribuzione,
Distribuzione Organizzata e ai Discount. Spiegava che il processo di produzione seguito è inimitabile: il primo giorno vengono classificati gli ordini giunti per tipologia di clienti;
sulla base di essi, viene calcolato il totale dell'impasto da predisporre per dar inizio al ciclo di produzione (di 72 ore) considerata la quantità richiesta per ogni singolo prodotto in ogni singolo ordine, dati che vengono consegnati all'addetto al programma di produzione;
il secondo giorno, quest'ultimo redige un programma da realizzare, calcolando le ore di produzione necessarie per ogni singolo prodotto, così determinando gli orari delle singole
Pag. 4 di 16 linee di produzione;
al terzo giorno vengono stabiliti e affissi in bacheca gli orari di ingresso dei lavoratori, distribuite nelle tre fasce orarie (notte, mattino e pomeriggio), già note al lavoratore dal fine settimana precedente per la settimana successiva, fissate in base alle specifiche professionalità non intercambiabili e alle assenze e richieste note in quel momento;
il giorno successivo, avviene la produzione del programma e vengono caricati i camion utilizzati per la consegna, che avviene l'ultimo giorno, ossia il quinto. Precisava che i contratti di fornitura non prevedono né commesse periodiche né quantità predeterminate, ma prevedono l'obbligo della società di rispettare la data di consegna indicata, di volta in volta, nell'ordine che viene trasmesso e che va dai 3 ai 6 giorni dalla trasmissione. Un solo giorno di ritardo - rilevava la convenuta - è causa di contestazione di “mancata consegna” e può comportare l'irrogazione di una penale o la rimozione del prodotto nell'assortimento, sino alla risoluzione contrattuale.
6. Confermava che il ricorrente lavorava come addetto al trasporto dei carrelli, contenenti le teglie preparate, al reparto forno e che dalla fine del 2016 lavorava stabilmente nella fascia oraria che ha inizio nella seconda mattina, dovuta alla mansione svolta all'interno del processo produttivo, terminando alla fine di 8 ore lavorative, con un'ora di pausa pranzo e ulteriori venti minuti di pausa. Pertanto, rilevava la non veridicità dell'asserita discrezionalità del direttore sulla fine del suo turno e che, per esigenze dovute alla particolare lavorazione dei prodotti, il ricorrente aveva svolto lavori in regime di straordinario, adeguatamente corrisposto, come da buste paga sempre consegnate. Produceva documentazione volta a dimostrare le ore effettivamente lavorate dal ricorrente, in regime ordinario e straordinario, nonché i riposi giornalieri e settimanali e le ferie godute. Contestava che quando il ricorrente si recò dal padre a Napoli, il
Direttore del Personale gli fece solo presente che avrebbe dovuto avvertire la società, giustificando la sua assenza, e fu, invece, il ricorrente ad avere una reazione smodata e non inviò alcun giustificativo per i tre giorni di assenza, per poi nei mesi successivi godere di giorni di malattia con reperibilità a Napoli.
Infine, riferiva che il ricorrente frequentava corsi di balli latino-americani presso
Pag. 5 di 16 una palestra di Livorno e che, dunque, non corrisponde al vero che non riesca a organizzare la propria vita privata.
7. Contestava, dunque, la pretesa risarcitoria, le richieste di pagamento dello straordinario già ampiamente retribuito, nonché le somme chieste a titolo di indennità risarcitoria per la reperibilità, stante l'incongruità con il CCNL di categoria applicabile.
8. In data 14.09.2020, a seguito di chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la concessionaria, riportandosi integralmente alla memoria Controparte_1
difensiva della parte resistente. Eccepiva, pertanto, la prescrizione delle pretese e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.
9. La causa veniva istruita documentalmente e mediante assunzione della prova orale alle udienze del 22.10.2021, 01.04.2022 e 06.07.2022.
10. Infine, la causa, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svolta a trattazione scritta, veniva decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
11. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
12. In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, si osserva quanto segue.
Con ricorso introduttivo, depositato in corso di rapporto di lavoro, cessato per dimissioni volontarie in data 01.01.2024, il ricorrente agisce per l'intero rapporto di lavoro. Il è stato assunto in data 06.09.2007 presso Pt_1
l'Azienda , tramite l'agenzia di somministrazione Eurointerim CP_1
S.p.A., con contratto a tempo determinato, prorogato sino alla diretta assunzione da parte dell'azienda resistente, avvenuta in data 03.05.2011, con qualifica di operaio di 5° livello.
Quanto alle pretese economiche, si condividono, in questa sede, le conclusioni a cui sono giunti i giudici di legittimità, affrontando la questione della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, in corso di rapporto, a seguito delle riforme apportate dalla Legge Fornero e dal Jobs Act. In particolare, “il rapporto
Pag. 6 di 16 di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 06.09.2022, n. 26246).
13. Prima di entrare nel merito della causa, va rilevato che parte ricorrente ha tempestivamente disconosciuto, all'udienza del 16.01.2020, la lista delle timbrature marcatempo prodotte dalla parte convenuta (all. 11), rilevando l'incongruenza tra orari di entrata e di uscita – ad esempio dal 01.04.2019 al
05.04.2019 – con la documentazione dalla stessa prodotta (all. 2).
In tema di prova documentale, la contestazione della conformità deve avvenire,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
Il documento in questione appare essere un documento estratto dal programma informatico utilizzato dalla azienda per elaborare i dati sugli ingressi e uscita dei lavoratori, ossia per registrare la presenza o l'assenza del lavoratore sul posto di lavoro. In assenza di indicazione degli elementi specifici di differenza della copia informatica dall'originale, il disconoscimento va ritenuto inefficace. Ed invero, il ricorrente si limita a sottolineare un'incongruenza con le registrazioni rilevabili dal documento dallo stesso prodotto (all. 2) denominato “Esempi di turni di lavoro”, che non rappresenta l'originale dal quale è stata estratta la copia informatica contestata, trattandosi di un documento compilato a mano, sprovvisto di indicazione sia del nome e cognome del ricorrente, sia del numero corrispettivo al badge utilizzato per l'ingresso e l'uscita.
Pag. 7 di 16 14. Venendo al merito della causa, il ricorrente lamenta che nel corso del rapporto di lavoro non è mai stato comunicato con un adeguato preavviso l'orario di ingresso e di uscita del turno da svolgere.
15. L'istruttoria orale espletata si è concentrata su tale questione lamentata ed è emersa la prassi, adottata dalla datrice del lavoro convenuta, di comunicare l'inizio del turno di lavoro il giorno precedente, principalmente tramite chiamata telefonica o sms. Ed invero, il teste ha dichiarato “7) Posso Testimone_1 riferire in quanto funziona così per tutti che riceviamo l'indicazione del turno per telefono la sera o il pomeriggio a seconda del turno precedente l'inizio del turno lavorativo: quindi, terminato il turno di lavoro, quando stabilito dal direttore. Posso riferire che lavorando nello stesso reparto crudo fino all'anno
2016 o 2017, dal momento in cui è stato assunto il ricorrente, il ricorrente mi riferiva che non sapeva il turno del giorno dopo, non sapendolo neppure io.
Faccio presente che abbiamo attualmente e anche all'epoca una bacheca dove vengono affissi i turni di lavoro del giorno. Fine turno guardo l'orario del giorno dopo. Io oggi avevo chiesto un giorno e non sono a conoscenza del turno di domani.” “13) Quando lavoravamo nello stesso posto non sono in grado di quantificare la reperibilità telefonica, posso riferire che è la normalità della prassi fino all'anno 2018 di cambiare turno. Il ricorrente ad esempio aveva il turno uguale al mio io sono arrivato e il ricorrente era già in produzione.
Questo quando lavoravamo insieme. Quando ha cambiato reparto non saprei dire.”
Dichiarazioni concordanti sono state rese dalla teste , la quale Testimone_2 ha affermato: “7) Io ricevevo il messaggio la sera prima per il turno del giorno dopo. Parlando con i colleghi è emerso che anche i colleghi ricevano tramite sms il turno del giorno dopo la sera stessa Questo per il periodo in cui ho lavorato al . ADR Le fasce orarie non sono definite e l'orario viene CP_1
definito la sera prima. Questo per il periodo fino a quando io ho lavorato presso
” “9) Confermo che i turni vengono esposti la mattina e si CP_1
riferiscono al giorno stesso. I turni erano esposti giornalmente”.
Pag. 8 di 16 ha dichiarato: “7) Posso riferire che fino al mese di giugno 2018, Testimone_3 ed ancora oggi sia il ricorrente che tutti noi dipendenti riceviamo l'indicazione del turno per telefono la sera precedente l'inizio del turno lavorativo: quindi, terminato il turno di lavoro, rimaniamo in attesa di ricevere l'sms o la telefonata per conoscere l'inizio del turno dell'indomani mattina, quando non
c'è il programma. ADR Il programma lavorativo viene esposto in bacheca in tarda mattinata o nel tardo pomeriggio o a volte viene cambiato e siamo raggiunti per telefono. Questo riguarda l'orario di entrata. Nel programma non viene riportato l'orario di uscita. La programmazione è giornaliera. ADR
L'azienda giustifica ciò relativamente agli ordini che riceve giornalmente. ADR
Faccio presente che il ricorrente è a conoscenza il giorno prima dell'orario che farà il giorno dopo. ADR Sono a conoscenza che il ricorrente entra “tardi” costantemente da molto tempo però mai allo stesso orario”.
16. Inoltre, il teste ha dichiarato che “9) I turni vengono esposti la mattina e Tes_4
si riferiscono al giorno stesso. ADR Quando non viene esposto il programma il giorno prima veniamo avvertiti dall'entrata al lavoro per messaggio o per chiamata. Quando entriamo vediamo il programma. Conosciamo solo l'orario di entrata per messaggio o chiamata.” “Nell'ultimo periodo riceviamo il Per_ messaggio dalla segretaria che ci comunica l'entrata”, su quest'ultima circostanza la stessa segretaria, escussa come teste, ha confermato: Tes_5
“Il turno di lavoro di entrata e uscita viene affisso in bacheca un giorno o due giorni prima. ADR Nel caso in cui il ricorrente il giorno in cui viene messo in bacheca il turno di lavoro io stessa faccio prevalentemente telefonate per comunicare il turno di servizio”. Ha riferito, altresì, che il ricorrente ha un orario standard, ossia “entra alle 12,00 e finisce a chiusura del reparto alle ore
20,00/20,30”, ma questo orario non corrisponde alle stesse timbrature prodotte dalla datrice (all. 11).
17. Che vi sia un preavviso di un giorno è stato anche ammesso dal teste
[...] che ha affermato: “7. Il programma di lavoro viene affisso il giorno Per_1
prima per il giorno dopo. Spesso veniva affisso il giorno prima anche per due giorni dopo. Il giorno prima per il giorno dopo è sempre stato così”.
Pag. 9 di 16 18. Si osserva che, in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della società convenuta, ha confermato che, pur esistendo tre fasce di Tes_6
orario (notte, mattina presto e tarda mattinata/pomeriggio), la tempistica della comunicazione dell'orario di lavoro è variabile, in quanto dipende dall'afflusso degli ordini ricevuti e dal relativo programma di produzione. In particolare, ha dichiarato: “Le tre fasce di orario indicate settimanalmente: notte mattina presto e mattina tardi seconda della produzione. Il programma di produzione viene attaccato alla bacheca almeno il giorno prima o due giorni prima. La differenza del tempo di comunicazione del programma dipende dall'afflusso degli ordini e dalle assenze del personale già note al momento della composizione del programma di produzione”.
19. Per un periodo è emerso il tentativo da parte dell'azienda di fornire una programmazione adeguata dei turni e degli orari di lavoro ai dipendenti (sul punto, : “10) Dal mese di giugno 2018 per due o tre mesi gli Testimone_1 orari venivano esposti fino al mercoledì ed il mercoledì fino al venerdì.”). In ogni caso, per il periodo precedente resta provato che la datrice di lavoro non abbia saputo conciliare gli interessi di produzione dell'azienda con le esigenze di vita privata del lavoratore, dunque non premurandosi di comunicare con congruo preavviso i turni di lavoro.
20. Infatti, è emerso che la pretende un obbligo di “reperibilità CP_1
telefonica” del lavoratore, al fine di conoscere la giornata lavorativa del giorno successivo. Il teste ha infatti dichiarato: “13. Faccio presente di Testimone_7 aver già risposto per quanto riguarda l'orario di lavoro. Faccio presente che tutti noi come il ricorrente è sempre reperibile durante la giornata al di fuori dell'orario di lavoro svolto sia perché non è in grado di sapere quando dovrà recarsi al lavoro il giorno seguente, sia perché deve essere sempre reperibile a rispondere al telefono per conoscere l'indicazione dell'inizio del turno di lavoro”.
Anche il teste – per il periodo dal 2014 al 2015 – ha Testimone_8 dichiarato che “7) Il mi ha mostrato più occasioni, spesso la sera per Pt_1
prendere un caffè o mangiare una pizza, eravamo entrambi singoli, il telefonino
Pag. 10 di 16 dove via sms veniva comunicato il turno per il giorno successivo. ADR Io ho letto il messaggio non conoscevo il numero della persona che ha inviato il messaggio. ADR Posso riferire che tali messaggi li ho visti negli anni 2014/2015 io poi ho intrapreso una relazione sentimentale stabile per cui la sera non frequentavo più il ricorrente. ADR Mi sembra di ricordare che lo incontrassi 1 o
2 volte alla settimana, non ho mai contate le volte. Spesso mi faceva vedere il telefonino, non ho mai contato le volte.”22) Fino all'anno 2016 quando prenotavamo una serata il non prenotava n quanto non conosceva il Pt_1
turno di lavoro”.
21. Quanto alla mancata indicazione del fine del turno, dalle timbrature allegate dalla parte resistente, si evince che il turno termina generalmente dopo otto ore, oltre le pause previste. I testi hanno confermato che per la fine del turno il lavoratore doveva aspettare l'autorizzazione da parte del capo reparto, nonché il collega del turno successivo. Tuttavia, non è stato provato che i lavoratori fossero obbligati a rimanere oltre l'orario lavorativo, per prestare involontariamente attività in regime di straordinario.
22. Quanto sinora esposto, dimostra che la comunicazione dei turni di lavoro avviene senza un congruo preavviso, condizionando negativamente la gestione del proprio tempo libero.
23. È irrilevante la relazione investigativa depositata dalla parte resistente, che ha dato incarico un investigatore privato per verificare le attività extra lavorative del ricorrente successivamente al deposito del ricorso introduttivo e le risultanze
– confermate in sede di prova orale dal – riguardano un Testimone_9
periodo non oggetto di causa.
24. Al lavoratore, infatti, viene chiesto di rendersi “telefonicamente reperibile” al di fuori dell'orario lavorativo, al fine di conoscere il turno del giorno successivo.
Tuttavia, non si può in questo caso richiamare l'istituto della reperibilità, che si configura come l'obbligazione strumentale e accessoria al rapporto di lavoro – espressamente prevista dalla contrattazione collettiva – relativa alla chiamata da parte del datore di lavoro, e che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie. Se il
Pag. 11 di 16 lavoratore non viene chiamato a rendere l'attività lavorativa, il turno di reperibilità non viene considerato orario di lavoro ma viene qualificato come
“periodo di riposo” ed al prestatore di lavoro non spetta alcun emolumento ultroneo (Cass. Civ., 15.05.2013, n. 11727).
25. Si ravvisa, però, con tale intempestiva comunicazione del turno di lavoro, una lesione della dignità del lavoratore, tutelata dall'art. 32 Cost., che condiziona negativamente la gestione del tempo libero, al punto da configurare un danno risarcibile.
26. Sulla questione delle indicazioni dell'orario di lavoro, il legislatore è espressamente intervenuto relativamente ai contratti part time, ravvisando la necessità di garantire in questo caso l'esigenza di programmabilità del tempo libero. Ed invero, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede, tra gli elementi del contratto, l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana al mese e all'anno; prosegue al comma 3, prevedendo che “quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”
Per i contratti a tempo pieno, in assenza di una specifica previsione legislativa,
l'indicazione della distribuzione dell'orario lavorativo, per i contratti di lavoro a tempo pieno, è facoltativa.
Nessuna clausola contrattuale in essere fra le parti in causa prevede l'obbligo di un termine entro il quale si ritiene opportuna la comunicazione del turno di lavoro.
27. Permettere al datore di lavoro il potere del tutto arbitrario di decidere quando comunicare al proprio dipendente l'inizio del turno orario risulta irragionevole.
Infatti, non può esser negato al lavoratore il diritto al tempo libero nell'ambito della propria vita privata, che si esplica nel cimentarsi in attività ricreative e al godimento di un dovuto riposo, manifestazioni del diritto alla dignità del lavoratore garantito dall'art. 32 Cost. Nel senso qui espresso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in situazioni analoghe (si vedano
Pag. 12 di 16 Cass. Civ., Sez. Lav., 06.12.2019, n. 31957; 03.09.2018, n. 21562; 21.05.2008,
n. 12962).
28. Non si nega che il datore di lavoro possa organizzare l'attività in turni di servizio in base alle esigenze produttive dell'azienda, ma la programmazione dei turni deve essere portata a conoscenza dei lavoratori entro un ragionevole anticipo, proprio per poter consentire agli stessi la programmazione della propria vita privata. D'altra parte, questo dovere del datore di lavoro è implicito nella stessa buona fede nell'esecuzione del contratto richiesta dall'art. 1175 c.c., che si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone alle parti di eseguire la propria prestazione in modo da preservare gli uni gli interessi dell'altra. La verifica in concreto della violazione di tali doveri di correttezza è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito che vi provvede sulla base delle allegazioni delle parti.
29. Dunque, il ricorrente, che lamenta l'inadeguatezza della comunicazione dei turni, ha dimostrato sia l'intempestività della stessa, ma anche l'incidenza concreta di tale condotta, nonché la ricaduta non patrimoniale, rappresentata dalle difficoltà di gestire la propria vita privata, allegando sul punto prescrizioni mediche di farmaci, catalogati come psicofarmaci assunti – circostanza non contestata.
30. Ritenuto che, una volta staccato il proprio turno di lavoro, il ricorrente è rimasto
“connesso” all'ambiente lavorativo, va liquidata un'indennità risarcitoria in via equitativa pari al 20% della retribuzione oraria fino a giugno 2018 – quando si attesta un cambiamento della comunicazione dell'orario lavorativo.
31. Le ulteriori domande risarcitorie patrimoniali non sono state provate.
32. Infine, quanto alle differenze retributive per lavoro straordinario, si osserva che il ricorrente non intende ottenere il pagamento per lavoro prestato in regime straordinario non riconosciuto, ma lamenta l'insufficiente compenso corrisposto dal datore di lavoro. Parte resistente ha contestato la richiesta, rilevando la congruità delle somme corrisposte per il lavoro straordinario prestato, atteso che l'azienda applica un regime di flessibilità – non ben definito.
L'art. 30 “Orario di lavoro” del CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare
(2016-2019) nella sezione Programmazione annuale degli orari di lavoro”
Pag. 13 di 16 prevede “Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del consegui- mento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali di interesse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla
RSU o al comitato esecutivo della stessa, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'uti- lizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di
39 ore, nonché le prospettive – ragionevolmente prevedibili – di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi. In tale occasione saranno altresì esaminate eventuali prevedibili esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni di cui al comma 6 del presente articolo. L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.”. Prosegue, alla sezione “Flessibilità degli orari” prevede che per far fronte “Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita, anche con riferimento a titolo esemplificativo ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1° luglio 2003, essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo – per il superamento dell'orario settimanale medesimo – di 88 ore per anno solare o per esercizio calcolate a livello individuale. Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al
Pag. 14 di 16 periodo precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia. In tali casi l'azienda informerà la RSU o il comitato esecutivo della stessa, per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore settimanali, entro il limite di 48 ore settimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla R.S.U o al comitato esecutivo della stessa. Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali. Per le ore effettivamente prestate oltre l'orario di 40 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 20%, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 31 – ultimo comma, da liquidarsi nei periodi di superamento, e maturerà il corrispondente diritto al recupero”. Tali previsioni riproducono quanto già previsto al CCNL precedente di categoria (2013-2016).
33. Poiché l'unico accordo in tal senso concluso è quello allegato dalla parte ricorrente (all. 6) e la cui applicazione è stata negata in sede stragiudiziale dalla stessa azienda (all. 8), circostanza dalla resistente non contestata, si può affermare che al ricorrente avrebbe dovuto essere applicata la maggiorazione del
45% in regime di straordinario e non del 20% previsto per i casi di flessibilità, di cui è provata l'assenza di un accordo specifico.
34. Pertanto, la resistente va condannata alla corresponsione del 45% (straordinario
B) per le ore lavorate oltre l'orario ordinario, attestate dalla documentazione prodotta dalla parte resistente (ossia LUL e buste paga) relative all'intero rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nel rispetto del CCNL di categoria applicabile ratione temporis.
35. Trattandosi di un conteggio che può essere rimesso alle parti, questo giudicante non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, per ragioni di economicità processuale.
36. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per la terza chiamata in causa in virtù del principio di causalità, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo
Pag. 15 di 16 gli importi minimi previsti dal D.M. del 10.03.2014, n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e ss. mod., per le cause di lavoro, tenuto conto del valore accertato della causa (valore indeterminabile – complessità media) e dell'attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara la condotta illegittima del datore di lavoro, CP_1
a danno del ricorrente, ;
[...] Parte_1
➢ condanna, per l'effetto, in solido e Controparte_1 Controparte_1 concessionaria alla corresponsione di un'indennità risarcitoria, in via equitativa, pari al 20% della retribuzione oraria fino a giugno 2018, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
➢ accoglie la domanda relativa al pagamento della retribuzione relativa all'orario di lavoro straordinario, come in parte motiva;
➢ rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
➢ condanna in solido e concessionaria alla Controparte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 5.664,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, se dovuti per legge.
Pisa, 11.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 841/2019
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 10.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma e stabilimento in Fornacette, via Mazzei n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata;
resistente
E
(P.I.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata;
terza chiamata OGGETTO: Accertamento del risarcimento del danno a titolo di indennità e diritto alle differenze retributive per lavoro straordinario
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Al Tribunale di Pisa, Giudice del Lavoro, Parte_1
Voglia fissare con decreto l'udienza per la comparizione personale delle parti innanzi a sé ex art. 415 cpc con invito alla società resistente, in persona legale rapp.te p.t. come in epigrafe, a costituirsi nei modi ed entro i termini di legge e con avvertenza che in mancanza si procederà in loro contumacia per ivi sentire adottare i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, il diritto del ricorrente al pagamento, anche a titolo di indennità risarcitoria, al pagamento di una maggiorazione pari al 30% della retribuzione oraria per ogni ora lavorata dall'assunzione in poi, o la diversa di giustizia e con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dello straordinario “B” nella misura indicata dal CCNL pari ad euro orarie di 13,65657, e non quanto pagato in busta paga, ed al conseguente diritto alle differenze retributive dalla data di assunzione e/o dalla diversa data e/o per la diversa quantificazione di giustizia con riserva di quantificazione in separato giudizio;
3) Accertare e dichiarare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, morale, esistenziale o quello diverso che dovesse emergere all'esito dell'attività istruttoria subito dal ricorrente per quanto esposto in premessa e per
l'effetto condannare la convenuta come in epigrafe al pagamento dell'importo pari ad euro 20.000 (ventimila/00) o la diversa di giustizia. 4) Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per la parte resistente “si conclude per il rigetto delle pretese Controparte_1
avversarie, in quanto infondate e/o prescritte. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
Pag. 2 di 16 Per la terza chiamata : “si conclude per il rigetto delle Controparte_2
pretese avversarie, in quanto infondate e/o prescritte. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso introduttivo depositato in data 14.06.2019, Parte_1
esponeva di essere stato assunto dalla società il 06.09.2007 tramite CP_1
l'agenzia di somministrazione Eurointerim S.p.A. e, successivamente, in data
03.05.2011, di essere stato assunto direttamente dalla società resistente con qualifica di operaio 5° livello a tempo pieno e indeterminato. Svolgeva attività lavorativa come “addetto al reparto crudo”, in quanto la società resistente si occupa di produzione all'ingrosso di dolci e pasticceria destinati ai grandi centri di distribuzione;
nello specifico, si occupava di prendere i carrelli contenenti il prodotto da cuocere e di trasportarli presso il reparto forni. Il ricorrente lamentava di non aver mai conosciuto l'articolazione del proprio orario di lavoro: doveva essere sempre reperibile – pur non essendo prevista dal CCNL di categoria – durante la giornata al di fuori dell'orario di lavoro svolto, in quanto per telefono (tramite sms o chiamata) riceveva indicazione dell'inizio del turno del giorno successivo e non della fine del turno, che veniva decisa sul momento dal direttore Riferiva che, a seguito di contestazione scritta Persona_1
inoltrata nel mese di giugno 2018, qualche volta in bacheca venivano affissi gli orari di ingresso dei turni successivi fino al mercoledì e dal mercoledì fino al venerdì, con orari di uscita rimessi alla discrezionalità del direttore e precisava che solo dal settembre 2018, a seguito di numerose richieste del sindacato CGIL presso il quale il lavoratore è iscritto, iniziava sempre il turno, dal lunedì al venerdì, alle ore 10:00. Asseriva che la società si rifiutava di consegnare le buste paga.
2. Lamentava dunque di non essere mai stato libero di poter conciliare il momento lavoro con il momento privato, così subendo una compromissione della vita privata, del proprio riposo, delle proprie ferie (comunicate tre giorni prima), dei
Pag. 3 di 16 propri affetti, ossia la compagna, poi trasferitasi in Toscana, e i genitori anziani residenti a [...]. Esponeva di essersi recato, nell'aprile del 2016, a Napoli, ove il padre si trovava ricoverato, e di essere stato contattato dal capo reparto che gli riferiva che “il lavoro è più importante della famiglia”. Per tale situazione lavorativa, pativa una forte depressione, curata con la somministrazione prescritta di psicofarmaci.
3. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale di accertare e dichiarare, per la disposizione in reperibilità, il proprio diritto all'indennità risarcitoria e al pagamento di una maggiorazione stimato a un importo pari al 30% della retribuzione oraria per ogni ora lavorata dall'assunzione in poi, non essendo previsto tale istituto dal CCNL Alimentari Industria;
di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento dello straordinario, nella misura indicata nel CCNL di categoria pari all'importo orario di € 13,65657 e, per l'effetto, condannare la resistente alla corresponsione delle differenze retributive;
chiedeva, infine, di accertare e dichiarare il risarcimento del danno patrimoniale e non, morale ed esistenziale.
4. In data 03.01.2020 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione delle pretese del ricorrente, stante il termine quinquennale, giacché non vi è alcuna norma contrattuale che abbia una qualche pertinenza con le doglianze di controparte.
5. Nel merito, esponeva di essere una peculiare azienda industriale di produzione di prodotti dolciari fornitrice di prodotti dolciari alla Grande Distribuzione,
Distribuzione Organizzata e ai Discount. Spiegava che il processo di produzione seguito è inimitabile: il primo giorno vengono classificati gli ordini giunti per tipologia di clienti;
sulla base di essi, viene calcolato il totale dell'impasto da predisporre per dar inizio al ciclo di produzione (di 72 ore) considerata la quantità richiesta per ogni singolo prodotto in ogni singolo ordine, dati che vengono consegnati all'addetto al programma di produzione;
il secondo giorno, quest'ultimo redige un programma da realizzare, calcolando le ore di produzione necessarie per ogni singolo prodotto, così determinando gli orari delle singole
Pag. 4 di 16 linee di produzione;
al terzo giorno vengono stabiliti e affissi in bacheca gli orari di ingresso dei lavoratori, distribuite nelle tre fasce orarie (notte, mattino e pomeriggio), già note al lavoratore dal fine settimana precedente per la settimana successiva, fissate in base alle specifiche professionalità non intercambiabili e alle assenze e richieste note in quel momento;
il giorno successivo, avviene la produzione del programma e vengono caricati i camion utilizzati per la consegna, che avviene l'ultimo giorno, ossia il quinto. Precisava che i contratti di fornitura non prevedono né commesse periodiche né quantità predeterminate, ma prevedono l'obbligo della società di rispettare la data di consegna indicata, di volta in volta, nell'ordine che viene trasmesso e che va dai 3 ai 6 giorni dalla trasmissione. Un solo giorno di ritardo - rilevava la convenuta - è causa di contestazione di “mancata consegna” e può comportare l'irrogazione di una penale o la rimozione del prodotto nell'assortimento, sino alla risoluzione contrattuale.
6. Confermava che il ricorrente lavorava come addetto al trasporto dei carrelli, contenenti le teglie preparate, al reparto forno e che dalla fine del 2016 lavorava stabilmente nella fascia oraria che ha inizio nella seconda mattina, dovuta alla mansione svolta all'interno del processo produttivo, terminando alla fine di 8 ore lavorative, con un'ora di pausa pranzo e ulteriori venti minuti di pausa. Pertanto, rilevava la non veridicità dell'asserita discrezionalità del direttore sulla fine del suo turno e che, per esigenze dovute alla particolare lavorazione dei prodotti, il ricorrente aveva svolto lavori in regime di straordinario, adeguatamente corrisposto, come da buste paga sempre consegnate. Produceva documentazione volta a dimostrare le ore effettivamente lavorate dal ricorrente, in regime ordinario e straordinario, nonché i riposi giornalieri e settimanali e le ferie godute. Contestava che quando il ricorrente si recò dal padre a Napoli, il
Direttore del Personale gli fece solo presente che avrebbe dovuto avvertire la società, giustificando la sua assenza, e fu, invece, il ricorrente ad avere una reazione smodata e non inviò alcun giustificativo per i tre giorni di assenza, per poi nei mesi successivi godere di giorni di malattia con reperibilità a Napoli.
Infine, riferiva che il ricorrente frequentava corsi di balli latino-americani presso
Pag. 5 di 16 una palestra di Livorno e che, dunque, non corrisponde al vero che non riesca a organizzare la propria vita privata.
7. Contestava, dunque, la pretesa risarcitoria, le richieste di pagamento dello straordinario già ampiamente retribuito, nonché le somme chieste a titolo di indennità risarcitoria per la reperibilità, stante l'incongruità con il CCNL di categoria applicabile.
8. In data 14.09.2020, a seguito di chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la concessionaria, riportandosi integralmente alla memoria Controparte_1
difensiva della parte resistente. Eccepiva, pertanto, la prescrizione delle pretese e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.
9. La causa veniva istruita documentalmente e mediante assunzione della prova orale alle udienze del 22.10.2021, 01.04.2022 e 06.07.2022.
10. Infine, la causa, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svolta a trattazione scritta, veniva decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
11. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
12. In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, si osserva quanto segue.
Con ricorso introduttivo, depositato in corso di rapporto di lavoro, cessato per dimissioni volontarie in data 01.01.2024, il ricorrente agisce per l'intero rapporto di lavoro. Il è stato assunto in data 06.09.2007 presso Pt_1
l'Azienda , tramite l'agenzia di somministrazione Eurointerim CP_1
S.p.A., con contratto a tempo determinato, prorogato sino alla diretta assunzione da parte dell'azienda resistente, avvenuta in data 03.05.2011, con qualifica di operaio di 5° livello.
Quanto alle pretese economiche, si condividono, in questa sede, le conclusioni a cui sono giunti i giudici di legittimità, affrontando la questione della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, in corso di rapporto, a seguito delle riforme apportate dalla Legge Fornero e dal Jobs Act. In particolare, “il rapporto
Pag. 6 di 16 di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 06.09.2022, n. 26246).
13. Prima di entrare nel merito della causa, va rilevato che parte ricorrente ha tempestivamente disconosciuto, all'udienza del 16.01.2020, la lista delle timbrature marcatempo prodotte dalla parte convenuta (all. 11), rilevando l'incongruenza tra orari di entrata e di uscita – ad esempio dal 01.04.2019 al
05.04.2019 – con la documentazione dalla stessa prodotta (all. 2).
In tema di prova documentale, la contestazione della conformità deve avvenire,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
Il documento in questione appare essere un documento estratto dal programma informatico utilizzato dalla azienda per elaborare i dati sugli ingressi e uscita dei lavoratori, ossia per registrare la presenza o l'assenza del lavoratore sul posto di lavoro. In assenza di indicazione degli elementi specifici di differenza della copia informatica dall'originale, il disconoscimento va ritenuto inefficace. Ed invero, il ricorrente si limita a sottolineare un'incongruenza con le registrazioni rilevabili dal documento dallo stesso prodotto (all. 2) denominato “Esempi di turni di lavoro”, che non rappresenta l'originale dal quale è stata estratta la copia informatica contestata, trattandosi di un documento compilato a mano, sprovvisto di indicazione sia del nome e cognome del ricorrente, sia del numero corrispettivo al badge utilizzato per l'ingresso e l'uscita.
Pag. 7 di 16 14. Venendo al merito della causa, il ricorrente lamenta che nel corso del rapporto di lavoro non è mai stato comunicato con un adeguato preavviso l'orario di ingresso e di uscita del turno da svolgere.
15. L'istruttoria orale espletata si è concentrata su tale questione lamentata ed è emersa la prassi, adottata dalla datrice del lavoro convenuta, di comunicare l'inizio del turno di lavoro il giorno precedente, principalmente tramite chiamata telefonica o sms. Ed invero, il teste ha dichiarato “7) Posso Testimone_1 riferire in quanto funziona così per tutti che riceviamo l'indicazione del turno per telefono la sera o il pomeriggio a seconda del turno precedente l'inizio del turno lavorativo: quindi, terminato il turno di lavoro, quando stabilito dal direttore. Posso riferire che lavorando nello stesso reparto crudo fino all'anno
2016 o 2017, dal momento in cui è stato assunto il ricorrente, il ricorrente mi riferiva che non sapeva il turno del giorno dopo, non sapendolo neppure io.
Faccio presente che abbiamo attualmente e anche all'epoca una bacheca dove vengono affissi i turni di lavoro del giorno. Fine turno guardo l'orario del giorno dopo. Io oggi avevo chiesto un giorno e non sono a conoscenza del turno di domani.” “13) Quando lavoravamo nello stesso posto non sono in grado di quantificare la reperibilità telefonica, posso riferire che è la normalità della prassi fino all'anno 2018 di cambiare turno. Il ricorrente ad esempio aveva il turno uguale al mio io sono arrivato e il ricorrente era già in produzione.
Questo quando lavoravamo insieme. Quando ha cambiato reparto non saprei dire.”
Dichiarazioni concordanti sono state rese dalla teste , la quale Testimone_2 ha affermato: “7) Io ricevevo il messaggio la sera prima per il turno del giorno dopo. Parlando con i colleghi è emerso che anche i colleghi ricevano tramite sms il turno del giorno dopo la sera stessa Questo per il periodo in cui ho lavorato al . ADR Le fasce orarie non sono definite e l'orario viene CP_1
definito la sera prima. Questo per il periodo fino a quando io ho lavorato presso
” “9) Confermo che i turni vengono esposti la mattina e si CP_1
riferiscono al giorno stesso. I turni erano esposti giornalmente”.
Pag. 8 di 16 ha dichiarato: “7) Posso riferire che fino al mese di giugno 2018, Testimone_3 ed ancora oggi sia il ricorrente che tutti noi dipendenti riceviamo l'indicazione del turno per telefono la sera precedente l'inizio del turno lavorativo: quindi, terminato il turno di lavoro, rimaniamo in attesa di ricevere l'sms o la telefonata per conoscere l'inizio del turno dell'indomani mattina, quando non
c'è il programma. ADR Il programma lavorativo viene esposto in bacheca in tarda mattinata o nel tardo pomeriggio o a volte viene cambiato e siamo raggiunti per telefono. Questo riguarda l'orario di entrata. Nel programma non viene riportato l'orario di uscita. La programmazione è giornaliera. ADR
L'azienda giustifica ciò relativamente agli ordini che riceve giornalmente. ADR
Faccio presente che il ricorrente è a conoscenza il giorno prima dell'orario che farà il giorno dopo. ADR Sono a conoscenza che il ricorrente entra “tardi” costantemente da molto tempo però mai allo stesso orario”.
16. Inoltre, il teste ha dichiarato che “9) I turni vengono esposti la mattina e Tes_4
si riferiscono al giorno stesso. ADR Quando non viene esposto il programma il giorno prima veniamo avvertiti dall'entrata al lavoro per messaggio o per chiamata. Quando entriamo vediamo il programma. Conosciamo solo l'orario di entrata per messaggio o chiamata.” “Nell'ultimo periodo riceviamo il Per_ messaggio dalla segretaria che ci comunica l'entrata”, su quest'ultima circostanza la stessa segretaria, escussa come teste, ha confermato: Tes_5
“Il turno di lavoro di entrata e uscita viene affisso in bacheca un giorno o due giorni prima. ADR Nel caso in cui il ricorrente il giorno in cui viene messo in bacheca il turno di lavoro io stessa faccio prevalentemente telefonate per comunicare il turno di servizio”. Ha riferito, altresì, che il ricorrente ha un orario standard, ossia “entra alle 12,00 e finisce a chiusura del reparto alle ore
20,00/20,30”, ma questo orario non corrisponde alle stesse timbrature prodotte dalla datrice (all. 11).
17. Che vi sia un preavviso di un giorno è stato anche ammesso dal teste
[...] che ha affermato: “7. Il programma di lavoro viene affisso il giorno Per_1
prima per il giorno dopo. Spesso veniva affisso il giorno prima anche per due giorni dopo. Il giorno prima per il giorno dopo è sempre stato così”.
Pag. 9 di 16 18. Si osserva che, in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della società convenuta, ha confermato che, pur esistendo tre fasce di Tes_6
orario (notte, mattina presto e tarda mattinata/pomeriggio), la tempistica della comunicazione dell'orario di lavoro è variabile, in quanto dipende dall'afflusso degli ordini ricevuti e dal relativo programma di produzione. In particolare, ha dichiarato: “Le tre fasce di orario indicate settimanalmente: notte mattina presto e mattina tardi seconda della produzione. Il programma di produzione viene attaccato alla bacheca almeno il giorno prima o due giorni prima. La differenza del tempo di comunicazione del programma dipende dall'afflusso degli ordini e dalle assenze del personale già note al momento della composizione del programma di produzione”.
19. Per un periodo è emerso il tentativo da parte dell'azienda di fornire una programmazione adeguata dei turni e degli orari di lavoro ai dipendenti (sul punto, : “10) Dal mese di giugno 2018 per due o tre mesi gli Testimone_1 orari venivano esposti fino al mercoledì ed il mercoledì fino al venerdì.”). In ogni caso, per il periodo precedente resta provato che la datrice di lavoro non abbia saputo conciliare gli interessi di produzione dell'azienda con le esigenze di vita privata del lavoratore, dunque non premurandosi di comunicare con congruo preavviso i turni di lavoro.
20. Infatti, è emerso che la pretende un obbligo di “reperibilità CP_1
telefonica” del lavoratore, al fine di conoscere la giornata lavorativa del giorno successivo. Il teste ha infatti dichiarato: “13. Faccio presente di Testimone_7 aver già risposto per quanto riguarda l'orario di lavoro. Faccio presente che tutti noi come il ricorrente è sempre reperibile durante la giornata al di fuori dell'orario di lavoro svolto sia perché non è in grado di sapere quando dovrà recarsi al lavoro il giorno seguente, sia perché deve essere sempre reperibile a rispondere al telefono per conoscere l'indicazione dell'inizio del turno di lavoro”.
Anche il teste – per il periodo dal 2014 al 2015 – ha Testimone_8 dichiarato che “7) Il mi ha mostrato più occasioni, spesso la sera per Pt_1
prendere un caffè o mangiare una pizza, eravamo entrambi singoli, il telefonino
Pag. 10 di 16 dove via sms veniva comunicato il turno per il giorno successivo. ADR Io ho letto il messaggio non conoscevo il numero della persona che ha inviato il messaggio. ADR Posso riferire che tali messaggi li ho visti negli anni 2014/2015 io poi ho intrapreso una relazione sentimentale stabile per cui la sera non frequentavo più il ricorrente. ADR Mi sembra di ricordare che lo incontrassi 1 o
2 volte alla settimana, non ho mai contate le volte. Spesso mi faceva vedere il telefonino, non ho mai contato le volte.”22) Fino all'anno 2016 quando prenotavamo una serata il non prenotava n quanto non conosceva il Pt_1
turno di lavoro”.
21. Quanto alla mancata indicazione del fine del turno, dalle timbrature allegate dalla parte resistente, si evince che il turno termina generalmente dopo otto ore, oltre le pause previste. I testi hanno confermato che per la fine del turno il lavoratore doveva aspettare l'autorizzazione da parte del capo reparto, nonché il collega del turno successivo. Tuttavia, non è stato provato che i lavoratori fossero obbligati a rimanere oltre l'orario lavorativo, per prestare involontariamente attività in regime di straordinario.
22. Quanto sinora esposto, dimostra che la comunicazione dei turni di lavoro avviene senza un congruo preavviso, condizionando negativamente la gestione del proprio tempo libero.
23. È irrilevante la relazione investigativa depositata dalla parte resistente, che ha dato incarico un investigatore privato per verificare le attività extra lavorative del ricorrente successivamente al deposito del ricorso introduttivo e le risultanze
– confermate in sede di prova orale dal – riguardano un Testimone_9
periodo non oggetto di causa.
24. Al lavoratore, infatti, viene chiesto di rendersi “telefonicamente reperibile” al di fuori dell'orario lavorativo, al fine di conoscere il turno del giorno successivo.
Tuttavia, non si può in questo caso richiamare l'istituto della reperibilità, che si configura come l'obbligazione strumentale e accessoria al rapporto di lavoro – espressamente prevista dalla contrattazione collettiva – relativa alla chiamata da parte del datore di lavoro, e che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie. Se il
Pag. 11 di 16 lavoratore non viene chiamato a rendere l'attività lavorativa, il turno di reperibilità non viene considerato orario di lavoro ma viene qualificato come
“periodo di riposo” ed al prestatore di lavoro non spetta alcun emolumento ultroneo (Cass. Civ., 15.05.2013, n. 11727).
25. Si ravvisa, però, con tale intempestiva comunicazione del turno di lavoro, una lesione della dignità del lavoratore, tutelata dall'art. 32 Cost., che condiziona negativamente la gestione del tempo libero, al punto da configurare un danno risarcibile.
26. Sulla questione delle indicazioni dell'orario di lavoro, il legislatore è espressamente intervenuto relativamente ai contratti part time, ravvisando la necessità di garantire in questo caso l'esigenza di programmabilità del tempo libero. Ed invero, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede, tra gli elementi del contratto, l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana al mese e all'anno; prosegue al comma 3, prevedendo che “quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”
Per i contratti a tempo pieno, in assenza di una specifica previsione legislativa,
l'indicazione della distribuzione dell'orario lavorativo, per i contratti di lavoro a tempo pieno, è facoltativa.
Nessuna clausola contrattuale in essere fra le parti in causa prevede l'obbligo di un termine entro il quale si ritiene opportuna la comunicazione del turno di lavoro.
27. Permettere al datore di lavoro il potere del tutto arbitrario di decidere quando comunicare al proprio dipendente l'inizio del turno orario risulta irragionevole.
Infatti, non può esser negato al lavoratore il diritto al tempo libero nell'ambito della propria vita privata, che si esplica nel cimentarsi in attività ricreative e al godimento di un dovuto riposo, manifestazioni del diritto alla dignità del lavoratore garantito dall'art. 32 Cost. Nel senso qui espresso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in situazioni analoghe (si vedano
Pag. 12 di 16 Cass. Civ., Sez. Lav., 06.12.2019, n. 31957; 03.09.2018, n. 21562; 21.05.2008,
n. 12962).
28. Non si nega che il datore di lavoro possa organizzare l'attività in turni di servizio in base alle esigenze produttive dell'azienda, ma la programmazione dei turni deve essere portata a conoscenza dei lavoratori entro un ragionevole anticipo, proprio per poter consentire agli stessi la programmazione della propria vita privata. D'altra parte, questo dovere del datore di lavoro è implicito nella stessa buona fede nell'esecuzione del contratto richiesta dall'art. 1175 c.c., che si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone alle parti di eseguire la propria prestazione in modo da preservare gli uni gli interessi dell'altra. La verifica in concreto della violazione di tali doveri di correttezza è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito che vi provvede sulla base delle allegazioni delle parti.
29. Dunque, il ricorrente, che lamenta l'inadeguatezza della comunicazione dei turni, ha dimostrato sia l'intempestività della stessa, ma anche l'incidenza concreta di tale condotta, nonché la ricaduta non patrimoniale, rappresentata dalle difficoltà di gestire la propria vita privata, allegando sul punto prescrizioni mediche di farmaci, catalogati come psicofarmaci assunti – circostanza non contestata.
30. Ritenuto che, una volta staccato il proprio turno di lavoro, il ricorrente è rimasto
“connesso” all'ambiente lavorativo, va liquidata un'indennità risarcitoria in via equitativa pari al 20% della retribuzione oraria fino a giugno 2018 – quando si attesta un cambiamento della comunicazione dell'orario lavorativo.
31. Le ulteriori domande risarcitorie patrimoniali non sono state provate.
32. Infine, quanto alle differenze retributive per lavoro straordinario, si osserva che il ricorrente non intende ottenere il pagamento per lavoro prestato in regime straordinario non riconosciuto, ma lamenta l'insufficiente compenso corrisposto dal datore di lavoro. Parte resistente ha contestato la richiesta, rilevando la congruità delle somme corrisposte per il lavoro straordinario prestato, atteso che l'azienda applica un regime di flessibilità – non ben definito.
L'art. 30 “Orario di lavoro” del CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare
(2016-2019) nella sezione Programmazione annuale degli orari di lavoro”
Pag. 13 di 16 prevede “Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del consegui- mento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali di interesse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla
RSU o al comitato esecutivo della stessa, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'uti- lizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di
39 ore, nonché le prospettive – ragionevolmente prevedibili – di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi. In tale occasione saranno altresì esaminate eventuali prevedibili esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni di cui al comma 6 del presente articolo. L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.”. Prosegue, alla sezione “Flessibilità degli orari” prevede che per far fronte “Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita, anche con riferimento a titolo esemplificativo ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1° luglio 2003, essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo – per il superamento dell'orario settimanale medesimo – di 88 ore per anno solare o per esercizio calcolate a livello individuale. Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al
Pag. 14 di 16 periodo precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia. In tali casi l'azienda informerà la RSU o il comitato esecutivo della stessa, per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore settimanali, entro il limite di 48 ore settimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla R.S.U o al comitato esecutivo della stessa. Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali. Per le ore effettivamente prestate oltre l'orario di 40 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 20%, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 31 – ultimo comma, da liquidarsi nei periodi di superamento, e maturerà il corrispondente diritto al recupero”. Tali previsioni riproducono quanto già previsto al CCNL precedente di categoria (2013-2016).
33. Poiché l'unico accordo in tal senso concluso è quello allegato dalla parte ricorrente (all. 6) e la cui applicazione è stata negata in sede stragiudiziale dalla stessa azienda (all. 8), circostanza dalla resistente non contestata, si può affermare che al ricorrente avrebbe dovuto essere applicata la maggiorazione del
45% in regime di straordinario e non del 20% previsto per i casi di flessibilità, di cui è provata l'assenza di un accordo specifico.
34. Pertanto, la resistente va condannata alla corresponsione del 45% (straordinario
B) per le ore lavorate oltre l'orario ordinario, attestate dalla documentazione prodotta dalla parte resistente (ossia LUL e buste paga) relative all'intero rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nel rispetto del CCNL di categoria applicabile ratione temporis.
35. Trattandosi di un conteggio che può essere rimesso alle parti, questo giudicante non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, per ragioni di economicità processuale.
36. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per la terza chiamata in causa in virtù del principio di causalità, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo
Pag. 15 di 16 gli importi minimi previsti dal D.M. del 10.03.2014, n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e ss. mod., per le cause di lavoro, tenuto conto del valore accertato della causa (valore indeterminabile – complessità media) e dell'attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara la condotta illegittima del datore di lavoro, CP_1
a danno del ricorrente, ;
[...] Parte_1
➢ condanna, per l'effetto, in solido e Controparte_1 Controparte_1 concessionaria alla corresponsione di un'indennità risarcitoria, in via equitativa, pari al 20% della retribuzione oraria fino a giugno 2018, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
➢ accoglie la domanda relativa al pagamento della retribuzione relativa all'orario di lavoro straordinario, come in parte motiva;
➢ rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
➢ condanna in solido e concessionaria alla Controparte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 5.664,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, se dovuti per legge.
Pisa, 11.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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