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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 177/2018
TRA
, nata a [...] il [...] (C.f.: Parte_1
) ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Castrovillari (Cs) alla via Civita n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Martire che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Cosenza, alla via Zanotti Bianco n. 8, presso lo studio dell'Avv. Anna Fasanella che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, CF con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta ed elettivamente domiciliato in Castrovillari (Cs), Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
E
S.C.C.I. SPA, con sede in Roma, via G.B. Vico, in persona del l.r.p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.1.2018 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179009985033000, notificatagli da parte di in data 20.12.2017, limitatamente all'avviso di Controparte_3
addebito n. 33420120000978372000, notificato il 10.5.2012, relativo a contributi previdenziali richiesti per gli anni 2010/2011 da e di competenza dell'intestato CP_4
Tribunale.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito di spettanza dell' , CP_4 essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite da distrarsi, salvo poi, rappresentando - in sede successiva di note scritte conclusive - il rientro del prefato avviso impugnato in un documentato procedimento di saldo e stralcio ex art. 1, co. 187 e 188 l. 145/2018 cui ammessa da , chiedere dichiararsi la cessata materia del Controparte_1
contendere.
Si costituivano in giudizio sia l' , sostenendo la regolare notifica degli avvisi di CP_4 addebito sino alla notifica dell'intimazione di pagamento, che l' eccependo il suo CP_5
difetto di legittimazione passiva, entrambe contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
********
1. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione della S.C.C.I. SPA.
CP_ Premettendo infatti che tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, co. 8 della legge n. 448/98 che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla predetta data, poiché i crediti vantati riguardano i contributi dovuti per il periodo 2010-2011 non ne sussiste la legittimazione passiva.
2. Osserva, inoltre, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata CP_5
la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
3. Tanto premesso, in via assorbente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell'emersa richiesta di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, co. 187 e 188, l. 145/2018.
In corso di causa, infatti, parte ricorrente ha documentato di avere presentato istanza di
“rottamazione”, con riferimento ad una serie di crediti contributivi, tra cui quelli oggetto del presente giudizio, dunque, avviso di addebito n. 33420120000978372000 (allegati produzione parte ricorrente). La Cassazione, con ordinanza n. 11540 del 2 maggio 2019, ha confermato che la presentazione del modello di istanza di rottamazione, accolta dal riscossore, comporta l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente insita nell'istanza di definizione agevolata. La rinuncia alla causa deve essere espressa e può coincidere anche con la sola produzione in giudizio della richiesta di rottamazione accettata dal riscossore.
L'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario:
l'ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio (si veda Cass. ord. 24428/2024).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, atteso che la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo il medesimo contribuente dall'aderire alla medesima definizione agevolata (v. Cass.
SS.UU. n. 7107/2019; Cass. Sez V. n. 10198/2018 e Cass. S.L. n. 28311/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 33420120000978372000;
- compensa le spese di lite tra le parti. Castrovillari, 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. – Funzionario addetto Per_1 all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 177/2018
TRA
, nata a [...] il [...] (C.f.: Parte_1
) ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Castrovillari (Cs) alla via Civita n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Martire che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Cosenza, alla via Zanotti Bianco n. 8, presso lo studio dell'Avv. Anna Fasanella che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, CF con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta ed elettivamente domiciliato in Castrovillari (Cs), Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
E
S.C.C.I. SPA, con sede in Roma, via G.B. Vico, in persona del l.r.p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.1.2018 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179009985033000, notificatagli da parte di in data 20.12.2017, limitatamente all'avviso di Controparte_3
addebito n. 33420120000978372000, notificato il 10.5.2012, relativo a contributi previdenziali richiesti per gli anni 2010/2011 da e di competenza dell'intestato CP_4
Tribunale.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito di spettanza dell' , CP_4 essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite da distrarsi, salvo poi, rappresentando - in sede successiva di note scritte conclusive - il rientro del prefato avviso impugnato in un documentato procedimento di saldo e stralcio ex art. 1, co. 187 e 188 l. 145/2018 cui ammessa da , chiedere dichiararsi la cessata materia del Controparte_1
contendere.
Si costituivano in giudizio sia l' , sostenendo la regolare notifica degli avvisi di CP_4 addebito sino alla notifica dell'intimazione di pagamento, che l' eccependo il suo CP_5
difetto di legittimazione passiva, entrambe contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
********
1. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione della S.C.C.I. SPA.
CP_ Premettendo infatti che tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, co. 8 della legge n. 448/98 che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla predetta data, poiché i crediti vantati riguardano i contributi dovuti per il periodo 2010-2011 non ne sussiste la legittimazione passiva.
2. Osserva, inoltre, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata CP_5
la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
3. Tanto premesso, in via assorbente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell'emersa richiesta di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, co. 187 e 188, l. 145/2018.
In corso di causa, infatti, parte ricorrente ha documentato di avere presentato istanza di
“rottamazione”, con riferimento ad una serie di crediti contributivi, tra cui quelli oggetto del presente giudizio, dunque, avviso di addebito n. 33420120000978372000 (allegati produzione parte ricorrente). La Cassazione, con ordinanza n. 11540 del 2 maggio 2019, ha confermato che la presentazione del modello di istanza di rottamazione, accolta dal riscossore, comporta l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente insita nell'istanza di definizione agevolata. La rinuncia alla causa deve essere espressa e può coincidere anche con la sola produzione in giudizio della richiesta di rottamazione accettata dal riscossore.
L'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario:
l'ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio (si veda Cass. ord. 24428/2024).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, atteso che la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo il medesimo contribuente dall'aderire alla medesima definizione agevolata (v. Cass.
SS.UU. n. 7107/2019; Cass. Sez V. n. 10198/2018 e Cass. S.L. n. 28311/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 33420120000978372000;
- compensa le spese di lite tra le parti. Castrovillari, 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. – Funzionario addetto Per_1 all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.