Art. 2.
Ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle Commissioni di cui al precedente articolo compete:
se ufficiali, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°; se sottufficiali, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di maresciallo;
se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di caporal maggiore.
Ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle Commissioni di cui al precedente articolo compete:
se ufficiali, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°; se sottufficiali, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di maresciallo;
se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di caporal maggiore.