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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 11007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11007 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 27 N.R.G. 27223/2025
Il Giudice EL SI, a seguito dell'udienza del 29.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DANIELE CHECCHI e ANTONELLA D'OVIDIO
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: ratei assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71
Conclusioni : come nel ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I requisiti legali per il riconoscimento del diritto al beneficio
1.1. Il requisito medico-legale
Risulta riscontrato documentalmente che:
- in data 16.05.2018 il ricorrente abbia inoltrato domanda per ottenere il riconoscimento della invalidità civile e i consequenziali benefici economici di cui all'art. 13 L. 118/71, previo accertamento delle sue condizioni di invalidità;
- la Commissione Medica, all'esito della visita del 24.07.2018, abbia accertato in capo al ricorrente l'invalidità con riduzione permanete della capacità lavorativa del 75% (verbale definitivo trasmesso in data
26.10.2018).
2. I requisiti socio economici
Accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio richiesto, occorre rilevare che, relativamente al requisito economico, la parte ricorrente (che ha provveduto alla presentazione all'INPS del modello AP70 in data 17/09/2024) ha depositato documentazione (attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi degli anni dal 2018 al 2023 e dichiarazione relativa ai redditi degli anni 2024
e 2025) dalla quale risulta il possesso di redditi in misura inferiore al limite legale;
del resto, nulla ha dedotto in merito l'INPS, che ha scelto di disertare la lite.
3. In conclusione
Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 a decorrere dal 1.6.2018 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) e di conseguenza l'Inps deve essere condannato a corrispondere alla stessa parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo.
4.Le spese processuali
Pag. 2 di 3 In base al principio di soccombenza, le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio - sono poste a carico dell'Inps.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
- dichiara il diritto di ll'assegno di invalidità ex art. 13 Parte_1
l. 118/71 dal 1.6.2018 e di conseguenza l'Inps deve essere condannato a corrispondere alla stessa parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo;
- condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.501,33, di cui € 195,83 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
30/10/2025 Il Giudice
EL SI
Pag. 3 di 3
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 27 N.R.G. 27223/2025
Il Giudice EL SI, a seguito dell'udienza del 29.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DANIELE CHECCHI e ANTONELLA D'OVIDIO
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: ratei assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71
Conclusioni : come nel ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I requisiti legali per il riconoscimento del diritto al beneficio
1.1. Il requisito medico-legale
Risulta riscontrato documentalmente che:
- in data 16.05.2018 il ricorrente abbia inoltrato domanda per ottenere il riconoscimento della invalidità civile e i consequenziali benefici economici di cui all'art. 13 L. 118/71, previo accertamento delle sue condizioni di invalidità;
- la Commissione Medica, all'esito della visita del 24.07.2018, abbia accertato in capo al ricorrente l'invalidità con riduzione permanete della capacità lavorativa del 75% (verbale definitivo trasmesso in data
26.10.2018).
2. I requisiti socio economici
Accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio richiesto, occorre rilevare che, relativamente al requisito economico, la parte ricorrente (che ha provveduto alla presentazione all'INPS del modello AP70 in data 17/09/2024) ha depositato documentazione (attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi degli anni dal 2018 al 2023 e dichiarazione relativa ai redditi degli anni 2024
e 2025) dalla quale risulta il possesso di redditi in misura inferiore al limite legale;
del resto, nulla ha dedotto in merito l'INPS, che ha scelto di disertare la lite.
3. In conclusione
Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 a decorrere dal 1.6.2018 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) e di conseguenza l'Inps deve essere condannato a corrispondere alla stessa parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo.
4.Le spese processuali
Pag. 2 di 3 In base al principio di soccombenza, le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio - sono poste a carico dell'Inps.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
- dichiara il diritto di ll'assegno di invalidità ex art. 13 Parte_1
l. 118/71 dal 1.6.2018 e di conseguenza l'Inps deve essere condannato a corrispondere alla stessa parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo;
- condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.501,33, di cui € 195,83 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
30/10/2025 Il Giudice
EL SI
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