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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 344/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Difensore: avv. Enrico Pincione domicilio eletto in Genova, Via San Lorenzo n. 21/23 sc. sin. presso lo studio del difensore
E
Controparte_1 Parte_2
(C.F. C.F._2
Difensore: avv. Enrico Pincione domicilio eletto in Genova, Via San Lorenzo n. 21/23 sc. sin. presso lo studio del difensore con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO (visto del 14.04.2025) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso proposto il 15.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente le parti allegavano in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio civile in Camogli (GE) il 30 agosto 2008;
- Che dall'unione coniugale è nato a [...], il [...], il figlio
Per_1
- Che con sentenza n. 1582/2018, pubblicata il 01 giugno 2018 (RG n. 10277/2016) il Tribunale di Genova ha pronunciato la separazione dei coniugi e disposto “l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con residenza e collocazione abitativa prevalente di quest'ultimo presso la madre nella casa coniugale, sita in Camogli (Ge), Corso G. Mazzini 70 int. D, che resta assegnata alla Sig.ra
[...]
, affinché quest'ultima ivi continui ad abitare insieme Parte_3 al figlio;
Per_1
- Che con sentenza n. 741/2022 pubblicata il 25 marzo 2022 (RG n. 10437/2021) il Tribunale di Genova ha dichiarato lo scioglimento del predetto matrimonio, stabilendo – per quanto qui rileva – il “regime di affidamento condiviso, con collocazione abitativa alternata, anche in base ai desideri del figlio ed agli impegni lavorativi dei genitori, presso il padre, nell'appartamento interno E e presso la madre presso l'appartamento interno D, mantenendo comunque la residenza anagrafica presso la madre”;
- Che nell'anno 2023 la sig.ra ha reperito un Controparte_1 impiego lavorativo all'estero e da allora il figlio trascorre la Per_1 maggioranza del tempo presso il padre;
- Che risultava perciò necessario formalizzare la diversa collocazione abitativa prevalente del figlio e, conseguentemente, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e Controparte_1
l'assegnazione della stessa al sig. , ferme le ulteriori Parte_1 condizioni a suo tempo concordate.
Su tali presupposti le parti chiedevano, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Genova nella Sentenza n. 741/2022, pubblicata il 25 marzo 2022 (RG n. 10437/2021), di recepire le nuove condizioni concordate fra le stesse e riportate in ricorso introduttivo.
Ritenuto che tali condizioni concordate dalle parti, a parziale modifica delle
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Genova nella Sentenza n. 741/2022, pubblicata il 25 marzo 2022 (RG n. 10437/2021), che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e risultando conformi all'interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M. del 15.04.2025,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della Sentenza del Tribunale di Genova n. 741/2022, pubblicata il 25 marzo 2022 (RG n. 10437/2021), pronunciata per lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in Camogli (GE) in data 30 agosto 2008
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione prevalente, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali Per_1 concordate tra le parti
(C.F. ) nato Parte_1 C.F._1
a Genova (GE) il 01 luglio 1983 e
(C.F. , Parte_3 C.F._2 nata a [...] il [...],
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso il padre, nell'appartamento interno E e in quello interno D, appartamenti che vengono quindi assegnati in godimento al padre. Nei tempi di permanenza in Italia, la madre potrà abitare presso uno dei due appartamenti e vedere il figlio liberamente, in base ai desiderata dello stesso.
Fermo il resto. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 344/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Difensore: avv. Enrico Pincione domicilio eletto in Genova, Via San Lorenzo n. 21/23 sc. sin. presso lo studio del difensore
E
Controparte_1 Parte_2
(C.F. C.F._2
Difensore: avv. Enrico Pincione domicilio eletto in Genova, Via San Lorenzo n. 21/23 sc. sin. presso lo studio del difensore con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO (visto del 14.04.2025) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso proposto il 15.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente le parti allegavano in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio civile in Camogli (GE) il 30 agosto 2008;
- Che dall'unione coniugale è nato a [...], il [...], il figlio
Per_1
- Che con sentenza n. 1582/2018, pubblicata il 01 giugno 2018 (RG n. 10277/2016) il Tribunale di Genova ha pronunciato la separazione dei coniugi e disposto “l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con residenza e collocazione abitativa prevalente di quest'ultimo presso la madre nella casa coniugale, sita in Camogli (Ge), Corso G. Mazzini 70 int. D, che resta assegnata alla Sig.ra
[...]
, affinché quest'ultima ivi continui ad abitare insieme Parte_3 al figlio;
Per_1
- Che con sentenza n. 741/2022 pubblicata il 25 marzo 2022 (RG n. 10437/2021) il Tribunale di Genova ha dichiarato lo scioglimento del predetto matrimonio, stabilendo – per quanto qui rileva – il “regime di affidamento condiviso, con collocazione abitativa alternata, anche in base ai desideri del figlio ed agli impegni lavorativi dei genitori, presso il padre, nell'appartamento interno E e presso la madre presso l'appartamento interno D, mantenendo comunque la residenza anagrafica presso la madre”;
- Che nell'anno 2023 la sig.ra ha reperito un Controparte_1 impiego lavorativo all'estero e da allora il figlio trascorre la Per_1 maggioranza del tempo presso il padre;
- Che risultava perciò necessario formalizzare la diversa collocazione abitativa prevalente del figlio e, conseguentemente, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e Controparte_1
l'assegnazione della stessa al sig. , ferme le ulteriori Parte_1 condizioni a suo tempo concordate.
Su tali presupposti le parti chiedevano, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Genova nella Sentenza n. 741/2022, pubblicata il 25 marzo 2022 (RG n. 10437/2021), di recepire le nuove condizioni concordate fra le stesse e riportate in ricorso introduttivo.
Ritenuto che tali condizioni concordate dalle parti, a parziale modifica delle
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Genova nella Sentenza n. 741/2022, pubblicata il 25 marzo 2022 (RG n. 10437/2021), che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e risultando conformi all'interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M. del 15.04.2025,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della Sentenza del Tribunale di Genova n. 741/2022, pubblicata il 25 marzo 2022 (RG n. 10437/2021), pronunciata per lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in Camogli (GE) in data 30 agosto 2008
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione prevalente, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali Per_1 concordate tra le parti
(C.F. ) nato Parte_1 C.F._1
a Genova (GE) il 01 luglio 1983 e
(C.F. , Parte_3 C.F._2 nata a [...] il [...],
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso il padre, nell'appartamento interno E e in quello interno D, appartamenti che vengono quindi assegnati in godimento al padre. Nei tempi di permanenza in Italia, la madre potrà abitare presso uno dei due appartamenti e vedere il figlio liberamente, in base ai desiderata dello stesso.
Fermo il resto. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3