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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4434 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Mirabello n. 14, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Sergio Massimo Mancusi, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente CP_1 domiciliato in Nettuno via Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Simone Mari, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Bruno E. Pontecorvo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato il 7 settembre 2022, ha rappresentato: di essere Parte_1
stato titolare di esodo ex art. 4 legge 92/2012, dall'1 gennaio 2018; di aver ricevuto una comunicazione datata 17 aprile 2020, che gli rappresentava la sussistenza di un indebito, sulla prestazione godute, di € 1.657,88; di aver proposto, il 2 dicembre 2020, ricorso per via telematica al competente Comitato provinciale dell'Istituto, senza esito.
Il ricorrente ha affermato la tardività della comunicazione, la irripetibilità delle somme, la genericità della comunicazione e la ripetibilità delle somme percepite solo dopo la comunicazione.
CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' che ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura. CP_
3. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha affermato la decadenza dell' dalla ripetizione delle somme erogate e la irripetibilità delle stesse, sostenute sulla base dell'art. 13 legge
412/1991.
3.1. L'art. 52 legge 88/1989 prevede: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 legge 412/1991 ha inoltre stabilito: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e CP_1
funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. 3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
L'art. 11 comma 5 d.l. 183/2020, convertito dalla legge 21/2021, ha infine previsto: “
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo
d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime”.
3.1.1. L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. ord. 23 febbraio 2022, n. 5984).
3.2. Le parti hanno depositato: nota dell'Istituto del 16 marzo 2018, con cui è stato comunicato al ricorrente: “La informo che la richiesta presentata il 13 dicembre 2017 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno di esodo ex art. 4 legge 92/2012, categoria VESO92 numero 0905640, con decorrenza dal 1 gennaio 2018. La liquidazione è stata effettuata IN VIA
PROVVISORIA sulla base della documentazione attualmente disponibile. Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte
CP_ CP_ in eccesso” (doc. 2 di;
nota dell' del 15 aprile 2020, in cui la parte resistente ha comunicato a “La informo che l'assegno di incentivo all'esodo numero 0905640 Parte_1
categoria VESO92 a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2018. Il ricalcolo comprende la: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione. […] Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2020, un debito a suo carico di euro 1.657,88” (doc. 1 di parte ricorrente).
CP_ CP_
3.3. Quanto alla sostenuta tardività della richiesta dell' deve essere osservato che l' ha effettivamente proceduto alla richiesta nel 2020, alla richiesta di restituzione delle somme di €
695,24 per l'anno 2018, di € 695,24 per l'anno 2019 e di € 267,40 per l'anno 2020. Alla luce del disposto dell'art. 13 comma 2 legge 412/1991 e dell'art. 11 comma 5 d.l.
183/2020, deve essere dichiarata la tempestività della richiesta di restituzione della somma oggetto di causa, anche alla luce del termine del 31 dicembre 2021 per le verifiche relative all'anno 2018.
3.4. In relazione alla irripetibilità di tutte le somme oggetto di indebito prospettata da
[...]
pur in assenza di prova della notifica della lettera di liquidazione provvisoria della Parte_1 prestazione, datata 16 marzo 2018, rileva l'Ufficio che nella fattispecie concreta parte ricorrente non ha né dedotto né documentato di aver ricevuto il pagamento dell'assegno di incentivo all'esodo n. 0905640 in base a formale e definitivo provvedimento e che tale provvedimento le sia stato comunicato, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 52, comma 2, legge
88/1989.
3.4. Tanto premesso, deve essere respinta la domanda di accertamento della irripetibilità delle somme corrisposte in eccesso dall'1 gennaio 2018 al 31 maggio 2020 per la prestazione categoria VESO92 n. 0905640, per € 1.657,88. CP_
4. ha sostenuto che l' nel richiedere la somma a titolo di indebito, non Parte_1
ha specificamente indicato le ragioni della richiesta di restituzione delle somme.
4.1. In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2
quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
4.2. Ritiene l'Ufficio che, sulla base dei principi affermati dalla Corte di cassazione e richiamati pure dalla ricorrente, l'indicazione, nella lettera del 15 aprile 2022, della variazione dei dati alla decorrenza originaria della pensione costituisce una adeguata motivazione della riliquidazione della prestazione e della richiesta di restituzione, anche in considerazione della distruzione processuale dell'onere della prova, che impone alla ricorrente di dimostrare proprio la spettanza del diritto.
4.3. Il motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.
5. Il ricorrente ha affermato inoltre che l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge
5.1. Il motivo di ricorso deve essere respinto, in considerazione della natura non assistenziale ma previdenziale della prestazione di incentivo all'esodo di cui all'art. 4 legge
92/2012.
6. Il ricorrente, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in
CP_ favore di come liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
CP_
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, liquidate in Parte_1
€ 886,00, oltre spese generali.
Velletri, 16 settembre 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi