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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/10/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. AO LA Presidente dott.ssa ND NU Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di congilio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1889/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PIGOTTI DANIELA, e (c.f. , rappresentat e difes Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIAMPIERI CRISTIAN;
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 28.10.2025. Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.7.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Recanati, atto n. 35, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso, reiterate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n. 235/2024 emessa da questo Tribunale in data 31.10.2024, non impugnata e quindi passata in giudicato, e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta il 30.10.2024 ) all'udienza del 28.10.2025, alla quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 28.10.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Pagina | 1 Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alle figlie minori rispondenti al loro superiore interesse. Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] e in conformità alle condizioni da loro Parte_1 Controparte_1 concordate, di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 28/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
ND NU AO LA
Pagina | 2
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1889/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PIGOTTI DANIELA, e (c.f. , rappresentat e difes Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIAMPIERI CRISTIAN;
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 28.10.2025. Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.7.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Recanati, atto n. 35, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso, reiterate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n. 235/2024 emessa da questo Tribunale in data 31.10.2024, non impugnata e quindi passata in giudicato, e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta il 30.10.2024 ) all'udienza del 28.10.2025, alla quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 28.10.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Pagina | 1 Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alle figlie minori rispondenti al loro superiore interesse. Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] e in conformità alle condizioni da loro Parte_1 Controparte_1 concordate, di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 28/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
ND NU AO LA
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