TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1451/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1451/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI FALCO RITA IOLANDA
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 assistita e difesa dall'avv. BOVE CHRISTIAN
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2025, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 07/10/2001 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di CHIETI con Decreto omologazione n. cronol. 7763/2022 del 26/09/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 07/10/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2001 atto numero 296 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
pagina 2 di 3 1. I ricorrenti svolgono entrambi un'attività lavorativa remunerata e sono economicamente autosufficienti, pertanto, nulla si chiedono reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
2. il sig. continuerà a versare a titolo di assegno di mantenimento per la Pt_1 figlia la somma pari ad € 300,00 entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni Per_1 mese. L'importo verrà rivalutato secondo gli indici pubblicati di anno in anno sulla
AZ Ufficiale;
3. le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori e documentate, saranno adempiute al 50% ciascuno. In ogni caso le parti concordemente si rifanno al
Protocollo del Tribunale di Pescara più aggiornato in uso per la regolamentazione delle predette spese;
4. anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
5. quanto alla figlia , i coniugi si impegnano entrambi a corrispondere Per_2 secondo le proprie possibilità un supporto economico sotto forma di liberalità;
6. l'Assegno Unico Universale sarà lasciato interamente e nella piena disponibilità della sig.ra . Parte_2
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1451/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI FALCO RITA IOLANDA
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 assistita e difesa dall'avv. BOVE CHRISTIAN
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2025, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 07/10/2001 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di CHIETI con Decreto omologazione n. cronol. 7763/2022 del 26/09/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 07/10/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2001 atto numero 296 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
pagina 2 di 3 1. I ricorrenti svolgono entrambi un'attività lavorativa remunerata e sono economicamente autosufficienti, pertanto, nulla si chiedono reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
2. il sig. continuerà a versare a titolo di assegno di mantenimento per la Pt_1 figlia la somma pari ad € 300,00 entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni Per_1 mese. L'importo verrà rivalutato secondo gli indici pubblicati di anno in anno sulla
AZ Ufficiale;
3. le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori e documentate, saranno adempiute al 50% ciascuno. In ogni caso le parti concordemente si rifanno al
Protocollo del Tribunale di Pescara più aggiornato in uso per la regolamentazione delle predette spese;
4. anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
5. quanto alla figlia , i coniugi si impegnano entrambi a corrispondere Per_2 secondo le proprie possibilità un supporto economico sotto forma di liberalità;
6. l'Assegno Unico Universale sarà lasciato interamente e nella piena disponibilità della sig.ra . Parte_2
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3