Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/01/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 771/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente
Dott.ssa MARIA ROSARIA CUOMO Consigliere
Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3104/24 (dr. Gigli), discussa all'udienza collegiale del 21.11.2024 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. MARCO GIORGIO BERNARDI (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato in MILANO, VIA GALLARATE 39, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. MARCELLINA DALL'ASTA (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata in FIDENZA, PIAZZA GARIBALDI 31, presso lo studio del difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ In via principale
Accertare e dichiarare che il Sig. convivente di fatto della Sig.ra Parte_1
da luglio 2013 a ottobre 2022, o per il diverso periodo che sarà Controparte_1 accertato, ha prestato stabilmente la propria opera in favore della Sig.ra Controparte_1
e per la di lei impresa ditta individuale Partita Iva
[...] Controparte_1
1
In via Subordinata Accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato Parte_1 stabile prestazione d'opera in favore della Sig.ra e della di lei Controparte_1 impresa individuale titolare della omonima ditta individuale con Controparte_1
Partita Iva n. esercente sotto insegna “Tres Chic” presso le sedi in Cortina P.IVA_1
d'Ampezzo C.so Italia n.100 e Milano Via Pisacane n.45, in via continuativa dal luglio 2013 a ottobre 2022, o per il diverso periodo che sarà accertato, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire compenso per l'attività svolta, eventualmente ricorrendone i presupposti, e in via di ulteriore subordine anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 C.c., pronunciandosi a carico della resistente condanna generica al pagamento del compenso e/o dell'indennità dovuta a tale titolo nella misura da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA “-Rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e/o come meglio, non provato, per le ragioni già espresse e dimostrate nella presente Comparsa di Costituzione in Appello, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata di primo grado emessa dal Tribunale di Milano – sez. lavoro - n.3104/24 pubblicata il 1.07.24.
-Con Vittoria di spese, Iva e CPA come per legge.
IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE
-Nella denegata e non voluta ipotesi in cui l'Ecc.Ma Corte adita accogliesse, anche solo in parte, la domanda di parte ricorrente, disporsi CTU per poter così calcolare
l'effettivo valore della merce rubata dal ricorrente nel negozio di via Pisacane 45 a Milano, di cui al paragrafo 1 della memoria di costituzione ex art. 416 cpc, oltre al valore di quanto indebitamente ha sottratto direttamente dall'abitazione della sig.ra nell'ottobre T_ CP_1 del 2022.
IN VIA SUBORDINATA
- Si domanda sin da ora all'Ecc.Ma Corte adita, di operare compensazione, dunque, tra le somme eventualmente debende all'appellante e quelle eventualmente debende T_ alla sig.ra in ragione delle risultanze ottenute dalla CTU, come da richiesta di CP_1 eccezione riconvenzionale.
2 -Con Vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre ad accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto la domanda con la quale
[...] aveva chiesto accertarsi in danno della convivente di fatto, Parte_1 Controparte_1
il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa familiare e dei beni acquistati
[...] con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, da commisurarsi al lavoro prestato nella misura indicata nella quota del 50%, o, in subordine, accertarsi il diritto a percepire il compenso per l'attività svolta, ovvero, in via di ulteriore subordine, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., pronunciarsi a carico della convenuta condanna generica al pagamento del compenso o dell'indennità dovuta.
Il primo giudice ha dato che il ricorrente aveva dedotto di essere stato convivente di fatto della sig.ra dal 2013 all'ottobre 2022, nonchè di aver stabilmente prestato la propria CP_1 opera a favore dell'impresa individuale della convenuta, denominata “Tres Chic”, di vendita di antiquariato e di beni usati di lusso, opera prestata sia presso la sede in Cortina d'Ampezzo di C.so Italia n.100, sia presso la sede in Milano di Via Pisacane n.45, sia durante le trasferte, sia nelle fiere, secondo i seguenti orari: nel negozio di Cortina d'Ampezzo tutto l'anno tranne i mesi di maggio e ottobre, con orari 9,30 – 20,30 con 2 ore di pausa pranzo, di norma per 6 giorni su 7 tranne che per il periodo dall' 8 dicembre fino a Pasqua, in cui l'attività era 7 giorni su 7, nel negozio di Milano, di norma 6 giorni su 7 con orari variabili per lo più su appuntamento, mentre alle fiere, l'attività era svolta con orario continuato non inferire a 10/12 ore nelle giornate espositive e anche fino a 14 ore nelle giornate di allestimento.
Sempre a dire del ricorrente, l'attività consisteva nell'espletamento di tutte le mansioni necessarie alla conduzione di un negozio gestito in proprio in ambito familiare e senza personale dipendente, ossia nell' apertura e chiusura del negozio, in attività di trattativa e vendita, in relazioni con i clienti, in attività di ricerca e di acquisto della merce, nella valutazione e stima della merce, nella gestione dei rapporti con i restauratori, i trasportatori, nella movimentazione della marce, nell'allestimento delle vetrine, nelle pulizie del negozio e in piccole manutenzioni.
Il giudice ha inoltre dato atto che, secondo le deduzioni del ricorrente, la relazione era caratterizzata da coabitazione e da stabile unione essendosi instaurato tra parti un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Sulla scorta di dette deduzioni il aveva azionato la tutela prevista dall'art. 230 - ter T_
c.c. chiedendo l'accoglimento delle domande sopra descritte.
Espletata istruttoria orale, a delibazione della causa, il giudice ha osservato che il presupposto di operatività dell'art. 230- ter c.c. consisteva nella dimostrazione – con onere della prova gravante sulla parte che invoca l'istituto - di una convivenza di fatto, caratterizzata da stabilità dell'unione e assimilabilità a una convivenza more uxorio atteso che la norma (secondo Cass. n. 2121/23) era volta a tutelare l'unione “tra persone che sostanzialmente hanno adottato nel corso di essa identico costume delle coppie legalmente coniugate facendo insorgere obbligazioni giuridiche che, in passato, non hanno trovato tutela per il sol fatto che mancava il vincolo matrimoniale”.
3 Ciò posto, il giudice ha assunto che dalle deposizioni dei testi non era emersa né la stabile convivenza, né la stabile prestazione d'opera, ma solo la sussistenza di una relazione sentimentale e l'occasionale intrattenimento del presso il negozio di Cortina, nonché T_
l'aiuto del medesimo a recapitare merce ai clienti della CP_1
Il primo giudice ha inoltre ritenuto l'ininfluenza delle “schermate di ben 7 anni di conversazioni whatsapp, difficili da contestualizzare, dal significato spesso ambivalente e contenenti dichiarazioni in merito alla natura del rapporto e agli accordi tra le parti provenienti prevalentemente dal sig. . T_
Con ricorso depositato in data 17.7.24 ha interposto appello avverso la Parte_1 decisione del Tribunale di Milano, all'uopo premettendo tutti i tentativi conciliativi rifiutati dalla nonché l'ingiustizia della sentenza vista la sussistenza dei presupposti di legge CP_1 per l'applicazione dell'art. 230- ter c.c. in conseguenza della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio.
L'appellante ha ribadito che la relazione era durata 16 anni e che negli ultimi 9 la coppia aveva convissuto stabilmente. L'appellante ha inoltre dedotto che solo per ragioni amministrative l'attività era inizialmente intestata al figlio secondogenito della e poi a CP_1 quest'ultima e che l'attività era fiorente, tant'è che la coppia apriva 4 negozi in totale, frequentati da clientela vip;
assurgeva a prova della fondatezza della domanda la dichiarazione che la faceva alla stampa in occasione di un evento e secondo cui “tutto CP_1 ciò è stato possibile grazie al supporto costante della mia famiglia e dell'architetto
[...] che collabora con me da tanti anni”; infatti, egli aveva dato un apporto Parte_1 particolarmente qualificato all'attività attesa l'esperienza maturata nel settore antiquario sin dagli anni '80.
L'appellante ha ancora premesso che il sodalizio si interrompeva per volontà della CP_1 che cambiava la serratura di casa e tratteneva tutto il patrimonio aziendale, il quale poteva essere stimato, approssimativamente, in €. 1.300.000,00.
Tanto premesso, l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione della norma e l'erronea valutazione delle prove in relazione alla sussistenza del requisito della stabile convivenza atteso che questa non consiste esclusivamente nella coabitazione. La disamina della chat prodotta -di cui ha riportato ampi stralci- evidenziava la condizione della stabile convivenza e, altresì, della stabile prestazione d'opera posto che la coppia si scambiava opinioni sulla conduzione aziendale, sulla scelta dei beni da acquistare, sulla selezione degli ospiti da invitare agli eventi e, inoltre, l'appellata scriveva di voler dividere il patrimonio con l'appellante. L'appellante ha inoltre lamentato l'omessa valorizzazione da parte del primo giudice del contenuto delle chat non disconosciute .
Si è costituita l'appellata la quale ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 7.11.2024 la difesa dell'appellante ha rilevato che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza n. 148/24 della Corte Costituzionale -la quale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 230- ter c.c. - e per l'effetto ha riformulato le conclusioni sulla scorta dell'art. 230- bis c.c.
All'udienza di discussione del 21.11.2024, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
4 MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente il Collegio dà atto che la causa nasceva sulla scorta del disposto di cui all'art. 230- ter c.c. il quale disponeva “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”.
Senonchè, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/24 è intervenuta sull'art. 230-bis il quale disponeva “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094, 2251 ss., 2549], il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [36 Cost.]. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [316] .
[II].
[III]. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [76 ss.]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”
Il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevedeva come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collaborava anche il «convivente di fatto» .
In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-ter del codice civile, che, introdotto dalla legge n. 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella prevista dall'art. 230-bis c.c., siccome limitata ad alcuni singoli aspetti, quali la partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi.
Orbene, in conseguenza dell'arresto di cui a Corte Cost. n. 148/24, il Collegio ritiene che la
“rimodulazione” della domanda sulla scorta del disposto di cui all'art. 230-bis c.c. non comporti un inammissibile mutamento delle conclusioni, posto che il bene della vita domandato rimane identico e non sussiste alcun ampliamento del petitum originario.
Ciò posto, a delibazione del primo motivo di appello – col quale si è sostenuto che la stabile convivenza non si esaurisce nella coabitazione- il Collegio assume che la coabitazione non costituisce circostanza dirimente ai fini dell'intercettazione della figura del convivente di fatto.
5 L'assunto è frutto del condiviso orientamento della S.C., la quale, nell'ordinanza di rimessione (Cass. 1900/24), citando l'orientamento già da essa espresso con la decisione n. 14151/22, afferma che, ai fini divisati, debba valorizzarsi l'esistenza di un legame affettivo stabile, “volto alla reciproca assistenza morale e materiale, che pare essere l'unico requisito essenziale perché si possa configurare una convivenza di fatto. Sembra dunque che il legislatore abbia inteso mantener fermo il tratto di atipicità e polimorfia che connota la convivenza more-uxorio, la quale conserva il carattere del fatto giuridico in cui si evidenzino la presenza di stabili legami affettivi di coppia e l'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, omettendo deliberatamente di avventurarsi in un tentativo di ricondurre la nozione ad elementi individuatori oggettivizzati, ivi compresa la coabitazione, troppo puntuali”.
Inoltre, anche la Corte Costituzionale nella citata decisione n. 148/24, interpreta la convivenza “quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” specificando che “conviventi di fatto sono definiti, ai sensi del comma 36 dell'art. 1 della legge citata ( L. n. 76/2016), “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia di reciproca assistenza morale materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile”” .
Alla luce delle osservazioni che precedono il Collegio ritiene che il criterio della coabitazione, quale tratto essenziale e caratterizzante della convivenza, non possa essere applicato ai fini del decidere.
Rileva ancora il Collegio che dalle emergenze documentali ed istruttorie in atti è dato evincersi la sussistenza inter partes di una convivenza di fatto sostanzialmente ricalcante quella delineata dalla Cassazione nella citata ordinanza di rimessione.
Difatti, le parti in causa “si presentavano come il mio compagno, la mia compagna” (teste e “ a me è stato presentato da come il suo fidanzato…entrambi dovevano Tes_1 CP_1 andare, presumo dall'abbigliamento, a una cena di gala ” (teste e, inoltre, ulteriori Tes_2 elementi di convincimento ben possono trarsi dalle copiose conversazioni in chat nel corso delle quali le parti interloquivano circa i rispettivi genitori, circa le loro vacanze, mostrando di prestarsi reciproca assistenza e cura, per come testimoniano le frasi “fammi la camomilla..prendi le medicine” ecc.
Alla luce dei rilievi che precedono il Collegio ritiene, dunque, che l'appellante abbia dato buona e convincente prova dell'intercorsa convivenza di fatto con l'appellata.
Nondimeno, relativamente all'allegazione dell'ulteriore e fondamentale fatto costitutivo della domanda, ovvero la prestazione continuativa di attività di lavoro nell'impresa familiare, come richiamata dall' art. 230- bis c.c., la prospettazione dell'appellante è carente e si presta ad interpretazione equivoca.
Al proposito il Collegio rileva che secondo la giurisprudenza “ai fini del riconoscimento dell'istituto – residuale – della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi)” ( Cass., sez. IV lav., 16 dicembre 2005, n. 27839). 6 Nel caso di specie vale rilevare che l'attività per cui è causa era inizialmente esercitata a nome del figlio della e, successivamente, a nome della medesima, la quale -per CP_1 CP_1 esplicita ammissione del si occupava da sola dell'amministrazione, senza che il T_ T_ avesse accesso ai conti, potendo solo adoperare una carta di credito.
Rileva ancora che il fosse titolare di partita iva attiva ed esercitasse in via Poerio 43 il T_ commercio di beni per l'arredamento in un settore commerciale parallelo a quello della la quale, anzi, acquistava oggetti dal (doc. 14-15-24 fatture fasc. resistente), CP_1 T_ ovvero li acquisiva anche in conto vendita, evidentemente esponendoli e proponendoli ai propri clienti.
In tale contesto, caratterizzato da una molteplicità di operazioni commerciali in cui non è dato accertare con esattezza a quale titolo le parti intervenissero, le copiose conversazioni in chat relative a consulti sulla merce da acquistare, sui prezzi da praticare e sul piazzamento degli oggetti in vendita risultano equivoche, siccome ben potrebbero essere ricondotte a rapporti commerciali tra soggetti economici distinti e paritari.
Le pur numerose conversazioni in chat in cui la scrive “vendiamo”, “compriamo”, CP_1
“incassiamo” non conferiscono certezza all'asserita comune gestione dell'attività d'impresa e restano comunque compensate dalle conversazioni in cui il fferma, ad esempio, “il tuo T_ quadro”, mostrando di ritenere la separazione delle attività e degli affari.
In ogni caso, il contestuale esercizio di uguali attività commerciali da parte dei contendenti impedisce di ricondurre con certezza le circostanze allegate - ovvero la presenza del T_ alle fiere, ovvero presso gli esercizi della nonchè le attività dispiegate e le operazioni CP_1 compiute dal all'impresa della T_ CP_1
Nemmeno le prove orali sono sufficienti a dissipare detta incertezza e a far ritenere che il prestasse stabilmente la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa di cui è T_ titolare la CP_1
Il teste ha riferito: “Conosco le parti dal 2013. Ho una galleria e gioielleria Tes_1
d'arte a Cortina, lo conosco da trent'anni. Nel 2013 sono venuti a Cortina e mio papà T_ li ha invitati a esporre la loro merce nel periodo estivo in un nostro temporary shop. Negli anni dopo hanno affittato un negozio per conto loro, tutt'ora sono lì, ora , da un annetto c'è solo la signora . Il negozio è di fronte a me io li ho sempre visti nel negozio lavorare CP_1 insieme, ovviamente nei periodi di maggiore affluenza nel senso che il mercato di Cortina ha andamento stagionale. Per un periodo lì ho frequentati anche come amici, andavamo a pranzo o a cena insieme, anche con clienti, finché c'è stato mio padre quindi sino al 2018/19, non sono mai stato a casa loro. Loro hanno l'appartamento lì tutto l'anno, io mi a reco a
Cortina tutto l'anno, ma con costanza da dicembre ad aprile e da giugno a settembre, anche tre giorni fa, per dire ero lì. Quando vado li tendenzialmente li vedo sempre, ora ha un suo negozio sempre di arte. T_
Ricordo che a vicenda si presentavano come il mio compagno, la mia compagna, non come marito e moglie. Non conosco i loro negozi a Milano, non ci sono mai stato. So che abitavano insieme A Cortina perché li vedevo ad esempio entrambi sul terrazzo che è di fronte al mio negozio. Li ho incontrati anche a Fiere a Parma e ricordo che avevano il loro stand che gestivano insieme, al mercante in fiera che si tiene ad ottobre e ad aprile, li ho visti
7 ad ottobre in 3 o 4 occasioni. Li ricordo anche alla fiera di Assisi nel 2013, hanno conosciuto mio padre. A cortina, confermo di aver visto caricare e scaricare nel T_ negozio la merce e non so riferire su mansioni di vendita perché non entravo nel punto vendita. Non ho mai lavorato direttamente con magari li ho fatto favori nel T_ senso di trovargli un camion per trasporti. I rapporti per l'affitto nel 2013 erano con mio padre”.
Il teste ha riferito: “Ho conosciuto le parti perché ho frequentato il loro negozio di Tes_3 accessori e antiquariato a Cortina e ne è sorta una frequentazione, anche perché io non scio
e spesso andavo nel negozio a fare qualche parola. Avrò iniziato sei anni fa quando ho preso la casa. Ho anche fatto degli acquisti, soprattutto la signora aveva grandi capacità di CP_1 vendita e di empatia con il cliente, con magari prendevamo un aperitivo o fumavamo
T_ una sigaretta, quando la signora non c'era subentrava il figlio, non ho mai visto
T_ vendere articoli nel negozio. Io ho venduto loro merce mia personale e loro sono venuti a casa mia a ritirarla con il camion, sia sia la io pensavo fossero sposati ma poi
T_ CP_1 la signora mi ha detto di no, sono stato a casa della signora a Milano, a Cortina no. CP_1 Sarà capitato due o tre volte, l'ultima l'anno scorso, non l'ho mai visto, ho visto i figli.
T_
A cortina non so dove abitassero nel senso so che c'era la casa sopra al negozio ma non li ho mai visti entrarci insieme. E' capitato qualche pranzo o cena ma al ristorante e comunque due o tre volte in sei anni. Ricordo che sono venuti a Monza a ritirare della merce e magari anche a casa mia a Milano ma non ricordo se si sono intrattenuti a pranzo o a cena.”.
La teste ha riferito: “Conosco la e il fidanzato perché sono cliente di Tes_2 CP_1 Parte_2
dove ho una casa. Ricordo di aver visto ogni tanto nel negozio ma l'attività
[...] T_ era svolta da . So che aveva in affitto un appartamento a Cortina, ma non ci CP_1 CP_1 sono mai stata. Due o tre anni fa sono stata a Milano a casa di per vedere una panca CP_1 che mi interessava, c'era il figlio non il signor A me è stato presentato da T_ CP_1 come il suo fidanzato. Sono stata varie volte al mercante in fiera a PARMA, vado spesso, dove ho fatto degli acquisti, presso lo stand mi ricordo che mi ha venduto la merce e CP_1 non il signor Ricordo che la consegna in casa mia a Modena della merce è T_ stata effettuata da entrambi che dovevano andare presumo dall'abbigliamento, a una cena di gala, in quell'occasione ho parlato con mi aveva detto che lui era titolare di T_ CP_1 un importante negozio a Milano di antiquariato. mi ha confermato di avere vasi d'oro T_ che mi sarebbero potuti piacere, poi però non sono mai andata nel negozio, mi hanno mandato delle foto e ho scelto di non procedere. Sarà avvenuto nel 2015/16, quando mia figlia era piccola, non ricordo chi mi ha mandato le foto mi pare cinzia”.
Da nessuna di dette dichiarazioni è dato evincere la sussistenza di un'attività lavorativa, peraltro costante e regolare, prestata dal nell'interesse dell'impresa della la T_ CP_1 presenza presso l'esercizio commerciale di Cortina e l'occasionale consegna di merce a clienti non integrano la nozione di prestazione di lavoro richiesta a presupposto del riconoscimento dell'impresa familiare, la quale deve essere caratterizzata, per di più, da stabilità e continuatività.
Nel descritto contesto, contrassegnato da elementi probatori equivoci e contrastanti, nemmeno può essere ritenuta dirimente la dichiarazione della secondo cui “tutto ciò è stato CP_1 possibile grazie al supporto costante della mia famiglia e dell'architetto Parte_1 che collabora con me da tanti anni”, laddove al termine “collaborazione” non è dato
[...] attribuire il significato inequivoco di prestazione di lavoro.
8 In definitiva, il quadro probatorio, siccome connotato da estrema incertezza e contraddittorietà, deve essere ritenuto insufficiente ai fini del raggiungimento della soglia probatoria minima necessaria al riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'appellante.
Nemmeno può dirsi ammissibile e fondata la domanda azionata sulla scorta dell'art. 2041 c.c.
-di ingiustificato arricchimento- la quale ha carattere residuale nel senso che la sua proponibilità deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subìto. Inoltre, l'azione presuppone che l'ingiustificato depauperamento subito da un soggetto trovi riscontro nell'arricchimento di un altro soggetto, attraverso un rapporto di causalità diretta ed immediata, circostanza che nel caso di specie è rimasta indimostrata.
L'appello, dunque, deve essere respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese sostenute dall'appellata vengono poste a carico della parte appellante e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 5.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3104/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 5.000,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 21.11.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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