Sentenza breve 6 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/01/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2025REG.PROV.COLL.
N. 09376/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9376 del 2024, proposto da ME Di Paola, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore , e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR ES, IA TA IA, NE NO, AN EL, BA ME, GE ON CI, SA RR, IU NO, AN AL, RA Di ID, RI NO, AR ZZ, IArosaria ET, EL AN, NO TU, CA LL, IO ND, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22081/2024, resa nel giudizio per l’annullamento della graduatoria definitiva della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio per la copertura di dodici posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa, di cui al bando di concorso pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla G.U. – IV serie speciale – n. 28 dell’11 aprile 2023, nella parte in cui non prevede la ammissione della ricorrente
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Giovanni Greco e l’avvocato Eugenio Carbone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante impugna, chiedendone la riforma, la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR del Lazio ha respinto il suo ricorso per l’annullamento (i) della graduatoria definitiva della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio per la copertura di dodici posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa, di cui al bando di concorso pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla G.U. – IV serie speciale – n. 28 dell’11 aprile 2023, nella parte in cui non reca la sua ammissione; (ii) del prefato bando, nella parte in cui sanziona con la non ammissione alla procedura la mancata allegazione della copia scansionata della domanda di partecipazione con le modalità previste dall’art. 5, comma 3, ovvero non ne prevede la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio; (iii) ove adottati, dei singoli atti di ammissione al tirocinio dei candidati graduatisi con
un punteggio inferiore a quello conseguito dalla ricorrente all’esito della valutazione dei titoli posseduti.
2.- La ragione della mancata ammissione si è incentrata sul fatto che la candidata, all’atto di formalizzare mediante procedura on line la propria domanda di partecipazione, effettuava l’upload in procedura del proprio documento d’identità, ma non provvedeva poi a stampare, firmare e caricare il documento con la domanda di partecipazione, come invece previsto dall’art. 3, comma 3 del bando.
3.- Il ricorso ha lamentato la violazione dei principi del soccorso istruttorio, del buon andamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa, oltre alla lesione dell’affidamento incolpevole.
4.- Il TAR del Lazio ha prescisso dall’esaminare la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle Amministrazioni convenute sul rilievo del mancato superamento della prova di resistenza, ritenendo il ricorso prima facie infondato nel merito, ma tuttavia compensando fra le parti le spese del giudizio.
5.- L’appellante ha riproposto tutte le originarie censure, articolandole come ragioni di critica specifica avverso la sentenza impugnata, così in buona sostanza devolvendo alla odierna cognizione tutta l’originaria materia del contendere.
6.- Anche il CSM e il Ministero della Giustizia hanno espressamente riproposto l’eccezione di inammissibilità assorbita in prime cure, per il resto insistendo sulla reiezione del gravame.
7.- Alla udienza in camera di consiglio del 21 gennaio 2025, il Collegio ha fatto previo avviso alla parte presente di valutare la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60, c.p.a., sussistendone le condizioni.
La parte appellante ha quindi discusso l’istanza cautelare incidentale proposta, oltre al merito della causa, concordando con il Collegio circa la immediata definizione del giudizio, alla luce dei precedenti specifici resi dalla Sezione in casi analoghi.
All’esito, la causa è passata in decisione.
8.- Va anzitutto respinta la riproposta eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di interesse sul rilievo del mancato superamento della prova di resistenza.
È infatti vero che la ricorrente ha affermato che, in caso di annullamento degli atti gravati, e quindi ove ammessa in graduatoria con il punteggio di 3650, conseguirebbe la tredicesima posizione in graduatoria rispetto ai dodici posti disponibili e da assegnare, ma è anche vero che la ricorrente ha spiegato di potersi giovare della clausola di preferenza per la più giovane età anagrafica, che la collocherebbe in posizione poziore rispetto agli altri candidati. La ricorrente è infatti nata il [...], mentre i candidati ammessi con pari punteggio risultano avere le seguenti anzianità anagrafiche: ZZ AR (n. il 31/05/1980), ET IArosaria (n. il 23/02/1980), AN EL (n. il 27/10/1979), TU NO (n. il 23/10/1979), LL CA (n. il 23/08/1979) e ND IO (n. il 10/08/1979).
In ragione di ciò, ritiene il Collegio sussistente il suo interesse a ricorrere.
9.- Nel merito, l’appello è fondato.
Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure di illegittimità rivolte verso il bando di concorso, in quanto ne avrebbe dato una lettura non conforme ai principi generali che presiedono all’esercizio dell’azione amministrativa (proporzionalità, buon andamento, efficacia, favor per la più ampia partecipazione possibile), oltre a non avere dato il giusto peso all’affidamento incolpevole originato dal fatto che il programma informatico ha visualizzato lo stato della procedura come “definita”, e alla possibilità di regolarizzare le mere irregolarità procedurali attraverso il soccorso istruttorio.
Ritiene il Collegio che le prefate censure colgano nel segno e che non sussistano ragioni per discostarsi dai recenti pronunciamenti resi dalla Sezione in casi analoghi (v. le ordinanze cautelari n. 2906/2024 e n. 4155/2024), che vanno richiamati per il loro valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
In particolare, in detti pronunciamenti si è rilevato che “ per consolidato orientamento giurisprudenziale l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione; per altro verso, l’impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall’appellante ”.
Ritiene il Collegio che i suddetti principi si applichino anche al caso all’esame, atteso che (i) la candidata ha compilato il form online e ha effettuato l’upload del documento d’identità, omettendo solamente la fase della stampa, della apposizione della firma autografa, della scansione e successivo caricamento del documento; (ii) l’Amministrazione ricevente non ha mai contestato o messo altrimenti in dubbio la riferibilità alla candidata della domanda trasmessa in via telematica attraverso la procedura guidata prevista dall’apposita piattaforma, alla quale la candidata medesima ha del resto avuto accesso mediante le credenziali ricevute all’atto della registrazione, che risulta quindi regolarmente acquisita; (iii) il sistema informatico ha difatti confermato la correttezza della procedura seguita mediante visualizzazione dello stato della domanda come «definita»; (iv) non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda.
Ritiene, pertanto, il Collegio, che sia illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando di gara (art. 3, co. 5), così come quella recata dall’art. 12 (“disposizioni finali”), ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità.
L’Amministrazione, infatti, resasi conto dell’inserimento a sistema di una domanda di partecipazione non corredata dal caricamento di dati che abbisognavano di essere sottoscritti in forma autografa, non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere la candidata sulla base di tale mera circostanza, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentirle di emendare il vizio.
Infatti, solo nel caso in cui l’Amministrazione contesti la riferibilità stessa della domanda al suo autore, escludendone la paternità, potrebbe immediatamente pronunciare la esclusione.
Nel caso all’esame, invece, alla luce di quanto poc’anzi evidenziato in fatto, è risultato che la domanda sia con certezza riferibile alla candidata, avendola ella compilata con l’ausilio delle credenziali a sistema fornitele dall’Amministrazione, e che lo stato della domanda fosse “definita”.
Ciò consente di ritenere illegittimo il bando, per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio.
Appare evidente, infine, come le specifiche circostanze della vicenda (modalità telematica di compilazione della domanda, stato “definita” evidenziato dal sistema dopo l’invio della domanda e, da ultimo, la comunicazione informatica trasmessa dall’Amministrazione attestante il buon esito degli adempimenti compiuti), rendono anche ragione della maturazione, in capo alla ricorrente, di una condizione di legittimo, ragionevole, affidamento, in merito alla rituale e utile conclusione dell’operazione di iscrizione.
10.- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e, di conseguenza: (i) va annullata la graduatoria definitiva impugnata nella parte in cui non reca la ammissione del nominativo della ricorrente; (ii) va annullato il bando sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio.
In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione farà applicazione dei suddetti principi conformativi e ricompilerà la graduatoria definitiva considerando come utilmente effettuata la domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente.
11.- Le spese del doppio grado possono compensarsi, attesa la novità della questione finora esaminata da questo Consiglio di Stato solo in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, e per l’effetto:
annulla la graduatoria definitiva impugnata limitatamente alla mancata ammissione della ricorrente;
annulla il bando impugnato sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio;
fa salvi gli ulteriori provvedimenti, nei sensi indicati in motivazione (nello specifico, al punto 10);
compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria IA Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO