Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12858/2024 R.G. promossa da:
on l'avv. SCISCIONE ITALO e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: applicazione del massimale contributivo introdotto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 6 novembre 2024, la ha impugnato le richieste di Parte_1 pagamento dell' aventi ad oggetto il “recupero contributi da eccedenza CP_1 massimale ex art. 2 comma 18 legge n. 335/1995” di cui alle raccomandate del
26/05/2022 (22EUCM5SA00056), del 10 gennaio 2023 (23EUCN1 HA00048), del 8 settembre 2023 (23EUCN99A10008) e del 3 maggio 2024
(EUC054A10009).
Ha illustrato che tali comunicazioni sarebbero dovute al fatto che la ricorrente avrebbe assunto con la mansione di dirigente e la Controparte_2
funzione di direttore generale della società e con il riconoscimento di una
Tra il 2022 ed il 2024 l , poi, avrebbe inviato alla società tali CP_1 raccomandate aventi ad oggetto “recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2 comma 18 legge n. 335/1995”, evidenziando che questa avrebbe indebitamente utilizzato nelle comunicazioni UniEmens l'elemento “Eccedenza massimale” nonostante detto lavoratore fosse in possesso di un'anzianità contributiva antecedente il 01/01/1996.
La pretesa contributiva dell' sarebbe infondata in ragione della CP_1
assoluta incompatibilità della qualità di lavoratore subordinato e di amministratore qual era . Controparte_2
In particolare, questi sarebbe stato assunto da Dmail Group spa nel 2014 che nel corso del 2017 avrebbe modificato la propria denominazione in
. Parte_1
Già con verbale di assemblea del 25/07/2014, sarebbe però stato nominato membro del CdA di DMail Group spa fino all'approvazione del bilancio chiuso al
31/12/2016.
Poi, con atto CdA del 05/08/2014, sarebbe stato individuato quale
Amministratore Delegato nella stessa società e gli sarebbero stati attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi inclusi a titolo esemplificativo i seguenti poteri:
“far elevare protesti e intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, intervenire nelle procedura di fallimenti, insinuare crediti nei fallimento stessi, dar voto in concordati, esigere riparti parziali e definitivi, intervenire in concordati preventivi ed approvarli o respingerli;
compiere ogni e qualunque atto di ordinaria amministrazione, con un limite di spesa per ogni esercizio sociale di Euro 1.500.000,00 per ogni singolo fornitore e/o per qualsiasi altra controparte della società; restano esclusi dalla limitazione sopra indicata tutti gli atti relativi all'esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione stipulati dalla società in data 7/8 maggio 2014 che potranno essere portati a compimento dall'interessato senza alcun limite di importo”.
Al termine del triennio, con verbale di assemblea del 29/05/2017 e con quelli successivi sarebbero stati confermati analoghi ampi poteri.
Dopo qualche settimana e precisamente con verbale del 22/09/2017 dal
CdA sarebbe stato anche nominato Presidente del medesimo organo, con rinvio alle deleghe già deliberate nel precedente Consiglio di Amministrazione del
12/06/2017.
Sicché, questi risultando amministratore delegato e presidente del consiglio d'amministrazione con ampi poteri non potrebbe essere considerato, per incompatibilità, quale lavoratore subordinato e sarebbe, per questo, infondata la pretesa dell' per il versamento contributivo. CP_1
Per questo, la elle conclusioni, ha domandato di Parte_1
“accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e l'invalidità delle richieste di CP_ pagamento da parte inviate dall' ed aventi ad oggetto “recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2 comma 18 legge n. 335/1995” analiticamente indicate ai numeri 3 e 4 della CP_ premessa del ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla deve all per Parte_1 CP_ i fatti di causa ed in particolare per l'asserita eccedenza del massimale pretesa dall in relazione alla posizione del Dott. ”. Con vittoria di spese di lite. Controparte_2
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva,
l ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, l'ente convenuto ha argomentato come la ricorrente, per il dirigente , avrebbe applicato, in relazione alle annualità 2017, Controparte_2
2018, 2019 e 2020, la contribuzione dovuta all' entro il limite massimale CP_1
previsto dalla legge n. 335/95 pur in presenza di contribuzione antecedente il
1996 ed in assenza dell'esercizio da parte del lavoratore della facoltà di opzione.
Per questo motivo, l avrebbe notificato alla le CP_1 Parte_1
raccomandate del 26/05/2022 (22EUCM5SA00056), del 10 gennaio 2023
(23EUCN1 HA00048), del 8 settembre 2023 (23EUCN99A10008), del 3 maggio
2024 (EUC054A10009).
Secondo l'impostazione dell'ente, con il ricorso, la suddetta società, pur riconoscendo di aver sottoscritto con il lavoratore un contratto di lavoro subordinato sempre denunciato come tale (trasmettendo le denunce Pt_2
ed i relativi flussi ed espressamente indicando la retribuzione imponibile), CP_3
arriverebbe inspiegabilmente a sconfessare se stessa, adducendo che il rapporto di lavoro dipendente sarebbe incompatibile con le cariche sociali ricoperte da
. Controparte_2
Viceversa, si dovrebbe ritenere di valore confessorio la denuncia del rapporto di lavoro come subordinato e anche la Suprema Corte di cassazione avrebbe riconosciuto tale valenza ai modd. DM10 ( le denunce contributive presentate mensilmente dai datori di lavoro all ) e ai modd. UNIEMENS. CP_1
In più sarebbe legittima la pretesa dell'ente poiché la figura del dipendente/amministratore sarebbe logicamente ed ontologicamente compatibile, nonché pienamente configurabile sotto il profilo del diritto societario e giuridicamente valida.
La legge, in particolare, non prevederebbe un divieto di cumulo nella stessa persona della carica di amministratore e della posizione di lavoratore dipendente di una società di capitali, potendo coesistere i due rapporti, con il solo limite di quello di amministratore unico.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata infondata.
A) LA FATTISPECIE PER CUI È CAUSA.
La ha impugnato le richieste di pagamento dell' Parte_1 CP_1 aventi ad oggetto il “recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2 comma 18 legge n. 335/1995” di cui alle raccomandate del 26/05/2022
(22EUCM5SA00056), del 10 gennaio 2023 (23EUCN1 HA00048), del 8 settembre 2023 (23EUCN99A10008) e del 3 maggio 2024 (EUC054A10009).
Ha illustrato che tali comunicazioni sarebbero dovute al fatto che la ricorrente avrebbe assunto con la mansione di dirigente e la Controparte_2
funzione di direttore generale della società e con il riconoscimento di una retribuzione annua pari ad euro 250.000,00, al lordo di ogni ritenuta fiscale e contributiva.
Tra il 2022 ed il 2024, l , poi, avrebbe inviato alla società tali CP_1 raccomandate aventi ad oggetto “recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2 comma 18 legge n. 335/1995”, evidenziando che questi avrebbe indebitamente utilizzato nelle comunicazioni UniEmens l'elemento “Eccedenza massimale” nonostante detto lavoratore fosse in possesso di un'anzianità contributiva antecedente il 01/01/1996.
La pretesa contributiva dell' sarebbe infondata in ragione della CP_1
assoluta incompatibilità della qualità di lavoratore subordinato e di amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della Parte_1
qual era . Controparte_2
Viceversa, l'ente convenuto ha argomentato come la ricorrente, per il dirigente , avrebbe applicato, in relazione alle annualità 2017, Controparte_2
2018, 2019 e 2020, la contribuzione dovuta all' entro il limite massimale CP_1
previsto dalla legge n. 335/95 pur in presenza di contribuzione antecedente il
1996 ed in assenza dell'esercizio da parte del lavoratore della facoltà di opzione.
Per questo motivo, con scelta legittima, l avrebbe notificato alla CP_1
le raccomandate del 26/05/2022 (22EUCM5SA00056), del 10 Parte_1
gennaio 2023 (23EUCN1 HA00048), del 8 settembre 2023
(23EUCN99A10008), del 3 maggio 2024 (EUC054A10009).
Secondo l'impostazione dell'ente, con il ricorso, la suddetta società, pur riconoscendo di aver sottoscritto con il lavoratore un contratto di lavoro subordinato sempre denunciato come tale (trasmettendo le denunce Pt_2
ed i relativi flussi e mens ed espressamente indicando la retribuzione imponibile), arriverebbe inspiegabilmente a sconfessare se stessa, adducendo che il rapporto di lavoro dipendente sarebbe incompatibile con le cariche sociali ricoperte da
. Controparte_2
B) IL DISCONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO DA PARTE DELLA Parte_1
Ciò posto, occorre rilevare come sia pacifico e risulti dalla prova documentale che la ha assunto con la Parte_1 Controparte_2
mansione di dirigente e la funzione di direttore generale della società e con il riconoscimento di una retribuzione annua pari ad euro 250.000,00, al lordo di ogni ritenuta fiscale e contributiva (doc. 1 ric.).
Dunque, la stessa ricorrente ha assunto con un rapporto di lavoro subordinato e un contratto di tal fatta , denunciandolo come Controparte_2 tale a fini previdenziali, con il risultato della sua iscrizione alla Gestione Ordinaria dei lavoratori dipendenti.
Tuttavia, ora, a fronte della contestazione di come sarebbero dovute ingenti somme, in ragione del rapporto con questi, in quanto la parte attorea avrebbe versato la contribuzione solo entro il limite massimale introdotto dall'art. 2, comma
18, della legge n. 335/1995, pur in presenza di contribuzione antecedente il 1996, ed in assenza dell'esercizio da parte del lavoratore della facoltà di opzione, la stessa viene a disconoscere il rapporto ex articolo 2094 cc con tale lavoratore.
Con ciò, si deve rilevare come, in via di fatto, la enga a Parte_1
sostenere la natura solo apparente della relazione eterodiretta con
[...]
, a favore di un rapporto dissimulato di natura solo organica quale CP_2
presidente del consiglio d'amministrazione e amministratore delegato.
Si tratta, dunque, di un caso in cui la tesi della ricorrente si pone in termini della sussistenza di una simulazione del rapporto subordinato denunciato dalla stessa per . Controparte_2
Cioè, se si valuta correttamente la teoria difensiva della Parte_1
ne deriva che il risultato sarebbe che la stessa e avrebbero Controparte_2
simulato un rapporto di lavoro eterodiretto ex articolo 2094 cc, denunciandolo all' , quando in realtà quest'ultimo non sarebbe mai stato sussistente. CP_1
Senonché, dispone l'articolo 1415 cc che
“la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.
Dunque, la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi in buona fede e, dunque, anche qualora la e Parte_1 [...]
avessero solo posto l'apparenza della sussistenza di un rapporto di CP_2
lavoro subordinato, tale simulazione non potrebbe essere opposta all' che in CP_1
buona fede ha acquisito diritti contributivi nei confronti della ricorrente.
Sicché, non è possibile ammettere alcuna prova tra quelle proposte dalla parte attorea, in quanto sarebbe volta solo a far valere una simulazione del rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell' soggetto terzo a cui non CP_1
potrebbe essere opposta ex articolo 1415 cc.
D'altronde, in modo analogo, si è posta la recente giurisprudenza della
Suprema Corte nella sentenza n. 1445/2025 per cui
“che il legislatore abbia considerato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato come circostanza da cui desumere presuntivamente l'insussistenza del presupposto dell'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, per favorire il quale il beneficio dell'incentivo è stato concesso, è affermazione che, invero, attiene all'interpretazione della mens legis e, segnatamente, della ratio della previsione legale concernente la perdita del beneficio in questione, ma nulla ha a che vedere con la possibilità, erroneamente ammessa dalla Corte territoriale, che, una volta instaurato un rapporto di lavoro subordinato, il beneficiario dell'incentivo possa provarne CP_ contro l l'avvenuta simulazione (nella specie, relativa), allo scopo di sottrarsi all'obbligo di restituirlo: per principio generale desumibile dall'art. 1415, comma 1°, c.c., infatti, la simulazione non può essere opposta ai terzi che hanno fatto affidamento sull'apparenza creata dal contratto e che siano titolari di una situazione giuridica che sia connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall'accordo simulatorio, nel senso che potrebbe venir meno o diminuire nella sua consistenza in conseguenza del discoprimento della simulazione e della conseguente manifestazione esteriore della effettiva realtà giuridica esistente tra le parti dell'accordo simulatorio
(cfr. Cass. n. 338 del 2001); e tanto deve affermarsi anche con riguardo al caso di specie, non CP_ potendo dubitarsi che l' sia terzo rispetto al contratto di lavoro stipulato tra le parti e sia titolare di pretese (in specie di carattere restitutorio) che verrebbero ad essere compromesse laddove si consentisse alle parti di poter provare nei suoi confronti la simulazione. Si tratta, a ben vedere, di una conclusione che questa Corte ha già fatto propria con riguardo alla moltitudine di CP_ casi inversi in cui è invece l ad avere interesse a dimostrare l'avvenuta simulazione del rapporto di lavoro, o perché radicalmente insussistente o perché svoltosi con modalità soggettive o oggettive differenti da quanto denunciato ai fini contributivi: la possibilità che l' , in tali casi, CP_4 possa far valere la realtà del rapporto contro la sua apparenza altro non è che un'applicazione del principio generale di cui all'art. 1415, comma 2°, c.c., secondo cui la simulazione è inefficace nei confronti di quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato, potendo essi conseguentemente far valere con ogni mezzo la prova della simulazione (cfr., per un'applicazione CP_ di questo principio, Cass. n. 15207 del 2002). E dal momento che l è per definizione terzo rispetto al contratto di lavoro, non possono non valere nei suoi riguardi le medesime regole che disciplinano la simulazione nei riguardi dei terzi, di talché il contratto simulato sarà inefficace quando pregiudica i suoi diritti ed efficace quando l'ente abbia fatto in buona fede affidamento sull'apparenza per suo tramite creata”.
Sicché, se certamente è consentito all' , quale soggetto terzo, far CP_1
valere la simulazione in confronto delle parti (Cass.
Ordinanza n. 809 del 19/01/2021), quando essa pregiudica i propri diritti ai sensi del secondo comma dell'articolo 1415 cc, un'analoga possibilità non è consentita alle stesse nei confronti dell'ente ai sensi del primo comma della stessa norma.
Non è, dunque, possibile ammettere alcun mezzo istruttorio testimoniale per consentire alla di dimostrare la simulazione suddetta e Parte_1
neppure può essere valutato alcun elemento documentale a favore della stessa e allo stesso scopo.
C) AD ABUNDANTIAM, LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO TRA LA
. Parte_1 Controparte_2
Solo ad abundantiam, perciò, si può rilevare che dal contratto di assunzione (doc. 1 ric.) emerge una sottoposizione gerarchica di
[...]
al Consiglio di Amministrazione della al quale CP_2 Parte_1
deve riferire e dal quale deve ricevere direttive secondo l'articolo 2 del medesimo negozio, con piena compatibilità, dunque, del rapporto di lavoro di questi con la fattispecie della subordinazione.
A ciò si aggiunge come la società si sia riservata il potere di trasferimento del lavoratore e come (art. 2 del doc. 1 ric.) la retribuzione sia stata versata con cadenze fisse e secondo importi stabili, per 14 mensilità (art. 5 del doc. 1 ric.), secondo le forme tipiche di un rapporto di lavoro subordinato.
Ancora, l'assunzione è stata stabilita con un patto di prova e è stata prevista la attuazione della normazione del lavoro subordinato per la malattia e infortunio (art. 6 del doc. 1 ric.).
E' stato stabilito, peraltro, che ogni modifica di tali regole avrebbe richiesto la forma scritta (art. 6 del doc. 1 ric.) e si può qui riflettere come, quand'anche in difformità dell'articolo 1415 cc, si reputasse ammissibile la dimostrazione della simulazione, la parte ricorrente non ha prodotto alcun documento volto ad attestare la variazione di tale regolamentazione contrattuale con
[...]
, peraltro neppure convenuto in giudizio. CP_2
Si può, quindi, ad abundantiam, rilevare come quest'ultimo, per gli accordi tra le stesse parti, fosse sottoposto al potere direttivo del Consiglio di
Amministrazione della ricorrente, con piena compatibilità, dunque, per questi, di un rapporto di lavoro subordinato, avendo chiarito la Suprema Corte che “è configurabile un rapporto di lavoro tra l'amministratore delegato e la società quando il primo sia soggetto ad un organo, a lui esterno, esprimente la volontà della società, che in concreto eserciti i poteri di controllo, comando o disciplina, tipici del datore di lavoro” (Cass.
Sentenza n. 3527 del 06/04/1998 )
e che
“non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato del componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali quando - secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non sia provato che egli sia assoggettato al potere direttivo di controllo e disciplinare da parte di sopraordinati organi della società (Cass. Sentenza n. 1081 del 08/02/1999 ; cfr. anche Cass.
Sentenza n. 7312 del 22/03/2013; Sentenza n. 24972 del 06/11/2013)
Pertanto, per tutti questi motivi, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi accertare la legittimità delle richieste di pagamento dell' aventi ad oggetto il CP_1
“recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2 comma 18 legge n.
335/1995” di cui alle raccomandate del 26/05/2022 (22EUCM5SA00056), del 10 gennaio 2023 (23EUCN1 HA00048), del 8 settembre 2023
(23EUCN99A10008), del 3 maggio 2024 (EUC054A10009).
Occorre, in ragione della soccombenza, condannare la Parte_1
a rimborsare all' le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in ragione CP_1
del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
1. Respinge il ricorso e accerta la legittimità delle richieste di pagamento dell' aventi ad CP_1 oggetto il “recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2 comma 18 legge n.
335/1995” di cui alle raccomandate del 26/05/2022 (22EUCM5SA00056), del 10 gennaio
2023 (23EUCN1 HA00048), del 8 settembre 2023 (23EUCN99A10008), del 3 maggio
2024 24 (EUC054A10009).
2. Condanna la parte ricorrente a versare le spese di lite all' per euro 7000, oltre 15% per CP_1
spese forfettarie.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Milano, 20/03/2025
il Giudice
Dott. Nicola Di Leo