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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8316 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 27255/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei Giudici: dott. Pietro Lupi Presidente dott.ssa Barbara di Tonto Giudice dott.ssa Francesca Console Giudice Relatore
l Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 19314/2019, emessa tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maiello Maria Luisa, presso il cui studio in OL, C.F._4 alla R. Bracco, n. 15/A, elettivamente domiciliano;
ATTORI contro (C.F. e (C.F. CP C.F._5 Controparte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Pasquale Frisina, presso il cui studio in OL, al C.F._6
Centro Direzionale Is. G1, sc. D, int. 143, elettivamente domiciliano;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Controparte_3 C.F._7
Capobianco, presso il cui studio in OL, al Corso Vittorio Emanuele, n.112, elettivamente domicilia;
CONVENUTE Nonché contro
(C.F.), (C.F.), (C.F.), Parte_1 CP_4 Controparte_5
(C.F.), (C.F.), Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(C.F.), (C.F.), (C.F.), Parte_2 Controparte_6 Controparte_9
(C.F.), domiciliati come in atti;
CONVENUTI CONTUMACI FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 convenivano in giudizio
[...] CP Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 pagina 1 di 13 , , , Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 Parte_2 CP_9
, e , esponendo quanto segue:
[...] Parte_1 CP_4
• Che in data 28/06/2016 decedeva in OL , nata a [...] il [...], lasciando Persona_1 quali eredi legittimi i figli , , Parte_4 Parte_1 Controparte_6 Parte_3
, , e Parte_2 Controparte_3 Controparte_7 Controparte_2 CP
, nonché i nipoti, figli del figlio premorto , Controparte_8 Controparte_10 Parte_2
, e , Controparte_6 Controparte_9 Parte_1 CP_4
• Che il coniuge della de cuius era precedentemente deceduto in data 29/1/2015;
• Che la de cuius non lasciava un testamento, e che, al momento dell'apertura della successione, non era titolare di beni mobili o immobili;
• Che, ancora in vita, la de cuius aveva trasferito l'immobile di sua proprietà, sito in OL al Vico Melofioccololo n. 7, alla figlia CP
• Che, in particolare, con atto pubblico per Notaio del 18/3/2003, rep. n. 4626 Persona_2 racc. n. 2501, vendeva alla figlia l'unità immobiliare riportata nel NCEU Persona_1 CP del Comune di OL, alla Sez. Por., foglio 2, z.c. 13, cat. A/4, cl. 1, vani 7,5, r.c. 255,65, comprensiva di un piccolo cortile;
• Che l'atto di compravendita indicava quale prezzo pattuito la somma di € 27.000,00, che le parti dichiaravano essere già stata versata dall'acquirente in più soluzioni anteriormente alla stipula;
• Che il consenso prestato dalla alla vendita era viziato da dolo, sicché il contratto era Per_1 annullabile;
• Che la compravendita dissimulava una donazione o, in subordine, configurava vendita mista a donazione, essendo il prezzo pattuito notevolmente inferiore al valore di mercato, e tenuto conto dell'assenza di prova del pagamento;
• Che il predetto atto di disposizione aveva leso la quota di riserva spettante per legge ai legittimari
, , e;
Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
• Che aveva sempre occupato l'immobile e tale occupazione proseguiva all'attualità. CP
Tanto premesso, gli istanti formulavano le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare aperta la successione di (C.F.: , nata a. Persona_1 C.F._8
OL il 05.05.1930;
2. Accertate e dichiarare che il contratto stipulato da di cui al punto A è viziato da dolo Persona_1 dichiarandone l'annullamento;
3. Accertare che la quota di legittima spettante a ciascun erede legittimo e legittimario è pari a 2/33 sulla massa dei beni individuati ai sensi dell'art. 556 c.c. e pertanto individuare il suo valore;
4. In subordine accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita stipulato da e meglio indicato alla lettera A del presente atto da considerarsi nullo per difetto di Persona_1 forma nonché per simulazione, in tal modo disporre che il bene che ne forma oggetto faccia parte dell'asse ereditario della sig.ra , disponendone la restituzione alla massa ereditaria;
Persona_1
pagina 2 di 13 5. In ulteriore subordine, qualora il contratto di cui al punto A venisse qualificato come donazione ovvero come negozio misto a donazione, imputare comunque il suo valore per quanto di spettanza alla massa ereditaria;
6. Accertare e dichiarare se vi è stata lesione dei diritti dei legittimari, sig.
, , , rispetto alla quota di riserva Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 sull'eredità materna, ed operare la riduzione della disposizione testamentaria della donazione e/o negozio misto a donazione secondo il dettato dell'art. 559 c.c. compiuto da e meglio Persona_1 individuato in precedenza al punto A;
7. In via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di cui alla lettera A configura in tutto o in parte un negozio misto a donazione e, pertanto, qualora venisse accertata la sussistenza di una lesione della legittima in danno degli istanti, operare comunque la riduzione della donazione o del negozio misto a donazione nei limiti di cui tale atto ha leso la quota di riserva spettante agli istanti;
8. Assegnare agli istanti i beni oggetto del loro diritto di legittimari, ovvero, previa conversione della prestazione in natura in somma di denaro, liquidare il credito spettante agli attori quali legittimari, condannando parte convenuta al pagamento in favore degli istanti della somma che verrà determinata in corso in causa;
9. Ordinare la liberazione dell'immobile sovra indicato e condannare la sig.ra al CP pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo per un importo pari ad € 50.000,00 e/o nella misura maggiore o minore secondo un'eventuale risultanza CTU;
10. Disporre CTU che effettui: a) un'operazione di computo, previa riunione fittizia del relictum + donatum, mediante la quale si calcolerà l'ammontare del patrimonio ereditario, calcolando come presenti all'apertura della successione anche i beni usciti a titolo di liberalità e detraendone i debiti;
b) Sull'asse così determinato si calcolerà la quota che il defunto poteva disporne tenendo presente il concorso degli aventi diritto;
c) infine calcoli la quota di legittima spettante ad ogni figlio;
11. Con riserva di ogni ragione istanza anche istruttoria nei termini di legge.
Con comparsa del 19/12/2019 si costituiva deducendo di aver risieduto da sempre presso CP
l'abitazione dei genitori, occupandosi in via esclusiva dell'assistenza di questi, e di aver contribuito al pagamento del prezzo di acquisto dell'abitazione materna, in particolare, apprestando parte del denaro occorrente per ottenere la cancellazione del pignoramento immobiliare conseguente all'inadempimento del prezzo. In via preliminare, eccepiva la prescrizione, rispettivamente, dell'azione di annullamento del CP contratto e di quella di simulazione;
nel merito, ella chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate e non provate. La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare e di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione - per i motivi di cui al sopraesteso atto- delle domande attoree di cui ai capi delle rassegnate conclusioni e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili;
2) nel merito: respingere in ogni caso le domande attoree, in quanto infondate e non provate per i motivi di cui in narrativa.
3) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge. pagina 3 di 13 Con comparsa del 20/12/2019 si costituiva la quale eccepiva preliminarmente la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva e, in relazione alla invocata infondatezza delle pretese attoree, chiedeva la condanna degli istanti al risarcimento in suo favore ex art. 96 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: 1) In via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra
[...] nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso CP_2 dal giudizio de quo.
2) In via preliminare e di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione - per i motivi di cui al sopraesteso atto- delle domande attoree di cui ai capi delle rassegnate conclusioni e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili;
3) nel merito: respingere in ogni caso le domande attoree, in quanto infondate e non provate per i motivi di cui in narrativa.
4) condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
5) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge. Con comparsa del 30/12/2019 si costituiva aderendo alla domanda di riduzione per Controparte_3 lesione di legittima formulata dagli attori, in relazione all'alienazione a dell'unico bene CP appartenente in vita alla de cuius consistito nell'unità immobiliare sita in OL al Vico Persona_1
Melofioccololo n. 7, e formulando le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita del 18.03.2003 per Notar Per_2
rep. n. 4626, racc. n. 2501 intercorso tra e in quanto
[...] Persona_1 CP dissimulante una donazione diretta, della quale va dichiarata la nullità per difetto di forma, e per l'effetto:
2. Accertare e dichiarare che l'appartamento, sito in OL, al vicolo Melofioccolo n. 7, piano Il, composto di 5 vani ed accessori, riportato nel NCEU del Comune di OL sez. POR, foglio 2, zona censuaria 13, Cat A/4, classe 1, vani 7,5 R.C. euro 255,65 va restituito da CP all'asse ereditario;
3. Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile de quo - ed in caso di indivisibilità o di non comoda divisibilità del bene in natura- assegnarlo ai coeredi che congiuntamente ne abbiano fatto espressa richiesta con pagamento a titolo di conguaglio a favore degli altri eredi della quota di prezzo dovuta, previa determinazione del valore dell'immobile a mezzo di CTU o in subordine disporre la vendita all'incanto, con ripartizione del prezzo ricavato tra gli eredi, in proporzione delle propria quota;
il tutto con obbligo di rendiconto ex art. 723 c.c. per l'indebita occupazione del bene e di eventuali frutti civili percepiti e percipiendi;
4. Nella ipotesi di rigetto della domanda di simulazione dell'atto di compravendita, in quanto non integrante donazione diretta, nulla per vizio di forma: 1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per simulazione assoluta e per l'effetto: 2) accertare e dichiarare che l'immobile de quo fa parte dell'asse ereditario della de cuius e dichiarare lo scioglimento, stante la sua non comoda divisibilità, nei modi stabiliti dall'art. 720 c.c. con obbligo di rendiconto ex art. 723 C.C.;
pagina 4 di 13 C. Nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande accertare e dichiarare la lesione di legittima della quota di riserva spettante alla convenuta ed operare la riduzione della donazione indiretta quale negozio misto a donazione secondo il dettato dell'art. 559 c.c.;
C. Obbligare a reintegrare in natura e/o per imputazione in denaro la quota di CP
, tenendo conto anche dell'indennità di occupazione dell'immobile dal 2003 ad Controparte_3 oggi e dei frutti civili percepiti e percipiendi;
E. Ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei registri immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
E. Condannare altresì, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio CP
o in estremo subordine porle a carico della massa;
il tutto con richiesta di attribuzione ex art. 93.
All'udienza del 11/4/2022 il Giudice assegnava i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa era, in seguito, istruita tramite l'assunzione di interrogatori formali e prove testimoniali. Con ordinanza del 29/11/2023 il Giudice disponeva l'espletamento di CTU, al fine della predisposizione di un comodo progetto di divisione e della determinazione dei frutti civili eventualmente dovuti da CP
[...]
Preso atto delle risultanze della CTU, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 19/05/2025, e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, viene in considerazione l'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata dalla convenuta . Controparte_2
In merito, si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177 Sezioni Unite n. 2951 del 2016) in ordine ai criteri distintivi tra il requisito della legittimazione in giudizio ed il piano della titolarità sostanziale delle posizioni giuridiche controverse. Sul punto, ragionando ex art. 81 c.p.c., secondo il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Alla stregua delle coordinate ermeneutiche richiamate deve ritenersi che la doglianza riferita da alla propria carenza di legittimazione passiva è, invero, ancorata alla ritenuta Controparte_2 infondatezza delle allegazioni relative alla fattispecie simulatoria, e non investe la corretta prospettazione in capo alla stessa convenuta della posizione giuridica di parte del contratto asseritamente simulato. In considerazione di tanto, l'eccezione in esame deve essere riqualificata come eccezione riguardante la titolarità passiva della domanda di accertamento della simulazione, e, rilevatane la tempestività, essa deve essere esaminata unitamente al merito. Ciò tenendo presente che la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto nel caso in cui il pagina 5 di 13 relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del 25/05/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3474 del 13/02/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007). E che per l'effetto la convenuta è parte necessaria del presente giudizio. Ancora, in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di prescrizione quali sollevate dalla convenuta in relazione alle azioni di annullamento e di simulazione esperite dagli istanti CP rispetto alla compravendita per Notaio del 18/03/2003, rep. n. 4626 racc. n. 2501. Persona_2
Ebbene, in materia di annullabilità dei contratti, l'art. 1442 c.c. dispone che l'impugnativa contrattuale dipendente da errore o dolo decorre dal giorno della scoperta del vizio, se successiva alla conclusione del contratto. Inoltre, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l'azione di annullamento del contratto sia esercitata dagli eredi del contraente che si asserisce essere caduto in errore, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione in base alla previsione del secondo comma dell'art. 1442 c.c., rileva anche la scoperta ad opera degli eredi, ove la stessa intervenga in epoca successiva alla morte dell'originaria parte contraente, rimasta ignara dell'errore (cfr. Cass. 18248/2016). Fermo quanto precede, le allegazioni di parte attrice risultano carenti in merito alla indicazione specifica del momento, eventualmente successivo alla data di conclusione della compravendita, di scoperta degli artifizi e raggiri attribuiti alla convenuta né è stata articolata alcuna allegazione della ignoranza del CP vizio da parte della de cuius . Persona_1
In ragione delle carenze assertive e probatorie riguardanti i fatti costitutivi dello slittamento in avanti del termine prescrizionale, il relativo dies a quo, conformemente alla norma di carattere generale, deve essere ricondotto alla data della conclusione del contratto. Venendo in questione un temine quinquennale, lo stesso risulta spirato il 18/3/2007. Per quanto precede, l'eccezione di prescrizione è fondata, e la domanda di annullamento per dolo deve essere respinta. Per quanto attiene all'ulteriore eccezione di prescrizione riguardante l'azione ex art. 1417, c.c., deve tenersi conto del principio secondo cui, anche l'azione di simulazione relativa, come quella di simulazione assoluta, è imprescrittibile, se, anziché tendere ad accertare il negozio dissimulato per farne valere gli effetti, è volta ad accertarne la nullità, come nel caso in cui un legittimario agisca per accertare l'appartenenza al patrimonio ereditario di beni solo apparentemente alienati dal "de cuius", ma in realtà donati ad altro legittimario, con atto nullo per difetto di forma (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14562 del 30/07/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 18/08/1997). Verificato, dunque, che la domanda attorea è rivolta all'emersione della nullità, per difetto di forma, della presunta, dissimulata donazione sottesa all'atto di compravendita impugnato, la corrispondente azione deve considerarsi imprescrittibile. Per altro verso, quandanche le addotte ragioni di nullità non trovassero riconoscimento, la subordinata domanda di riduzione dell'atto attributivo comporterebbe che la decorrenza della prescrizione dell'azione di simulazione debba ricondursi alla data di apertura della successione, la quale, nel caso oggetto di giudizio, è quella del 28/06/2016, sicché, allo stato, non può ritenersi consumato il termine prescrizionale. Ed infatti, qualora l'erede agisca come legittimario a tutela della quota di riserva, proponendo domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine decennale di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dal momento dell'apertura della successione, poiché soltanto in tale momento si concretizza l'ipotizzata lesione della quota di riserva del legittimario (cfr. Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, n. 138). Osservato quanto innanzi, l'eccezione di prescrizione in esame è infondata e deve essere rigettata. pagina 6 di 13 Esaurita l'analisi delle eccezioni preliminari, occorre approfondire il merito della controversia, a partire dalla verifica della titolarità in capo agli istanti del diritto a far valere la lamentata simulazione del contratto di compravendita per Notaio del 18/03/2003. Per_2
Al riguardo, deve osservarsi che è incontestato tra le parti costituite il rapporto di filiazione tra gli istanti, le convenute e e la de cuius e che il CP Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 legame di filiazione, inoltre, risulta pacificamente confermato dalle dichiarazioni degli interrogandi e dei testimoni ascoltati nel corso dell'istruttoria (cfr. verbali del 24/4/23 e del 20/11/23). A tale stregua, è provato che i predetti soggetti rivestano la qualità di successibili ex lege di , la cui successione si Persona_1 apriva in OL il 28/06/2016, secondo il certificato di morte in atti (cfr. all. citazione). Posto quanto precede, deve richiamarsi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il figlio che intenda azionare in giudizio un diritto del genitore defunto, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, purché la relativa qualità ereditaria sia desumibile dal riscontro dell'apertura della successione e dallo stesso esperimento dell'azione (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass., Sez. III, 20/10/2014, n. 22223). Tanto valutato, l'esercizio della impugnativa contrattuale per simulazione deve ritenersi contegno espressivo di accettazione dell'eredità da parte degli istanti, ai sensi dell'art. 476, c.c.. Ciò posto, sull'accertamento della simulazione influiscono le limitazioni stabilite dall'art. 1417, c.c., ai sensi del quale le parti del negozio simulato – ed i relativi eredi - sono esclusi dal ricorso alla prova testimoniale e per presunzioni, salvo che agiscano per l'accertamento dell'illiceità del negozio dissimulato. A tale riguardo, va inoltre osservato che, qualora l'erede agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (così Cass. civ. n. 41132/2021). Nell'ambito della presente controversia, dunque, la proposizione della domanda di riduzione, rivolta alla tutela dei diritti personali degli attori in quanto legittimari, comporta che gli istanti debbano qualificarsi terzi agli effetti della prova della simulazione. Orbene, in esito alle allegazioni delle parti ed agli accertamenti compiuti dal CTU (cfr. p. 4), è emerso che il patrimonio della de cuius al momento dell'apertura della successione legittima, non Persona_1 comprendeva beni mobili o immobili, crediti, né debiti, e che l'unico bene appartenente in vita alla medesima era consistito nel cespite alienato alla figlia con atto del 18/3/2003. CP
In raccordo a quanto innanzi, le prove orali espletate (cfr. verbali di udienza del 24/4/23 e del 20/11/23) restituivano un quadro assolutamente convergente in merito all'insussistenza di un reddito da lavoro di
Ed infatti, gli interrogandi ed i testi hanno riferito, unanimemente, che ella non svolgeva CP alcuna attività lavorativa (salvo, a detta del teste , la saltuaria attività di domestica) né Testimone_1 prestava alcun contributo economico al nucleo familiare dei genitori, presso i quali risiedeva. Altresì, non ha offerto indicazioni specifiche né prove della disponibilità di un reddito CP proprio, né dell'affermato adempimento del prezzo della compravendita per Notaio del 18/3/23. Per_2
Ulteriormente, alla stregua delle dichiarazioni rese dagli attori e , nonché Parte_1 Parte_4 dal convenuto contumace in sede di interrogatorio formale del 24/4/23, e secondo Controparte_6 quanto affermato anche dalla teste all'udienza del 20/11/23, l'alienazione dell'immobile di CP pagina 7 di 13 Vico Melofioccolo da parte della de cuius sarebbe stata preordinata dalla stessa al fine di sottrarsi al recupero coattivo di somme dovute per non meglio precisate sanzioni;
tale circostanza è confermata nella registrazione audiovisiva di una conversazione tra la de cuius e l'attore Persona_1 Parte_1
(visionata alla presenza dei testi all'udienza del 20/11/23). Al delineato quadro probatorio si uniscono elementi indiziari di segno convergente, relativi al rapporto di strettissima parentela tra le parti della compravendita – madre e figlia – alla giovane età dell'acquirente al tempo dell'acquisto (22 anni), nonché alla permanenza della venditrice nell'immobile, senza titolo apparente, a seguito dell'alienazione e fino al relativo decesso (dal 18/3/23 al 28/6/2016, cfr. certificato di morte all. citazione), alla esiguità del prezzo ed al suo versamento non avvenuto dinanzi il pubblico ufficiale rogante. Ripercorse le risultanze probatorie, deve evidenziarsi che il meccanismo inferenziale fondato sugli artt. 2727 e 2729, cod. civ., non richiede necessariamente che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (cfr. amplius Cass. n. 22656/2011; Corte appello OL sez. II, 07/04/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 07/04/2021), n.1314). Coerentemente, l'assenza di mezzi economici propri dell'acquirente, l'insussistenza di prove del pagamento del prezzo o di parte di esso, il rapporto di filiazione tra le parti, e l'intento dell'alienante di sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale, conservandone la disponibilità in assenza di un diritto di godimento espressamente riservato in suo favore, consentono di inferire, secondo un criterio di probabilità e normalità, la natura simulata della compravendita intercorsa tra e conclusa Persona_1 CP tramite atto per Notaio del 18/03/2003, rep. n. 4626 racc. n. 2501. Persona_2
Quanto all'accertamento della fattispecie simulatoria concretamente operata tra le parti, si osserva che la de cuius, pur essendo a conoscenza dell'indisponibilità economica della figlia ed acquirente – CP con essa convivente nell'immobile alienato – dichiarava in sede di compravendita che il prezzo era stato già versato da parte di quest'ultima, esonerandola di fatto dal pagamento delle somme dovute in base al contratto. Tenuto conto di tutti quanti gli elementi convergenti emersi deve ritenersi che lo schema negoziale concretamente attuato tra le parti rispecchi i canoni dell'atto di liberalità: atto rivolto all'arricchimento dell'acquirente in assenza di previsione di una - effettiva - controprestazione. In esito a tutto quanto accertato, deve affermarsi la natura simulata della compravendita per Notaio
del 18/03/2003, rep. n. 4626 racc. n. 2501 per dissimulare essa una donazione e deve Persona_2 essere dichiarata la nullità della donazione dissimulata operata tra le parti e per Persona_1 CP difetto di forma. Ed infatti, per la validità della donazione, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile, anche nella versione ante dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, è necessaria l'assistenza di due testimoni (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14799 del 30/06/2014). In conseguenza dell'accertamento della nullità dell'alienazione riguardante l'unico bene appartenente alla de cuius, deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse degli attori e della convenuta alla Controparte_3 decisione della domanda di riduzione del medesimo atto, domanda che, pertanto, risulta assorbita dal reingresso del cespite nel patrimonio della comune genitrice. Per effetto della precedente declaratoria di nullità, l'immobile sito in OL al Vico Melofioccolo n. 7, posto al piano II, e riportato nel Catasto fabbricati del Comune di OL alla sez. POR, foglio 1, p.lla 147, sub 18, deve ritenersi incluso nell'asse ereditario di . Persona_1
pagina 8 di 13 A fronte di tanto, richiamate le norme sulla successione legittima, e tenuto conto che la de cuius lasciava a sé superstiti i dieci figli ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_4 Controparte_6
( ), , ( ), CodiceFiscale_9 Parte_3 Parte_2 C.F._2 Controparte_3
, e , nonché i nipoti ex filio Controparte_7 Controparte_2 CP Controparte_8 premorto ( , , Controparte_10 Controparte_9 Controparte_6 C.F._10 Parte_1
( ), ( e , essendo il
[...] C.F._11 Parte_2 C.F._12 CP_4 coniuge deceduto il 29/01/2015 (cfr. CTU p. 3), ciascuno dei predetti figli sarebbe Controparte_9 chiamato a succedere nell'asse ereditario per 5/55, mentre ciascuno dei nipoti subentranti per rappresentazione a lo sarebbe per 1/55. Controparte_10
In merito alla determinazione delle quote di proprietà insistenti sul cespite ereditario, tuttavia, deve rilevarsi che, mentre la costituzione in giudizio senza contestazione della qualità di erede ( cfr da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III civile, sent. 9 maggio 2023, n. 12309) determina una accettazione tacita della eredità, nulla è argomentabile in ordine alla posizione dei contumaci con conseguente non individuabilità di quote in termini stabili (ferma la qualità di erede per i partecipanti al giudizio). Tuttavia tenuto conto che le verifiche condotte dal CTU (come più approfonditamente si dirà) hanno evidenziato che il bene relitto risulta manchevole dei presupposti di conformità catastale necessari per il valido scioglimento della comunione sullo stesso, il permanere dell'incertezza in ordine all'articolazione delle quote ereditarie (dovuta all'assenza di prove circa l'accettazione della delazione da parte dei contumaci) non preclude l'emissione di una pronuncia sulla domanda di divisione, e costituisce esito coerente con i principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Tutto quanto innanzi posto, in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, adottando un approccio aderente al principio della ragione più liquida, deve privilegiarsi una decisione basata sulla questione della difformità catastale oggettiva, emersa in esito alle verifiche del CTU. Ed infatti, il principio della ragione più liquida, ampiamente adottato dalla giurisprudenza di legittimità, risponde ad esigenze di celerità e speditezza processuale aventi rilevanza costituzionale. L'adozione di tale impostazione, infatti, asseconda un nuovo modo di intendere la stessa attività giurisdizionale, "non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (in questi termini per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008; oltre a Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cassazione civile , sez. trib., 21/11/2018, n. 30100; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002). In applicazione di siffatto principio processuale, che trae fondamento dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019). Compatibilmente a quanto precede, deve osservarsi che l'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52 del 1985 prescrive che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali contengano, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La norma in commento configura una nullità testuale (art. 1418 c.c.) di carattere pagina 9 di 13 oggettivo che, a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione, determina la nullità dell'atto per la sua sola mancanza (cfr. SS UU, Sentenza n. 21761 del 29/07/2021). Le indicazioni afferenti alla conformità catastale oggettiva, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, anche nell'ambito dei giudizi rivolti al conseguimento dell'effetto corrispondente a quello degli atti di autonomia privata elencati dall'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52 del 1985 (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020). Tale principio, esplicitato in materia di giudizi instaurati ex art. 2932, c.c., va ritenuto estensibile ai giudizi di divisione ereditaria, sia in quanto gli atti negoziali di scioglimento della comunione ereditaria rientrano nel campo applicativo delineato dalla norma in commento, sia perché, diversamente opinando, risulterebbe agevole per i privati conseguire, tramite il ricorso alla tutela giurisdizionale, l'elusione di una norma imperativa. Si è, inoltre, chiarito come la presenza delle menzioni catastali prescritte dall'articolo 29, comma 1 bis, L. 52/1985 (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) quale condizione dell'azione relativa alla possibilità giuridica, deve sussistere al momento della decisione, sicché la produzione delle stesse può intervenire anche in corso di causa e sino alla decisione (cfr. Cass. n. 12654/20). Valutato quanto precede, le risultanze della CTU sono adottate dalla scrivente quale parametro della conformità catastale dell'immobile ereditario, in ragione della condivisibilità del metodo adottato e della natura specialistica dell'accertamento. In aderenza ad esse, lo stato di fatto del cespite di Vico Melofioccolo n. 7 non risulta corrisponde alle planimetrie depositate in catasto. In particolare, lo stato dei luoghi raffigurato nella planimetria catastale del 1939 non è conforme all'assetto attuale, rilevato tramite sopralluogo in loco, per la diversa distribuzione interna degli ambienti, la rimozione del locale igienico un tempo insistente presso il terrazzo e la realizzazione di un ambiente bagno nell'area dell'originaria cucina. Ebbene, la rilevanza delle discrasie oggettive deve essere valutata alla stregua delle ‹‹disposizioni vigenti in materia catastale››, a partire dall'art. 17 del D.P.R. n. 1142 del 1949, il quale dispone l'obbligo dei privati di presentare la dichiarazione di variazione, per i cambiamenti riguardanti, dal punto di vista oggettivo, la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. Su tale base, escludono la conformità catastale le discrasie influenti sulla consistenza, la categoria o la classe dell'unità immobiliare, ossia quelle idonee a determinare la variazione della rendita catastale individuata ai fini fiscali. Altresì, deve considerarsi fonte di variazione catastale ogni fattispecie per la quale è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale ai sensi dell'art. 17 lett. b del regio d. l. n. 652/1939, convertito dalla l. n. 1249/1939. A tale proposito, non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. Per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati o metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali o sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l'obbligo di presentare una nuova planimetria in catasto. Al contrario, comportano l'obbligo di aggiornamento catastale gli interventi con i quali sia modificata la destinazione degli ambienti interni, e/o il numero dei vani e la loro funzionalità (cfr. amplius Circolare n. 2/2010 dell' ). Controparte_11
Alla luce della normativa in materia, dunque, la creazione di un ambiente bagno nell'area originariamente adibita a cucina si inquadra come intervento incidente sul numero e la funzionalità dei vani, oltre che sulla destinazione degli ambienti interni, e pertanto imponeva la presentazione di un atto di aggiornamento catastale, il quale allo stato, non risulta effettuato (cfr. CTU p.p. 12 e s.s.).
pagina 10 di 13 Dunque, per l'assenza di conformità catastale oggettiva deve rilevarsi l'assenza della condizione dell'azione relativa alla possibilità giuridica di emissione del provvedimento richiesto, assenza che, sebbene sia stata portata a conoscenza delle parti tramite la consulenza tecnica, non risulta essere stata ovviata mediante l'espletamento delle pratiche all'uopo indicate dal CTU. In definitiva, richiamato tutto quanto esposto e valutato, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve essere, allo stato, rigettata. Per quanto attiene alla domanda di pagamento di una indennità di occupazione, formulata da parte attrice, e, in via trasversale, dalla convenuta , avverso si osserva quanto segue. Controparte_3 CP
In materia, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (cfr. Cass. n. 1738/2022; Cass. n. 7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n. 10896/2005). È stato altresì chiarito che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012). In definitiva, l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (cfr. Cass. n. 19215/2016). In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. Cionondimeno, si è contestualmente affermato il principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015). Posti i criteri ermeneutici in materia, si rileva che le allegazioni articolate da parte attrice in merito al godimento esclusivo esercitato da sull'immobile ereditario risultano confermate dalle CP risultanze probatorie;
in particolare, confermava di aver dimorato da tutta la propria vita nella CP casa oggetto della vertenza de qua (cfr. comparsa p. 2). Ulteriormente, in esito alle verifiche compiute dal CTU, è emerso che l'occupante concedeva il cespite in locazione a terzi, a far data dal 31/7/2019, per la durata di anni 4, rinnovabile per pari periodo;
tenuto conto che il CTU rinveniva, in epoca successiva al termine di scadenza, la permanenza dei conduttori presso l'immobile, deve ritenersi accertato il rinnovo del contratto (cfr. CTU, p. 18 e s.s., contratto all. 8 alla CTU). pagina 11 di 13 Conseguenzialmente, gli istanti hanno diritto al pagamento di un corrispettivo per la privazione del godimento del bene comune, il quale, tuttavia, in assenza di prove in merito alla preventiva manifestazione di volontà di questi di godere dell'immobile, deve farsi decorrere dal momento a partire dal quale v'è prova che l'occupante abbia tratto un vantaggio economico dal bene, ossia, dall'inizio della locazione dello stesso, e, atteso quanto rilevato circa il rinnovo del contratto, sino all'attualità (settembre 2025). Posto che il canone mensile pattuito ammonta ad € 700,00, con rinuncia alla rivalutazione Istat (cfr. contratto, art. 7), i canoni riscossi da a far data dal 31/07/2019 ad oggi (18/09/2025), CP ammontano ad € 51.519,94 {73 mensilità * 700 + [(700/30) * 18]}, sicché, attese le quote ereditarie degli istanti (1/11 cadauno), questa deve essere condannata al pagamento di € 4.683,63 cadauno in favore di
, , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_3
In relazione alla domanda di disporre il rilascio del cespite, è presente in atti contratto di locazione con scadenza il 30/7/2023; tuttavia all'articolo 4 del regolamento pattizio ne è previsto il rinnovo tacito. Tale dato, unitamente a quello relativo all'accertamento da parte del perito della permanenza nell'immobile al febbraio 2024 dei conduttori fonda un possesso legittimo in capo a loro ed il conseguente rigetto della domanda di emissione di un ordine di rilascio del cespite anche stante la loro mancata evocazione in giudizio. Da ultimo, nel merito, per quanto riguarda la domanda risarcitoria formulata da ex art. Controparte_2
96 c.p.c., tenuto conto che la medesima è basata sulla – ritenuta - infondatezza della domanda di accertamento della simulazione o, in alternativa, sulla asserita carenza di legittimazione passiva, e stante l'opposto esito del giudizio, deve escludersi che ricorrano gli invocati presupposti di una ‹‹lite temeraria››, sicché deve disporsene il rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue: a. Per parte attrice, a carico di con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi CP anticipatario, come da dispositivo, in applicazione della tabella n. 2, IV fascia DM 55/2014, in aderenza al valore della quota proprietaria di 1/11 quale riconoscibile agli eredi ( cfr dm cit art 5 comma I per la base di calcolo) cui va sommato il valore della indennità di occupazione riconosciuta a ciascuno;
su tali somme va calcolato altresì un aumento del 30% ex art 4 comma II del dm cit (stante la pluralità di parti con medesimo disegno defensionale);
a. Per la convenuta a carico di con distrazione in favore del Controparte_3 CP procuratore dichiaratosi anticipatario, come da dispositivo, in applicazione della Tabella n. 2, IV fascia del
DM 55/2014, verificato il valore della quota proprietaria pari a 1/11 ad essa riconosciuta sull'immobile oggetto del contratto simulato oltre al valore della indennità di occupazione alla stessa spettante;
a. Per la convenuta attesa la mancata proposizione di domande e l'assenza di Controparte_2 statuizioni di condanna, e valutato che la relativa evocazione in giudizio era fondata sulla sua posizione di litisconsorte necessaria, si ritiene sussistano eccezionali ragioni giustificative per la compensazione delle spese tra la medesima e parte attrice.
Considerato che le spese di CTU risultavano rispondenti all'interesse comune allo scioglimento della comunione ereditaria, esse sono poste a carico di tutte le parti costituite in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni diversa istanza o eccezione respinta o disattesa, così provvede: pagina 12 di 13 • Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
28/06/2016;
• Accerta la simulazione relativa della compravendita stipulata con atto pubblico per Notaio
del 18/3/2003, rep. n. 4626 racc. n. 2501, tra e in Persona_2 Persona_1 CP quanto dissimulante donazione tra le stesse parti dell'immobile sito in OL al Vico Melofioccolo n. 7, piano 2, riportato al C.F. del Comune di OL alla sez. POR, foglio 1, p.lla 147, sub 18, cat. A4, cl. 1, cons. 7,5 vani, sup. catastale 157-165 mq, rendita 255,65;
• Accerta la nullità della predetta donazione dissimulata tra e per difetto Persona_1 CP di forma;
• Per l'effetto, accerta che l'immobile sito in OL al Vico Melofioccolo n. 7, piano 2, riportato al C.F. del Comune di OL alla sez. POR, foglio 1, p.lla 147, sub 18, cat. A4, cl. 1, cons. 7,5 vani, sup. catastale 157-165 mq, rendita 255,65 euro, è compreso nell'eredità di;
Persona_1
• Rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile relitto;
• Condanna al pagamento della somma di € 4.683,63 cadauno in favore di CP Parte_1
, , , e , sulle indicate somme
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2 Controparte_3 decorrono interessi al tasso legale con decorrenza dalla singola scadenza sugli importi mensilmente dovuti alla pubblicazione della presente sentenza;
• Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore CP antistatario di parte attrice, spese che si liquidano complessivamente in € 9.900,80 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed CPA ed IVA, se dovuti, come per legge nonché € 86,24 per spese vive;
• Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore di CP CP_3 per dichiaratone anticipo, spese che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali
[...] al 15%, € 237,00 per spese vive, CPA ed Iva, se dovuti, come per legge;
• Compensa le spese tra parte attrice e;
Controparte_2
• Nulla per le spese per le parti contumaci;
• Pone le spese di CTU solidalmente a carico di , , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
, e , in solido tra loro. Parte_2 CP Controparte_2 Controparte_3
OL così deciso nella camera di consiglio del 24/9/25
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Francesca Console dott. Pietro Lupi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei Giudici: dott. Pietro Lupi Presidente dott.ssa Barbara di Tonto Giudice dott.ssa Francesca Console Giudice Relatore
l Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 19314/2019, emessa tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maiello Maria Luisa, presso il cui studio in OL, C.F._4 alla R. Bracco, n. 15/A, elettivamente domiciliano;
ATTORI contro (C.F. e (C.F. CP C.F._5 Controparte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Pasquale Frisina, presso il cui studio in OL, al C.F._6
Centro Direzionale Is. G1, sc. D, int. 143, elettivamente domiciliano;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Controparte_3 C.F._7
Capobianco, presso il cui studio in OL, al Corso Vittorio Emanuele, n.112, elettivamente domicilia;
CONVENUTE Nonché contro
(C.F.), (C.F.), (C.F.), Parte_1 CP_4 Controparte_5
(C.F.), (C.F.), Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(C.F.), (C.F.), (C.F.), Parte_2 Controparte_6 Controparte_9
(C.F.), domiciliati come in atti;
CONVENUTI CONTUMACI FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 convenivano in giudizio
[...] CP Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 pagina 1 di 13 , , , Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 Parte_2 CP_9
, e , esponendo quanto segue:
[...] Parte_1 CP_4
• Che in data 28/06/2016 decedeva in OL , nata a [...] il [...], lasciando Persona_1 quali eredi legittimi i figli , , Parte_4 Parte_1 Controparte_6 Parte_3
, , e Parte_2 Controparte_3 Controparte_7 Controparte_2 CP
, nonché i nipoti, figli del figlio premorto , Controparte_8 Controparte_10 Parte_2
, e , Controparte_6 Controparte_9 Parte_1 CP_4
• Che il coniuge della de cuius era precedentemente deceduto in data 29/1/2015;
• Che la de cuius non lasciava un testamento, e che, al momento dell'apertura della successione, non era titolare di beni mobili o immobili;
• Che, ancora in vita, la de cuius aveva trasferito l'immobile di sua proprietà, sito in OL al Vico Melofioccololo n. 7, alla figlia CP
• Che, in particolare, con atto pubblico per Notaio del 18/3/2003, rep. n. 4626 Persona_2 racc. n. 2501, vendeva alla figlia l'unità immobiliare riportata nel NCEU Persona_1 CP del Comune di OL, alla Sez. Por., foglio 2, z.c. 13, cat. A/4, cl. 1, vani 7,5, r.c. 255,65, comprensiva di un piccolo cortile;
• Che l'atto di compravendita indicava quale prezzo pattuito la somma di € 27.000,00, che le parti dichiaravano essere già stata versata dall'acquirente in più soluzioni anteriormente alla stipula;
• Che il consenso prestato dalla alla vendita era viziato da dolo, sicché il contratto era Per_1 annullabile;
• Che la compravendita dissimulava una donazione o, in subordine, configurava vendita mista a donazione, essendo il prezzo pattuito notevolmente inferiore al valore di mercato, e tenuto conto dell'assenza di prova del pagamento;
• Che il predetto atto di disposizione aveva leso la quota di riserva spettante per legge ai legittimari
, , e;
Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
• Che aveva sempre occupato l'immobile e tale occupazione proseguiva all'attualità. CP
Tanto premesso, gli istanti formulavano le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare aperta la successione di (C.F.: , nata a. Persona_1 C.F._8
OL il 05.05.1930;
2. Accertate e dichiarare che il contratto stipulato da di cui al punto A è viziato da dolo Persona_1 dichiarandone l'annullamento;
3. Accertare che la quota di legittima spettante a ciascun erede legittimo e legittimario è pari a 2/33 sulla massa dei beni individuati ai sensi dell'art. 556 c.c. e pertanto individuare il suo valore;
4. In subordine accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita stipulato da e meglio indicato alla lettera A del presente atto da considerarsi nullo per difetto di Persona_1 forma nonché per simulazione, in tal modo disporre che il bene che ne forma oggetto faccia parte dell'asse ereditario della sig.ra , disponendone la restituzione alla massa ereditaria;
Persona_1
pagina 2 di 13 5. In ulteriore subordine, qualora il contratto di cui al punto A venisse qualificato come donazione ovvero come negozio misto a donazione, imputare comunque il suo valore per quanto di spettanza alla massa ereditaria;
6. Accertare e dichiarare se vi è stata lesione dei diritti dei legittimari, sig.
, , , rispetto alla quota di riserva Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 sull'eredità materna, ed operare la riduzione della disposizione testamentaria della donazione e/o negozio misto a donazione secondo il dettato dell'art. 559 c.c. compiuto da e meglio Persona_1 individuato in precedenza al punto A;
7. In via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di cui alla lettera A configura in tutto o in parte un negozio misto a donazione e, pertanto, qualora venisse accertata la sussistenza di una lesione della legittima in danno degli istanti, operare comunque la riduzione della donazione o del negozio misto a donazione nei limiti di cui tale atto ha leso la quota di riserva spettante agli istanti;
8. Assegnare agli istanti i beni oggetto del loro diritto di legittimari, ovvero, previa conversione della prestazione in natura in somma di denaro, liquidare il credito spettante agli attori quali legittimari, condannando parte convenuta al pagamento in favore degli istanti della somma che verrà determinata in corso in causa;
9. Ordinare la liberazione dell'immobile sovra indicato e condannare la sig.ra al CP pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo per un importo pari ad € 50.000,00 e/o nella misura maggiore o minore secondo un'eventuale risultanza CTU;
10. Disporre CTU che effettui: a) un'operazione di computo, previa riunione fittizia del relictum + donatum, mediante la quale si calcolerà l'ammontare del patrimonio ereditario, calcolando come presenti all'apertura della successione anche i beni usciti a titolo di liberalità e detraendone i debiti;
b) Sull'asse così determinato si calcolerà la quota che il defunto poteva disporne tenendo presente il concorso degli aventi diritto;
c) infine calcoli la quota di legittima spettante ad ogni figlio;
11. Con riserva di ogni ragione istanza anche istruttoria nei termini di legge.
Con comparsa del 19/12/2019 si costituiva deducendo di aver risieduto da sempre presso CP
l'abitazione dei genitori, occupandosi in via esclusiva dell'assistenza di questi, e di aver contribuito al pagamento del prezzo di acquisto dell'abitazione materna, in particolare, apprestando parte del denaro occorrente per ottenere la cancellazione del pignoramento immobiliare conseguente all'inadempimento del prezzo. In via preliminare, eccepiva la prescrizione, rispettivamente, dell'azione di annullamento del CP contratto e di quella di simulazione;
nel merito, ella chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate e non provate. La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare e di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione - per i motivi di cui al sopraesteso atto- delle domande attoree di cui ai capi delle rassegnate conclusioni e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili;
2) nel merito: respingere in ogni caso le domande attoree, in quanto infondate e non provate per i motivi di cui in narrativa.
3) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge. pagina 3 di 13 Con comparsa del 20/12/2019 si costituiva la quale eccepiva preliminarmente la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva e, in relazione alla invocata infondatezza delle pretese attoree, chiedeva la condanna degli istanti al risarcimento in suo favore ex art. 96 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: 1) In via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra
[...] nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso CP_2 dal giudizio de quo.
2) In via preliminare e di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione - per i motivi di cui al sopraesteso atto- delle domande attoree di cui ai capi delle rassegnate conclusioni e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili;
3) nel merito: respingere in ogni caso le domande attoree, in quanto infondate e non provate per i motivi di cui in narrativa.
4) condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
5) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge. Con comparsa del 30/12/2019 si costituiva aderendo alla domanda di riduzione per Controparte_3 lesione di legittima formulata dagli attori, in relazione all'alienazione a dell'unico bene CP appartenente in vita alla de cuius consistito nell'unità immobiliare sita in OL al Vico Persona_1
Melofioccololo n. 7, e formulando le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita del 18.03.2003 per Notar Per_2
rep. n. 4626, racc. n. 2501 intercorso tra e in quanto
[...] Persona_1 CP dissimulante una donazione diretta, della quale va dichiarata la nullità per difetto di forma, e per l'effetto:
2. Accertare e dichiarare che l'appartamento, sito in OL, al vicolo Melofioccolo n. 7, piano Il, composto di 5 vani ed accessori, riportato nel NCEU del Comune di OL sez. POR, foglio 2, zona censuaria 13, Cat A/4, classe 1, vani 7,5 R.C. euro 255,65 va restituito da CP all'asse ereditario;
3. Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile de quo - ed in caso di indivisibilità o di non comoda divisibilità del bene in natura- assegnarlo ai coeredi che congiuntamente ne abbiano fatto espressa richiesta con pagamento a titolo di conguaglio a favore degli altri eredi della quota di prezzo dovuta, previa determinazione del valore dell'immobile a mezzo di CTU o in subordine disporre la vendita all'incanto, con ripartizione del prezzo ricavato tra gli eredi, in proporzione delle propria quota;
il tutto con obbligo di rendiconto ex art. 723 c.c. per l'indebita occupazione del bene e di eventuali frutti civili percepiti e percipiendi;
4. Nella ipotesi di rigetto della domanda di simulazione dell'atto di compravendita, in quanto non integrante donazione diretta, nulla per vizio di forma: 1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per simulazione assoluta e per l'effetto: 2) accertare e dichiarare che l'immobile de quo fa parte dell'asse ereditario della de cuius e dichiarare lo scioglimento, stante la sua non comoda divisibilità, nei modi stabiliti dall'art. 720 c.c. con obbligo di rendiconto ex art. 723 C.C.;
pagina 4 di 13 C. Nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande accertare e dichiarare la lesione di legittima della quota di riserva spettante alla convenuta ed operare la riduzione della donazione indiretta quale negozio misto a donazione secondo il dettato dell'art. 559 c.c.;
C. Obbligare a reintegrare in natura e/o per imputazione in denaro la quota di CP
, tenendo conto anche dell'indennità di occupazione dell'immobile dal 2003 ad Controparte_3 oggi e dei frutti civili percepiti e percipiendi;
E. Ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei registri immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
E. Condannare altresì, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio CP
o in estremo subordine porle a carico della massa;
il tutto con richiesta di attribuzione ex art. 93.
All'udienza del 11/4/2022 il Giudice assegnava i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa era, in seguito, istruita tramite l'assunzione di interrogatori formali e prove testimoniali. Con ordinanza del 29/11/2023 il Giudice disponeva l'espletamento di CTU, al fine della predisposizione di un comodo progetto di divisione e della determinazione dei frutti civili eventualmente dovuti da CP
[...]
Preso atto delle risultanze della CTU, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 19/05/2025, e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, viene in considerazione l'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata dalla convenuta . Controparte_2
In merito, si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177 Sezioni Unite n. 2951 del 2016) in ordine ai criteri distintivi tra il requisito della legittimazione in giudizio ed il piano della titolarità sostanziale delle posizioni giuridiche controverse. Sul punto, ragionando ex art. 81 c.p.c., secondo il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Alla stregua delle coordinate ermeneutiche richiamate deve ritenersi che la doglianza riferita da alla propria carenza di legittimazione passiva è, invero, ancorata alla ritenuta Controparte_2 infondatezza delle allegazioni relative alla fattispecie simulatoria, e non investe la corretta prospettazione in capo alla stessa convenuta della posizione giuridica di parte del contratto asseritamente simulato. In considerazione di tanto, l'eccezione in esame deve essere riqualificata come eccezione riguardante la titolarità passiva della domanda di accertamento della simulazione, e, rilevatane la tempestività, essa deve essere esaminata unitamente al merito. Ciò tenendo presente che la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto nel caso in cui il pagina 5 di 13 relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del 25/05/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3474 del 13/02/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007). E che per l'effetto la convenuta è parte necessaria del presente giudizio. Ancora, in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di prescrizione quali sollevate dalla convenuta in relazione alle azioni di annullamento e di simulazione esperite dagli istanti CP rispetto alla compravendita per Notaio del 18/03/2003, rep. n. 4626 racc. n. 2501. Persona_2
Ebbene, in materia di annullabilità dei contratti, l'art. 1442 c.c. dispone che l'impugnativa contrattuale dipendente da errore o dolo decorre dal giorno della scoperta del vizio, se successiva alla conclusione del contratto. Inoltre, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l'azione di annullamento del contratto sia esercitata dagli eredi del contraente che si asserisce essere caduto in errore, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione in base alla previsione del secondo comma dell'art. 1442 c.c., rileva anche la scoperta ad opera degli eredi, ove la stessa intervenga in epoca successiva alla morte dell'originaria parte contraente, rimasta ignara dell'errore (cfr. Cass. 18248/2016). Fermo quanto precede, le allegazioni di parte attrice risultano carenti in merito alla indicazione specifica del momento, eventualmente successivo alla data di conclusione della compravendita, di scoperta degli artifizi e raggiri attribuiti alla convenuta né è stata articolata alcuna allegazione della ignoranza del CP vizio da parte della de cuius . Persona_1
In ragione delle carenze assertive e probatorie riguardanti i fatti costitutivi dello slittamento in avanti del termine prescrizionale, il relativo dies a quo, conformemente alla norma di carattere generale, deve essere ricondotto alla data della conclusione del contratto. Venendo in questione un temine quinquennale, lo stesso risulta spirato il 18/3/2007. Per quanto precede, l'eccezione di prescrizione è fondata, e la domanda di annullamento per dolo deve essere respinta. Per quanto attiene all'ulteriore eccezione di prescrizione riguardante l'azione ex art. 1417, c.c., deve tenersi conto del principio secondo cui, anche l'azione di simulazione relativa, come quella di simulazione assoluta, è imprescrittibile, se, anziché tendere ad accertare il negozio dissimulato per farne valere gli effetti, è volta ad accertarne la nullità, come nel caso in cui un legittimario agisca per accertare l'appartenenza al patrimonio ereditario di beni solo apparentemente alienati dal "de cuius", ma in realtà donati ad altro legittimario, con atto nullo per difetto di forma (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14562 del 30/07/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 18/08/1997). Verificato, dunque, che la domanda attorea è rivolta all'emersione della nullità, per difetto di forma, della presunta, dissimulata donazione sottesa all'atto di compravendita impugnato, la corrispondente azione deve considerarsi imprescrittibile. Per altro verso, quandanche le addotte ragioni di nullità non trovassero riconoscimento, la subordinata domanda di riduzione dell'atto attributivo comporterebbe che la decorrenza della prescrizione dell'azione di simulazione debba ricondursi alla data di apertura della successione, la quale, nel caso oggetto di giudizio, è quella del 28/06/2016, sicché, allo stato, non può ritenersi consumato il termine prescrizionale. Ed infatti, qualora l'erede agisca come legittimario a tutela della quota di riserva, proponendo domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine decennale di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dal momento dell'apertura della successione, poiché soltanto in tale momento si concretizza l'ipotizzata lesione della quota di riserva del legittimario (cfr. Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, n. 138). Osservato quanto innanzi, l'eccezione di prescrizione in esame è infondata e deve essere rigettata. pagina 6 di 13 Esaurita l'analisi delle eccezioni preliminari, occorre approfondire il merito della controversia, a partire dalla verifica della titolarità in capo agli istanti del diritto a far valere la lamentata simulazione del contratto di compravendita per Notaio del 18/03/2003. Per_2
Al riguardo, deve osservarsi che è incontestato tra le parti costituite il rapporto di filiazione tra gli istanti, le convenute e e la de cuius e che il CP Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 legame di filiazione, inoltre, risulta pacificamente confermato dalle dichiarazioni degli interrogandi e dei testimoni ascoltati nel corso dell'istruttoria (cfr. verbali del 24/4/23 e del 20/11/23). A tale stregua, è provato che i predetti soggetti rivestano la qualità di successibili ex lege di , la cui successione si Persona_1 apriva in OL il 28/06/2016, secondo il certificato di morte in atti (cfr. all. citazione). Posto quanto precede, deve richiamarsi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il figlio che intenda azionare in giudizio un diritto del genitore defunto, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, purché la relativa qualità ereditaria sia desumibile dal riscontro dell'apertura della successione e dallo stesso esperimento dell'azione (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass., Sez. III, 20/10/2014, n. 22223). Tanto valutato, l'esercizio della impugnativa contrattuale per simulazione deve ritenersi contegno espressivo di accettazione dell'eredità da parte degli istanti, ai sensi dell'art. 476, c.c.. Ciò posto, sull'accertamento della simulazione influiscono le limitazioni stabilite dall'art. 1417, c.c., ai sensi del quale le parti del negozio simulato – ed i relativi eredi - sono esclusi dal ricorso alla prova testimoniale e per presunzioni, salvo che agiscano per l'accertamento dell'illiceità del negozio dissimulato. A tale riguardo, va inoltre osservato che, qualora l'erede agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (così Cass. civ. n. 41132/2021). Nell'ambito della presente controversia, dunque, la proposizione della domanda di riduzione, rivolta alla tutela dei diritti personali degli attori in quanto legittimari, comporta che gli istanti debbano qualificarsi terzi agli effetti della prova della simulazione. Orbene, in esito alle allegazioni delle parti ed agli accertamenti compiuti dal CTU (cfr. p. 4), è emerso che il patrimonio della de cuius al momento dell'apertura della successione legittima, non Persona_1 comprendeva beni mobili o immobili, crediti, né debiti, e che l'unico bene appartenente in vita alla medesima era consistito nel cespite alienato alla figlia con atto del 18/3/2003. CP
In raccordo a quanto innanzi, le prove orali espletate (cfr. verbali di udienza del 24/4/23 e del 20/11/23) restituivano un quadro assolutamente convergente in merito all'insussistenza di un reddito da lavoro di
Ed infatti, gli interrogandi ed i testi hanno riferito, unanimemente, che ella non svolgeva CP alcuna attività lavorativa (salvo, a detta del teste , la saltuaria attività di domestica) né Testimone_1 prestava alcun contributo economico al nucleo familiare dei genitori, presso i quali risiedeva. Altresì, non ha offerto indicazioni specifiche né prove della disponibilità di un reddito CP proprio, né dell'affermato adempimento del prezzo della compravendita per Notaio del 18/3/23. Per_2
Ulteriormente, alla stregua delle dichiarazioni rese dagli attori e , nonché Parte_1 Parte_4 dal convenuto contumace in sede di interrogatorio formale del 24/4/23, e secondo Controparte_6 quanto affermato anche dalla teste all'udienza del 20/11/23, l'alienazione dell'immobile di CP pagina 7 di 13 Vico Melofioccolo da parte della de cuius sarebbe stata preordinata dalla stessa al fine di sottrarsi al recupero coattivo di somme dovute per non meglio precisate sanzioni;
tale circostanza è confermata nella registrazione audiovisiva di una conversazione tra la de cuius e l'attore Persona_1 Parte_1
(visionata alla presenza dei testi all'udienza del 20/11/23). Al delineato quadro probatorio si uniscono elementi indiziari di segno convergente, relativi al rapporto di strettissima parentela tra le parti della compravendita – madre e figlia – alla giovane età dell'acquirente al tempo dell'acquisto (22 anni), nonché alla permanenza della venditrice nell'immobile, senza titolo apparente, a seguito dell'alienazione e fino al relativo decesso (dal 18/3/23 al 28/6/2016, cfr. certificato di morte all. citazione), alla esiguità del prezzo ed al suo versamento non avvenuto dinanzi il pubblico ufficiale rogante. Ripercorse le risultanze probatorie, deve evidenziarsi che il meccanismo inferenziale fondato sugli artt. 2727 e 2729, cod. civ., non richiede necessariamente che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (cfr. amplius Cass. n. 22656/2011; Corte appello OL sez. II, 07/04/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 07/04/2021), n.1314). Coerentemente, l'assenza di mezzi economici propri dell'acquirente, l'insussistenza di prove del pagamento del prezzo o di parte di esso, il rapporto di filiazione tra le parti, e l'intento dell'alienante di sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale, conservandone la disponibilità in assenza di un diritto di godimento espressamente riservato in suo favore, consentono di inferire, secondo un criterio di probabilità e normalità, la natura simulata della compravendita intercorsa tra e conclusa Persona_1 CP tramite atto per Notaio del 18/03/2003, rep. n. 4626 racc. n. 2501. Persona_2
Quanto all'accertamento della fattispecie simulatoria concretamente operata tra le parti, si osserva che la de cuius, pur essendo a conoscenza dell'indisponibilità economica della figlia ed acquirente – CP con essa convivente nell'immobile alienato – dichiarava in sede di compravendita che il prezzo era stato già versato da parte di quest'ultima, esonerandola di fatto dal pagamento delle somme dovute in base al contratto. Tenuto conto di tutti quanti gli elementi convergenti emersi deve ritenersi che lo schema negoziale concretamente attuato tra le parti rispecchi i canoni dell'atto di liberalità: atto rivolto all'arricchimento dell'acquirente in assenza di previsione di una - effettiva - controprestazione. In esito a tutto quanto accertato, deve affermarsi la natura simulata della compravendita per Notaio
del 18/03/2003, rep. n. 4626 racc. n. 2501 per dissimulare essa una donazione e deve Persona_2 essere dichiarata la nullità della donazione dissimulata operata tra le parti e per Persona_1 CP difetto di forma. Ed infatti, per la validità della donazione, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile, anche nella versione ante dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, è necessaria l'assistenza di due testimoni (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14799 del 30/06/2014). In conseguenza dell'accertamento della nullità dell'alienazione riguardante l'unico bene appartenente alla de cuius, deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse degli attori e della convenuta alla Controparte_3 decisione della domanda di riduzione del medesimo atto, domanda che, pertanto, risulta assorbita dal reingresso del cespite nel patrimonio della comune genitrice. Per effetto della precedente declaratoria di nullità, l'immobile sito in OL al Vico Melofioccolo n. 7, posto al piano II, e riportato nel Catasto fabbricati del Comune di OL alla sez. POR, foglio 1, p.lla 147, sub 18, deve ritenersi incluso nell'asse ereditario di . Persona_1
pagina 8 di 13 A fronte di tanto, richiamate le norme sulla successione legittima, e tenuto conto che la de cuius lasciava a sé superstiti i dieci figli ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_4 Controparte_6
( ), , ( ), CodiceFiscale_9 Parte_3 Parte_2 C.F._2 Controparte_3
, e , nonché i nipoti ex filio Controparte_7 Controparte_2 CP Controparte_8 premorto ( , , Controparte_10 Controparte_9 Controparte_6 C.F._10 Parte_1
( ), ( e , essendo il
[...] C.F._11 Parte_2 C.F._12 CP_4 coniuge deceduto il 29/01/2015 (cfr. CTU p. 3), ciascuno dei predetti figli sarebbe Controparte_9 chiamato a succedere nell'asse ereditario per 5/55, mentre ciascuno dei nipoti subentranti per rappresentazione a lo sarebbe per 1/55. Controparte_10
In merito alla determinazione delle quote di proprietà insistenti sul cespite ereditario, tuttavia, deve rilevarsi che, mentre la costituzione in giudizio senza contestazione della qualità di erede ( cfr da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III civile, sent. 9 maggio 2023, n. 12309) determina una accettazione tacita della eredità, nulla è argomentabile in ordine alla posizione dei contumaci con conseguente non individuabilità di quote in termini stabili (ferma la qualità di erede per i partecipanti al giudizio). Tuttavia tenuto conto che le verifiche condotte dal CTU (come più approfonditamente si dirà) hanno evidenziato che il bene relitto risulta manchevole dei presupposti di conformità catastale necessari per il valido scioglimento della comunione sullo stesso, il permanere dell'incertezza in ordine all'articolazione delle quote ereditarie (dovuta all'assenza di prove circa l'accettazione della delazione da parte dei contumaci) non preclude l'emissione di una pronuncia sulla domanda di divisione, e costituisce esito coerente con i principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Tutto quanto innanzi posto, in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, adottando un approccio aderente al principio della ragione più liquida, deve privilegiarsi una decisione basata sulla questione della difformità catastale oggettiva, emersa in esito alle verifiche del CTU. Ed infatti, il principio della ragione più liquida, ampiamente adottato dalla giurisprudenza di legittimità, risponde ad esigenze di celerità e speditezza processuale aventi rilevanza costituzionale. L'adozione di tale impostazione, infatti, asseconda un nuovo modo di intendere la stessa attività giurisdizionale, "non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (in questi termini per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008; oltre a Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cassazione civile , sez. trib., 21/11/2018, n. 30100; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002). In applicazione di siffatto principio processuale, che trae fondamento dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019). Compatibilmente a quanto precede, deve osservarsi che l'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52 del 1985 prescrive che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali contengano, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La norma in commento configura una nullità testuale (art. 1418 c.c.) di carattere pagina 9 di 13 oggettivo che, a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione, determina la nullità dell'atto per la sua sola mancanza (cfr. SS UU, Sentenza n. 21761 del 29/07/2021). Le indicazioni afferenti alla conformità catastale oggettiva, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, anche nell'ambito dei giudizi rivolti al conseguimento dell'effetto corrispondente a quello degli atti di autonomia privata elencati dall'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52 del 1985 (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020). Tale principio, esplicitato in materia di giudizi instaurati ex art. 2932, c.c., va ritenuto estensibile ai giudizi di divisione ereditaria, sia in quanto gli atti negoziali di scioglimento della comunione ereditaria rientrano nel campo applicativo delineato dalla norma in commento, sia perché, diversamente opinando, risulterebbe agevole per i privati conseguire, tramite il ricorso alla tutela giurisdizionale, l'elusione di una norma imperativa. Si è, inoltre, chiarito come la presenza delle menzioni catastali prescritte dall'articolo 29, comma 1 bis, L. 52/1985 (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) quale condizione dell'azione relativa alla possibilità giuridica, deve sussistere al momento della decisione, sicché la produzione delle stesse può intervenire anche in corso di causa e sino alla decisione (cfr. Cass. n. 12654/20). Valutato quanto precede, le risultanze della CTU sono adottate dalla scrivente quale parametro della conformità catastale dell'immobile ereditario, in ragione della condivisibilità del metodo adottato e della natura specialistica dell'accertamento. In aderenza ad esse, lo stato di fatto del cespite di Vico Melofioccolo n. 7 non risulta corrisponde alle planimetrie depositate in catasto. In particolare, lo stato dei luoghi raffigurato nella planimetria catastale del 1939 non è conforme all'assetto attuale, rilevato tramite sopralluogo in loco, per la diversa distribuzione interna degli ambienti, la rimozione del locale igienico un tempo insistente presso il terrazzo e la realizzazione di un ambiente bagno nell'area dell'originaria cucina. Ebbene, la rilevanza delle discrasie oggettive deve essere valutata alla stregua delle ‹‹disposizioni vigenti in materia catastale››, a partire dall'art. 17 del D.P.R. n. 1142 del 1949, il quale dispone l'obbligo dei privati di presentare la dichiarazione di variazione, per i cambiamenti riguardanti, dal punto di vista oggettivo, la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. Su tale base, escludono la conformità catastale le discrasie influenti sulla consistenza, la categoria o la classe dell'unità immobiliare, ossia quelle idonee a determinare la variazione della rendita catastale individuata ai fini fiscali. Altresì, deve considerarsi fonte di variazione catastale ogni fattispecie per la quale è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale ai sensi dell'art. 17 lett. b del regio d. l. n. 652/1939, convertito dalla l. n. 1249/1939. A tale proposito, non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. Per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati o metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali o sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l'obbligo di presentare una nuova planimetria in catasto. Al contrario, comportano l'obbligo di aggiornamento catastale gli interventi con i quali sia modificata la destinazione degli ambienti interni, e/o il numero dei vani e la loro funzionalità (cfr. amplius Circolare n. 2/2010 dell' ). Controparte_11
Alla luce della normativa in materia, dunque, la creazione di un ambiente bagno nell'area originariamente adibita a cucina si inquadra come intervento incidente sul numero e la funzionalità dei vani, oltre che sulla destinazione degli ambienti interni, e pertanto imponeva la presentazione di un atto di aggiornamento catastale, il quale allo stato, non risulta effettuato (cfr. CTU p.p. 12 e s.s.).
pagina 10 di 13 Dunque, per l'assenza di conformità catastale oggettiva deve rilevarsi l'assenza della condizione dell'azione relativa alla possibilità giuridica di emissione del provvedimento richiesto, assenza che, sebbene sia stata portata a conoscenza delle parti tramite la consulenza tecnica, non risulta essere stata ovviata mediante l'espletamento delle pratiche all'uopo indicate dal CTU. In definitiva, richiamato tutto quanto esposto e valutato, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve essere, allo stato, rigettata. Per quanto attiene alla domanda di pagamento di una indennità di occupazione, formulata da parte attrice, e, in via trasversale, dalla convenuta , avverso si osserva quanto segue. Controparte_3 CP
In materia, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (cfr. Cass. n. 1738/2022; Cass. n. 7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n. 10896/2005). È stato altresì chiarito che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012). In definitiva, l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (cfr. Cass. n. 19215/2016). In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. Cionondimeno, si è contestualmente affermato il principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015). Posti i criteri ermeneutici in materia, si rileva che le allegazioni articolate da parte attrice in merito al godimento esclusivo esercitato da sull'immobile ereditario risultano confermate dalle CP risultanze probatorie;
in particolare, confermava di aver dimorato da tutta la propria vita nella CP casa oggetto della vertenza de qua (cfr. comparsa p. 2). Ulteriormente, in esito alle verifiche compiute dal CTU, è emerso che l'occupante concedeva il cespite in locazione a terzi, a far data dal 31/7/2019, per la durata di anni 4, rinnovabile per pari periodo;
tenuto conto che il CTU rinveniva, in epoca successiva al termine di scadenza, la permanenza dei conduttori presso l'immobile, deve ritenersi accertato il rinnovo del contratto (cfr. CTU, p. 18 e s.s., contratto all. 8 alla CTU). pagina 11 di 13 Conseguenzialmente, gli istanti hanno diritto al pagamento di un corrispettivo per la privazione del godimento del bene comune, il quale, tuttavia, in assenza di prove in merito alla preventiva manifestazione di volontà di questi di godere dell'immobile, deve farsi decorrere dal momento a partire dal quale v'è prova che l'occupante abbia tratto un vantaggio economico dal bene, ossia, dall'inizio della locazione dello stesso, e, atteso quanto rilevato circa il rinnovo del contratto, sino all'attualità (settembre 2025). Posto che il canone mensile pattuito ammonta ad € 700,00, con rinuncia alla rivalutazione Istat (cfr. contratto, art. 7), i canoni riscossi da a far data dal 31/07/2019 ad oggi (18/09/2025), CP ammontano ad € 51.519,94 {73 mensilità * 700 + [(700/30) * 18]}, sicché, attese le quote ereditarie degli istanti (1/11 cadauno), questa deve essere condannata al pagamento di € 4.683,63 cadauno in favore di
, , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_3
In relazione alla domanda di disporre il rilascio del cespite, è presente in atti contratto di locazione con scadenza il 30/7/2023; tuttavia all'articolo 4 del regolamento pattizio ne è previsto il rinnovo tacito. Tale dato, unitamente a quello relativo all'accertamento da parte del perito della permanenza nell'immobile al febbraio 2024 dei conduttori fonda un possesso legittimo in capo a loro ed il conseguente rigetto della domanda di emissione di un ordine di rilascio del cespite anche stante la loro mancata evocazione in giudizio. Da ultimo, nel merito, per quanto riguarda la domanda risarcitoria formulata da ex art. Controparte_2
96 c.p.c., tenuto conto che la medesima è basata sulla – ritenuta - infondatezza della domanda di accertamento della simulazione o, in alternativa, sulla asserita carenza di legittimazione passiva, e stante l'opposto esito del giudizio, deve escludersi che ricorrano gli invocati presupposti di una ‹‹lite temeraria››, sicché deve disporsene il rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue: a. Per parte attrice, a carico di con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi CP anticipatario, come da dispositivo, in applicazione della tabella n. 2, IV fascia DM 55/2014, in aderenza al valore della quota proprietaria di 1/11 quale riconoscibile agli eredi ( cfr dm cit art 5 comma I per la base di calcolo) cui va sommato il valore della indennità di occupazione riconosciuta a ciascuno;
su tali somme va calcolato altresì un aumento del 30% ex art 4 comma II del dm cit (stante la pluralità di parti con medesimo disegno defensionale);
a. Per la convenuta a carico di con distrazione in favore del Controparte_3 CP procuratore dichiaratosi anticipatario, come da dispositivo, in applicazione della Tabella n. 2, IV fascia del
DM 55/2014, verificato il valore della quota proprietaria pari a 1/11 ad essa riconosciuta sull'immobile oggetto del contratto simulato oltre al valore della indennità di occupazione alla stessa spettante;
a. Per la convenuta attesa la mancata proposizione di domande e l'assenza di Controparte_2 statuizioni di condanna, e valutato che la relativa evocazione in giudizio era fondata sulla sua posizione di litisconsorte necessaria, si ritiene sussistano eccezionali ragioni giustificative per la compensazione delle spese tra la medesima e parte attrice.
Considerato che le spese di CTU risultavano rispondenti all'interesse comune allo scioglimento della comunione ereditaria, esse sono poste a carico di tutte le parti costituite in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni diversa istanza o eccezione respinta o disattesa, così provvede: pagina 12 di 13 • Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
28/06/2016;
• Accerta la simulazione relativa della compravendita stipulata con atto pubblico per Notaio
del 18/3/2003, rep. n. 4626 racc. n. 2501, tra e in Persona_2 Persona_1 CP quanto dissimulante donazione tra le stesse parti dell'immobile sito in OL al Vico Melofioccolo n. 7, piano 2, riportato al C.F. del Comune di OL alla sez. POR, foglio 1, p.lla 147, sub 18, cat. A4, cl. 1, cons. 7,5 vani, sup. catastale 157-165 mq, rendita 255,65;
• Accerta la nullità della predetta donazione dissimulata tra e per difetto Persona_1 CP di forma;
• Per l'effetto, accerta che l'immobile sito in OL al Vico Melofioccolo n. 7, piano 2, riportato al C.F. del Comune di OL alla sez. POR, foglio 1, p.lla 147, sub 18, cat. A4, cl. 1, cons. 7,5 vani, sup. catastale 157-165 mq, rendita 255,65 euro, è compreso nell'eredità di;
Persona_1
• Rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile relitto;
• Condanna al pagamento della somma di € 4.683,63 cadauno in favore di CP Parte_1
, , , e , sulle indicate somme
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2 Controparte_3 decorrono interessi al tasso legale con decorrenza dalla singola scadenza sugli importi mensilmente dovuti alla pubblicazione della presente sentenza;
• Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore CP antistatario di parte attrice, spese che si liquidano complessivamente in € 9.900,80 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed CPA ed IVA, se dovuti, come per legge nonché € 86,24 per spese vive;
• Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore di CP CP_3 per dichiaratone anticipo, spese che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali
[...] al 15%, € 237,00 per spese vive, CPA ed Iva, se dovuti, come per legge;
• Compensa le spese tra parte attrice e;
Controparte_2
• Nulla per le spese per le parti contumaci;
• Pone le spese di CTU solidalmente a carico di , , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
, e , in solido tra loro. Parte_2 CP Controparte_2 Controparte_3
OL così deciso nella camera di consiglio del 24/9/25
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Francesca Console dott. Pietro Lupi
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