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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Avv. Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 240/2021
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Brudaglio ed elettivamente domiciliata in
Bari, alla via Abbrescia, n. 50, (studio Avv. Arcangelo Gabriele Filograno), giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Virginio Nista e P_1 C.F._1 dall'avv. Vittorio Nista ed elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale, alla via De Cicco, n. 32, giusta mandato in atti - APPELLATO -
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.11.2013, premettendo di essere proprietario di un Parte_2
fondo di terreno, (foglio 8, part.lle n. 345 – 363), adibito a colture agricole, ubicato in agro del Comune di Poggio Imperiale, adiacente alla tratta ferroviaria, conveniva in giudizio la Parte_1
(nel prosieguo indicata come ) in persona del legale rappresentante, al fine di sentirla
[...] P_2
condannare al risarcimento dei danni in proprio favore. P_ Più precisamente esponeva il che il terreno in questione, nel maggio del 2013, era stato lavorato e concimato per impiantare piantine di zucca e che, alla fine di maggio e nei giorni successivi, il detto fondo - e quanto su di esso impiantato - era stato danneggiato dall'attraversamento di mezzi pesanti, ad opera della Ditta incaricata dalla di eseguire interventi finalizzati a ripulire e disostruire i P_2
canali di scolo delle acque, ubicati a margine della linea ferroviaria ed al confine con la proprietà del fondo di esso attore.
P_ Proseguiva il affermando che i lavori in questione erano stati eseguiti senza l'adozione delle opportune cautele, volte a salvaguardare la sua proprietà, in quanto i mezzi da lavoro avevano attraversato il terreno, preparato per la coltura di zucca, su cui erano stati, altresì, smaltiti i materiali di risulta asportati, impedendone la irrigazione, con la conseguenza che l'impianto delle piantine di zucca, già acquistate, era andato perduto.
Ciò aveva comportato un danno emergente, da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società convenuta, pari ad Euro 1.512,54, consistente nelle spese sostenute per la preparazione dei terreni, (in vista della coltura programmata che non aveva potuto eseguire) e per l'acquisto delle piantine di zucca non impiantate ed andate perdute, nonché un danno da lucro cessante, di Euro
5.850,00, per la perdita dell'utile derivato dalla coltivazione.
Si costituiva in giudizio la che respingeva ogni addebito evidenziando, semmai, la colpa P_2 dello stesso attore che non aveva rispettato l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto, confinante con la linea ferroviaria, sgombra da vegetazione.
La Società, inoltre, rivendicava il diritto di passaggio lungo il perimetro adiacente alla linea ferroviaria medesima e contestava, altresì, il quantum della pretesa risarcitoria, ritenuta esagerata e priva del pagina 2 di 7 minimo riscontro probatorio.
Instaurato il contraddittorio, la controversia in primo grado era istruita mediante l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti (prova per interpello dell'attore e prova testimoniale), nonché di una
CTU tecnica.
Con la sentenza n. 1697/2020, il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di e, P_1 riconosciuta la responsabilità della nella causazione dei danni lamentati dall'attore, P_2 condannava essa Società al risarcimento della complessiva somma di € 8.428,59, oltre interessi e spese di lite, nonché quelle di C.T.U. a carico esclusivo di essa convenuta.
Con atto del 16/02/2021, la proponeva appello avverso la richiamata Parte_1
sentenza, per la sua integrale riforma, con rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dal
P_
, ed in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dare atto
P_ che le somme richieste dal , in parte non fossero dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate, riducendole alla luce delle risultanze processuali e di CTU, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Precisava la appellante che la CTU espletata in primo grado non aveva tenuto in debito conto Pt_3
P_ che, poiché le coltivazioni del si trovavano in tutto, o in parte, nella fascia di rispetto ferroviaria
(di cui all'art. 52 DPR n. 753/80), il loro danneggiamento non poteva considerarsi illecito e che, comunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto detrarre dalla fascia interessata dai lavori (mq.
5.744,61), quella attinente alla cosiddetta fascia di rispetto (circa mq. 2.200,00), che: “…in ogni caso non sarebbe potuta essere adibita ad alcuna coltivazione utile e, pertanto, non poteva definirsi danneggiata..”.
Eccepiva, altresì, che l'eventuale danno subìto non poteva consistere nei mancati ricavi sui prodotti agricoli, ma nei mancati guadagni, calcolati sottraendo dai presumibili ricavi i presumibili costi di produzione.
Si costituiva il quale chiedeva l'integrale rigetto del gravame, con il favore delle spese. P_1
Nel corso del presente grado di giudizio, la Corte ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, conferendo al perito il seguente quesito: “Il CTU, presa visione della documentazione allegata dalla parte attrice e previo sopralluogo, individui, ove possibile, la fascia di terreno oggetto della lamentata
'occupazione' da parte dell'attore e ne indichi l'estensione; dica altresì il CTU, sulla base delle prove
pagina 3 di 7 in atti, e in particolare della documentazione fotografica, se nelle predette circostanze di tempo risultava impedita la coltivazione dei terreni;
in caso affermativo indichi le spese occorrenti per
l'esecuzione - in relazione alla estensione di terreno sopra individuata – delle opere indicate nella fattura allegata al fascicolo di parte attrice (allegato 4); dica altresì il CTU se il periodo in cui sono stati eseguiti i lavori da parte della convenuta coincida con quello della semina del prodotto indicato dall'attore e indichi, avendo riguardo alla fascia di terreno come sopra già individuata, i costi necessari per l'acquisto, con riferimento all'anno 2013, delle piantine di zucca della qualità indicata nella fattura in atti (allegato 5 fascicolo attoreo) e i guadagni, secondo i prezzi di mercato del 2013, eventualmente ritraibili dalla vendita del prodotto finito, previa indicazione della relativa quantità media e del prezzo unitario”.
All'udienza del 27.03.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con il primo motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado, P_2
P_ con cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante che il abbia violato l'obbligo di mantenere libera da colture la fascia di rispetto di metri 6 dalla linea ferroviaria.
In modo particolare, ha evidenziato che non è circostanza contestata che sul lato di confine del terreno con la linea ferroviaria non vi sia alcuna “fascia” di rispetto e che l'attività agricola sia stata estesa fino a giungere ridosso della linea ferroviaria. P_ Il Tribunale di Foggia, secondo l'appellante, ha erroneamente omesso di considerare che il non poteva certo lamentare l'accesso dei mezzi di lungo la fascia di rispetto, al fine di svolgere P_2 imprescindibili lavori di manutenzione finalizzati ad evitare l'accumulo di acque meteoriche nei terreni adiacenti la rete ferroviaria. P_ Anzi, vi era responsabilità del medesimo, il quale aveva ostruito i sistemi idraulici di scolo, estendendo le colture ben oltre la fascia di rispetto, ed aveva bloccato ance il sottopasso ferroviario.
Ciò aveva comportato la necessità di far intervenire i mezzi, al fine di liberare il tracciato ferroviario dall'acqua che non riusciva più a defluire a causa della completa ostruzione delle opere idrauliche, per P_ effetto dell'invasione delle colture da parte del .
Gli asseriti danni lamentati dall'attore, pertanto, non potevano riguardare le colture estese all'interno della fascia di rispetto ferroviaria che erano da attribuire, sempre secondo quanto dedotto dalla società
pagina 4 di 7 ferroviaria, all'eccessivo imbibimento del terreno, causato dall'estensione delle dette colture all'interno della fascia di rispetto della linea ferroviaria.
La zona interessata dal danno alle colture, in definitiva, doveva essere ridotta rispetto a quella individuata dal CTU, il quale aveva, erroneamente, incluso nel calcolo del terreno danneggiato anche la fascia di rispetto ferroviaria, che andava invece esclusa (per circa mq. 5.744,61).
Come esposto in premessa, questa Corte ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, conferendo al
C.T.U. il quesito su riprodotto.
L'ausiliario ha redatto il proprio elaborato, tenendo conto, anche, delle controdeduzioni sollevate dalle parti e, rilevando che: “….dal sopralluogo effettuato e relative fotografie, nonché dalle fotografie allegate al fascicolo di 1° grado, emerge chiaro che la fascia di rispetto ex art. 52 D.P.R. 753/80 è abbondantemente rispettata ed il terreno coltivato è oltre detta fascia…”; precisando, altresì, che: Cont
“…. La superficie di terreno 'occupata' da è stata determinata dal CTU di primo grado in circa
5.744 mq (0,574 ettari) che appare congrua con le misurazioni effettuabili dalle fotografie…..Occorre però dire che essendo posizionata esattamente al centro del fondo dell'attuale appellato, poiché la coltivazione di orticole (e della zucca) presuppone la stesura di impianti di irrigazione posti su file continue e il conseguente trapianto di piantine su dette file, di fatto era impossibile posizionare gli impianti e quindi trapiantare sull'intero fondo, per cui il danno è da considerarsi sull'intero fondo e non solo sulla superficie occupata…”, ha così concluso:
“
1. Fasce di rispetto: esse sono tutte state rispettate e non vanno ad incidere sulla superficie detenuta dalla parte appellata ed oggetto di danno;
2. “fascia di terreno oggetto della lamentata 'occupazione' da parte dell'attore indicandone Cont l'estensione: E' stata mantenuta l'area occupata da determinata in sede di 1° grado, pari a mq
5.744, congrua con le misurazioni effettuabili su fotografie, e non determinabile altrimenti a distanza di oltre 10 anni.
Il danno è stato calcolato sulla totale estensione del terreno dell'appellato per incoltivabilità della sola superficie rimanente.
3.Spese della parte appellata in caso di inutilizzo del terreno.
pagina 5 di 7 La somma dei costi sostenuti per i lavori di preparazione e per l'acquisto delle piantine, documentati in atti, ma riferiti alle normali pratiche colturali di un agricoltore 'ordinario' è pari ad euro 1.659, equivalenti a circa 1.011, euro/ettaro.
Il danno calcolato su ettari 1,80 = 8.711,55 euro, di cui il solo lucro cessante, (inteso come guadagno)
è pari ad € 6890,25.”
In definitiva, il CTU nominato nel presente grado di giudizio ha concluso quantificando il danno in complessivi € 8.711,55, di cui il solo lucro cessante (inteso come guadagno) assomma ad € 6.890,25.
Somma, questa, lievemente superiore a quella quantificata dal perito d'ufficio nominato in primo grado.
Vi è, dunque, la conferma, anche nel presente grado di appello, dell'esistenza di danni alle colture del P_
.
Va, tuttavia, evidenziato che quest'ultimo non ha proposto appello incidentale avverso la quantificazione del danno effettuata in primo grado, di talché le risultanze della C.T.U., espletata nel presente grado di appello, se consentono di confermare l'an della pretesa risarcitoria, non consentono tuttavia di modificare in aumento il quantum economico del danno medesimo, mancando una domanda specifica in tale senso (mediante, appunto, la proposizione di appello incidentale).
Le considerazioni da ultimo svolte portano, pertanto, a ritenere infondato il gravame proposto dalla ed a confermare integralmente la sentenza di primo grado, sia per quanto concerne l'an P_2
della pretesa risarcitoria, sia per quanto concerne il quantum della medesima.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'appello interposto dalla va Parte_1 rigettato, con condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, (media tra valori minimi e medi della tariffa, tenendo conto del valore della controversia, che va fatto coincidere con l'ammontare della condanna di primo grado e della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante, nei confronti di Parte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 1697/2020, resa dal Tribunale di Foggia in data 24.11.2020, P_1
così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'appello interposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado.
3) Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in € 4.357,00 per P_1 compensi, con l'aggiunta del rimborso forfettario, cassa ed IVA come per legge, con attribuzione agli
Avv.ti Vittorio Nista e Virginio Nista, dichiaratisi anticipatari.
Sussistono i presupposti di legge affinché la Società appellante versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo dell'appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 11/02/2025
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Avv. Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 240/2021
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Brudaglio ed elettivamente domiciliata in
Bari, alla via Abbrescia, n. 50, (studio Avv. Arcangelo Gabriele Filograno), giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Virginio Nista e P_1 C.F._1 dall'avv. Vittorio Nista ed elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale, alla via De Cicco, n. 32, giusta mandato in atti - APPELLATO -
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.11.2013, premettendo di essere proprietario di un Parte_2
fondo di terreno, (foglio 8, part.lle n. 345 – 363), adibito a colture agricole, ubicato in agro del Comune di Poggio Imperiale, adiacente alla tratta ferroviaria, conveniva in giudizio la Parte_1
(nel prosieguo indicata come ) in persona del legale rappresentante, al fine di sentirla
[...] P_2
condannare al risarcimento dei danni in proprio favore. P_ Più precisamente esponeva il che il terreno in questione, nel maggio del 2013, era stato lavorato e concimato per impiantare piantine di zucca e che, alla fine di maggio e nei giorni successivi, il detto fondo - e quanto su di esso impiantato - era stato danneggiato dall'attraversamento di mezzi pesanti, ad opera della Ditta incaricata dalla di eseguire interventi finalizzati a ripulire e disostruire i P_2
canali di scolo delle acque, ubicati a margine della linea ferroviaria ed al confine con la proprietà del fondo di esso attore.
P_ Proseguiva il affermando che i lavori in questione erano stati eseguiti senza l'adozione delle opportune cautele, volte a salvaguardare la sua proprietà, in quanto i mezzi da lavoro avevano attraversato il terreno, preparato per la coltura di zucca, su cui erano stati, altresì, smaltiti i materiali di risulta asportati, impedendone la irrigazione, con la conseguenza che l'impianto delle piantine di zucca, già acquistate, era andato perduto.
Ciò aveva comportato un danno emergente, da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società convenuta, pari ad Euro 1.512,54, consistente nelle spese sostenute per la preparazione dei terreni, (in vista della coltura programmata che non aveva potuto eseguire) e per l'acquisto delle piantine di zucca non impiantate ed andate perdute, nonché un danno da lucro cessante, di Euro
5.850,00, per la perdita dell'utile derivato dalla coltivazione.
Si costituiva in giudizio la che respingeva ogni addebito evidenziando, semmai, la colpa P_2 dello stesso attore che non aveva rispettato l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto, confinante con la linea ferroviaria, sgombra da vegetazione.
La Società, inoltre, rivendicava il diritto di passaggio lungo il perimetro adiacente alla linea ferroviaria medesima e contestava, altresì, il quantum della pretesa risarcitoria, ritenuta esagerata e priva del pagina 2 di 7 minimo riscontro probatorio.
Instaurato il contraddittorio, la controversia in primo grado era istruita mediante l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti (prova per interpello dell'attore e prova testimoniale), nonché di una
CTU tecnica.
Con la sentenza n. 1697/2020, il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di e, P_1 riconosciuta la responsabilità della nella causazione dei danni lamentati dall'attore, P_2 condannava essa Società al risarcimento della complessiva somma di € 8.428,59, oltre interessi e spese di lite, nonché quelle di C.T.U. a carico esclusivo di essa convenuta.
Con atto del 16/02/2021, la proponeva appello avverso la richiamata Parte_1
sentenza, per la sua integrale riforma, con rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dal
P_
, ed in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dare atto
P_ che le somme richieste dal , in parte non fossero dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate, riducendole alla luce delle risultanze processuali e di CTU, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Precisava la appellante che la CTU espletata in primo grado non aveva tenuto in debito conto Pt_3
P_ che, poiché le coltivazioni del si trovavano in tutto, o in parte, nella fascia di rispetto ferroviaria
(di cui all'art. 52 DPR n. 753/80), il loro danneggiamento non poteva considerarsi illecito e che, comunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto detrarre dalla fascia interessata dai lavori (mq.
5.744,61), quella attinente alla cosiddetta fascia di rispetto (circa mq. 2.200,00), che: “…in ogni caso non sarebbe potuta essere adibita ad alcuna coltivazione utile e, pertanto, non poteva definirsi danneggiata..”.
Eccepiva, altresì, che l'eventuale danno subìto non poteva consistere nei mancati ricavi sui prodotti agricoli, ma nei mancati guadagni, calcolati sottraendo dai presumibili ricavi i presumibili costi di produzione.
Si costituiva il quale chiedeva l'integrale rigetto del gravame, con il favore delle spese. P_1
Nel corso del presente grado di giudizio, la Corte ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, conferendo al perito il seguente quesito: “Il CTU, presa visione della documentazione allegata dalla parte attrice e previo sopralluogo, individui, ove possibile, la fascia di terreno oggetto della lamentata
'occupazione' da parte dell'attore e ne indichi l'estensione; dica altresì il CTU, sulla base delle prove
pagina 3 di 7 in atti, e in particolare della documentazione fotografica, se nelle predette circostanze di tempo risultava impedita la coltivazione dei terreni;
in caso affermativo indichi le spese occorrenti per
l'esecuzione - in relazione alla estensione di terreno sopra individuata – delle opere indicate nella fattura allegata al fascicolo di parte attrice (allegato 4); dica altresì il CTU se il periodo in cui sono stati eseguiti i lavori da parte della convenuta coincida con quello della semina del prodotto indicato dall'attore e indichi, avendo riguardo alla fascia di terreno come sopra già individuata, i costi necessari per l'acquisto, con riferimento all'anno 2013, delle piantine di zucca della qualità indicata nella fattura in atti (allegato 5 fascicolo attoreo) e i guadagni, secondo i prezzi di mercato del 2013, eventualmente ritraibili dalla vendita del prodotto finito, previa indicazione della relativa quantità media e del prezzo unitario”.
All'udienza del 27.03.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con il primo motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado, P_2
P_ con cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante che il abbia violato l'obbligo di mantenere libera da colture la fascia di rispetto di metri 6 dalla linea ferroviaria.
In modo particolare, ha evidenziato che non è circostanza contestata che sul lato di confine del terreno con la linea ferroviaria non vi sia alcuna “fascia” di rispetto e che l'attività agricola sia stata estesa fino a giungere ridosso della linea ferroviaria. P_ Il Tribunale di Foggia, secondo l'appellante, ha erroneamente omesso di considerare che il non poteva certo lamentare l'accesso dei mezzi di lungo la fascia di rispetto, al fine di svolgere P_2 imprescindibili lavori di manutenzione finalizzati ad evitare l'accumulo di acque meteoriche nei terreni adiacenti la rete ferroviaria. P_ Anzi, vi era responsabilità del medesimo, il quale aveva ostruito i sistemi idraulici di scolo, estendendo le colture ben oltre la fascia di rispetto, ed aveva bloccato ance il sottopasso ferroviario.
Ciò aveva comportato la necessità di far intervenire i mezzi, al fine di liberare il tracciato ferroviario dall'acqua che non riusciva più a defluire a causa della completa ostruzione delle opere idrauliche, per P_ effetto dell'invasione delle colture da parte del .
Gli asseriti danni lamentati dall'attore, pertanto, non potevano riguardare le colture estese all'interno della fascia di rispetto ferroviaria che erano da attribuire, sempre secondo quanto dedotto dalla società
pagina 4 di 7 ferroviaria, all'eccessivo imbibimento del terreno, causato dall'estensione delle dette colture all'interno della fascia di rispetto della linea ferroviaria.
La zona interessata dal danno alle colture, in definitiva, doveva essere ridotta rispetto a quella individuata dal CTU, il quale aveva, erroneamente, incluso nel calcolo del terreno danneggiato anche la fascia di rispetto ferroviaria, che andava invece esclusa (per circa mq. 5.744,61).
Come esposto in premessa, questa Corte ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, conferendo al
C.T.U. il quesito su riprodotto.
L'ausiliario ha redatto il proprio elaborato, tenendo conto, anche, delle controdeduzioni sollevate dalle parti e, rilevando che: “….dal sopralluogo effettuato e relative fotografie, nonché dalle fotografie allegate al fascicolo di 1° grado, emerge chiaro che la fascia di rispetto ex art. 52 D.P.R. 753/80 è abbondantemente rispettata ed il terreno coltivato è oltre detta fascia…”; precisando, altresì, che: Cont
“…. La superficie di terreno 'occupata' da è stata determinata dal CTU di primo grado in circa
5.744 mq (0,574 ettari) che appare congrua con le misurazioni effettuabili dalle fotografie…..Occorre però dire che essendo posizionata esattamente al centro del fondo dell'attuale appellato, poiché la coltivazione di orticole (e della zucca) presuppone la stesura di impianti di irrigazione posti su file continue e il conseguente trapianto di piantine su dette file, di fatto era impossibile posizionare gli impianti e quindi trapiantare sull'intero fondo, per cui il danno è da considerarsi sull'intero fondo e non solo sulla superficie occupata…”, ha così concluso:
“
1. Fasce di rispetto: esse sono tutte state rispettate e non vanno ad incidere sulla superficie detenuta dalla parte appellata ed oggetto di danno;
2. “fascia di terreno oggetto della lamentata 'occupazione' da parte dell'attore indicandone Cont l'estensione: E' stata mantenuta l'area occupata da determinata in sede di 1° grado, pari a mq
5.744, congrua con le misurazioni effettuabili su fotografie, e non determinabile altrimenti a distanza di oltre 10 anni.
Il danno è stato calcolato sulla totale estensione del terreno dell'appellato per incoltivabilità della sola superficie rimanente.
3.Spese della parte appellata in caso di inutilizzo del terreno.
pagina 5 di 7 La somma dei costi sostenuti per i lavori di preparazione e per l'acquisto delle piantine, documentati in atti, ma riferiti alle normali pratiche colturali di un agricoltore 'ordinario' è pari ad euro 1.659, equivalenti a circa 1.011, euro/ettaro.
Il danno calcolato su ettari 1,80 = 8.711,55 euro, di cui il solo lucro cessante, (inteso come guadagno)
è pari ad € 6890,25.”
In definitiva, il CTU nominato nel presente grado di giudizio ha concluso quantificando il danno in complessivi € 8.711,55, di cui il solo lucro cessante (inteso come guadagno) assomma ad € 6.890,25.
Somma, questa, lievemente superiore a quella quantificata dal perito d'ufficio nominato in primo grado.
Vi è, dunque, la conferma, anche nel presente grado di appello, dell'esistenza di danni alle colture del P_
.
Va, tuttavia, evidenziato che quest'ultimo non ha proposto appello incidentale avverso la quantificazione del danno effettuata in primo grado, di talché le risultanze della C.T.U., espletata nel presente grado di appello, se consentono di confermare l'an della pretesa risarcitoria, non consentono tuttavia di modificare in aumento il quantum economico del danno medesimo, mancando una domanda specifica in tale senso (mediante, appunto, la proposizione di appello incidentale).
Le considerazioni da ultimo svolte portano, pertanto, a ritenere infondato il gravame proposto dalla ed a confermare integralmente la sentenza di primo grado, sia per quanto concerne l'an P_2
della pretesa risarcitoria, sia per quanto concerne il quantum della medesima.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'appello interposto dalla va Parte_1 rigettato, con condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, (media tra valori minimi e medi della tariffa, tenendo conto del valore della controversia, che va fatto coincidere con l'ammontare della condanna di primo grado e della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante, nei confronti di Parte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 1697/2020, resa dal Tribunale di Foggia in data 24.11.2020, P_1
così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'appello interposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado.
3) Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in € 4.357,00 per P_1 compensi, con l'aggiunta del rimborso forfettario, cassa ed IVA come per legge, con attribuzione agli
Avv.ti Vittorio Nista e Virginio Nista, dichiaratisi anticipatari.
Sussistono i presupposti di legge affinché la Società appellante versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo dell'appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 11/02/2025
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
pagina 7 di 7