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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/09/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2022
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'AMATO ALESSANDRO
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo, ossia,
“Voglia il Tribunale di Grosseto, 1. pronunciare la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
13/7/1993) e (nato il [...] ad [...] – Egitto) CP_1 CP_1 coniugati fra loro in Milano il 20/2/2015, con atto di matrimonio trascritto all'Ufficio di
Stato Civile al Comune di Milano - Anno 2015, Numero 0166, Registro 01, Parte 1, Serie, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'avvenuta separazione dei coniugi;
2. disporre che la figlia minore sia affidata in via esclusiva alla madre, Persona_1 unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore;
3. nulla disporre per il mantenimento della minore alla quale da anni Persona_1 ormai provvede esclusivamente la madre;
4. nulla disporre per il mantenimento della ricorrente da porre a carico del resistente
[...]
, in quanto la ricorrente è economicamente autosufficiente;
Controparte_1
5. spese di lite compensate”
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/02/2022, ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale nei confronti di
, con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in data Controparte_1
20/02/2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO (Parte
I, atto n. 168, anno 2022).
Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 27/10/2015). Per_1
La ricorrente ha domandato al Tribunale la pronuncia della separazione personale, deducendo che “da anni il rapporto dei coniugi si è logorato
irrimediabilmente” a causa della “indole parossisticamente gelosa del marito che,
ossessionato da pensieri ricorrenti di tradimenti della giovane moglie, la accusava di avere
relazioni extraconiugali con altri uomini, che sarebbero state coltivate, addirittura, in casa
ed in presenza dello stesso marito”, tanto da assumere “nel corso del tempo caratteri
evidentemente patologici tanto da indurre il marito a nascondersi in casa, facendo finta
di uscire dall'abitazione, per poi rientrarvi clandestinamente, celandosi sotto il letto e
nell'armadio, al fine di sorprendere la moglie con degli amanti”.
La ricorrente ha, poi, esposto una pluralità di condotte a carattere aggressivo poste in essere dal coniuge, tali da indurla a sporgere denuncia alle autorità.
In particolare, nell'ordito assertivo attoreo, “l'episodio che portava alla definitiva crisi
coniugale avveniva il 23/09/2017, allorquando il marito avvertiva la moglie che sarebbe andato a bere un caffè al bar, mentre invece, dopo aver fatto finta di uscire da casa, si
nascondeva dentro il box della doccia del bagno, accostandosi al muro, dove veniva
sorpreso dalla moglie, ignara di questa follia” e proprio “a seguito di questo ennesimo
episodio, la atterrita dall'ennesima condotta squilibrata del marito, con l'aiuto dei Pt_1
vicini di casa e del padre si allontanava cautelativamente da , presentava atto di CP_2
denuncia-querela nei confronti del marito e, scortata dai Carabinieri, raggiungeva i nonni
paterni in Puglia”.
In relazione a tali condotte, il resistente è stato dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all'art. 572 c.p. e, per l'effetto, condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (all.to 5, ricorso introduttivo).
La ricorrente ha poi dedotto che “dal giorno 23 settembre 2017 [il resistente] non ha
più avuto contatti con la figlia, mai ha chiesto di vederla, mai ha chiesto notizie di lei, mai
ha attivato una qualsiasi richiesta di avere contatti con mai ha esercitato il proprio Per_1
diritto-dovere di padre disinteressandosi totalmente della sua crescita fisica, emotiva e
morale” e, pertanto, “in data 13/7/2020, la signora ritenendo sussistenti i Pt_1
presupposti per la declaratoria della decadenza della responsabilità genitoriale di
[...]
, adiva il Tribunale dei Minorenni di Firenze per sentire Controparte_1
pronunciare la decadenza del predetto genitore dalla responsabilità genitoriale, con
richiesta di affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre”. Persona_1
Con decreto n. 2196/2021, il 14/05/2021, il Tribunale dei Minori di Firenze ha dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore
(all.to 6, ricorso introduttivo). Per_1
non s'è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_1
regolare notifica nei suoi confronti, perfezionatasi nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c. effettuata all'ultimo indirizzo di residenza noto, emergente dall'aggiornato certificato anagrafico depositato in atti;
ll'udienza del 07/06/2023,
il Giudice ne ha quindi dichiarato la contumacia.
Sul punto preme ricordare che la Corte di Cassazione “ha ripetutamente chiarito
che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del
notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143
cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede
secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere
ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie
necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando
spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne discende l'adeguatezza delle ricerche
svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è
ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni
della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni
lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo
domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass. 19012/2017, Cass.
20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei
coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del
coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio
anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova
dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza
di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143
cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per l'applicazione della norma” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31722 del 2023)
All'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che la domanda, proposta dal ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere accolta.
Come emerge dall'esposizione dei fatti fornita dalla parte ricorrente, nonché dal comportamento del resistente, che ha scelto di rimanere contumace per tutta la durata del procedimento, manifestando in tal modo indifferenza e disinteresse nei confronti del vincolo coniugale, si può concludere che la convivenza tra le parti sia divenuta insostenibile già da tempo e che il rapporto coniugale si sia irreparabilmente deteriorato.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 20/02/2015, trascritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di MILANO (Parte I, atto n. 168, anno
2022), ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) L'affidamento esclusivo alla madre della figlia minorenne.
La pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre,
documentata dalla ricorrente (vds. doc. 6 del ricorso introduttivo), esclude la possibilità per il collegio disporre sull'affidamento esclusivo richiesto. La
decadenza, infatti, comporta, per il genitore che ne è interessato, la perdita
(seppure revocabile) della titolarità e dall'esercizio della responsabilità
genitoriale, e dunque, della possibilità di prendere parte all'adozione delle determinazioni riguardanti le scelte relative alla prole.
Nel caso di specie, dunque, in ragione della decadenza dalla responsabilità
genitoriale del padre, la madre esercita già, naturalmente, in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne (di anni 10) Per_1
La domanda dispiegata sul punto dalla ricorrente non può, dunque, che essere rigettata.
3. sulle questioni economiche.
In assenza di domande di contributo economico a beneficio della minore, il
Collegio nulla può disporre in proposito, risultando, in ongi caso il mantenimento diretto della madre conforme all'interesse di Per_1
4. Le spese di lite. Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, nella contumacia del resistente e tenuto conto del rigetto della domanda di affidamento esclusivo, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 20/02/2015, Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di MILANO (Parte I, atto n.
168, anno 2022);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
RIGETTA la domanda di affidamento esclusivo, essendo la responsabilità genitoriale sulla minore già attribuita in via esclusiva alla ricorrente. Per_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2022
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'AMATO ALESSANDRO
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo, ossia,
“Voglia il Tribunale di Grosseto, 1. pronunciare la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
13/7/1993) e (nato il [...] ad [...] – Egitto) CP_1 CP_1 coniugati fra loro in Milano il 20/2/2015, con atto di matrimonio trascritto all'Ufficio di
Stato Civile al Comune di Milano - Anno 2015, Numero 0166, Registro 01, Parte 1, Serie, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'avvenuta separazione dei coniugi;
2. disporre che la figlia minore sia affidata in via esclusiva alla madre, Persona_1 unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore;
3. nulla disporre per il mantenimento della minore alla quale da anni Persona_1 ormai provvede esclusivamente la madre;
4. nulla disporre per il mantenimento della ricorrente da porre a carico del resistente
[...]
, in quanto la ricorrente è economicamente autosufficiente;
Controparte_1
5. spese di lite compensate”
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/02/2022, ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale nei confronti di
, con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in data Controparte_1
20/02/2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO (Parte
I, atto n. 168, anno 2022).
Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 27/10/2015). Per_1
La ricorrente ha domandato al Tribunale la pronuncia della separazione personale, deducendo che “da anni il rapporto dei coniugi si è logorato
irrimediabilmente” a causa della “indole parossisticamente gelosa del marito che,
ossessionato da pensieri ricorrenti di tradimenti della giovane moglie, la accusava di avere
relazioni extraconiugali con altri uomini, che sarebbero state coltivate, addirittura, in casa
ed in presenza dello stesso marito”, tanto da assumere “nel corso del tempo caratteri
evidentemente patologici tanto da indurre il marito a nascondersi in casa, facendo finta
di uscire dall'abitazione, per poi rientrarvi clandestinamente, celandosi sotto il letto e
nell'armadio, al fine di sorprendere la moglie con degli amanti”.
La ricorrente ha, poi, esposto una pluralità di condotte a carattere aggressivo poste in essere dal coniuge, tali da indurla a sporgere denuncia alle autorità.
In particolare, nell'ordito assertivo attoreo, “l'episodio che portava alla definitiva crisi
coniugale avveniva il 23/09/2017, allorquando il marito avvertiva la moglie che sarebbe andato a bere un caffè al bar, mentre invece, dopo aver fatto finta di uscire da casa, si
nascondeva dentro il box della doccia del bagno, accostandosi al muro, dove veniva
sorpreso dalla moglie, ignara di questa follia” e proprio “a seguito di questo ennesimo
episodio, la atterrita dall'ennesima condotta squilibrata del marito, con l'aiuto dei Pt_1
vicini di casa e del padre si allontanava cautelativamente da , presentava atto di CP_2
denuncia-querela nei confronti del marito e, scortata dai Carabinieri, raggiungeva i nonni
paterni in Puglia”.
In relazione a tali condotte, il resistente è stato dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all'art. 572 c.p. e, per l'effetto, condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (all.to 5, ricorso introduttivo).
La ricorrente ha poi dedotto che “dal giorno 23 settembre 2017 [il resistente] non ha
più avuto contatti con la figlia, mai ha chiesto di vederla, mai ha chiesto notizie di lei, mai
ha attivato una qualsiasi richiesta di avere contatti con mai ha esercitato il proprio Per_1
diritto-dovere di padre disinteressandosi totalmente della sua crescita fisica, emotiva e
morale” e, pertanto, “in data 13/7/2020, la signora ritenendo sussistenti i Pt_1
presupposti per la declaratoria della decadenza della responsabilità genitoriale di
[...]
, adiva il Tribunale dei Minorenni di Firenze per sentire Controparte_1
pronunciare la decadenza del predetto genitore dalla responsabilità genitoriale, con
richiesta di affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre”. Persona_1
Con decreto n. 2196/2021, il 14/05/2021, il Tribunale dei Minori di Firenze ha dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore
(all.to 6, ricorso introduttivo). Per_1
non s'è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_1
regolare notifica nei suoi confronti, perfezionatasi nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c. effettuata all'ultimo indirizzo di residenza noto, emergente dall'aggiornato certificato anagrafico depositato in atti;
ll'udienza del 07/06/2023,
il Giudice ne ha quindi dichiarato la contumacia.
Sul punto preme ricordare che la Corte di Cassazione “ha ripetutamente chiarito
che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del
notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143
cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede
secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere
ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie
necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando
spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne discende l'adeguatezza delle ricerche
svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è
ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni
della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni
lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo
domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass. 19012/2017, Cass.
20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei
coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del
coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio
anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova
dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza
di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143
cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per l'applicazione della norma” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31722 del 2023)
All'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che la domanda, proposta dal ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere accolta.
Come emerge dall'esposizione dei fatti fornita dalla parte ricorrente, nonché dal comportamento del resistente, che ha scelto di rimanere contumace per tutta la durata del procedimento, manifestando in tal modo indifferenza e disinteresse nei confronti del vincolo coniugale, si può concludere che la convivenza tra le parti sia divenuta insostenibile già da tempo e che il rapporto coniugale si sia irreparabilmente deteriorato.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 20/02/2015, trascritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di MILANO (Parte I, atto n. 168, anno
2022), ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) L'affidamento esclusivo alla madre della figlia minorenne.
La pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre,
documentata dalla ricorrente (vds. doc. 6 del ricorso introduttivo), esclude la possibilità per il collegio disporre sull'affidamento esclusivo richiesto. La
decadenza, infatti, comporta, per il genitore che ne è interessato, la perdita
(seppure revocabile) della titolarità e dall'esercizio della responsabilità
genitoriale, e dunque, della possibilità di prendere parte all'adozione delle determinazioni riguardanti le scelte relative alla prole.
Nel caso di specie, dunque, in ragione della decadenza dalla responsabilità
genitoriale del padre, la madre esercita già, naturalmente, in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne (di anni 10) Per_1
La domanda dispiegata sul punto dalla ricorrente non può, dunque, che essere rigettata.
3. sulle questioni economiche.
In assenza di domande di contributo economico a beneficio della minore, il
Collegio nulla può disporre in proposito, risultando, in ongi caso il mantenimento diretto della madre conforme all'interesse di Per_1
4. Le spese di lite. Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, nella contumacia del resistente e tenuto conto del rigetto della domanda di affidamento esclusivo, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 20/02/2015, Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di MILANO (Parte I, atto n.
168, anno 2022);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
RIGETTA la domanda di affidamento esclusivo, essendo la responsabilità genitoriale sulla minore già attribuita in via esclusiva alla ricorrente. Per_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti