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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6907/2021 R.G., chiamata all'udienza del 15/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
P. Bavaro, dall'avv. C. Mercurio e dall'avv. G. Lobianco
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in CP_1 calce alla memoria difensiva, dall' avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento infortunio in itinere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/6/2021, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della in Controparte_2 virtù di contratto di lavoro a tempo determinato con l'inquadramento di operaio di II livello e con la qualifica di tornitore di metalli, esponeva che, alle ore 5,45 del
24/11/2018, nel mentre si recava sul posto di lavoro – dove avrebbe dovuto prendere servizio alle ore 6,00 - a bordo della propria autovettura, percorrendo la SP 156 Bitonto-
Aeroporto Palese, rimaneva vittima di un grave incidente stradale, durante il quale si scontrava frontalmente con un camion, invadeva la corsia di marcia opposta, perdendo il controllo del veicolo e tamponava un'altra autovettura, patendo violenti e reiterati impatti contro le strutture interne dell'abitacolo, nonostante l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Deduceva di essere stato prontamente accompagnato presso il P.S. dell' Controparte_3 dove veniva sottoposto ad intubazione orotracheale e successivamente ricoverato
[...] nell'Unità di Terapia Intensiva – Rianimazione per le cure del caso con la seguente diagnosi: “Concussione con prolungata perdita di coscienza, senza ritorno al livello di coscienza preesistente in grave politrauma della strada in cui ha riportato un trauma cranico e maxillo facciale, contusioni splenica e renale sx. frattura della I costa sx e frattura scomposta di omero dx”; affermava, altresì, di essere stato trasferito, in data
13/12/2018, presso il Centro di neuroriabilitazione della Fondazione “San Raffaele” di
Ceglie Messapica con la seguente diagnosi: “Tetraparesi in esiti di politrauma della strada con trauma cranico e maxillo facciale, contusioni della milza e del rene sx, frattura della I costa sx, frattura del pavimento orbitario dx e frattura scomposta di omero dx trattata chirurgicamente con intervento di riduzione e sintesi della frattura diafisaria. Esiti di intervento di chirurgia plastica di sutura delle FLC del volto. Esiti di pregressa tracheostomia”.
Allegava che, prontamente denunciato all' l'infortunio in itinere, l'Istituto non CP_1 provvedeva a riconoscere l'incidente del 24/11/2018 quale infortunio in itinere; a nulla valeva poi l'opposizione avverso l'inerzia dell' convenuto del 9/11/2020, volta a CP_4 riconoscere i postumi invalidanti in conseguenza del predetto infortunio;
adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 24.11.2018, ha subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale ha riportato lesioni psicofisiche tali da comportare una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 35% (trentacinque per cento), ovvero in quella differente maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche a mezzo di C.T.U. medico-legale;
2) accertare e dichiarare, altresì, che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 24.11.2018, ha subito un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro di 81
(ottantuno) giorni, cui sono da aggiungere n. 50 (cinquanta) giorni di inabilità temporanea parziale in media al 50% e n. 58 (cinquantotto) giorni in media al 25%, ovvero per il differente periodo complessivo che l'Ill.mo Giudicante riterrà essere di
Pag. 2 di 9 giustizia ovvero verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico- legale;
c)per l'effetto condannare convenuto, in persona del legale rappresentante p. t., CP_4 alla corresponsione dell'indennizzo in capitale dovuto per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale al lavoro e alla costituzione e corresponsione della rendita dovuta per la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al
35% (trentacinque per cento) o in quella diversamente accertata in corso di causa anche a seguito di eventuale C.T.U. medico-legale, a decorrere dalla data dell'infortunio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalle relative scadenze”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1 infondato.
In particolare, in punto di fatto, evidenziava che il ricorrente era risultato positivo all'etanolo e alle benzodiazepine sulla scorta degli accertamenti tossicologici effettuati nell'immediatezza del ricovero presso il P.S. del In ragione di tanto, Controparte_3
l' , invocando l'art. 12 d.lgs. n. 38/2000 che esclude la tutela degli infortuni CP_4 direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, come nel caso di specie, chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e con l'espletamento di consulenza medico-legale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e può, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Occorre premettere che l'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, nel testo risultante dalla modifica introdotta con l'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, prevede che “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale,
Pag. 3 di 9 durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili
o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Nell'infortunio in itinere, come definito dal legislatore del 2000, quindi, il rischio assicurato è quello derivante dallo spostamento del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la suddetta disposizione “amplia la tutela assicurativa, perché la estende a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro ed esclude qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto.
La norma tutela, infatti, il rischio generico (quello del percorso) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella tipica "legata al c.d. percorso normale" (così in motivazione, Cass. n. 18659 del 2020 e Cass. n. 7313 del
2016) così da realizzare una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro-rischio ed evento.
Ne consegue, alla stregua dell'anzidetta interpretazione, che la sussistenza di un rapporto finalistico tra il c.d. "percorso normale" e l'attività lavorativa è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica” (v. Cass. n. 5814/2022).
Nella fattispecie risulta pacifico, non essendo stato contestato, che, alle ore 5,45 del
24/11/2018, parte ricorrente subiva un incidente stradale, nel mentre percorreva, a bordo della propria autovettura, la strada per recarsi sul luogo di lavoro dove avrebbe dovuto prendere servizio alle ore 6,00.
Pag. 4 di 9 Tale ricostruzione trova, altresì, conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza del
13/2/2022 dal testimone indotto dal ricorrente, sig. , legale Testimone_1 rappresentante della Bari-Tools s.r.l. e di ex dipendente della predetta società nel corso delle annualità 2018-2020, che hanno offerto adeguato conforto alla prospettazione dei fatti, per come riportata dal ricorrente;
in particolare, hanno trovato debito riscontro: 1) la sussistenza del rapporto di lavoro con la alla data dell'incidente Controparte_2 stradale;
2) la circostanza che, in data 24/11/2018, il ricorrente avrebbe dovuto prendere servizio alle ore 6,00 presso la sede di ubicata nella zona ASI del Controparte_2
Comune di Modugno, alla via delle Margherite n. 32; 3) la verificazione dell'incidente stradale occorso al ricorrente, a bordo della propria autovettura, sulla Strada Provinciale
156 Bitonto-Aeroporto Bari Palese che costituisce l'arteria stradale che collega la città di Bitonto – dove risiede il ricorrente – alla zona ASI di Modugno, ove è ubicata la sede di lavoro del (cfr. dichiarazioni testimoniali di ). Parte_1 Testimone_1
Da quanto evidenziato emerge incontrovertibilmente che, alle ore 5,45 del 24/11/2018, il ricorrente si stava recando presso la sede della dove, alle ore 6,00, Controparte_2 avrebbe dovuto prendere servizio, percorrendo, a bordo della propria autovettura,
l'arteria stradale che collega la città di Bitonto alla zona ASI di Modugno;
del resto, la dinamica stessa dell'incidente stradale occorso nella predetta circostanza al ricorrente appare trovare inequivocabile conferma nella relazione di incidente stradale, prot. n.
2606/2018, redatta dagli agenti della Polizia Locale di intervenuti sul luogo del CP_2 sinistro per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, così nella denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro del ricorrente (cfr. all. nn. 2 e 11 ricorso).
Quanto all'assunto dell' resistente secondo cui sussiste, nel caso di specie, CP_4 un'ipotesi di esclusione ex lege della tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n.
38/2000, posto che il ricorrente, nell'occasione dell'incidente stradale occorsogli, era risultato positivo all'etanolo ed alle benzodiazepine, sulla scorta degli accertamenti tossicologici effettuati nell'immediatezza del ricovero presso il P.S. dell'
[...]
si osserva quanto segue. Controparte_3
Il Tribunale ha sottoposto al CTU nominato, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il seguente quesito: “Accerti il CTU, sulla scorta della documentazione sanitaria ed amministrativa in atti e di altra eventualmente da acquisire presso enti
Pag. 5 di 9 pubblici e dalle parti, la dinamica del sinistro per come descritta nel verbale della
Polizia Municipale di prot. n. 2606/2018 del 24/11/2018, se dalla cartella clinica CP_2 del ricorrente emerge l'assunzione di psicofarmaci in quantità ed in misura tale da alterare lo stato psicofisico al momento dell'infortunio subito dal ricorrente e da porsi come causa determinante del sinistro in esame e se l'eventuale riscontrata assunzione di psicofarmaci sia legata ad un piano e/o percorso terapeutico seguito dal ricorrente per affrontare problematiche di salute e/o patologie. In caso il ricorrente non possa essere ritenuto in stato di alterazione psicofisica, dica il ctu se le lesioni riportate possano essere poste in correlazione con l'infortunio per cui è causa e, in caso positivo, quantifichi il periodo di inabilità temporanea assoluta e la percentuale alla lesione dell'integrità fisica subita in conseguenza dell'infortunio in itinere del 24.11.2018, specificando i criteri medico-legali e le voci tabellari utilizzate per operare dette quantificazioni”.
Orbene, il CTU, nell'elaborato peritale depositato in data 1/7/2025, ha concluso nei termini che seguono: “Dalla documentazione presente in atti relativa al sinistro stradale occorso in data 24.11.2018, si rileva che il sig. , mentre percorreva la Parte_1
S.P. 156, perse il controllo della sua autovettura Lancia Ypsilon targata DZ267GF ed invase la corsia del senso opposto di marcia, impattando contro l'autocarro Fiat Iveco targato BAE49675 A seguito del primo impatto, il veicolo del Sig. fu attinto Parte_1 dal veicolo Audi A2 targato BT138FF condotto dal Sig. . Persona_1
A seguito dell'evento traumatico oggetto della presente relazione, è possibile riconoscere al Sig. un periodo di inabilità temporanea assoluta di 180 Parte_1
(centottanta) giorni.
Il Sig. risulta attualmente affetto da: esiti cicatriziali del volto, del collo e Parte_1 dell'arto superiore destro;
esiti di frattura del pavimento dell'orbita destra;
esiti di frattura della prima costa sinistra;
esiti di frattura scomposta diafisaria dell'omero; esiti di trauma cranico commotivo con evidenza di danno assonale diffuso, deficit delle funzioni esecutive frontali e discontrollo degli impulsi con acting-out verosimilmente da deficit prefrontale/orbito frontale e emicranie ricorrenti.
L'inabilità residuata a danno del Sig. è da ritenersi funzione di un infortunio Parte_1 in itinere occorso in data 24.11.2018.
Pag. 6 di 9 Il danno biologico residuato nella persona del Sig. è pari al 25 (venticinque) Parte_1
% in conformità con quanto stabilito dalle tabelle delle menomazioni previste dal D.M.
12/7/2000 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2000) in rapporto al codice 38 previsto per “Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico;
fino alla deturpazione”, al codice 229 per “Esiti di frattura d'omero diafisaria;
viziosamente consolidata, con dimorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale, per analogia al codice 186 per “Sindrome prefrontale psicorganica non grave”, al codice
218 per “Esiti di frattura di una costa apprezzabili con indagini strumentali”, in analogia al codice 323 per “Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie” del D.M. 12/7/2000). Le menomazioni occorse al Sig. sono inquadrabili nella categoria “A” (coefficiente 0,5) tra le Parte_1 quattro previste (A,B,C,D) dalla Tabella dei coefficienti (contenuta nel D.M. del
12.07.2000)
I Sanitari del Pronto Soccorso del su richiesta della Polizia Controparte_3
Municipale intervenuta per il sinistro, eseguirono lo screening su urine per le principali sostanze d'abuso, che risultò positivo per le benzodiazepine. Tuttavia, la positività delle urine allo screening per le benzodiazepine non è indicatore di un'assunzione acuta del farmaco, bensì di una assunzione che non certifica un'alterazione dello stato psico- fisico del Sig. al momento dell'evento traumatico. In assenza di indagini Parte_1 laboratoristiche effettuate su campione ematico, il sinistro oggetto del presente accertamento non può essere ricondotto all'assunzione di benzodiazepine”.
Alla stregua del contenuto dell'elaborato peritale, non vi è chi non veda che la prospettazione offerta dall' non può essere condivisa, essendo stato appurato dal CP_1
CTU che, su richiesta della Polizia Municipale, i Sanitari del P.S. del Controparte_3 eseguirono lo screening su urine per le principali sostanze d'abuso, screening che, di per sé solo, non può essere scientificamente ritenuto indicatore di un'assunzione acuta del farmaco quanto piuttosto di una assunzione che non certifica l'alterazione dello stato psico-fisico del ricorrente.
Pag. 7 di 9 Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e studio della documentazione sanitaria depositata in atti, stante anche la mancata presentazione di osservazioni da parte dell' . CP_4
Ditalchè, accertata la natura di infortunio in itinere dell'evento per cui è causa, circostanza che non ha mai formato oggetto di contestazione da parte dell' CP_4 resistente e considerato che la consulenza medico-legale d'ufficio ha escluso la circostanza che l'infortunio occorso al in data 24/11/2018 potesse essere Parte_1 ricondotto all'assunzione di benzodiazepine, il ricorso merita di trovare accoglimento.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, deve ritenersi che, in seguito all'infortunio in itinere subito, il ricorrente ha riportato un danno biologico valutabile al
25%, così come le lesioni riportate abbiano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 180 giorni. Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91
e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di ctu vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 14/6/2021 da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1 del Presidente pro tempore, così provvede: accerta che l'infortunio occorso in data 24/11/2018 ha causato un'inabilità permanente del 25%, nonché inabilità temporanea assoluta pari a 180 giorni e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
CP_1 condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 2.400,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
Pag. 8 di 9 15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, con distrazione;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 15/9/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6907/2021 R.G., chiamata all'udienza del 15/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
P. Bavaro, dall'avv. C. Mercurio e dall'avv. G. Lobianco
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in CP_1 calce alla memoria difensiva, dall' avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento infortunio in itinere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/6/2021, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della in Controparte_2 virtù di contratto di lavoro a tempo determinato con l'inquadramento di operaio di II livello e con la qualifica di tornitore di metalli, esponeva che, alle ore 5,45 del
24/11/2018, nel mentre si recava sul posto di lavoro – dove avrebbe dovuto prendere servizio alle ore 6,00 - a bordo della propria autovettura, percorrendo la SP 156 Bitonto-
Aeroporto Palese, rimaneva vittima di un grave incidente stradale, durante il quale si scontrava frontalmente con un camion, invadeva la corsia di marcia opposta, perdendo il controllo del veicolo e tamponava un'altra autovettura, patendo violenti e reiterati impatti contro le strutture interne dell'abitacolo, nonostante l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Deduceva di essere stato prontamente accompagnato presso il P.S. dell' Controparte_3 dove veniva sottoposto ad intubazione orotracheale e successivamente ricoverato
[...] nell'Unità di Terapia Intensiva – Rianimazione per le cure del caso con la seguente diagnosi: “Concussione con prolungata perdita di coscienza, senza ritorno al livello di coscienza preesistente in grave politrauma della strada in cui ha riportato un trauma cranico e maxillo facciale, contusioni splenica e renale sx. frattura della I costa sx e frattura scomposta di omero dx”; affermava, altresì, di essere stato trasferito, in data
13/12/2018, presso il Centro di neuroriabilitazione della Fondazione “San Raffaele” di
Ceglie Messapica con la seguente diagnosi: “Tetraparesi in esiti di politrauma della strada con trauma cranico e maxillo facciale, contusioni della milza e del rene sx, frattura della I costa sx, frattura del pavimento orbitario dx e frattura scomposta di omero dx trattata chirurgicamente con intervento di riduzione e sintesi della frattura diafisaria. Esiti di intervento di chirurgia plastica di sutura delle FLC del volto. Esiti di pregressa tracheostomia”.
Allegava che, prontamente denunciato all' l'infortunio in itinere, l'Istituto non CP_1 provvedeva a riconoscere l'incidente del 24/11/2018 quale infortunio in itinere; a nulla valeva poi l'opposizione avverso l'inerzia dell' convenuto del 9/11/2020, volta a CP_4 riconoscere i postumi invalidanti in conseguenza del predetto infortunio;
adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 24.11.2018, ha subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale ha riportato lesioni psicofisiche tali da comportare una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 35% (trentacinque per cento), ovvero in quella differente maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche a mezzo di C.T.U. medico-legale;
2) accertare e dichiarare, altresì, che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 24.11.2018, ha subito un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro di 81
(ottantuno) giorni, cui sono da aggiungere n. 50 (cinquanta) giorni di inabilità temporanea parziale in media al 50% e n. 58 (cinquantotto) giorni in media al 25%, ovvero per il differente periodo complessivo che l'Ill.mo Giudicante riterrà essere di
Pag. 2 di 9 giustizia ovvero verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico- legale;
c)per l'effetto condannare convenuto, in persona del legale rappresentante p. t., CP_4 alla corresponsione dell'indennizzo in capitale dovuto per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale al lavoro e alla costituzione e corresponsione della rendita dovuta per la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al
35% (trentacinque per cento) o in quella diversamente accertata in corso di causa anche a seguito di eventuale C.T.U. medico-legale, a decorrere dalla data dell'infortunio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalle relative scadenze”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1 infondato.
In particolare, in punto di fatto, evidenziava che il ricorrente era risultato positivo all'etanolo e alle benzodiazepine sulla scorta degli accertamenti tossicologici effettuati nell'immediatezza del ricovero presso il P.S. del In ragione di tanto, Controparte_3
l' , invocando l'art. 12 d.lgs. n. 38/2000 che esclude la tutela degli infortuni CP_4 direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, come nel caso di specie, chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e con l'espletamento di consulenza medico-legale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e può, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Occorre premettere che l'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, nel testo risultante dalla modifica introdotta con l'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, prevede che “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale,
Pag. 3 di 9 durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili
o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Nell'infortunio in itinere, come definito dal legislatore del 2000, quindi, il rischio assicurato è quello derivante dallo spostamento del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la suddetta disposizione “amplia la tutela assicurativa, perché la estende a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro ed esclude qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto.
La norma tutela, infatti, il rischio generico (quello del percorso) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella tipica "legata al c.d. percorso normale" (così in motivazione, Cass. n. 18659 del 2020 e Cass. n. 7313 del
2016) così da realizzare una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro-rischio ed evento.
Ne consegue, alla stregua dell'anzidetta interpretazione, che la sussistenza di un rapporto finalistico tra il c.d. "percorso normale" e l'attività lavorativa è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica” (v. Cass. n. 5814/2022).
Nella fattispecie risulta pacifico, non essendo stato contestato, che, alle ore 5,45 del
24/11/2018, parte ricorrente subiva un incidente stradale, nel mentre percorreva, a bordo della propria autovettura, la strada per recarsi sul luogo di lavoro dove avrebbe dovuto prendere servizio alle ore 6,00.
Pag. 4 di 9 Tale ricostruzione trova, altresì, conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza del
13/2/2022 dal testimone indotto dal ricorrente, sig. , legale Testimone_1 rappresentante della Bari-Tools s.r.l. e di ex dipendente della predetta società nel corso delle annualità 2018-2020, che hanno offerto adeguato conforto alla prospettazione dei fatti, per come riportata dal ricorrente;
in particolare, hanno trovato debito riscontro: 1) la sussistenza del rapporto di lavoro con la alla data dell'incidente Controparte_2 stradale;
2) la circostanza che, in data 24/11/2018, il ricorrente avrebbe dovuto prendere servizio alle ore 6,00 presso la sede di ubicata nella zona ASI del Controparte_2
Comune di Modugno, alla via delle Margherite n. 32; 3) la verificazione dell'incidente stradale occorso al ricorrente, a bordo della propria autovettura, sulla Strada Provinciale
156 Bitonto-Aeroporto Bari Palese che costituisce l'arteria stradale che collega la città di Bitonto – dove risiede il ricorrente – alla zona ASI di Modugno, ove è ubicata la sede di lavoro del (cfr. dichiarazioni testimoniali di ). Parte_1 Testimone_1
Da quanto evidenziato emerge incontrovertibilmente che, alle ore 5,45 del 24/11/2018, il ricorrente si stava recando presso la sede della dove, alle ore 6,00, Controparte_2 avrebbe dovuto prendere servizio, percorrendo, a bordo della propria autovettura,
l'arteria stradale che collega la città di Bitonto alla zona ASI di Modugno;
del resto, la dinamica stessa dell'incidente stradale occorso nella predetta circostanza al ricorrente appare trovare inequivocabile conferma nella relazione di incidente stradale, prot. n.
2606/2018, redatta dagli agenti della Polizia Locale di intervenuti sul luogo del CP_2 sinistro per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, così nella denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro del ricorrente (cfr. all. nn. 2 e 11 ricorso).
Quanto all'assunto dell' resistente secondo cui sussiste, nel caso di specie, CP_4 un'ipotesi di esclusione ex lege della tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n.
38/2000, posto che il ricorrente, nell'occasione dell'incidente stradale occorsogli, era risultato positivo all'etanolo ed alle benzodiazepine, sulla scorta degli accertamenti tossicologici effettuati nell'immediatezza del ricovero presso il P.S. dell'
[...]
si osserva quanto segue. Controparte_3
Il Tribunale ha sottoposto al CTU nominato, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il seguente quesito: “Accerti il CTU, sulla scorta della documentazione sanitaria ed amministrativa in atti e di altra eventualmente da acquisire presso enti
Pag. 5 di 9 pubblici e dalle parti, la dinamica del sinistro per come descritta nel verbale della
Polizia Municipale di prot. n. 2606/2018 del 24/11/2018, se dalla cartella clinica CP_2 del ricorrente emerge l'assunzione di psicofarmaci in quantità ed in misura tale da alterare lo stato psicofisico al momento dell'infortunio subito dal ricorrente e da porsi come causa determinante del sinistro in esame e se l'eventuale riscontrata assunzione di psicofarmaci sia legata ad un piano e/o percorso terapeutico seguito dal ricorrente per affrontare problematiche di salute e/o patologie. In caso il ricorrente non possa essere ritenuto in stato di alterazione psicofisica, dica il ctu se le lesioni riportate possano essere poste in correlazione con l'infortunio per cui è causa e, in caso positivo, quantifichi il periodo di inabilità temporanea assoluta e la percentuale alla lesione dell'integrità fisica subita in conseguenza dell'infortunio in itinere del 24.11.2018, specificando i criteri medico-legali e le voci tabellari utilizzate per operare dette quantificazioni”.
Orbene, il CTU, nell'elaborato peritale depositato in data 1/7/2025, ha concluso nei termini che seguono: “Dalla documentazione presente in atti relativa al sinistro stradale occorso in data 24.11.2018, si rileva che il sig. , mentre percorreva la Parte_1
S.P. 156, perse il controllo della sua autovettura Lancia Ypsilon targata DZ267GF ed invase la corsia del senso opposto di marcia, impattando contro l'autocarro Fiat Iveco targato BAE49675 A seguito del primo impatto, il veicolo del Sig. fu attinto Parte_1 dal veicolo Audi A2 targato BT138FF condotto dal Sig. . Persona_1
A seguito dell'evento traumatico oggetto della presente relazione, è possibile riconoscere al Sig. un periodo di inabilità temporanea assoluta di 180 Parte_1
(centottanta) giorni.
Il Sig. risulta attualmente affetto da: esiti cicatriziali del volto, del collo e Parte_1 dell'arto superiore destro;
esiti di frattura del pavimento dell'orbita destra;
esiti di frattura della prima costa sinistra;
esiti di frattura scomposta diafisaria dell'omero; esiti di trauma cranico commotivo con evidenza di danno assonale diffuso, deficit delle funzioni esecutive frontali e discontrollo degli impulsi con acting-out verosimilmente da deficit prefrontale/orbito frontale e emicranie ricorrenti.
L'inabilità residuata a danno del Sig. è da ritenersi funzione di un infortunio Parte_1 in itinere occorso in data 24.11.2018.
Pag. 6 di 9 Il danno biologico residuato nella persona del Sig. è pari al 25 (venticinque) Parte_1
% in conformità con quanto stabilito dalle tabelle delle menomazioni previste dal D.M.
12/7/2000 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2000) in rapporto al codice 38 previsto per “Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico;
fino alla deturpazione”, al codice 229 per “Esiti di frattura d'omero diafisaria;
viziosamente consolidata, con dimorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale, per analogia al codice 186 per “Sindrome prefrontale psicorganica non grave”, al codice
218 per “Esiti di frattura di una costa apprezzabili con indagini strumentali”, in analogia al codice 323 per “Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie” del D.M. 12/7/2000). Le menomazioni occorse al Sig. sono inquadrabili nella categoria “A” (coefficiente 0,5) tra le Parte_1 quattro previste (A,B,C,D) dalla Tabella dei coefficienti (contenuta nel D.M. del
12.07.2000)
I Sanitari del Pronto Soccorso del su richiesta della Polizia Controparte_3
Municipale intervenuta per il sinistro, eseguirono lo screening su urine per le principali sostanze d'abuso, che risultò positivo per le benzodiazepine. Tuttavia, la positività delle urine allo screening per le benzodiazepine non è indicatore di un'assunzione acuta del farmaco, bensì di una assunzione che non certifica un'alterazione dello stato psico- fisico del Sig. al momento dell'evento traumatico. In assenza di indagini Parte_1 laboratoristiche effettuate su campione ematico, il sinistro oggetto del presente accertamento non può essere ricondotto all'assunzione di benzodiazepine”.
Alla stregua del contenuto dell'elaborato peritale, non vi è chi non veda che la prospettazione offerta dall' non può essere condivisa, essendo stato appurato dal CP_1
CTU che, su richiesta della Polizia Municipale, i Sanitari del P.S. del Controparte_3 eseguirono lo screening su urine per le principali sostanze d'abuso, screening che, di per sé solo, non può essere scientificamente ritenuto indicatore di un'assunzione acuta del farmaco quanto piuttosto di una assunzione che non certifica l'alterazione dello stato psico-fisico del ricorrente.
Pag. 7 di 9 Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e studio della documentazione sanitaria depositata in atti, stante anche la mancata presentazione di osservazioni da parte dell' . CP_4
Ditalchè, accertata la natura di infortunio in itinere dell'evento per cui è causa, circostanza che non ha mai formato oggetto di contestazione da parte dell' CP_4 resistente e considerato che la consulenza medico-legale d'ufficio ha escluso la circostanza che l'infortunio occorso al in data 24/11/2018 potesse essere Parte_1 ricondotto all'assunzione di benzodiazepine, il ricorso merita di trovare accoglimento.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, deve ritenersi che, in seguito all'infortunio in itinere subito, il ricorrente ha riportato un danno biologico valutabile al
25%, così come le lesioni riportate abbiano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 180 giorni. Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91
e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di ctu vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 14/6/2021 da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1 del Presidente pro tempore, così provvede: accerta che l'infortunio occorso in data 24/11/2018 ha causato un'inabilità permanente del 25%, nonché inabilità temporanea assoluta pari a 180 giorni e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
CP_1 condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 2.400,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
Pag. 8 di 9 15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, con distrazione;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 15/9/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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